Sentenza n. 8896/2002
RG. n. 7797/2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
In composizione monocratica Giudice Unico Dott.ssa Carla Romana Raineri ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella
causa civile iscritta al numero di ruolo riportato in epigrafe promossa con atto
di citazione notificato in data 1.2.2000 da
SOCIETA' XXX. in liquidazione in persona del liquidatore XXX XXX
rappresentate e difese dall'Avv. XXX XXX presso il cui studio in XXX XXX, hanno eletto domicilio, per procura a margine dell'atto
di
citazione.
- ATTRICI -
Contro
BANCA XXX XXX s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. , presso il cui studio in Milano, XXXX ha eletto domicilio, per procura generale alle liti 21.5.1999 rep. 64415 notaio A. Zapponi in Roma
- CONVENUTA -
oggetto: contratto di conto corrente bancario
conclusione delle parti: come da fogli allegati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione notificato in data 1° febbraio 2000 la Società di Revisione
s.r.l. in liquidazione in qualità di debitrice principale e la XXX XXX, in qualità di fideiussore, convenivano in giudizio avanti il
Tribunale di Milano la Banca XXX s.p.a. contestando, con riferimento ai
rapporti di conto corrente n. XXX e n. XXX intestati alla Società di
Revisione presso la filiale di
Milano della banca, la contabilizzazione trimestrale degli interessi a debito,
in violazione del divieto d’anatocismo, l’indeterminatezza dei tassi
d’interesse praticati dalla banca, il carattere indebito delle spese
addebitate, nonché l’esistenza di addebiti in conto corrente non effettivi e
non documentati dalla banca.
Chiedevano
quindi l’accertamento delle esatte risultanze contabili dei
rapporti di conto corrente dedotti in causa.
La
banca convenuta si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle
avverse pretese e deduzioni, instando per il rigetto delle domande attoree e in
via riconvenzionale per la condanna in via solidale delle parti attrici al
pagamento della complessiva somma di lire 202.418.206, oltre interessi al tasso
del 9,25% dal 7.12.1999 al saldo.
Relativamente
al proprio preteso credito formulava istanza ex art. 186 ter c.p.c.
La
difesa attrice, con riferimento all’intervenuto D. Lgs. N. 342/99, formulava
istanza di rimessione alla Corte Costituzionale deducendo la illegittimità
dell’art. 24 del predetto D.Lgs. per palese violazione degli artt. 3, 24, 76 e
77 della Costituzione.
La
difesa convenuta contrastava tale istanza eccependone la inammissibilità e la
manifesta infondatezza.
Il
G.I., espletati i preliminari incombenti di legge e verificata la
inconciliabilità della lite, concedeva i
termini per il deposito di memorie.
Su
richiesta dei procuratori delle parti assegnava, altresì, gli ulteriori termini
di cui all’art. 183 V co. c.p.c.
Ritenuta
quindi la opportunità di decidere preliminarmente sull’an debeatur, in
considerazione della evoluzione giurisprudenziale intervenuta sulla materia,
fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’azione
proposta dalle parti attrici va qualificata come azione di mero accertamento, in
quanto espressamente rivolta, nelle conclusioni rassegnate,
alla “determinazione della esatta somma risultante a debito e/o a
credito ricalcolando al corretto tasso legale d’interesse e con
capitalizzazione annuale ogni posta contabile con l’obbligatoria decurtazione
delle somme relative ad interessi ultralegali applicati trimestralmente e con
spese non dovute”, con particolare riferimento alla commissione di massimo
scoperto.
La
Banca di Roma, costituendosi in giudizio, ha
svolto domanda riconvenzionale di condanna avente ad oggetto il saldo passivo
dei rapporti, determinatosi attraverso l’applicazione delle clausole
contrattuali contestate dalle parti attrici.
A sostegno del proprio credito la banca ha prodotto gli estratti conto, nonché alcune lettere intercorse tra le parti ed ha in particolare invocato la disposizione dell’art. 1832 c.c., richiamato dall’art. 1857 c.c., che disciplina gli effetti dell’approvazione del conto conseguente all’invio degli estratti conto, deducendo che il tasso convenzionale di interessi passivi praticato sarebbe stato determinato e conosciuto dal cliente in quanto indicato nell’estratto conto.
1. Sulla natura e sugli effetti della tacita approvazione degli estratti conto
Notevole, come è noto, è stato il dibattito in dottrina ed in giurisprudenza in ordine alla portata ed alla efficacia della tacita approvazione del conto, strettamente connessa alla natura dell’estratto conto bancario.
Deve essere condiviso, ad avviso del giudicante, l’orientamento secondo cui l’estratto conto bancario va considerato un mero documento contabile nel quale e con il quale le singole operazioni bancarie in esso rappresentate (prelevamenti e versamenti) non danno luogo, diversamente da quanto avviene nel conto corrente ordinario, alla costituzione di autonomi rapporti di credito o debito fra il cliente e la banca, ma rappresentano la esecuzione di un unico negozio da cui deriva il complessivo credito o debito della banca verso il correntista, vale a dire il saldo di conto corrente (Cass., 7 settembre 1984, n. 4788 in Giur. It., 1985, I, 1, 1090; Cass. 24 maggio 1991 n. 5876 in Foro It. 1992, I, 2201; Cass. 29 novembre 1994, n. 10185, in Giur. It. 1995, I, 1, 1882).
