Sentenza n.
21095 del 4/11/2004
Cassazione
– Su civili – sentenza 7 ottobre-4 novembre 2004, n. 21095
Presidente Carbone – Relatore
Morelli - Pm Palmieri – parzialmente conforme –
ricorrente
Credito Italiano Spa – controricorrente Carlino ed altri
Il Credito Italiano Spa ha
impugnato per cassazione la sentenza in data 15 gennaio 2001, con la quale la
Corte di appello di Cagliari, in riforma della pronunzia di primo grado, ha
accolto la opposizione proposta da Franco e Carlino Stefana avverso il decreto
ingiuntivo su sua istanza. emesso nei confronti dei due predetti intimati,
quali fideiussori della Fas Spa, per l’importo complessivo di lire
1.097.415.300 (ed accessori), corrispondente al saldo passivo finale del conto
corrente sul quale sarebbero state effettuate plurime erogazioni di credito in
favore della società garantita.
Con le quattro complesse serie di
motivi, di cui si compone l’odierno ricorso ‑ la cui ammissibilità e
fondatezza è contestata dagli intimati con separati controricorsi ‑ il
Credito italiano critica in sostanza la Corte di merito per avere, a suo
avviso, errato:
a) nel rilevare di ufficio profili di nullità del contratto da cui trae
origine il debito garantito dagli attuali resistenti;
b) nell’escluderne, in particolare, la validità in relazione alla clausola
di capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche per il periodo
anteriore alle note pronunzie della primavera del 1999 (nn. 2374 del 16 marzo,
n. 3096 del 30 marzo e successive conformi che, in contrasto con la precedente
giurisprudenza, hanno escluso la rispondenza di clausole siffatte ad un “uso
normativo” ai sensi dell’articolo 1283 Cc;
c) nel ritenere, inoltre, non operative le garanzie prestate dagli Stefana per
il periodo successivo alla data (9 luglio 1992) di entrata in vigore della
legge 154/92, che ha prescritto la fissazione di un tetto massimo per la
validità delle fideiussioni omnibus;
d) nell’escludere, infine, la debenza dell’intero credito, azionato con il
decreto opposto, per ritenuta (a torto) carenza di documentazione, imputabile
all’istituto, che consentisse di scorporare dall’importo preteso in via
monitoria quello riferibile a periodo di operatività della fideiussione e
detrarre, dallo stesso, le voci relative alla capitalizzazione periodica degli
interessi.
Su istanza della parte ricorrente, il
primo Presidente ha assegnato la causa alle Su, ravvisando, in quella sub b),
questione di massima di particolare importanza.
Motivi della decisione
1. La questione di massima, in ragione della cui particolare importanza gli
atti della presente causa sono stati rimessi a queste Su, ai sensi
dell’articolo 374, cpv, Cpc si risolve nello stabilire se ‑
incontestata la non attualità di un uso normativo di capitalizzazione
trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario ‑ sia o
non esatto escludere anche che un siffatto uso preesistesse al nuovo
orientamento giurisprudenziale (Cassazione 2374/99 e successive conformi) che
lo ha negato, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con la precedente
giurisprudenza.
2. È, per altro, preliminare
all’esame della riferita questione, quello delle eccezioni pregiudiziali
‑ sollevate, rispettivamente, da Franco e dal Carlino Stefana ‑ di
inammissibilità del ricorso “per difetto di specialità della procura alle
liti” e “per intervenuto giudicato formale sulla sentenza parziale resa
dalla Corte di Cagliari” nel corso del giudizio a quo.
2.1. La prima eccezione ‑ con
cui il difetto di specialità, per “assenza di riferimento al giudizio per
cassazione e alla sentenza impugnanda”, è (impropriamente), in particolare,
riferito, non già alla procura rilasciata al difensore (che tali riferimenti
puntualmente, invece, contiene), ma all’atto fonte dei poteri del soggetto
che detta procura ha conferito ‑ è infondata.
