TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA

DLT 01/09/1993 n. 00000385

VIGENTE

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

  Decreto  legislativo  1 settembre 1993, n. 385 (in Suppl. ordinario

alla  Gazz. Uff., 30 settembre, n. 230). - Testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia (1) (2) (3) (4).

  (1)  Il  riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad

ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata,

contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento

alla  sanzione  pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg.

18  dicembre  1997,  n.  472).  I riferimenti eventualmente contenuti

nelle  singole  leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono

effettuati  agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti

dal  citato  d.lg.  472/1997.  Salvo  diversa  espressa previsione, i

procedimenti  di  irrogazione  delle sanzioni disciplinati dal citato

d.lg.  472/1997,  si  applicano  all'irrogazione di tutte le sanzioni

tributarie  non  penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n.

472).

  (2)  Il  d.lg.  19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del

pretore  e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto,

le  relative  competenze  sono  da intendersi trasferite al tribunale

ordinario.  Lo  stesso  decreto  ha  soppresso l'ufficio del pubblico

ministero   presso   la  pretura  circondariale  e  ha  provveduto  a

trasferirne  le  relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero

presso   il   tribunale   ordinario.  Inoltre,  qualora  il  presente

provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al

pretore  e  ad  organi  della  P.A.,  le  attribuzioni  pretorili  si

intendono    soppresse;    sono   altresì   soppresse   le   funzioni

amministrative  di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per

il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore

che  ad  organi  della  P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere

esecutivi  atti  emanati da autorità amministrative è soppresso e gli

atti   sono   esecutivi  di  diritto.  Infine,  qualora  il  presente

provvedimento  preveda  l'obbligo  di determinati soggetti di rendere

giuramento  innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si

intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

  (3)  Vedi  d.lg.  24  febbraio  1998,  n. 58, recante il T.U. delle

disposizioni   in   materia  di  intermediazione  finanziaria.  Vedi,

inoltre,  d.lg. 10 marzo 1998, n. 43, di adeguamento dell'ordinamento

nazionale  alle  disposizioni  del trattato CE in materia di politica

monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.

  (4) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o

amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende

espressa   anche   in   Euro   secondo   il   tasso   di  conversione

irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1°

gennaio  2002  ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire

nel  presente  provvedimento  è  tradotta in Euro secondo il tasso di

conversione  irrevocabilmente  fissato  ai  sensi del Trattato CE. Se

tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in

decimali,  la  cifra  è  arrotondata  eliminando i decimali (art. 51,

d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

  (Omissis).

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

 

                               Art. 1.

 

                            Definizioni.

 

  1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

     a)  «autorità  creditizie»  indica il Comitato interministeriale

per  il  credito  e  il  risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca

d'Italia;

     b)    «banca»   indica   l'impresa   autorizzata   all'esercizio

dell'attività bancaria;

     c)  «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e

il risparmio;

     d)  «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la

borsa;

     d-bis)  «COVIP»  indica  la  commissione  di vigilanza sui fondi

pensione (1);

     e)   «ISVAP»   indica   l'Istituto   per   la   vigilanza  sulle

assicurazioni private e di interesse collettivo;

     f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;

     g)  «Stato  comunitario»  indica  lo Stato membro della Comunità

Europea;

     h)  «Stato  extracomunitario»  indica  lo Stato non membro della

Comunità Europea;

     i)  «legge  fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267;

     l)  «autorità  competenti» indica, a seconda dei casi, uno o più

fra   le  autorità  di  vigilanza  sulle  banche,  sulle  imprese  di

investimento,   sugli   organismi   di  investimento  collettivo  del

risparmio,  sulle  imprese  di assicurazione e sui mercati finanziari

(1);

     m)  «Ministro  del  tesoro»  indica  il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica (1).