L’invio dell’estratto conto, predisposto unilateralmente dalla banca, svolge in altri termini precipuamente una funzione informativa in ordine allo svolgimento del rapporto e va collocato dunque nell’ambito degli obblighi di informazione e di trasparenza posti a carico dell’istituto di credito, come confermato anche dalla specifica disciplina di settore (art. 119 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385).
La norma dell’art. 1832 c.c., che attribuisce al correntista destinatario dell’invio dell’estratto conto l’onere di muovere contestazioni in merito alle annotazioni contabili in esso contenute, va pertanto letta e interpretata in tale prospettiva.
E sulla base delle citate premesse, la mancata contestazione dell’estratto conto trasmesso da una banca al cliente può rendere inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo meramente contabile, ma non pregiudica la possibilità per il correntista di contestare la validità e l’efficacia dei rapporti obbligatori che hanno dato luogo agli addebiti e agli accrediti (Cass. 10 aprile 1995, n. 4140 in Giust. Civ. 1995, I, 1776, Cass. 24 maggio 1991, n. 5876, in Giust. Civ. 1991, I, 2970, Cass. 15 giugno 1995, n. 6736).
Le contestazioni relative alla nullità delle clausole con le quali è stato determinato un tasso di interesse, così come quelle relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, non possono essere considerate alla stregua di errori formali afferenti alle singole partite dell’estratto conto; esse attengono, invero, alla efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti annotati nell’estratto conto e come tali sono regolate dalle norme generali sui contratti, soggiacendo al termine di prescrizione ordinario ( Cass. 11/9/97 n. 8989 e Cass. 29/9/94 n. 10185)
2.Determinazione del saggio di interessi ultralegali-
interessi
“uso piazza”
Molto diffusa era, prima della introduzione della normativa sulla
cosiddetta trasparenza bancaria, che ha avuto il suo esordio in Italia con la
L.154/92, l’utilizzazione della clausola contenuta nelle condizioni generali
di contratto secondo cui il saggio di interesse ultralegale veniva determinato
in forza di rinvio alle “condizioni usualmente praticate su piazza”.
In
un primo tempo è prevalsa la tesi secondo cui la determinazione
per relationem del saggio di
interesse extralegale con riferimento agli usi su piazza doveva considerarsi
comunque pratica lecita, sia con riferimento all’art. 1284 ult.co. c.c., in
quanto rispettosa della forma scritta, sia avuto riguardo all’obbligo previsto
dall’art. 1346 c.c. in ordine al requisito della determinatezza/determinabilità
dell’oggetto del contratto, poiché fondata su criteri oggettivi.
Cominciò
poi a manifestarsi, dapprima nelle Corti di merito e quindi in sede di
legittimità, più di un dissenso in ordine a tale orientamento.
Venne
difatti, al contrario, evidenziato come il rinvio alle condizioni “uso
piazza” comportasse una indubbia
indeterminatezza dell’oggetto, non essendo riscontrabile nella prassi un uso
bancario di costante e univoca applicazione che consentisse, sia pure per
relationem, la preventiva ed esatta
determinazione del regolamento negoziale
posto in essere dalle parti.
Parte
della giurisprudenza di
merito (App. Milano 15 dicembre 1989 in Banca
e borsa, 1991, II, p. 198; Trib. Macerata 17 agosto 1989 in Dir. Banc. Merc. Fin. 1991, p.148; Trib. Genova 9 maggio 1989 in NGCC,
1990, I, 62, Trib. Roma 5 marzo 1987 in Giust.
Civ. 1988, I, p.534) rilevò l’indeterminatezza e l’indeterminabilità
della clausola contrattuale di rinvio agli interessi d’uso su piazza,
osservando che “non esiste affatto un tasso d’uso
rilevabile ex post, ma solo una
fascia di tassi, compresi probabilmente tra il prime rate ed il top rate, nella
quale gli istituti di credito si muovono con assoluta discrezionalità” (così
Trib. Roma 5 marzo 1987 cit.), con conseguente inesistenza di un uso bancario
idoneo ad integrare con elementi di obbiettività e certezza la relatio
contenuta nella clausola in esame.
Anche
la giurisprudenza della Suprema Corte mutò sostanzialmente indirizzo, senza
negare in astratto la validità della relatio, ma spostando progressivamente
l’attenzione sui requisiti minimi
della “eterodeterminabilità” del tasso, al fine si verificare se ed in
quale misura si potessero ritenere rispettati i canoni stabiliti dagli artt.
1346 c.c. e 1284 c.c. (determinabilità
dell’oggetto e forma scritta).
