TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA
DLT 01/09/1993 n. 00000385
VIGENTE
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
Decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 (in Suppl. ordinario
alla Gazz. Uff., 30
settembre, n. 230). - Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia (1) (2) (3) (4).
(1) Il
riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad
ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente
denominata,
contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento
alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma
1, d.lg.
18 dicembre 1997,
n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti
nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si
intendono
effettuati agli istituti e
alle previsioni corrispondenti risultanti
dal citato d.lg.
472/1997. Salvo diversa
espressa previsione, i
procedimenti di irrogazione
delle sanzioni disciplinati dal citato
d.lg. 472/1997, si
applicano all'irrogazione di
tutte le sanzioni
tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre
1997, n.
472).
(2) Il
d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51,
ha soppresso l'ufficio del
pretore e, fuori dai casi
espressamente previsti dal citato decreto,
le relative competenze
sono da intendersi trasferite al
tribunale
ordinario. Lo stesso
decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico
ministero presso la
pretura circondariale e
ha provveduto a
trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico
ministero
presso il tribunale
ordinario. Inoltre, qualora
il presente
provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente
al
pretore e ad
organi della P.A.,
le attribuzioni pretorili
si
intendono
soppresse; sono altresì
soppresse le funzioni
amministrative di altre
autorità giurisdizionali, eccezion fatta per
il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al
pretore
che ad organi
della P.A. Inoltre il potere del
pretore di rendere
esecutivi atti emanati da autorità amministrative è
soppresso e gli
atti sono esecutivi
di diritto. Infine,
qualora il presente
provvedimento preveda l'obbligo
di determinati soggetti di rendere
giuramento innanzi al
pretore per l'esercizio di attività, questo si
intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
(3) Vedi
d.lg. 24 febbraio
1998, n. 58, recante il T.U.
delle
disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria. Vedi,
inoltre, d.lg. 10 marzo
1998, n. 43, di adeguamento dell'ordinamento
nazionale alle disposizioni del trattato CE in materia di politica
monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.
(4) A partire dal 1°
gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o
amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si
intende
espressa anche in
Euro secondo il
tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal
1°
gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa
espressa in lire
nel presente provvedimento è tradotta in Euro
secondo il tasso di
conversione
irrevocabilmente fissato ai
sensi del Trattato CE. Se
tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche
in
decimali, la cifra
è arrotondata eliminando i decimali (art. 51,
d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
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(Omissis).
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BANCHE
Art. 1.
Definizioni.
1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) «autorità
creditizie» indica il Comitato
interministeriale
per il credito
e il risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca
d'Italia;
b) «banca»
indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attività bancaria;
c) «CICR» indica il Comitato interministeriale
per il credito e
il risparmio;
d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per
le società e la
borsa;
d-bis) «COVIP»
indica la commissione
di vigilanza sui fondi
pensione (1);
e) «ISVAP»
indica l'Istituto
per la vigilanza
sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) «UIC» indica
l'Ufficio italiano dei cambi;
g) «Stato
comunitario» indica lo Stato membro della Comunità
Europea;
h) «Stato
extracomunitario» indica lo Stato non membro della
Comunità Europea;
i) «legge
fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
l) «autorità
competenti» indica, a seconda dei casi, uno o più
fra le autorità
di vigilanza sulle
banche, sulle imprese
di
investimento, sugli organismi
di investimento collettivo
del
risparmio, sulle imprese
di assicurazione e sui mercati finanziari
(1);
m) «Ministro
del tesoro» indica
il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica (1).
2. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) «banca italiana»:
la banca avente sede legale in Italia;
b) «banca
comunitaria»: la banca
avente sede legale
e
amministrazione
centrale in un
medesimo Stato comunitario diverso
dall'Italia;
c) «banca extracomunitaria»: la banca avente
sede legale in uno
Stato extracomunitario;
d) «banche
autorizzate in Italia»:
le banche italiane e le
succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e)
«succursale»: una sede che
costituisce parte, sprovvista di
personalità
giuridica, di una banca e che
effettua direttamente, in
tutto o in parte, l'attività della banca;
f) «attività ammesse
al mutuo riconoscimento»: le attività di:
1) raccolta
di depositi o di altri
fondi con obbligo di
restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in
particolare il credito
al consumo, il
credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le
cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito
commerciale
incluso il «forfaiting»);
3) leasing
finanziario;
4) servizi di
pagamento;
5) emissione
e gestione di
mezzi di pagamento (carte di
credito, «travellers cheques», lettere di credito);
6) rilascio di
garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni
per proprio conto o per conto
della clientela
in:
- strumenti
di mercato monetario
(assegni, cambiali,
certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari
a termine e opzioni;
- contratti su
tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli
e prestazioni di
servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in
materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse,
nonché
consulenza e servizi nel
campo delle concentrazioni e del rilievo di
imprese;
10) servizi
di intermediazione finanziaria del tipo «money
broking»;
11) gestione o
consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e
amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di
informazione commerciale;
14) locazione di
cassette di sicurezza;
15) altre
attività che, in virtù delle misure di adattamento
assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco
allegato
alla seconda direttiva
in materia creditizia del Consiglio delle
Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) «intermediari finanziari»: i soggetti
iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 106;
h) «stretti
legami»: i rapporti
tra una banca e un soggetto
italiano o estero che:
1) controlla la
banca;
2) è controllato
dalla banca;
3) è controllato
dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura
pari almeno al
20% del capitale con diritto di voto;
5) è partecipato dalla banca in misura pari
almeno al 20% del
capitale con diritto di voto.
3. La Banca d'Italia, può ulteriormente
qualificare, in conformità
delle deliberazioni del
CICR, la definizione
di stretti legami
prevista dal comma
2, lettera h), al fine di evitare situazioni di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (2).
(1) Lettera aggiunta
dall'art. 1, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.
(2) Comma aggiunto
dall'art. 1, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.
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BANCHE
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
Art. 2.
Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio.
1. Il
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha
l'alta vigilanza in
materia di credito e di tutela
del risparmio.
Esso delibera nelle
materie attribuite alla
sua competenza dal
presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto
dal
Ministro del tesoro, che
lo presiede, dal Ministro del commercio con
l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche
agricole,
alimentari e forestali [ora per le politiche agricole e
forestali],
dal Ministro delle
finanze, dal Ministro
dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici e dal
Ministro per le
politiche comunitarie. Alle
sedute partecipa il
Governatore della Banca d'Italia (1).
2. Il
presidente può invitare
altri ministri a intervenire a
singole riunioni.
3. Il
CICR è validamente
costituito con la
presenza della
maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto
favorevole della
maggioranza dei presenti.
4. Il direttore generale del tesoro svolge
funzioni di segretario.
Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e
il
proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il
CICR
si avvale della Banca d'Italia.
(1) Comma così modificato
dall'art. 1, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
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BANCHE
MINISTERO TESORO
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
Art. 3.
Ministro del tesoro.
1. Il Ministro del tesoro
adotta con decreto i provvedimenti di sua
competenza previsti dal
presente decreto legislativo e ha facoltà di
sottoporli preventivamente al CICR.
2. In
caso di urgenza il Ministro del tesoro sostituisce il CICR.
Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima
riunione
successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.