  2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

     a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;

     b)   «banca   comunitaria»:   la  banca  avente  sede  legale  e

amministrazione  centrale  in  un  medesimo Stato comunitario diverso

dall'Italia;

     c)  «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno

Stato extracomunitario;

     d)  «banche  autorizzate  in  Italia»:  le  banche italiane e le

succursali in Italia di banche extracomunitarie;

     e)  «succursale»:  una sede che costituisce parte, sprovvista di

personalità  giuridica,  di una banca e che effettua direttamente, in

tutto o in parte, l'attività della banca;

     f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:

       1)  raccolta  di  depositi  o  di  altri  fondi con obbligo di

restituzione;

       2)  operazioni di prestito (compreso in particolare il credito

al  consumo,  il  credito  con  garanzia ipotecaria, il factoring, le

cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale

incluso il «forfaiting»);

       3) leasing finanziario;

       4) servizi di pagamento;

       5)  emissione  e  gestione  di  mezzi  di  pagamento (carte di

credito, «travellers cheques», lettere di credito);

       6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

       7)  operazioni  per  proprio conto o per conto della clientela

in:

        -   strumenti   di   mercato  monetario  (assegni,  cambiali,

certificati di deposito, ecc.);

        - cambi;

        - strumenti finanziari a termine e opzioni;

        - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;

        - valori mobiliari;

       8)  partecipazione  alle  emissioni di titoli e prestazioni di

servizi connessi;

       9)   consulenza   alle   imprese   in   materia  di  struttura

finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché

consulenza  e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di

imprese;

       10)  servizi  di  intermediazione  finanziaria del tipo «money

broking»;

       11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

       12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

       13) servizi di informazione commerciale;

       14) locazione di cassette di sicurezza;

       15)  altre  attività che, in virtù delle misure di adattamento

assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato

alla  seconda  direttiva  in  materia  creditizia del Consiglio delle

Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

     g)  «intermediari  finanziari»:  i soggetti iscritti nell'elenco

previsto dall'art. 106;

     h)  «stretti  legami»:  i  rapporti  tra una banca e un soggetto

italiano o estero che:

       1) controlla la banca;

       2) è controllato dalla banca;

       3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

       4)  partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al

20% del capitale con diritto di voto;

       5)  è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del

capitale con diritto di voto.

  3.  La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità

delle  deliberazioni  del  CICR,  la  definizione  di  stretti legami

prevista  dal  comma  2, lettera h), al fine di evitare situazioni di

ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (2).

  (1) Lettera aggiunta dall'art. 1, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.

  (2) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.

 

 

 

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BANCHE

                               TITOLO I

                         AUTORITÀ CREDITIZIE

 

 

                               Art. 2.

 

      Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

 

  1.  Il  Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha

l'alta  vigilanza  in  materia  di credito e di tutela del risparmio.

Esso  delibera  nelle  materie  attribuite  alla  sua  competenza dal

presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal

Ministro  del tesoro, che lo presiede, dal Ministro del commercio con

l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,

alimentari  e  forestali [ora per le politiche agricole e forestali],

dal   Ministro   delle  finanze,  dal  Ministro  dell'industria,  del

commercio  e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici e dal

Ministro  per  le  politiche  comunitarie.  Alle  sedute partecipa il

Governatore della Banca d'Italia (1).

  2.  Il  presidente  può  invitare  altri  ministri  a intervenire a

singole riunioni.

  3.   Il  CICR  è  validamente  costituito  con  la  presenza  della

maggioranza  dei  suoi membri e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

  4.  Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario.

Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il

proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR

si avvale della Banca d'Italia.

  (1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

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BANCHE

MINISTERO TESORO

                               TITOLO I

                         AUTORITÀ CREDITIZIE

 

 

                               Art. 3.

 

                        Ministro del tesoro.

 

  1. Il Ministro del tesoro adotta con decreto i provvedimenti di sua

competenza  previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di

sottoporli preventivamente al CICR.

  2.  In  caso di urgenza il Ministro del tesoro sostituisce il CICR.

Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione

successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                               TITOLO I

                         AUTORITÀ CREDITIZIE

 

 

                               Art. 4.

 

                           Banca d'Italia.

 

  1.  La  Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza,

formula  le  proposte  per  le  deliberazioni  di competenza del CICR

previste  nei  titoli  II  e  III e nell'art. 107. La Banca d'Italia,

inoltre,  emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce

istruzioni  e  adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua

competenza.

  2.  La  Banca  d'Italia  determina  e  rende pubblici previamente i

principi e i criteri dell'attività di vigilanza.

  3.  La  Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da

disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua

il  responsabile  del procedimento, indica i motivi delle decisioni e

pubblica  i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in

quanto  compatibili,  le  disposizioni  della legge 7 agosto 1990, n.

241,  intendendosi  attribuiti  al Governatore della Banca d'Italia i

poteri  per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da

dette disposizioni.

  4.   La   Banca   d'Italia   pubblica   annualmente  una  relazione

sull'attività di vigilanza.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                               TITOLO I

                         AUTORITÀ CREDITIZIE

 

 

                               Art. 5.