Considerato
in linea di principio accettabile il
rinvio ad indici di formazione bancaria, si pose dunque il problema di
verificare, con riferimento ai singoli casi dedotti,
se tale rinvio fornisse un riferimento conoscibile a priori, se non nel
risultato matematico, quantomeno nella formula, onde evitare che venisse
lasciato ad una delle parti un intollerabile ius
variandi che, seppure non confliggente con
i principi di ordine pubblico economico, certamente avrebbe leso la
necessaria formalità del patto di fissazione di interessi ultralegali (da
ultimo, Cass. 13/3/96 n. 2103, in Giur. it., 1997, I, I, c 50)
Come
è noto, la L. 17 febbraio 1992 n. 154 (
c.d. legge sulla trasparenza
bancaria) ha sancito, all’art. 4,
comma terzo, la nullità delle
clausole di contratti bancari che, per la determinazione degli interessi, anziché
a parametri fissi, facciano riferimento alle condizioni praticate usualmente
dalle aziende di credito su piazza.
Tale
previsione è stata poi confermata dall’art. 117, D.Lgs. 1° settembre
1993 n. 385 ( c.d. Testo Unico Bancario ) che, al sesto comma,
stabilisce che sono nulle e si considerano non apposte le clausole
contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione di tassi di interesse e di
ogni altro prezzo e condizioni praticati, statuendo, al quarto comma,
che il tasso d’interesse ed ogni altro prezzo e condizione
praticati, devono essere indicati nel contratto.
L’esplicito
divieto di rinvio agli usi, contenuto nelle leggi speciali, esclude ora
senz’altro ogni legittimità alle clausole che affidano la determinazione del
tasso di interesse per relationem mediante il richiamo agli “interessi d’uso”
ovvero a quelli “usualmente praticati su piazza dalle aziende di credito” .
L’espressa
sanzione di nullità non ha tuttavia risolto la questione relativa alla validità
delle clausole stipulate prima dell’entrata in vigore della L. 154/92
in relazione a contratti bancari tuttora in corso.
E’
stato da taluni sostenuto il
carattere interpretativo della normativa sulla trasparenza con conseguente
retroattività delle sue disposizioni.
Ma
anche a voler considerare le disposizioni della legge n.154/1992 e gli artt. 115 e ss. del Testo Unico Bancario
norme a carattere non retroattivo, per
i contratti anteriori a tali leggi dovremmo in ogni caso concludere che
l’onere di forma scritta ed il requisito di determinazione del contenuto del
contratto richiesto per l’efficacia del rapporto obbligatorio possono essere
validamente integrati solo se ed in quanto il tasso d’interesse sia
oggettivamente determinabile e controllabile ex
ante in base ai criteri stabiliti nel
contratto, vigendo pur sempre gli inderogabili principi degli artt. 1284 terzo
comma e 1346 c.c., indipendentemente dalla sanzione espressa dalla legge
speciale.
Anche
l’orientamento più recente della Corte di Cassazione, con riferimento ai
contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della c.d. legge sulla
trasparenza bancaria, afferma la nullità di tali clausola inserita nei
contratti di conto corrente bancario deriva dall’art.1284 c.c., in quanto le
“condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza” non
costituiscono un riferimento idoneo a consentire una oggettiva determinabilità
del tasso d’interesse convenzionale (in questo senso, Cass. 10 novembre 1997
n. 11042 in Banca e borsa, 1999, II,
10; Cass. 8 maggio 1998 n.4696 in Giust.
Civ. Mass., 1998, 987; Cass. 23 giugno 1998 n. 6247; Cass. 11 agosto 1998 n.
7871; Cass. 19 luglio 2000, n. 9465 in Foro
it. 2001, I, 155; Cass. 18 aprile 2001 n.5675 in Giust. Civ. Mass. 2001, 812 e Cass. 1° febbraio 2002 n. 1287,
inedita).
Nel caso di specie il tasso debitore è stato convenuto con riferimento al “top rate di volta in volta vigente”, indicato all’atto della stipulazione del contratto nella misura del 14,50% (cfr. contratto prodotto dalla difesa convenuta a seguito della ordinanza 24/4/2002).
Non
sembra condivisibile, a parere del giudicante, l’equiparazione fra clausola
“uso piazza” (et similia) e clausola che prevede la determinazione
della misura degli interessi attraverso un rinvio al “prime rate” ovvero al
“top rate”.
A
nulla infatti rileva sul punto la
circostanza che la rilevazione sia operata da una associazione privata (ABI)
essendo consentito nel nostro ordinamento la determinazione dell’oggetto del
contratto attraverso il deferimento ad un terzo, che ben può non rivestire la
qualità di pubblica autorità (art. 1349 c.c.).
Peraltro
il requisito di determinabilità dell’oggetto
(tasso di interesse) sembrerebbe assicurato dal fatto che sia il “prime
rate”, sia il “top rate” costituiscono indici periodicamente determinati
sulla base di una media di tassi applicati dalle banche per come rilevati
dall’associazione di categoria ( ABI), adeguatamente pubblicizzati anche dalla
stampa non specialistica e dunque facilmente verificabili nell’andamento da
parte del cliente.