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BANCA D'ITALIA
BANCHE
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
Art. 4.
Banca d'Italia.
1. La
Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza,
formula le proposte
per le deliberazioni di
competenza del CICR
previste nei titoli
II e III e nell'art. 107. La Banca d'Italia,
inoltre, emana regolamenti
nei casi previsti dalla legge, impartisce
istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere
particolare di sua
competenza.
2. La
Banca d'Italia determina
e rende pubblici previamente i
principi e i criteri dell'attività di vigilanza.
3. La
Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da
disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere,
individua
il responsabile del procedimento, indica i motivi delle
decisioni e
pubblica i provvedimenti
aventi carattere generale. Si applicano, in
quanto compatibili, le
disposizioni della legge 7
agosto 1990, n.
241, intendendosi attribuiti
al Governatore della Banca d'Italia i
poteri per l'adozione
degli atti amministrativi generali previsti da
dette disposizioni.
4. La
Banca d'Italia pubblica
annualmente una relazione
sull'attività di vigilanza.
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BANCHE
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
Art. 5.
Finalità e
destinatari della vigilanza.
1. Le
autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse
attribuiti dal presente
decreto legislativo, avendo
riguardo alla
sana e prudente
gestione dei soggetti
vigilati, alla stabilità
complessiva, all'efficienza e
alla competitività del
sistema
finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in
materia
creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle
banche, dei gruppi
bancari e degli intermediari finanziari.
3. Le
autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a
esse attribuiti dalla legge.
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BANCHE
COMUNITA' EUROPEE
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
Art. 6.
Rapporti
con il diritto comunitario.
1. Le
autorità creditizie esercitano i
poteri loro attribuiti in
armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e
le
decisioni della Comunità
europea e provvedono
in merito alle
raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
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BANCA D'ITALIA
BANCHE
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
Art. 7.
Segreto d'ufficio
e collaborazione tra autorità.
1. Tutte
le notizie, le informazioni e i dati in possesso della
Banca d'Italia in
ragione della sua
attività di vigilanza sono
coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, a
eccezione del Ministro del tesoro, Presidente del
CICR. Il segreto
non può essere opposto all'autorità giudiziaria
quando le informazioni
richieste siano necessarie per le indagini, o
i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente (1).
2. I dipendenti della
Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni
di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di
riferire
esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate,
anche
quando assumano la veste di reati.
3. I
dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
4. Le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le
informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla
Banca
d'Italia, in conformità
delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La
Banca d'Italia, la
CONSOB, la COVIP,
l'ISVAP e l'UIC
collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al
fine
di agevolare le
rispettive funzioni. Detti organismi non possono
reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio (2).
6. La
Banca d'Italia collabora,
anche mediante scambio
di
informazioni, con le autorità competenti degli Stati
comunitari, al
fine di agevolare
le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute
dalla Banca d'Italia
possono essere trasmesse alle autorità italiane
competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato
comunitario che
ha fornito le informazioni (2).
7. Nell'ambito di accordi
di cooperazione e di equivalenti obblighi
di riservatezza, la
Banca d'Italia può
scambiare informazioni
preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le
autorità
competenti degli Stati
extracomunitari; le informazioni che la Banca
d'Italia ha ricevuto
da un altro Stato comunitario
possono essere
comunicate soltanto con
l'assenso esplicito delle
autorità che le
hanno fornite (2).
8. La
Banca d'Italia può
scambiare informazioni con autorità
amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di
liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a
banche, succursali di
banche italiane all'estero
o di banche
comunitarie o
extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della
vigilanza consolidata. Nei rapporti con le
autorità
extracomunitarie lo scambio di
informazioni avviene con le
modalità di cui al comma 7 (2).
9. La Banca d'Italia può
comunicare ai sistemi di garanzia italiani
e, a condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri
informazioni e dati
in suo possesso necessari al funzionamento dei
sistemi stessi (2).
10. Nel
rispetto delle condizioni
previste dalle direttive
comunitarie applicabili
alle banche, la Banca d'Italia può scambiare
informazioni con altre
autorità e soggetti esteri indicati dalle
direttive medesime (2).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.
(2) I commi da 5 a 10
così sostituiscono gli originari commi da 5 a
9, 9-bis, aggiunto
dall'art. 1, d.lg. 4 dicembre 1996, n. 659, e 10,
per effetto dell'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.
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BANCA D'ITALIA
BANCHE
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
Art. 8.
Pubblicazione di
provvedimenti e di dati statistici.
1. La
Banca d'Italia pubblica
un Bollettino contenente
i
provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità
creditizie
nonché altri provvedimenti
rilevanti relativi ai soggetti sottoposti
a vigilanza. I
provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese
successivo a quello della loro adozione.
2. Le delibere del CICR e
i provvedimenti di carattere generale del
Ministro del tesoro emanati ai sensi del presente decreto
legislativo
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. I
provvedimenti di carattere
generale della Banca
d'Italia sono
pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana quando
le disposizioni in
essi contenute sono destinate
anche a soggetti
diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
3. La
Banca d'Italia pubblica
elaborazioni e dati statistici
relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
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BANCHE
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
Art. 9.
Reclamo al CICR.
1. Contro
i provvedimenti adottati
dalla Banca d'Italia
nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal
presente
decreto legislativo è
ammesso reclamo al CICR, da
parte di chi vi
abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o
dalla
pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni
del capo I
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199.
2. Il
reclamo è deciso
dal CICR previa
consultazione delle
associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel
caso in cui
la decisione comporti la risoluzione di questioni di
interesse generale per la categoria.
3. Il
CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione,
le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.
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BANCHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO I
NOZIONE DI ATTIVITÀ
BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO
Art. 10.
Attività bancaria.
1. La
raccolta di risparmio
tra il pubblico e l'esercizio
del
credito
costituiscono l'attività bancaria.
Essa ha carattere
d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività
bancaria è riservato alle banche.
3. Le
banche esercitano, oltre
all'attività bancaria, ogni altra
attività finanziaria, secondo
la disciplina propria di ciascuna,
nonché attività connesse
o strumentali. Sono salve le riserve di
attività previste dalla legge.
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BANCHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO I
NOZIONE DI ATTIVITÀ
BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO
Art. 11.
Raccolta del risparmio.
1. Ai
fini del presente
decreto legislativo è
raccolta del
risparmio l'acquisizione
di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto
forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è
vietata ai soggetti
diversi dalle banche (1).
3. Il
CICR stabilisce limiti
e criteri, anche
con riguardo
all'attività e alla
forma giuridica dei soggetti, in base ai quali
non costituisce raccolta
del risparmio tra
il pubblico quella
effettuata:
a) presso soci e
dipendenti;
b) presso società controllanti, controllate o
collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da
una stessa
controllante.