Si deduce, infatti, in sostanza, dal
resistente che la procura speciale non sia nella specie riferibile ‑
come ex articolo 365 Cpc viceversa dovrebbe ‑ alla parte od a chi
ha il potere di rappresentarla, in quanto sottoscritta “da un dirigente e
non dal legale rappresentante del Credito Italiano ricorrente”.
E tale rilievo non coglie nel segno,
dacché il dirigente dell’ente - contrariamente all’avverso assunto
‑ ha conferito il mandato alla odierna impugnazione nella veste appunto
di “legale rappresentante” del Credito italiano, così (correttamente)
spesa sulla base dello Statuto dell’ente che, all’articolo 29,
testualmente prevede che «la rappresentanza anche [e quindi: non solo]
processuale della società spetta disgiuntamente al Presidente, ai Vice
Presidenti ... nonché ai dirigenti ... con facoltà di designare mandatari
speciali per il compimento di determinate operazioni e di nominare avvocati
munendoli degli opportuni poteri».
2.2. Del pari destituita di
fondamento è anche l’ulteriore eccezione di “giudicato formale
interno”, che tale vis preclusiva pretende, con evidente forzatura, di
conferire all’ordinanza (del 31 maggio 1999), con la quale la Corte di
merito ‑ in via istruttoria e strumentale alla decisione, non certo
decisoria ‑ si è limitata invece a nominare un Ctu per l’espletamento
di una perizia contabile, volta ad accertare, sulla base degli atti, le
singole voci (tra cui quella relativa alla capitalizzazione degli interessi)
da cui risultava il complessivo importo per cui la Banca aveva agito in via
monitoria.
3. Precede ancora, a questo punto,
l’esame del primo motivo del ricorso, con il quale si denunzia la violazione
degli articoli 112, 101, 345 Cpc, in relazione all’articolo 1421 Cc, in cui
si assume essere incorsa la Corte di appello nel rilevare di ufficio la nullità
della clausola anatocistica. Atteso che, con tal mezzo, si introduce un tema
di indagine logicamente preliminare, e virtualmente assorbente, rispetto a
quello sostanziale sulla validità o meno della clausola stessa nel periodo
che qui viene in rilievo.
Il vizio in procedendo, così
prospettato, ad avviso di questo Collegio, però, non sussiste.
La nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi (tardivamente dedotta dalle parti
solo in comparsa conclusionale), effettivamente è stata, infatti, rilevata
“di ufficio” nella fase di gravame. Ma ciò la Corte di Cagliari ha fatto
in corretta applicazione del principio per cui la nullità, in tutto o in
parte, del contratto posto a base della domanda può essere rilevata, appunto,
di ufficio,anche per la prima volta in appello (cfr. Cassazione
2772/98).
È pur vero, per altro, che il potere
che il citato articolo 1421 conferisce in tal senso al giudice (in ragione
della tutela di valori fondamentali dell’ordinamento giuridico) va
coordinato con il principio della domanda, di cui agli articoli 99 e 112 Cpc,
e che le esigenze a tali principi sottese - rispettivamente di verifica delle
condizioni di fondatezza della azione e di immodificabilità della domanda
‑ possono trovarsi tra loro in contrasto ove, in particolare, alla
pretesa di una parte relativa ad un credito ex contractu si
contrapponga l’eccezione di nullità, dell’altra, che il giudice ritenga
(come nella specie) di integrare con il rilievo di aspetti della patologia del
negozio che la parte, interessata alla improduttività dei correlativi
effetti, non abbia colto (o non abbia tempestivamente comunque dedotto).
Ma un tale contrasto si risolve sulla
base della considerazione che, se da un lato, il potere-dovere decisionale del
giudice, in relazione alla domanda proposta, si estende agli aspetti della
inesistenza o della nullità del contratto dedotto dall’attore, la deduzione
in tal senso del convenuto non può costituire, od essere considerata, domanda
giudiziale, non ponendosi in rapporto genetico con il potere-dovere
decisionale del giudice sul punto, che già esiste.