In altri termini, diversamente da quanto accade per il mero rinvio agli “usi su piazza” per il tramite del quale ( come da taluno efficacemente evidenziato ) si contrabbandava sotto le mentite spoglie dell’uso ciò che sostanzialmente era una unilaterale, insindacabile e, a volte, imprevedibile, autodeterminazione del tasso da parte della banca, al contrario la determinabilità del saggio di interesse con riferimento al “prime rate” ovvero al “top rate” può ritenersi assicurata mediante il rinvio ad elementi e criteri che, benché estrinseci al contratto, risultano comunque sicuramente ed obiettivamente rilevabili (così Cass. 14/8/97 n. 7627 e Cass. 1/9/95 n. 9227).
3.
Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi
Parte
attrice ha contestato il computo della capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi deducendo la nullità di tale pratica per violazione
dell’art. 1283 c.c..
Sono
ben note le recenti sentenze con le
quali la Corte di legittimità ha statuito la nullità delle clausole di
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in quanto basate su un uso
negoziale (art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (artt. 1 e 8 delle preleggi),
come esige l’art. 1283 c.c. laddove prevede che l’anatocismo sia vietato “in
mancanza di usi contrari”. (Cass. Civ. sez. I, 18 febbraio 1999, Giust.
Civ. Mass., 1999, n.1360, pag. 430; Cass. Civ. sez I, 16 marzo 1999, Fallimento,
1999, n. 2374, pag.1230; Cass. Civ. sez. III, 30 marzo 1999, Banca
borsa tit. cred. 1999, II, 1999, n.3096, pag.389; Cass. Civ. sez. I, 11
novembre 1999, Foro It., 2000,
pag.451).
Secondo
tale importante orientamento della Suprema Corte a nulla vale, peraltro,
l’inserimento nel contratto della clausola di capitalizzazione trimestrale in
conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall’A.B.I.,
poiché le norme bancarie uniformi hanno esclusivamente il carattere di usi
negoziali, non quello di usi normativi, e pertanto non escludono in alcun modo
la nullità della clausola di
specie.
La
difesa della banca non condivide l’orientamento espresso dalla Cassazione e ha
addotto diversi argomenti, peraltro posti a motivazione di alcune recenti
pronunce di merito.
Il
Tribunale non ritiene, tuttavia, di doversi discostare dall’orientamento
espresso dalla Corte di Cassazione, confermato ancora da ultimo con la pronuncia
Cass. Sez. I 1° febbraio 2002 n.1281, inedita.
Si osserva in primo luogo come la Suprema Corte abbia già escluso l’esistenza di usi normativi in deroga al divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. sulla base di un analitico esame degli usi normativi esistenti, rilevando come i riferimenti alla capitalizzazione trimestrale, in ogni caso, appaiono nelle norme bancarie uniformi in epoca ben successiva all’entrata in vigore del codice civile, e cioè solamente nel 1952.
E’
stato poi più volte evidenziato che la capitalizzazione trimestrale nelle norme
bancarie uniformi non comporta certo la prova dell’esistenza di un uso
normativo, bensì al massimo di un uso negoziale inidoneo, per il suo carattere
contrattuale dispositivo e per la mancanza di carattere normativo, a incidere
sul divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c..
Inoltre,
per completezza, si osserva che, in virtù di quanto previsto all’art.8 delle
disposizioni sulla legge in generale, gli usi normativi non possono mai per
definizione prevalere su norme imperative di legge, bensì – e solo in quanto
espressamente richiamati – su norme dispositive.
Considerato
il carattere imperativo del divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c.,
atteso che tale norma vieta che gli interessi possano essere a loro volta
capitalizzati producendo ulteriori interessi prima della loro formazione,
produzione e decorrenza, deve escludersi in radice la possibilità che
successivamente al 1942 possano essersi validamente formati degli usi di
capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto all’atto stesso della
loro formazione le pratiche contrattuali dalle quali essi sarebbero dovuti
sorgere sarebbero risultate anche inesorabilmente invalide perché contra
legem.
Ebbene
le raccolte di usi indicate dalla banca convenuta sono tutte successive al 1952,
così che risulta confermato l’accertamento di inesistenza di usi normativi
idonei ad integrare la deroga all’art. 1283 c.c..
Con
riguardo alle “norme contrattuali”
raccolte nel 1929, menzionate nella sentenza del Tribunale di Bari 28 febbraio
2001, in Foro It. 2001 I, c. 2361, si
osserva invece che proprio il carattere negoziale di tale raccolta esclude che
all’epoca esistesse e si fosse già formato un uso normativo.
Infatti
la raccolta di norme cui si riferisce la predetta sentenza è rappresentato da
una Lettera Circolare della Confederazione Fascista delle Banche (menzionata
anche nella sentenza di Trib. Firenze 8 gennaio 2001, in I contratti n. 6/2001, p. 596) con la quale si sottoponeva alle
banche consociate il suggerimento di procedere all’adozione di determinate
clausole contrattuali.