4. Il divieto del comma 2
non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi
internazionali ai quali
aderiscono uno o
più Stati comunitari,
agli enti pubblici
territoriali ai quali la
raccolta del risparmio è consentita in base
agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli
Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da
speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle
società per azioni e in accomandita per azioni per la
raccolta effettuata, nei
limiti previsti dal codice civile, mediante
l'emissione di obbligazioni;
c-bis) alle
società cooperative per
la raccolta effettuata
mediante l'emissione di obbligazioni (2);
d) alle
società e agli enti con titoli negoziati
in un mercato
regolamentato per la
raccolta effettuata mediante
titoli anche
obbligazionari (3);
d-bis) agli
enti sottoposti a
forme di vigilanza prudenziale
individuati dal CICR (4);
e) alle imprese per la
raccolta effettuata tramite banche ed enti
sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che
esercitano attività
assicurativa o finanziaria (3);
f) agli
enti sottoposti a
forme di vigilanza prudenziale che
svolgono attività
assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi
specificamente consentita da disposizioni di legge;
g) alle
società per la cartolarizzazione dei crediti previste
dalla legge 30
aprile 1999, n. 130, per la
raccolta effettuata ai
sensi della medesima legge (2).
4-bis. Il
CICR stabilisce limiti
e criteri per
la raccolta
effettuata dai soggetti
indicati nelle lettere c-bis), d), d-bis) ed
e, del comma 4, avendo riguardo anche all'attività
dell'emittente a
fini di tutela
della riserva dell'attività bancaria stabilita
dall'articolo 10. Per
la raccolta effettuata dai soggetti indicati
nelle lettere d) e d-bis),
le disposizioni del CICR possono derogare
ai limiti previsti
dal primo comma dell'articolo 2410 del codice
civile. Il CICR, su
proposta formulata dalla Banca d'Italia, sentita
la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di
taglio,
dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata (5).
5. Nei casi previsti dal
comma 4, lettere c), c-bis, d), d-bis), e)
e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni
forma
di raccolta collegata
all'emissione o alla
gestione di mezzi di
pagamento a spendibilità generalizzata (6).
(1) Il divieto di cui al
presente comma non si applica alle società
cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli
obbligazionari
(art. 58, comma 1, l. 23 dicembre 1998, n. 448).
(2) Lettera aggiunta
dall'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
(3) Lettera così modificata dall'art. 64, d.lg.
23 luglio 1996, n.
415.
(4) Lettera aggiunta
dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
(5) Comma
aggiunto dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415 e
così modificato dall'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
(6) Comma
così sostituito dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n.
415 e così modificato dall'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
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BANCHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO I
NOZIONE DI ATTIVITÀ
BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO
Art. 12.
Obbligazioni e
titoli di deposito emessi dalle banche.
1. Le
banche, in qualunque
forma costituite, possono
emettere
obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.
2. (Omissis) (1).
3. L'emissione
delle obbligazioni non convertibili o convertibili
in titoli di altre società è deliberata dall'organo
amministrativo;
non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma,
n.
3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.
4. Alle obbligazioni
convertibili in azioni proprie si applicano le
norme del codice civile, eccetto l'articolo 2410 (2).
5. L'emissione
delle obbligazioni non convertibili o convertibili
in titoli di altre
società è disciplinata dalla Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR.6. Le banche possono
emettere
titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca
d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR, può
disciplinarne le
modalità di emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da
parte delle banche
di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa
autorizzazione della
medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono
avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di
deposito.
(1) Comma abrogato
dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
(2) Comma
così sostituito dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
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BANCHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA,
SUCCURSALI E LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art. 13.
Albo.
1. La
Banca d'Italia iscrive
in un apposito albo le banche
autorizzate in Italia
e le succursali delle banche comunitarie
stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le
banche indicano negli
atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA,
SUCCURSALI E LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art. 14.
Autorizzazione all'attività bancaria.
1. La Banca d'Italia
autorizza l'attività bancaria quando ricorrano
le seguenti condizioni:
a) sia
adottata la forma
di società per azioni o di
società
cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
a-bis) la
sede legale e la direzione generale siano situate nel
territorio della Repubblica (1);
b) il
capitale versato sia di
ammontare non inferiore a quello
determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un
programma concernente l'attività iniziale,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
d) i partecipanti al capitale abbiano i
requisiti di onorabilità
stabiliti dall'art. 25
e sussistano i presupposti per
il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
e) i soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di
onorabilità
indicati nell'art. 26;
f) non
sussistano, tra la
banca o i soggetti del gruppo di
appartenenza e altri
soggetti, stretti legami
che ostacolino
l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (1).
2. La
Banca d'Italia nega
l'autorizzazione quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la
sana e
prudente gestione.
2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione
e le ipotesi
di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata
non abbia iniziato l'esercizio dell'attività (2).
3. Non
si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo
stabilimento in Italia della
prima succursale di una banca
extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro del
tesoro,
d'intesa con il
Ministro degli affari
esteri, sentita la Banca
d'Italia.
L'autorizzazione è comunque
subordinata al rispetto di
condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed
e).
L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione
di
reciprocità.
(1) Lettera aggiunta
dall'art. 3, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.
(2) Comma aggiunto
dall'art. 3, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
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CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA, SUCCURSALI E
LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art. 15.
Succursali.
1. Le
banche italiane possono stabilire succursali nel territorio
della Repubblica e
degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia
può vietare lo
stabilimento di una
nuova succursale per motivi
attinenti
all'adeguatezza delle strutture
organizzative o della
situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca.
2. Le
banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato
extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le
banche comunitarie possono
stabilire succursali nel
territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da
una
comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità
competente
dello Stato di
appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi
due mesi dalla
comunicazione. La Banca
d'Italia e la
CONSOB,
nell'ambito delle rispettive
competenze, indicano, se
del caso,
all'autorità
competente dello Stato
comunitario e alla banca le
condizioni alle quali,
per motivi di
interesse generale, è
subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.
4. Le
banche extracomunitarie già operanti nel territorio della
Repubblica con una
succursale possono stabilire altre succursali
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
5. La
Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di
attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla
CONSOB delle
comunicazioni
ricevute ai sensi
del comma 3 e
dell'apertura di
succursali all'estero da parte di banche italiane.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
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CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA,
SUCCURSALI E LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art. 16.
Libera
prestazione di servizi.
1. Le
banche italiane possono esercitare le attività ammesse al
mutuo riconoscimento in
uno Stato comunitario
senza stabilirvi
succursali, nel rispetto
delle procedure fissate
dalla Banca
d'Italia.
2. Le banche italiane
possono operare in uno Stato extracomunitario
senza stabilirvi succursali
previa autorizzazione della
Banca
d'Italia.
3. Le
banche comunitarie possono
esercitare le attività previste
dal comma 1
nel territorio della
Repubblica senza stabilirvi
succursali dopo che
la Banca d'Italia
sia stata informata
dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.
4. Le
banche extracomunitarie possono
operare in Italia senza
stabilirvi succursali previa
autorizzazione della Banca
d'Italia,
rilasciata sentita la
CONSOB per quanto
riguarda le attività di
intermediazione mobiliare (1).
5. La
Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di
attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla
CONSOB delle
comunicazioni
ricevute ai sensi
del comma 3 e della prestazione
all'estero di servizi da parte di banche italiane.
(1) Comma
così modificato dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
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CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA,
SUCCURSALI E LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art. 17.
Attività non
ammesse al mutuo riconoscimento.
1. La
Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
disciplina
l'esercizio di attività
non ammesse al
mutuo
riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie
nel
territorio della Repubblica.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
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CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA,
SUCCURSALI E LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art. 18.