 

               Finalità e destinatari della vigilanza.

 

  1.  Le  autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse

attribuiti  dal  presente  decreto  legislativo, avendo riguardo alla

sana  e  prudente  gestione  dei  soggetti  vigilati,  alla stabilità

complessiva,   all'efficienza   e   alla  competitività  del  sistema

finanziario  nonché  all'osservanza  delle  disposizioni  in  materia

creditizia.

  2.  La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi

bancari e degli intermediari finanziari.

  3.  Le  autorità  creditizie  esercitano altresì gli altri poteri a

esse attribuiti dalla legge.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

COMUNITA' EUROPEE

                               TITOLO I

                         AUTORITÀ CREDITIZIE

 

 

                               Art. 6.

 

                Rapporti con il diritto comunitario.

 

  1.  Le  autorità  creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in

armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le

decisioni   della  Comunità  europea  e  provvedono  in  merito  alle

raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                               TITOLO I

                         AUTORITÀ CREDITIZIE

 

 

                               Art. 7.

 

          Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità.

 

  1.  Tutte  le  notizie,  le informazioni e i dati in possesso della

Banca  d'Italia  in  ragione  della  sua  attività  di vigilanza sono

coperti  da  segreto  d'ufficio  anche  nei confronti delle pubbliche

amministrazioni,  a eccezione del Ministro del tesoro, Presidente del

CICR.  Il  segreto  non  può  essere opposto all'autorità giudiziaria

quando  le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o

i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente (1).

  2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni

di  vigilanza,  sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire

esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche

quando assumano la veste di reati.

  3.  I  dipendenti  della  Banca d'Italia sono vincolati dal segreto

d'ufficio.

  4.  Le  pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le

informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca

d'Italia,  in  conformità  delle  leggi  disciplinanti  i  rispettivi

ordinamenti.

  5.  La  Banca  d'Italia,  la  CONSOB,  la  COVIP,  l'ISVAP  e l'UIC

collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine

di  agevolare  le  rispettive  funzioni.  Detti organismi non possono

reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio (2).

  6.   La   Banca  d'Italia  collabora,  anche  mediante  scambio  di

informazioni,  con  le autorità competenti degli Stati comunitari, al

fine  di  agevolare  le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute

dalla  Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane

competenti,  salvo  diniego dell'autorità dello Stato comunitario che

ha fornito le informazioni (2).

  7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi

di   riservatezza,  la  Banca  d'Italia  può  scambiare  informazioni

preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità

competenti  degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca

d'Italia  ha  ricevuto  da  un altro Stato comunitario possono essere

comunicate  soltanto  con  l'assenso  esplicito delle autorità che le

hanno fornite (2).

  8.  La  Banca  d'Italia  può  scambiare  informazioni  con autorità

amministrative   o   giudiziarie   nell'ambito   di  procedimenti  di

liquidazione  o  di  fallimento,  in  Italia o all'estero, relativi a

banche,   succursali  di  banche  italiane  all'estero  o  di  banche

comunitarie  o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti

inclusi  nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le

autorità  extracomunitarie  lo scambio di informazioni avviene con le

modalità di cui al comma 7 (2).

  9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani

e,  a  condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri

informazioni  e  dati  in suo possesso necessari al funzionamento dei

sistemi stessi (2).

  10.   Nel   rispetto  delle  condizioni  previste  dalle  direttive

comunitarie  applicabili alle banche, la Banca d'Italia può scambiare

informazioni  con  altre  autorità  e  soggetti esteri indicati dalle

direttive medesime (2).

  (1) Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.

  (2) I commi da 5 a 10 così sostituiscono gli originari commi da 5 a

9,  9-bis, aggiunto dall'art. 1, d.lg. 4 dicembre 1996, n. 659, e 10,

per effetto dell'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                               TITOLO I

                         AUTORITÀ CREDITIZIE

 

 

                               Art. 8.

 

        Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici.

 

  1.   La   Banca   d'Italia  pubblica  un  Bollettino  contenente  i

provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie

nonché  altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti

a  vigilanza.  I  provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese

successivo a quello della loro adozione.