E’
dunque escluso che possa ravvisarsi il carattere di uso normativo, ovvero di
ricognizione unilaterale di un uso normativo esistente, nel riferimento
contenuto in una circolare consistente soltanto in una proposta di applicazione
di condizioni contrattuali uniformi.
Al
contrario, il suggerimento da parte della Confederazione delle Banche di
inserire la capitalizzazione trimestrale quale specifica pattuizione
contrattuale indica, evidentemente, che la stessa capitalizzazione trimestrale
non costituiva un uso oggetto di osservanza generalizzata accompagnata dal
convincimento della conformità alla legge poiché, se così fosse stato, non vi
sarebbe stata alcuna necessità o utilità di inserire tra le condizioni
contrattuali praticate dalle banche una pratica già osservata quale uso
normativo.
Non
convince, inoltre, l’argomento per assurdo tentato nelle motivazioni di alcune
sentenze di merito (Trib. Firenze 9 gennaio 2001, cit., Trib. Monza 2 ottobre 2000, in Foro It., I, c. 2362), secondo cui se si esclude la rilevanza delle
condizioni generali di contratto predisposte dalle associazioni di categoria,
allora un uso normativo non potrebbe mai formarsi per il fatto della coesistenza
di usi negoziali.
A
tale riguardo si deve rilevare che ogniqualvolta, al fine di provare
l’esistenza di un uso normativo si fa riferimento a schemi contrattuali
predisposti da associazioni di categoria (quali sono quelli predisposti
dall’Associazione Bancaria Italiana, sotto il nome di norme bancarie uniformi
o quali potevano essere quelli predisposti dalla Confederazione Generale
Fascista delle Banche nel 1929), non si tratterà mai per definizione di usi
normativi, ma di condizioni contrattuali di natura pattizia che, a seconda delle
circostanze di fatto, possono essere state con minore o maggiore diffusione
utilizzate dalle banche.
Si
tratterebbe, invero, soltanto di una clausola contrattuale, sia pure ampiamente
e ripetutamente diffusa, ma mai di un uso normativo. In altre parole, non è
argomento idoneo a provare l’esistenza di un uso normativo il fatto che
possano essere rinvenute, anche in tempi risalenti, clausole contrattuali che
prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Occorre
infatti distinguere nettamente la portata dell’inserimento e della ripetizione
di determinate clausole nei moduli contrattuali predisposti dagli istituti di
credito in conformità con le indicazioni delle associazioni di categoria, dalla
corretta percezione o meglio dalla effettiva convinzione giuridica da parte
della generalità e in particolare dei contraenti bancari – vale a dire
dell’opinio iuris ac necessitatis
– che quella clausola, presente in modo ripetuto nei moduli delle banche,
corrisponda non ad una clausola contrattuale predisposta dalla banca, o dalla
banca ripresa dalle associazioni di categoria, ma ad una regola di diritto di
per sé esaustiva, quale appunto è una norma consuetudinaria.
In
altre parole, il contraente bancario individua nelle clausole, nel contenuto del
modulo contrattuale tendenzialmente uniforme predisposto dalle banche, una serie
di clausole generali – e, tra queste, la clausola di capitalizzazione
trimestrale – insuscettibile di contrattazione individuale, la cui
accettazione costituisce presupposto indefettibile per l’accesso al servizio
bancario.
Tale
clausola dunque, per quanto generalizzata, diffusa e ripetuta, conserva il
valore derivante dalla fonte contrattuale da cui deriva e non acquista, per il
solo fatto di essere appunto generalizzata, diffusa e ripetuta, un valore
diverso, qual è quello della cogenza della norma giuridica proprio dell’uso
normativo.
4. Sulla applicabilità dell’art. 1831 c.c. al conto
corrente bancario
La
difesa della banca convenuta ha inoltre introdotto in causa un’ulteriore
argomentazione volta a legittimare la pratica della capitalizzazione trimestrale
attraverso il riferimento alla disciplina del conto corrente ordinario.
Tale impostazione del problema, pur essendo stata seguita da alcuni
giudici di merito (Trib. Roma 14 aprile 1999, in Foro
It. 1999, I, c. 2370; Trib. Roma 9 maggio 2001, in Foro It. 2001, I, c. 2989; Trib. Vercelli 9 febbraio 2001, in Dir.
Fall. 2001, II, p. 1019), non appare giustificata
e convincente.
Non
è anzitutto chiaro se si intenda procedere ad un’interpretazione estensiva o
analogica della norma in esame.
In
ogni caso, tanto l’interpretazione analogica, quanto quella estensiva, devono
ritenersi assolutamente escluse sia in ragione del dato testuale (lo stesso
codice civile richiama nell’art. 1857 c.c. solo ed unicamente tre articoli
della disciplina del conto corrente ordinario, vale a dire gli artt. 1826, 1829
e 1832 c.c., mentre certamente non richiama l’articolo 1831 c.c., che al
contrario – secondo il tentativo da ultimo accennato – si intenderebbe
applicare anche al conto corrente bancario), sia per l’assoluta diversità
causale e tipologica fra il contratto di conto corrente ordinario ed il
contratto di conto corrente bancario.