Società finanziarie
ammesse al mutuo riconoscimento.
1. Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e
dell'art. 16, comma 1,
si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in
Italia
sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la
partecipazione
di controllo è detenuta da una o più banche italiane e
ricorrono le
condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e
dell'art. 16, comma 3,
si applicano, in
armonia con la normativa
comunitaria, anche alle
società finanziarie aventi
sede legale in
uno Stato comunitario
quando la partecipazione
di controllo è detenuta da una o più banche
aventi sede legale nel medesimo Stato.
3. La
Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di
attività di intermediazione mobiliare, comunica alla
CONSOB le
società finanziarie ammesse
al mutuo riconoscimento ai sensi dei
commi 1 e 2.
4. Alle
società finanziarie ammesse
al mutuo riconoscimento ai
sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste
dall'art.
54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle
società finanziarie ammesse
al mutuo riconoscimento ai
sensi del comma
2 si applicano altresì le
disposizioni previste
dall'art. 79.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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CAPO III
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE
Art. 19.
Autorizzazioni.
1. La
Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a
qualsiasi titolo di azioni o quote di banche da chiunque
effettuata
quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute,
una
partecipazione
superiore al 5
per cento del capitale della
banca
rappresentato da azioni
o quote con
diritto di voto
e,
indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione
comporta
il controllo della banca stessa.
2. La
Banca d'Italia, inoltre,
autorizza preventivamente le
variazioni della partecipazione quando comportano
partecipazioni al
capitale della banca
superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla
medesima Banca d'Italia e, indipendentemente da tali
limiti, quando
le variazioni comportano il controllo della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per
l'acquisizione del controllo
di una società che detiene
una
partecipazione
superiore al 5
per cento del capitale di una banca
rappresentato da azioni o
quote con diritto di voto o che, comunque,
comporta il controllo della banca stessa.
4. La
Banca d'Italia individua
i soggetti tenuti a richiedere
l'autorizzazione quando il diritto di voto spetta o è attribuito a
un
soggetto diverso dal socio.
5. La
Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrano
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della
banca;
l'autorizzazione può essere sospesa o revocata.
6. I
soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono
in misura rilevante
attività d'impresa in settori non bancari né
finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire azioni o
quote
che comportano, unitamente a quelle già possedute, una
partecipazione
superiore al 15 per cento
del capitale di una banca rappresentato da
azioni o quote
con diritto di voto o, comunque, il controllo della
banca stessa.
7. La Banca d'Italia nega o revoca
l'autorizzazione in presenza di
accordi, in qualsiasi
forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in
capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante
concentrazione
di potere per
la nomina o la revoca
della maggioranza degli
amministratori della banca, tale da pregiudicare la gestione sana
e
prudente della banca stessa.
8. Se alle operazioni
indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti
appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni
di
reciprocità, la Banca
d'Italia comunica la domanda di autorizzazione
al Ministro del
tesoro, su proposta
del quale il Presidente del
Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.
9. La
Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
emana disposizioni attuative del presente articolo.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
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CAPO III
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE
Art. 20.
Obblighi di comunicazione.
1. Chiunque partecipa al capitale di una banca
in misura superiore
alla percentuale stabilita
dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione
alla medesima Banca
d'Italia e alla
banca. Le variazioni della
partecipazione sono comunicate
quando superano la misura stabilita
dalla Banca d'Italia.
2. Ogni
accordo, in qualsiasi
forma concluso, compresi quelli
aventi forma di
associazione, che regola o da cui comunque possa
derivare l'esercizio concertato
del voto in
una banca, anche
cooperativa, o in una società che la controlla deve essere
comunicato
alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali
rappresentanti
della banca o della società cui l'accordo si riferisce
entro cinque
giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in
forma scritta,
dal momento di
accertamento delle circostanze
che ne rivelano
l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto
tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la
Banca d'Italia può
sospendere il diritto
di voto dei
soci
partecipanti all'accordo stesso.
3. La
Banca d'Italia determina
presupposti, modalità e termini
delle comunicazioni previste
dal comma 1 anche con riguardo alle
ipotesi in cui
il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto
diverso dal socio.
La Banca d'Italia determina altresì le modalità
delle comunicazioni previste dal comma 2.
4. La
Banca d'Italia, al
fine di verificare l'osservanza degli
obblighi indicati nei
commi 1 e 2,
può chiedere informazioni ai
soggetti comunque interessati.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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CAPO III
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE
Art. 21.
Richiesta di informazioni.
1. La
Banca d'Italia può richiedere
alle banche e alle società e
agli enti di
qualsiasi natura che
partecipano al loro capitale
l'indicazione
nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro
dei soci, dalle
comunicazioni ricevute o
da altri dati a loro
disposizione.
2. La
Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori
delle società e degli enti che partecipano al capitale
delle banche
l'indicazione delle società e degli enti controllanti.
3. Le
società fiduciarie che
abbiano intestato a proprio nome
azioni o quote di società
appartenenti a terzi comunicano alla Banca
d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.
4. Le
notizie previste dal
presente articolo possono
essere
richieste anche a società ed enti stranieri.
5. La
Banca d'Italia informa
la CONSOB delle
richieste che
interessano società ed
enti con titoli
negoziati in un mercato
regolamentato.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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CAPO III
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE
Art. 22.
Partecipazioni indirette.
1. Ai fini del presente
capo si considerano anche le partecipazioni
al capitale delle
banche acquisite o
comunque possedute per il
tramite di società
controllate, di società
fiduciarie o per
interposta persona.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
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CAPO III
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE
Art. 23.
Nozione di controllo.
1. Ai
fini del presente
capo il controllo sussiste,
anche con
riferimento a soggetti
diversi dalle società,
nei casi previsti
dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
2. Il
controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle
seguenti
situazioni:
1) esistenza
di un soggetto che, in base ad accordi con altri
soci, ha il
diritto di nominare
o revocare la maggioranza degli
amministratori ovvero dispone
da solo della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) possesso di una
partecipazione idonea a consentire la nomina o
la revoca della
maggioranza dei membri
del consiglio di
amministrazione;
3) sussistenza di rapporti, anche
tra soci, di
carattere
finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti
effetti: a) la
trasmissione degli utili
o delle perdite; b) il
coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre
imprese
ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c)
l'attribuzione di
poteri maggiori rispetto
a quelli derivanti dalle azioni o dalle
quote possedute; d)
l'attribuzione a soggetti
diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta
di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base
alla composizione
degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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CAPO III
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE
Art. 24.
Sospensione del
diritto di voto, obbligo di alienazione.
1. Non
può essere esercitato
il diritto di voto inerente alle
azioni o quote per le quali le autorizzazioni
previste dall'art. 19
non siano state
ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il
diritto di voto
non può essere altresì
esercitato per le azioni o
quote per le
quali siano state
omesse le comunicazioni previste
dall'art. 20.
2. In
caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione è
impugnabile, a norma
dell'art. 2377 del
codice civile, se
la
maggioranza richiesta non
sarebbe stata raggiunta
senza i voti
inerenti alle predette
azioni o quote. L'impugnazione può essere
proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla
data della
deliberazione ovvero, se
questa è soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per
le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono computate
ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
3. Le azioni o quote possedute da un soggetto
indicato nel comma 6
dell'art. 19 che
eccedono il 15 per cento del capitale della banca
rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o ne
comportano
il controllo, devono
essere alienate entro i termini stabiliti dalla
Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su
richiesta
della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o delle
quote.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
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CAPO IV
REQUISITI DI
PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ
Art. 25.