Sia impostata quella deduzione come
eccezione, come domanda riconvenzionale per la declaratoria di nullità, o
come motivo di gravame, si tratta pur sempre di mera difesa, attenendo
all’inesistenza, per mancato perfezionamento o per nullità, del fatto
giuridico, il contratto, dedotto dall’attore a fondamento della domanda, che
dunque non condiziona l’esercizio del potere officioso di rilievo della
nullità fondata su aspetti distinti di patologia negoziale (Cassazione
5341/84).
Nella specie deve farsi riferimento
alla domanda iniziale, proposta in via monitoria dal Credito italiano la
quale, se pur rivolta nei confronti dei fideiussori, ha comunque ad oggetto il
pagamento del saldo del contratto di conto corrente, stipulato dal debitore
principale. Per cui, appunto, non vale a paralizzare la rilevabilità, da
parte del giudice, dì aspetti di nullità di quel contratto il fatto che gli
intimati (aventi veste sostanziale di convenuti nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo) abbiano focalizzato, in particolare, le loro difese su
profili, di invalidità ed inoperatività della fideiussione, da essi
prestata. E ciò a prescindere dalla considerazione che, eccependo comunque
anche l’inesistenza di valida prova del credito contro di loro azionato, i
fideiussori hanno con ciò contestato in radice lo stesso debito principale.
4. Può ora passarsi all’esame
della questione di massima di cui retro, sub 1.
4.1. Il parametro di riferimento è
costituito dall’articolo 1283 del Cc (Anatocismo) e, in particolare,
dall’inciso “salvo usi contrari” che, in apertura della norma,
circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui «gli
interessi scaduti possono produrre interessi [(a)] solo dalla domanda
giudiziale o [(b)] per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e
sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi».
4.2. Come è noto, in sede di esegesi
della predetta norma, le richiamate sentenze (2374, 3096, 3845) della
primavera del 1999, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con
pronunzie del ventennio precedente (6631/81; 5409183; 4920/87; 3804/88;
2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98), hanno enunciato il principio
‑ reiteratamente, poi, confermato dalle successive sentenze 12507/99;
6263/01; 1281, 4490, 4498, 8442/02; 2593, 12222, 13739/03, ed al quale ha dato
comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l’articolo 25
del D.Lgs 342/99 ha, all’uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli
interessi su base paritaria tra banca e cliente) – (principio) per cui gli
“usi contrari”, idonei ex articolo 1283 Cc a derogare il precetto
ivi stabilito, sono solo gli usi “normativi” in senso tecnico;
desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie
anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed
incorre quindi nel divieto di cui al citato articolo 1283.
4.3. Al di là di varie ulteriori
argomentazioni, di carattere storico e sistematico, rinvenibili nelle
pronunzie del nuovo corso, destinate più che altro ad avvalorare il “revirement”
giurisprudenziale, emerge dalla motivazione delle pronunce stesse come, nel
suo nucleo logico‑giuridico essenziale l’enunciazione del principio di
nullità delle clausole bancarie anatocistiche si ponga come la conclusione
obbligata di un ragionamento di tipo sillogistico. La cui premessa maggiore è
espressa, appunto, dalla affermazione che gli “usi contrari”, suscettibili
di derogare al precetto dell’articolo 1283 Cc, sono non i meri usi negoziali
di cui all’articolo 1340 Cc ma esclusivamente i veri e propri “usi
normativi”, di cui agli articoli 1 e 8 disp. prel. Cc, consistenti nella
ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato
comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di
comportamento (non dipendente da un mero arbitro soggettivo ma) giuridicamente
obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene
debba far parte dell’ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis).
E la cui premessa minore è
rappresentata dalla constatazione che «dalla comune esperienza emerge che i
clienti si sono nel tempo adeguati all’inserimento della clausola
anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già
esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell’ordinamento, ma
in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in
conformità con le direttive dell’associazione di categoria, insuscettibili
di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso
presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento
psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico
in cui, sostanzialmente, consiste l’opinio juris ac necessitatis, se
non altro per l’evidente disparità di trattamento che la clausola stessa
introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente».