Ed
infatti, mentre nel conto corrente ordinario, come risulta dall’art. 1823
c.c., le parti si obbligano a differire nel tempo l’esigibilità dei
rispettivi crediti che possono sorgere dai reciproci rapporti (di fornitura o di
qualsiasi altra prestazione) e questo proprio al fine di sottrarli al loro
potere di disposizione e considerarli al contrario indisponibili ed inesigibili
sino alla chiusura del contratto, nel conto corrente bancario la banca assume,
secondo le regole del mandato, il compito di svolgere una serie di operazioni
consistenti in pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e dietro
suo ordine rendendo in ogni momento disponibile ed esigibile il
credito del cliente verso la banca, come stabilito dalla norma fondamentale in
materia (art. 1852 c.c.).
Nel conto corrente ordinario entrambe le parti possono dare impulso al
rapporto procedendo all’annotazione sul conto di reciproci crediti, al
contrario nel conto corrente bancario la sola parte che può dare impulso al
rapporto è il cliente attraverso i suoi ordini alla banca ed i debiti ed i
crediti maturati dalla banca in seguito alle operazioni da essa eseguite per
conto del cliente non si pongono mai in rapporto di reciprocità con i debiti e
crediti dei clienti verso la banca.
Mentre nel conto corrente ordinario è assolutamente necessario dar vita
ad una periodica chiusura del conto per rendere finalmente disponibile ed
esigibile il saldo a favore dell’uno o dell’altro correntista ordinario, nel
conto corrente bancario non vi è alcuna necessità di una chiusura periodica
del conto, in quanto in qualsiasi momento, in base all’art. 1852 c.c., il
cliente correntista ha la piena disponibilità del conto e delle somme a suo
credito in esso annotate.
Il
rapporto di piena disponibilità da parte del cliente si sviluppa
ininterrottamente prima e dopo la cosiddetta chiusura periodica del conto
corrente bancario, che pertanto svolge solo ed esclusivamente la funzione di
conteggiare gli interessi a debito
o credito del cliente (si ricorda in proposito che tale conteggio – fino alla
delibera CICR del 9 febbraio 2000, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 22 febbraio
2000, n. 43 – avveniva per gli interessi a debito del cliente più volte nel
corso dell’anno, per gli interessi a credito del cliente una sola volta nel
corso dell’anno).
E’ per questo motivo che l’art. 1831 c.c. non è stato richiamato
nell’ambito della disciplina del conto corrente bancario: non vi è, infatti,
nel conto corrente bancario alcuna effettiva e periodica chiusura del conto
dalla quale scaturisca l’esigibilità di una somma.
Conclusivamente
si può affermare che il conto corrente ordinario si fonda sull’equilibrio di
scelte bilateralmente determinate da due contraenti i quali, in relazione alle
loro specifiche prestazioni, possono decidere tempi e meccanismi di estinzione
dei reciproci debiti nella più totale autonomia (si pensi, per esempio, a due
commercianti che si scambiano con continuità forniture o rimesse di beni
materiali e, a questo fine, decidono di regolare i loro rapporti attraverso un
conto corrente ordinario, nel quale annotano i crediti derivanti dalle
reciproche rimesse, crediti che sono inesigibili e indisponibili sino alla
chiusura del conto stabilita pattiziamente dai due correntisti).
Nel conto corrente bancario al contrario è la banca che, quale
mandataria di un servizio assai specifico e peculiare (deposito, mandato,
ecc…), gestisce unilateralmente la rappresentazione contabile delle
prestazioni svolte su incarico del proprio cliente, provvedendo essa stessa
all’annotazione sul conto, con la conseguenza che nel momento in cui la banca
afferma di operare la chiusura periodica (trimestrale, semestrale, annuale) del
conto, altro non fa che conteggiare il suo corrispettivo sotto forma di
interessi, spese e commissioni ad una certa data.
Ed è qui che emerge l’insanabile conflitto con la regola dell’art.
1283 c.c. relativa al divieto di anatocismo, in quanto la cosiddetta chiusura
periodica del conto e il conseguente conteggio degli interessi dà luogo a
quella produzione degli interessi che è consentita solo nei limiti ben
circoscritti dell’art. 1283 c.c.
5.
Sulla retroattività dell’art. 25 D.Lgs. n. 342/99
Il
legislatore ha preso atto dell’accertamento compiuto dalla Corte di Cassazione
in ordine al carattere contra legem
della prassi bancaria di procedere alla capitalizzazione trimestrale degli
interessi attivi per le banche e, come noto, con l’art. 25 del D.Lgs. 4 agosto
1999, n. 342, ha espressamente stabilito, ma solo per le operazioni poste in
essere nell’esercizio dell’attività bancaria, la possibilità di stabilire
contrattualmente la produzione degli interessi sugli interessi, modificando a
tale proposito l’art. 120 del Testo Unico Bancario purché la periodicità nel
conteggio degli interessi venga assicurata sia per gli interessi attivi a favore
della banca, sia per gli interessi attivi a favore dei correntisti della banca.