Requisiti di onorabilità
dei partecipanti.
1. Il
Ministro del tesoro, sentita la
Banca d'Italia, determina,
con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge
23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei
partecipanti
al capitale delle banche.
2. Con
il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro
stabilisce la quota
del capitale che
deve essere posseduta per
l'applicazione del medesimo
comma 1. A questo fine si
considerano
anche le azioni
o quote possedute
per il tramite di società
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
3. In
mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto
di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite.
In
caso di inosservanza, la deliberazione è
impugnabile a norma
dell'art. 2377 del
codice civile se la maggioranza richiesta non
sarebbe stata raggiunta
senza i voti inerenti alle predette azioni o
quote. L'impugnazione può
essere proposta anche dalla Banca d'Italia
entro sei mesi
dalla data della deliberazione
ovvero, se questa è
soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione. Le azioni
o quote per
le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare
costituzione dell'assemblea.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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CAPO IV
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ
E DI ONORABILITÀ
Art. 26.
Requisiti di
professionalità e di onorabilità degli esponenti
aziendali.
1. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche
devono possedere i
requisiti di
professionalità e di
onorabilità stabiliti con
regolamento del
Ministro del tesoro
adottato, sentita la Banca
d'Italia, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il
difetto dei requisiti determina
la decadenza dall'ufficio.
Essa è dichiarata
dal consiglio di
amministrazione entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto. In
caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.
3. Il
regolamento previsto dal
comma 1 stabilisce le cause che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
La
sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
BANCHE
CAPO IV
REQUISITI DI
PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ
Art. 27.
Incompatibilità.
1. Il CICR può disciplinare l'assunzione di
cariche amministrative
presso le banche da parte di dipendenti delle
amministrazioni dello
Stato. Resta ferma l'applicazione dell'art. 26.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
Art. 28.
Norme applicabili.
1. L'esercizio dell'attività
bancaria da parte
di società
cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di
credito
cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.
2. Alle banche popolari e
alle banche di credito cooperativo non si
applicano i controlli
sulle società cooperative attribuiti
all'autorità governativa dal codice civile.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
SEZIONE I
BANCHE POPOLARI
Art. 29.
Norme generali.
1. Le
banche popolari sono
costituite in forma
di società
cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. [Il valore nominale
delle azioni non può essere inferiore a lire
cinquemila] (1).
3. La
nomina degli amministratori e dei sindaci
spetta
esclusivamente all'assemblea dei soci.
4. Alle
banche popolari non
si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14
dicembre 1947, n.
1577, e successive
modificazioni.
(1) A
decorrere dal 1° gennaio 2002,
il presente comma sarà così
sostituito per effetto dell'art. 4, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213:
«Il
valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due
euro.».
La presente
nuova disposizione si applica, comunque, fin dal 1°
gennaio 1999, alle società che si costituiscono con capitale
espresso
in euro.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
SEZIONE I
BANCHE POPOLARI
Art. 30.
Soci.
1. Ogni
socio ha un
voto, qualunque sia il numero delle azioni
possedute.
2. Nessuno
può detenere azioni
in misura eccedente lo 0,50 per
cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento
di
tale limite, contesta
al detentore la violazione del divieto. Le
azioni eccedenti devono
essere alienate entro
un anno dalla
contestazione;
trascorso tale termine,
i relativi diritti
patrimoniali maturati fino
all'alienazione delle azioni
eccedenti
vengono acquisiti dalla banca.
3. Il divieto previsto
dal comma 2 non si applica agli organismi di
investimento
collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i
limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
4. Il
numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento.
Qualora tale numero
diminuisca, la compagine sociale deve essere
reintegrata entro un
anno; in caso contrario, la
banca è posta in
liquidazione.
5. Le
delibere del consiglio di
amministrazione di rigetto delle
domande di ammissione a
socio debbono essere motivate avuto riguardo
all'interesse della società,
alle prescrizioni statutarie e allo
spirito della forma
cooperativa. Il consiglio di amministrazione è
tenuto a riesaminare
la domanda di
ammissione su richiesta del
collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e
integrato
con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione
deve essere presentata
entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si
pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta (1).
6. Coloro ai quali il consiglio di
amministrazione abbia rifiutato
l'ammissione a socio
possono esercitare i diritti aventi contenuto
patrimoniale relativi alle
azioni possedute, fermo restando quanto
disposto dal comma 2.
(1) Comma così modificato
dall'art. 4, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
SEZIONE I
BANCHE POPOLARI
Art. 31.
Trasformazioni e fusioni.
1. La
Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per
esigenze di rafforzamento patrimoniale
ovvero a fini
di
razionalizzazione del
sistema, autorizza le trasformazioni di banche
popolari in società per
azioni ovvero le fusioni alle quali prendono
parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2. Le
deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze
previste dagli statuti
per le modificazioni statutarie; quando, in
relazione all'oggetto delle
modificazioni, gli statuti prevedano
maggioranze
differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto
salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applicano l'art.
56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
SEZIONE I
BANCHE POPOLARI
Art. 32.
Utili.
1. Le
banche popolari devono destinare
almeno il dieci per cento
degli utili netti annuali a riserva legale.
2. La
quota di utili
non assegnata a riserva legale,
ad altre
riserve, ad altre
destinazioni previste dallo
statuto o non
distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
SEZIONE II
BANCHE
DI CREDITO COOPERATIVO
Art. 33.
Norme generali.
1. Le
banche di credito cooperativo sono costituite in forma
di
società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. La
denominazione deve contenere
l'espressione «credito
cooperativo».
3. La
nomina degli amministratori e dei sindaci
spetta
esclusivamente all'assemblea dei soci.
4. [Il valore nominale di ciascuna azione non
può essere inferiore
a lire cinquantamila né superiore a lire un milione] (1).
(1) A
decorrere dal 1° gennaio 2002,
il presente comma sarà così
sostituito per effetto dell'art. 4, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213:
«Il
valore nominale di
ciascuna azione non
può essere inferiore a
venticinque euro né superiore a cinquecento.».
La presente
nuova disposizione si applica, comunque, fin dal 1°
gennaio 1999, alle società che si costituiscono con capitale
espresso
in euro.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
SEZIONE II
BANCHE
DI CREDITO COOPERATIVO
Art. 34.
Soci.
1. Il
numero minimo dei soci delle
banche di credito cooperativo
non può essere inferiore a
duecento. Qualora tale numero diminuisca,
la compagine sociale deve essere reintegrata entro un
anno; in caso
contrario, la banca è posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una
banca di credito cooperativo è necessario
risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di
continuità nel
territorio di competenza della banca stessa.
3. Ogni
socio ha un
voto, qualunque sia il numero delle azioni
possedute.
4. [Nessun
socio può possedere
azioni il cui valore nominale
complessivo superi ottanta milioni di lire] (1).
5. (Omissis) (2).
6. Si applica l'articolo
30, comma 5 (3).