4.4. Ora di questo sillogismo, che
costituisce la struttura portante del nuovo indirizzo, del quale si sollecita
il riesame, neppure la banca ricorrente mette in discussione la premessa
maggiore, mentre quanto alla sua premessa minore la contestazione che ad essa
si muove, attiene, sul piano diacronico, al solo profilo della portata
retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire alla rilevata
inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione trimestrale
degli interessi bancari.
Si sostiene, infatti, in contrario
che la giurisprudenza del ‘99 abbia correttamente accertato l’inesistenza
attuale, ma erroneamente escluso l’esistenza pregressa della consuetudine in
parola. E si auspica per ciò, dunque, che essa vada superata nel senso di
constatare che «la convinzione degli utenti del servizio bancario della
normatività dell’uso di capitalizzazione trimestrale degli interessi,
originariamente sussistente, è venuta meno dopo lungo tempo» [id est:
la consuetudine si è estinta per desuetudine in relazione al venire meno
della opinio iuris del comportamento sottostante] «proprio
a seguito di quello stesso processo di mutamento di prospettiva che ha indotto
la Cassazione medesima a mutare il proprio precedente orientamento».
Ed a sostegno di tale assunto la
difesa della ricorrente argomenta:
a) che l’opinio iuris della
prassi di capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente sarebbe stata
esclusa dalla criticata giurisprudenza assumendo a parametro un quadro
normativo, come evolutosi a partire dai primi anni ‘90, non certo
retrodatabile all’epoca in cui, in un contesto radicalmente diverso, quella
prassi si era instaurata, con adesione degli utenti dei servizi bancari, che
ne avrebbero pienamente presupposto la normatività;
b) che, comunque, la stessa
precedente giurisprudenza che per un ventennio aveva reiteratamente ritenuto,
ove pur erroneamente, l’esistenza di un uso normativo di capitalizzazione
degli interessi bancari avrebbe, per ciò stesso, costituito “elemento di
fondazione o consolidazione dell’uso stesso”.
Nessuno dei riferiti, pur suggestivi,
argomenti si lascia però condividere.
4.5. L’evoluzione del quadro
normativo ‑ impressa dalla giurisprudenza e dalla legislazione degli
anni ‘90, in direzione della valorizzazione della buona fede come clausola
di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del
consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, della disciplina
dell’usura ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione
del cliente (che ha dato, a sua volta, occasione al revirement
giurisprudenziale) relativamente a prassi negoziali, come quella di
capitalizzzione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolventesi
in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal
contraente forte in danno della controparte più debole.
Ma ciò non vuole dire (e il dirlo
sconterebbe un evidente salto logico) che, in precedenza, prassi siffatte
fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale
convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti.
Più semplicemente, di fatto, le
pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili,
perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive
delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva
necessità di usufruire del credito bancario e non aveva. quindi, altra
alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o
lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di
inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso
negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il
precetto dell’articolo 1283 Cc), come correttamente ritenuto dalle sentenze
del 1999 e successive.
4.6. Né è in contrario sostenibile
che la “fondazione” di un uso normativo, relativo alla capitalizzazione
degli interessi dovuti alla banca, sia in qualche modo riconducibile alla
stessa giurisprudenza del ventennio antecedente al revirement del 1999.
Anche in materia di usi normativi,
così come con riguardo a norme di condotta poste da fonti-atto di rango
primario, la funzione assolta dalla giurisprudenza, nel contesto di sillogismi
decisori, non può essere altra che quella ricognitiva, dell’esistenza e
dell’effettiva portata, e non dunque anche una funzione creativa, della
regola stessa.
Discende come logico ed obbligato
corollario da questa incontestabile premessa che, in presenza di una
ricognizione, pur reiterata nel tempo, che si dimostri poi però erronea nel
presupporre l’esistenza di una regola in realtà insussistente, la
ricognizione correttiva debba avere una portata naturaliter
retroattiva, conseguendone altrimenti la consolidazione medio tempore
di una regola che troverebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenza che,
erroneamente presupponendola, l’avrebbero con ciò stesso creata.