Tale
art. 120 del Testo Unico Bancario affida al CICR il compito di stabilire le
concrete modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi
nelle operazioni bancarie e a questo il CICR ha provveduto con la già citata
delibera 9 febbraio 2000.
E’
assolutamente evidente, pertanto, che tali provvedimenti di normativa primaria e
secondaria, attraverso i quali il legislatore ha fatto seguito alla
giurisprudenza citata della Corte di Cassazione sulla nullità delle clausole
anatocistiche, confermano, sul piano anche strettamente interpretativo, che il
legislatore non ha potuto che prendere atto che la disciplina dell’art. 1283
c.c. non consentiva alla banca la capitalizzazione trimestrale degli interessi,
al punto che, proprio per arrivare a consentirla, ha dovuto procedere alla
creazione di una legge assolutamente speciale, che vale solo per l’anatocismo
nelle operazioni bancarie, mentre rimane fermo il divieto dell'anatocismo per
ogni altra pattuizione contrattuale.
Sempre
sul piano interpretativo e sistematico, va altresì ricordato che lo stesso
legislatore, ben consapevole dell’invalidità ed inefficacia delle clausole
anatocistiche contenute nei contratti bancari, aveva previsto all’art. 25,
comma terzo del D.Lgs. 342/1999 un’espressa norma di attribuzione di validità
ed efficacia retroattiva a tali clausole appunto invalide.
E’
noto tuttavia che quest’ultima
norma di cosiddetta validazione successiva di clausole nulle è stata dichiarata
illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 17 ottobre 2000, n. 425.
Ma neppure con il suddetto art. 25 terzo comma del D.Lgs. n. 342/1999, che operava una vera e propria validazione retroattiva (cioè attribuiva validità a contratti e clausole che erano invalide), si è tentato di presentare tale iniziativa legislativa quale norma interpretativa piuttosto che novativa.
In
conclusione, se è vero che in esecuzione dell’art. 120 del Testo Unico
Bancario e della delibera del CICR oggi è consentito alle banche di operare la
capitalizzazione degli interessi, purché la stessa capitalizzazione sia
riconosciuta alla clientela, è altresì assolutamente pacifico che prima
dell’entrata in vigore di tale norma tutto ciò non era possibile alla banca:
per consentire tale capitalizzazione degli interessi è stata, infatti,
necessaria una norma speciale che in nulla ha modificato l’art. 1283 c.c., il
quale quindi continua a dispiegare i suoi effetti per tutto il periodo anteriore
all’entrata in vigore delle modifiche legislative all’art. 120 del Testo
Unico Bancario e alla conseguente delibera CICR.
Pertanto deve affermarsi l’illegittimità dell’anatocismo trimestrale praticato dalla banca convenuta.
6.Sulla commissione di massimo scoperto
Per quanto riguarda poi la pretesa relativa alla commissione di massimo scoperto, il Tribunale preliminarmente rileva l’inammissibilità, in linea di principio, della inserzione automatica di un onere di siffatta portata attraverso la assimilazione ad una clausola d'uso.
Non
appare infatti possibile la dilatazione del contenuto del contratto bancario a
pattuizioni inespresse sulla base della disciplina della trasparenza bancaria e
del Testo Unico Bancario, che escludono che il correntista possa essere
obbligato a qualsivoglia onere che non sia specificamente indicato nel contratto
(art. 117, quarto comma, Testo Unico Bancario); come pure – in conformità con
la espressa esclusione di qualsiasi legittimità di un rinvio agli usi (art. 117
sesto comma)– è in radice esclusa qualsiasi possibilità di inserire nel
contratto contenuti negoziali non espressamente pattuiti e derivanti al
contrario da usi esterni al contratto.
Nella specie il contratto di conto corrente prodotto in atti prevede
espressamente la commissione di massimo scoperto e ne determina il
corrispondente tasso ( 0.50%).
Ma
l’intera tematica della commissione di massimo scoperto va rivisitata alla
stregua dei principi generali che regolano i contratti (determinabilità
dell’oggetto e causalità del negozio).
Va
anzitutto osservato la definizione di commissione di massimo scoperto è
contrassegnata da una estrema imprecisione relativamente al suo contenuto.
Né
i manuali di tecnica bancaria, né quelli di diritto bancario dedicano
particolare attenzione all’argomento.
Allorquando la dottrina tenta una definizione della clausola che possa
avere una sua plausibilità, si riscontra invece nella pratica bancaria una
applicazione del tutto diversa, assolutamente non plausibile, separata da
qualsiasi pattuizione, comunque assolutamente imprevedibile e non calcolabile
dal cliente che in tal modo si trova onerato dalla unilaterale decisione della
banca.
Sul piano economico la prima definizione che viene avanzata è quella, apparentemente plausibile, secondo cui tale commissione avrebbe carattere corrispettivo dell’obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo.