(1) A
decorrere dal 1° gennaio 2002,
il presente comma sarà così
sostituito per effetto
dell'art. 4, d.lg. 24 giugno
1998, n. 213:
«Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale
complessivo
superi cinquantamila euro.».
La presente
nuova disposizione si applica, comunque, fin dal 1°
gennaio 1999, alle società che si costituiscono con capitale
espresso
in euro.
(2) Comma abrogato
dall'art. 5, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
(3) Comma così sostituito
dall'art. 5, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
SEZIONE II
BANCHE
DI CREDITO COOPERATIVO
Art. 35.
Operatività.
1. Le
banche di credito
cooperativo esercitano il
credito
prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può
autorizzare,
per periodi determinati, le singole banche di credito
cooperativo a
una operatività prevalente
a favore di soggetti diversi dai
soci,
unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2. Gli
statuti contengono le norme relative alle attività, alle
operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza
territoriale,
determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
SEZIONE II
BANCHE
DI CREDITO COOPERATIVO
Art. 36.
Fusioni.
1. La
Banca d'Italia autorizza,
nell'interesse dei creditori e
qualora sussistano ragioni
di stabilità, fusioni
tra banche di
credito cooperativo e
banche di diversa
natura da cui risultino
banche popolari o banche costituite in forma di società per
azioni.
2. Le
deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze
previste dagli statuti
per le modificazioni statutarie; quando, in
relazione all'oggetto delle
modificazioni, gli statuti prevedano
maggioranze
differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto
salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applica l'art. 57,
commi 2, 3 e 4.
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BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
SEZIONE II
BANCHE
DI CREDITO COOPERATIVO
Art. 37.
Utili.
1. Le
banche di credito
cooperativo devono destinare almeno il
settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. Una
quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione
nella misura e con le modalità previste dalla legge.
3. La
quota di utili
che non è
assegnata ai sensi dei commi
precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle
azioni o
assegnata ad altre
riserve o distribuita
ai soci deve
essere
destinata a fini di beneficenza o mutualità.
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CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A
PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
SEZIONE I
CREDITO
FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE
Art. 38.
Nozione di credito fondiario.
1. Il credito fondiario ha per oggetto la
concessione, da parte di
banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da
ipoteca
di primo grado su immobili.
2. La
Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
determina l'ammontare massimo
dei finanziamenti, individuandolo in
rapporto al valore
dei beni ipotecati
o al costo delle opere da
eseguire sugli stessi,
nonché le ipotesi
in cui la presenza di
precedenti iscrizioni ipotecarie
non impedisce la concessione dei
finanziamenti.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI
CREDITO
SEZIONE I
CREDITO
FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE
Art. 39.
Ipoteche.
1. Ai
fini dell'iscrizione ipotecaria
le banche possono eleggere
domicilio presso la propria sede.
2. Quando
la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro
formino oggetto di
atti separati, il
conservatore dei registri
immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal
beneficiario del
finanziamento,
esegue, a margine
dell'iscrizione già presa,
l'annotazione
dell'avvenuto pagamento e
dell'eventuale variazione
degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca
iscritta
fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura
risultante
dall'annotazione stessa.
3. Il credito della banca relativo a
finanziamenti con clausole di
indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a
concorrenza
dell'importo
effettivamente dovuto per
effetto dell'applicazione di
dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica
automaticamente se la
nota d'iscrizione menziona
la clausola di
indicizzazione.
4. Le ipoteche a garanzia
dei finanziamenti non sono assoggettate a
revocatoria
fallimentare quando siano
state iscritte dieci giorni
prima della pubblicazione
della sentenza dichiarativa di fallimento.
L'art. 67 della
legge fallimentare non
si applica ai pagamenti
effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.
5. I
debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del
debito originario, hanno
diritto a una riduzione proporzionale della
somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la
parziale
liberazione di uno
o più immobili ipotecati quando,
dai documenti
prodotti o da
perizie, risulti che
per le somme ancora dovute i
rimanenti beni vincolati
costituiscono una garanzia sufficiente ai
sensi dell'art. 38.
6. In
caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il
terzo acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla
suddivisione
del finanziamento in
quote e, correlativamente, al frazionamento
dell'ipoteca a garanzia.
Il conservatore dei registri
immobiliari
annota la suddivisione e il frazionamento a margine
dell'iscrizione
presa.
7. Agli
effetti dei diritti
di scritturato e degli
emolumenti
ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio,
gli
atti e le formalità
ipotecarie, anche di annotazione, si considerano
come una sola stipula, una sola operazione sui registri
immobiliari e
un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A
PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
SEZIONE I
CREDITO
FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE
Art. 40.
Estinzione
anticipata e risoluzione del contratto.
1. I debitori hanno
facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto
o in parte,
il proprio debito,
corrispondendo alla banca
esclusivamente un compenso
omnicomprensivo per l'estinzione
contrattualmente
stabilito. I contratti
indicano le modalità di
calcolo del compenso,
secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo
fine di garantire la trasparenza delle condizioni (1).
2. La banca può invocare come
causa di risoluzione del contratto il
ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno
sette
volte, anche non
consecutive. A tal
fine costituisce ritardato
pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il
centoottantesimo
giorno dalla scadenza della rata.
(1) Comma così sostituito
dall'art. 6, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Vedi, anche, il comma 2 del citato art, 6, d.lg. 342/1999.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A
PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
SEZIONE I
CREDITO
FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE
Art. 41.
Procedimento esecutivo.
1. Nel procedimento di
espropriazione relativo a crediti fondiari è
escluso l'obbligo della
notificazione del titolo
contrattuale
esecutivo.
2. L'azione
esecutiva sui beni
ipotecati a garanzia
di
finanziamenti
fondiari può essere iniziata o
proseguita dalla banca
anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.
Il curatore
ha facoltà di
intervenire
nell'esecuzione. La somma ricavata
dall'esecuzione,
eccedente la quota che in sede di riparto risulta
spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
3. Il custode dei beni
pignorati, l'amministratore giudiziario e il
curatore del fallimento
del debitore versano alla banca le rendite
degli immobili ipotecati
a suo favore, dedotte le
spese di
amministrazione e i
tributi, sino al soddisfacimento del credito
vantato.
4. Con il provvedimento
che dispone la vendita o l'assegnazione, il
giudice dell'esecuzione prevede,
indicando il termine,
che
l'aggiudicatario o
l'assegnatario, che non intendano avvalersi della
facoltà di subentrare
nel contratto di finanziamento
prevista dal
comma 5, versino
direttamente alla banca
la parte del
prezzo
corrispondente al
complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario
o l'assegnatario che
non provvedano al
versamento nel termine
stabilito sono considerati
inadempienti ai sensi dell'art. 587 del
codice di procedura civile.
5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono
subentrare, senza
autorizzazione del giudice
dell'esecuzione, nel contratto
di
finanziamento
stipulato dal debitore
espropriato, assumendosi gli
obblighi relativi, purché
entro quindici giorni dal decreto previsto
dall'art. 574 del
codice di procedura
civile ovvero dalla data
dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate
scadute, gli accessori e
le spese. Nel caso di vendita in più lotti,
ciascun
aggiudicatario o assegnatario è tenuto a
versare
proporzionalmente
alla banca le
rate scadute, gli accessori e le
spese.