Ciò vale evidentemente, nel caso di
specie, anche con riguardo alla giurisprudenza (costituita, per altro, da solo
dieci tralaticie pronunzie nell’arco di un ventennio) su cui fa leva
l’istituto ricorrente.
La quale ‑ a prescindere dalla
sua idoneità (tutta da dimostrare e in realtà indimostrata) ad ingenerare
nei clienti una “opinio iuris” del meccanismo di capitalizzazione
degli interessi, inserito come clausola insuscettibile di negoziazione nei
controlli stipulati con la banca ‑ non avrebbe potuto, comunque,
conferire normatività ad una prassi negoziale (che si è dimostrato essere) contra
legem.
4.7. Della insuperabile valenza
retroattiva dell’accertamento di nullità delle clausole anatocistiche,
contenuto nelle pronunzie del 1999, si è mostrato subito, del resto, ben
consapevole anche il legislatore. Il quale ‑ nell’intento di evitare
un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito
‑ ha dettato, nel comma 3 dell’articolo 25 del già citato D.Lgs
342/99, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed efficacia
alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti
bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina,
paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo del
medesimo articolo 25.
Quella norma di sanatoria è stata,
però, come noto, dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega e
conseguente violazione dell’articolo 77 Costituzione, dal Giudice delle
leggi, con sentenza n. 425 del 2000.
L’eliminazione ex tunc, per
tal via, della eccezionale salvezza e conservazione degli effetti delle
clausole già stipulate lascia queste ultime, secondo i principi che regolano
la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme
anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto,
esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione
dell’articolo 1283 Cc (cfr. Cassazione 4490/02).
4.8. Sul punto della rilevata nullità
della clausola anatocistica inserita nel contratto da cui deriva il credito
azionato in via monitoria dall’istituto, la sentenza impugnata resiste
dunque a censura.
5. Non diverso esito hanno anche le
residue due doglianze formulate dal Credito ricorrente.
5.1. In particolare la denuncia di
violazione degli articoli 1367 Cc e 10 legge 154/92 - con la quale si addebita
alla Corte territoriale di avere erroneamente escluso che per le fideiussioni
stipulate in data anteriore alla legge 154 cit. il tetto massimo di garanzia,
che ne condiziona l’ulteriore validità, possa essere anche
“unilateralmente” fissato dalla Banca, come nella specie, l’istituto in
concreto avrebbe fatto con lettera del 1976 ‑ si scontra contro
l’accertamento in fatto, operato dai giudici a quibus, quanto alla
riferibilità di quella missiva a fideiussione diversa da quelle azionate nel
presente giudizio. Dal che propriamente l’inammissibilità della censura in
esame per difetto di interesse.
5.2. A sua volta, anche la
statuizione conclusiva della sentenza d’appello ‑ secondo cui non era
risultato, nella specie, possibile l’accertamento del credito azionato nei
confronti dei fideiussori “per non avere l’istituto assolto pienamente al
suo onere probatorio” ‑ si sottrae al sindacato di legittimità, come
sollecitato nella parte finale del ricorso, per la sua attinenza all’area
delle valutazioni, relative alle risultanze probatorie, riservate alla
discrezionalità di giudizio del giudice del merito.
Né l’istituto ricorrente può
fondatamente sostenere che la rilevazione di ufficio, solo in fase di appello,
della questione di nullità della capitalizzazione degli interessi lo abbia
ostacolato nella sua attività difensiva. Poiché la Corte territoriale
‑ al fine di accertare quanto effettivamente dovuto alla banca (con
detrazione delle voci indebite) ‑ ha disposto apposita Ctu e, nel corso
delle operazioni peritali, l’istituto ha avuto evidentemente modo di
documentare (cosa che secondo i giudici a quibus non ha fatto in modo
compiuto) le proprie ragioni creditorie.
6. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.
7. La stessa particolare rilevanza della questione centrale, prospettata con
l’odierno ricorso, costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti
di questo giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e
compensa le spese.