Delineata
in questo modo, la commissione di massimo scoperto sembrerebbe atteggiarsi ad
una sorta di corrispettivo preteso e, se del caso, dovuto per il semplice fatto
che con la concessione dell’apertura di credito, indipendentemente
dall’utilizzazione del credito, la banca tiene a disposizione del cliente una
somma di danaro e quindi sopporta la diseconomia della indisponibilità della
somma senza poter godere dell’utilità degli interessi che sarebbero dovuti in
caso di effettivo utilizzo della linea di credito.
Ma
allora tale commissione meriterebbe l’opposto appellativo di commissione di
affidamento e, come messo in luce dalla
giurisprudenza (cfr. Appello Lecce 27 giugno 2000, in I contratti n. 4/2001, p. 374), dovrebbe essere computata solo ed
unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l’apertura di
credito.
Poiché,
tuttavia, ciò costituirebbe un chiaro disincentivo alla acquisizione di
clienti, i quali eviterebbero di chiedere o mantenere una apertura di credito se
sapessero che la sola presenza dell’affidamento conduce a dei costi, nella
realtà le banche non prevedono una “commissione di affidamento”, ma al
contrario esigono una “commissione di massimo scoperto” nel momento in cui
il cliente ha utilizzato l’apertura di credito e quindi quando, divenuto ormai
debitore della banca, si trova nella impossibilità di poter rifiutare
gli oneri conseguenti l’utilizzazione dell’apertura di credito stessa.
L’applicazione
della commissione avviene dunque sull’importo dell’apertura di credito che
è stata utilizzata, e cioè seguendo criteri del tutto opposti a quelli che ci
si sarebbe potuto attendere in base al contenuto della clausola.
Ma
neanche questa applicazione si può dire uniforme e univoca.
Talora
la banca la applica sul massimo saldo dare che si è verificato nel periodo
preso in considerazione (e cioè il trimestre ); talora la banca la applica sul
“massimo saldo dare” che rientri in una ininterrotta situazione debitoria di
durata superiore a 10 giorni. Mai comunque la banca ne enuncia il contenuto e
l’ammontare in qualsivoglia parte del contratto, di guisa che il cliente non
è in grado di calcolarla ex ante e
neppure di ricostruirla ex post e si
trova da essa onerato quale ulteriore voce di addebito che confluisce sul conto
e si moltiplica ulteriormente per effetto dell’anatocismo trimestrale.
A
ciò si aggiunge l’evidente assurdità dell’applicazione di una siffatta
commissione su conto chiuso in quanto con la chiusura del conto è venuta meno
anche l’apertura di credito e dunque la messa a disposizione del danaro quale
onere da retribuire.
La
nullità, rilevabile d’ufficio, di siffatta pretesa obbligatoria appare dunque
di chiara evidenza: il supposto rapporto obbligatorio o patto contrattuale deve
ritenersi, infatti, nullo per totale mancanza di una causa giustificatrice poiché
la remunerazione della utilizzazione della somma messa a disposizione dalla
banca consiste negli interessi corrispettivi e tali interessi dovranno essere
calcolati, nella misura a tale titolo convenuta, sulla somma concretamente
utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata.
7.
Sulla diversa capitalizzazione applicabile ai rapporti di conto corrente
bancario
L’argomento, nel caso di specie, non necessita di alcun approfondimento, avendo il difensore delle parti attrici espressamente richiesto, nelle proprie conclusioni, la applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi su base annua e dovendosi il giudicante attenere al principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
8.Conclusioni
L’accertamento, per le considerazioni sopra esposte, della nullità
delle pattuizioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi e alla commissione di massimo scoperto escludono l’accoglimento, allo
stato, della domanda di condanna proposta in via riconvenzionale dalla banca e
della istanza ex art. 186 ter
c.p.c. la quale, come è noto, presuppone la ricorrenza dei requisiti del
decreto ingiuntivo (certezza, liquidità ed esigibilità del credito).
Nel
contempo si rende necessaria e opportuna la rimessione della causa in
istruttoria per l’espletamento di
una consulenza tecnica contabile che proceda a determinare il saldo dei rapporti
di conto corrente per cui è causa sulla base degli estratti conto dei rapporti
n. 65026651 e n. 65021099 computando gli interessi passivi, nella misura
convenuta, con capitalizzazione annuale ed
escludendo dal computo la commissione di massimo scoperto.
P.Q.M.
Il
G.I., in funzione di Giudice Unico, non definitivamente pronunciando,
dichiara
la illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi;
dichiara
la nullità della pattuizione avente ad oggetto la “commissione di massimo
scoperto”;
dispone
la rimessione della causa in istruttoria, come
da separata ordinanza, per la determinazione del saldo di conto corrente alla
stregua dei principi di diritto sopra enunciati.
Spese
al definitivo.
Così
deciso in Milano, il 29/6/2002
Il
G.U.
Depositata
in cancelleria il 4/7/2002