6. Il
trasferimento del bene
espropriato e il
subentro nel
contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano
subordinati
all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 586 del
codice di
procedura civile.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO
OPERE PUBBLICHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A
PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
SEZIONE I
CREDITO
FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE
Art. 42.
Nozione di
credito alle opere pubbliche.
1. Il
credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione,
da parte di
banche, a favore
di soggetti pubblici o privati, di
finanziamenti
destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di
impianti di pubblica utilità.
2. Quando
la concessione del
finanziamento avviene a favore di
soggetti privati, il
requisito di opera
pubblica o di pubblica
utilità deve risultare
da leggi o da provvedimenti
della pubblica
amministrazione.
3. I finanziamenti
possono essere assistiti dal privilegio previsto
dall'art. 46.
4. Quando
i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili,
si applica la
disciplina prevista dalla
presente sezione per le
operazioni di credito fondiario.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
AGRICOLTURA (CREDITO)
PESCA
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A
PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
SEZIONE II
CREDITO
AGRARIO E PESCHERECCIO
Art. 43.
Nozione.
1. Il
credito agrario ha per oggetto
la concessione, da parte di
banche, di finanziamenti destinati alle attività
agricole e
zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali.
2. Il credito peschereccio ha per oggetto la
concessione, da parte
di banche, di
finanziamenti destinati alle
attività di pesca e
acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.
3. Sono
attività connesse o
collaterali l'agriturismo, la
manipolazione,
conservazione, trasformazione,
commercializzazione e
valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate
dal
CICR.
4. Le
operazioni di credito
agrario e di credito
peschereccio
possono essere effettuate
mediante utilizzo, rispettivamente, di
cambiale agraria e
di cambiale pesca.
La cambiale agraria e la
cambiale pesca devono
indicare lo scopo
del finanziamento e le
garanzie che lo
assistono, nonché il
luogo dell'iniziativa
finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono
equiparate a
ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
AGRICOLTURA (CREDITO)
PESCA
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A
PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
SEZIONE II
CREDITO
AGRARIO E PESCHERECCIO
Art. 44.
Garanzie.
1. I
finanziamenti di credito agrario
e di credito peschereccio,
anche a breve
termine, possono essere
assistiti dal privilegio
previsto dall'articolo 46.
2. I finanziamenti a breve e medio termine di
credito agrario e di
credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui
seguenti
beni mobili dell'impresa finanziata:
a) frutti pendenti,
prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b) bestiame,
merci, scorte, materie prime
macchine, attrezzi e
altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti,
anche futuri, derivanti
dalla vendita dei beni
indicati nelle lettere a) e b).
3. Il
privilegio legale si
colloca nel grado
immediatamente
successivo ai crediti per le imposte sui redditi
immobiliari di cui
al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.
4. In caso di
inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano
i beni sottoposti ai
privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza
della banca creditrice,
assunte sommarie informazioni, disporne
l'apprensione e la
vendita. Quest'ultima è
effettuata ai sensi
dell'articolo 1515 del codice civile.
5. Ove i finanziamenti di
credito agrario e di credito peschereccio
siano garantiti da
ipoteca su immobili, si applica la disciplina
prevista dalla sezione
I del presente capo per le
operazioni di
credito fondiario (1).
(1) Articolo, da
ultimo, così sostituito
dall'art. 7, d.lg. 4
agosto 1999, n. 342.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
AGRICOLTURA (CREDITO)
PESCA
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A
PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
SEZIONE II
CREDITO
AGRARIO E PESCHERECCIO
Art. 45.
Fondo
interbancario di garanzia.
1. Le operazioni di credito agrario possono
essere assistite dalla
garanzia sussidiaria del
Fondo interbancario di garanzia, avente
personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla
vigilanza
del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del
tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento
delle politiche agricole,
alimentari e forestali,
individua le
operazioni alle quali si
applica la garanzia e determina i criteri e
i limiti degli
interventi del Fondo,
nonché l'entità delle
contribuzioni a esso
dovute da parte
delle banche, in rapporto
all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.
3. L'organizzazione interna e il
funzionamento del Fondo sono
disciplinati dallo statuto,
approvato con decreto del Ministro del
tesoro.
4. Presso
il Fondo è
operante la Sezione
speciale prevista
dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di
autonomia
patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si
applicano le
disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Presso
il Fondo è altresì operante una Sezione di garanzia per
il credito peschereccio, avente personalità giuridica
con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art.
9 della legge 25 novembre
1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza
del Ministero del tesoro. Alla Sezione si applicano le
disposizioni
dei commi 2 e 3.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO (CREDITI)
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A
PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
SEZIONE III
ALTRE OPERAZIONI
Art. 46.
Finanziamenti alle
imprese: costituzione di privilegi.
1. La concessione di
finanziamenti a medio e lungo termine da parte
di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale
su
beni mobili, comunque
destinati all'esercizio dell'impresa, non
iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:
a) impianti
e opere esistenti
e futuri, concessioni e beni
strumentali;
b) materie
prime, prodotti in
corso di lavorazione, scorte,
prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque
acquistati con il finanziamento concesso;
d) crediti,
anche futuri, derivanti
dalla vendita dei beni
indicati nelle lettere precedenti (1).
2. Il
privilegio, a pena
di nullità, deve
risultare da atto
scritto. Nell'atto devono
essere esattamente descritti i
beni e i
crediti sui quali
il privilegio viene
costituito, la banca
creditrice, il debitore e
il soggetto che ha concesso il privilegio,
l'ammontare e le
condizioni del finanziamento nonché la somma di
denaro per la quale il privilegio viene assunto.
3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata
alla trascrizione, nel
registro indicato nell'art. 1524, secondo
comma, del codice civile,
dell'atto dal quale il privilegio risulta.
La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del
luogo
ove ha sede
l'impresa finanziata e presso
quelli del luogo ove ha
sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio (1).
4. Il
privilegio previsto dal
presente articolo si colloca nel
grado indicato nell'art.
2777, ultimo comma, del codice civile e non
pregiudica gli altri
titoli di prelazione di pari grado con data
certa anteriore a quella della trascrizione.
5. Fermo restando quanto
disposto dall'art. 1153 del codice civile,
il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi
che
abbiano acquistato diritti
sui beni che sono oggetto dello
stesso
dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non
sia possibile far
valere il privilegio
nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
6. Gli onorari notarili
sono ridotti alla metà (2).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 8, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
(2) Comma aggiunto
dall'art. 8, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO
BANCHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A
PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
SEZIONE III
ALTRE OPERAZIONI
Art. 47.
Finanziamenti
agevolati e gestione di fondi pubblici.
1. Tutte le banche
possono erogare finanziamenti o prestare servizi
previsti dalle vigenti
leggi di agevolazione, purché essi siano
regolati da contratto
con l'amministrazione pubblica
competente e
rientrino tra le
attività che le
banche possono svolgere in via
ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le
disposizioni delle leggi
di agevolazione, ivi
comprese quelle
relative alle misure
fiscali e tariffarie
e ai privilegi di
procedura.
2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione
creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di
servizi a
essi inerenti, sono
disciplinate da contratti
stipulati tra
l'amministrazione
pubblica competente e
le banche da
questa
prescelte. I contratti
indicano criteri e modalità idonei a superare
il conflitto di
interessi tra la gestione dei fondi e l'attività
svolta per proprio
conto dalle banche; a tal fine possono essere
istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle
deliberazioni
in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti
determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.
3. I contratti indicati nel comma 2 possono
prevedere che la banca
alla quale è
attribuita la gestione
di un fondo pubblico di
agevolazione è tenuta
a stipulare a sua volta
contratti con altre
banche per disciplinare la concessione, a
valere sul fondo, di
contributi relativi a
finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi
contratti sono approvati
dall'amministrazione pubblica
competente
(1).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 9, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 9, d.lg. 342/1999.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A
PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
SEZIONE III
ALTRE OPERAZIONI
Art. 48.
Credito su pegno.
1. Le banche possono
intraprendere l'esercizio del credito su pegno
di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e
dal
regio decreto 25
maggio 1939, n. 1279, dotandosi
delle necessarie
strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, d.lg.
4 agosto 1999, n.
342. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 10, d.lg. 342/1999.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
ASSEGNI E CAMBIALI
BANCHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO VII
ASSEGNI
CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO
Art. 49.
Assegni circolari.
1. La
Banca d'Italia autorizza
le banche alla emissione degli
assegni circolari nonché
di altri assegni
a essi assimilabili o
equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La
Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
determina la misura, la
composizione e le modalità per il versamento
della cauzione che
le banche emittenti
sono tenute a costituire
presso la medesima Banca d'Italia a fronte della
circolazione degli
assegni indicati nel comma 1.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO VII
ASSEGNI
CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO
Art. 50.
Decreto ingiuntivo.
1. La
Banca d'Italia e
le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione
previsto dall'art. 633 del
codice di procedura civile
anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle
scritture
contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale
deve
altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCA D'ITALIA
BANCHE
TITOLO III
VIGILANZA
CAPO I
VIGILANZA SULLE BANCHE
Art. 51.
Vigilanza informativa.
1. Le
banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei
termini da essa
stabiliti, le segnalazioni
periodiche nonché ogni
altro dato e
documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci
con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCA D'ITALIA
BANCHE
TITOLO III
VIGILANZA
CAPO I
VIGILANZA SULLE BANCHE
Art. 52.
Comunicazioni del collegio
sindacale e dei soggetti incaricati del
controllo dei conti (1).
1. Il collegio sindacale
informa senza indugio la Banca d'Italia di
tutti gli atti
o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio
dei propri compiti,
che possano costituire una
irregolarità nella
gestione delle banche
o una violazione delle norme disciplinanti
l'attività bancaria.
2. Le società che
esercitano attività di revisione contabile presso
le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia
gli atti o i
fatti, rilevati nello
svolgimento dell'incarico, che
possano
costituire una grave
violazione delle norme disciplinanti l'attività
bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità
dell'impresa o
comportare un giudizio
negativo, un giudizio
con rilievi o una
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul
bilancio.
Tali società inviano alla
Banca d'Italia ogni altro dato o documento
richiesto.
3. I
commi 1 e 2 si applicano anche
ai soggetti che esercitano i
compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o
che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.
4. La
Banca d'Italia stabilisce
modalità e termini
per la
trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2 (2).
(1) Rubrica
così sostituita dall'art. 11, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2) Articolo così
sostituito dall'art. 211, d.lg. 24 febbraio 1998,
n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCA D'ITALIA
BANCHE
TITOLO III
VIGILANZA
CAPO I
VIGILANZA SULLE BANCHE
Art. 53.
Vigilanza regolamentare.
1. La
Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza
patrimoniale;
b) il contenimento del
rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni
detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile
e i controlli
interni.
2. Le
disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere
che determinate operazioni siano sottoposte ad
autorizzazione della
Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare
gli amministratori, i sindaci e
i dirigenti delle
banche per esaminare la situazione delle stesse;
b) ordinare la
convocazione degli organi collegiali delle banche,
fissandone l'ordine del
giorno, e proporre
l'assunzione di
determinate decisioni;
c) procedere
direttamente alla convocazione degli organi
collegiali delle banche
quando gli organi competenti non abbiano
ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare,
ove la situazione lo richieda,
provvedimenti
specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate
nel
comma 1.
4. Le
banche devono rispettare, per la
concessione di credito in
favore di soggetti
a loro collegati o che in esse
detengono una
partecipazione
rilevante al capitale, i limiti
indicati dalla Banca
d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR.
Tali limiti
sono determinati con
esclusivo riferimento al patrimonio della banca
e alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il
credito. Il CICR
disciplina i conflitti di interesse tra le banche e
i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCA D'ITALIA
BANCHE
TITOLO III
VIGILANZA
CAPO I
VIGILANZA SULLE BANCHE
Art. 54.
Vigilanza ispettiva.
1. La
Banca d'Italia può effettuare
ispezioni presso le banche e
richiedere a esse
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga
necessari.
2. La Banca d'Italia può
richiedere alle autorità competenti di uno
Stato comunitario che esse
effettuino accertamenti presso succursali
di banche italiane
stabilite nel territorio di
detto Stato ovvero
concordare altre modalità delle verifiche.
3. Le
autorità competenti di
uno Stato comunitario, dopo aver
informato la Banca
d'Italia, possono ispezionare, anche tramite
persone da esse
incaricate, le succursali stabilite nel territorio
della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le
autorità
competenti di uno Stato
comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia
può procedere direttamente
agli accertamenti ovvero concordare altre
modalità delle verifiche.
4. A
condizione di reciprocità, la
Banca d'Italia può concordare
con le autorità competenti degli Stati
extracomunitari modalità per
l'ispezione di succursali
di banche insediate
nei rispettivi
territori.
5. La
Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCA D'ITALIA
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TITOLO III
VIGILANZA
CAPO I
VIGILANZA SULLE BANCHE
Art. 55.
Controlli sulle
succursali in Italia di banche comunitarie.
1. La
Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
esercita controlli sulle
succursali di banche
comunitarie nel
territorio della Repubblica.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCA D'ITALIA
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TITOLO III
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CAPO I
VIGILANZA SULLE BANCHE
Art. 56.
Modificazioni statutarie.
1. La
Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti
delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non
si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese
se non consti l'accertamento previsto dal
comma 1.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCA D'ITALIA
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TITOLO III
VIGILANZA
CAPO I
VIGILANZA SULLE BANCHE
Art. 57.
Fusioni e scissioni.
1. La Banca d'Italia
autorizza le fusioni e le scissioni alle quali
prendono parte banche quando non contrastino con il
criterio di una
sana e prudente
gestione. È fatta
salva l'applicazione delle
disposizioni previste dal
decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356.
2. Non
si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese del
progetto di fusione o di scissione se non
consti l'autorizzazione indicata nel comma 1.
3. Il termine previsto dall'art.
2503, primo comma, del codice
civile è ridotto a quindici giorni.
4. I
privilegi e le
garanzie di qualsiasi
tipo, da chiunque
prestate o comunque
esistenti, a favore di banche incorporate da
altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di
nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e
il
loro grado, senza
bisogno di alcuna
formalità o annotazione, a
favore,
rispettivamente, della banca
incorporante, della banca
risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del
trasferimento
per scissione.