  2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del

Ministro del tesoro emanati ai sensi del presente decreto legislativo

sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I

provvedimenti   di  carattere  generale  della  Banca  d'Italia  sono

pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando

le  disposizioni  in  essi  contenute sono destinate anche a soggetti

diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

  3.  La  Banca  d'Italia  pubblica  elaborazioni  e  dati statistici

relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                               TITOLO I

                         AUTORITÀ CREDITIZIE

 

 

                               Art. 9.

 

                          Reclamo al CICR.

 

  1.   Contro   i   provvedimenti   adottati   dalla  Banca  d'Italia

nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente

decreto  legislativo  è  ammesso  reclamo al CICR, da parte di chi vi

abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla

pubblicazione.  Si  osservano, in quanto applicabili, le disposizioni

del  capo  I  del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre

1971, n. 1199.

  2.  Il  reclamo  è  deciso  dal  CICR  previa  consultazione  delle

associazioni  di  categoria  dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel

caso  in  cui  la  decisione  comporti la risoluzione di questioni di

interesse generale per la categoria.

  3.  Il  CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione,

le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO I

       NOZIONE DI ATTIVITÀ BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO

 

 

                              Art. 10.

 

                         Attività bancaria.

 

  1.  La  raccolta  di  risparmio  tra  il pubblico e l'esercizio del

credito   costituiscono   l'attività   bancaria.  Essa  ha  carattere

d'impresa.

  2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

  3.  Le  banche  esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra

attività  finanziaria,  secondo  la  disciplina  propria di ciascuna,

nonché  attività  connesse  o  strumentali.  Sono salve le riserve di

attività previste dalla legge.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO I

       NOZIONE DI ATTIVITÀ BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO

 

 

                              Art. 11.

 

                       Raccolta del risparmio.

 

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo  è  raccolta  del

risparmio  l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto

forma di depositi sia sotto altra forma.

  2.  La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti

diversi dalle banche (1).

  3.  Il  CICR  stabilisce  limiti  e  criteri,  anche  con  riguardo

all'attività  e  alla  forma giuridica dei soggetti, in base ai quali

non  costituisce  raccolta  del  risparmio  tra  il  pubblico  quella

effettuata:

    a) presso soci e dipendenti;

    b)  presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi

dell'art.  2359  del codice civile e presso controllate da una stessa

controllante.

  4. Il divieto del comma 2 non si applica:

    a)  agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali

aderiscono   uno   o   più   Stati  comunitari,  agli  enti  pubblici

territoriali  ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base

agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

    b)  agli  Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da

speciali disposizioni del diritto italiano;

    c)  alle  società  per  azioni e in accomandita per azioni per la

raccolta  effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante

l'emissione di obbligazioni;

    c-bis)  alle  società  cooperative  per  la  raccolta  effettuata

mediante l'emissione di obbligazioni (2);

    d)  alle  società  e agli enti con titoli negoziati in un mercato

regolamentato  per  la  raccolta  effettuata  mediante  titoli  anche

obbligazionari (3);

    d-bis)  agli  enti  sottoposti  a  forme di vigilanza prudenziale

individuati dal CICR (4);

    e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti

sottoposti  a  forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività

assicurativa o finanziaria (3);

    f)  agli  enti  sottoposti  a  forme di vigilanza prudenziale che

svolgono  attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi

specificamente consentita da disposizioni di legge;

    g)  alle  società  per  la cartolarizzazione dei crediti previste

dalla  legge  30  aprile  1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai

sensi della medesima legge (2).

  4-bis.  Il  CICR  stabilisce  limiti  e  criteri  per  la  raccolta

effettuata  dai soggetti indicati nelle lettere c-bis), d), d-bis) ed

e,  del  comma 4, avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a

fini   di  tutela  della  riserva  dell'attività  bancaria  stabilita

dall'articolo  10.  Per  la raccolta effettuata dai soggetti indicati

nelle  lettere d) e d-bis), le disposizioni del CICR possono derogare

ai  limiti  previsti  dal  primo  comma dell'articolo 2410 del codice

civile.  Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia, sentita

la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio,

dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata (5).

  5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), c-bis, d), d-bis), e)

e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma

di  raccolta  collegata  all'emissione  o  alla  gestione di mezzi di

pagamento a spendibilità generalizzata (6).

  (1) Il divieto di cui al presente comma non si applica alle società

cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari

(art. 58, comma 1, l. 23 dicembre 1998, n. 448).

  (2) Lettera aggiunta dall'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

  (3)  Lettera così modificata dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

  (4) Lettera aggiunta dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

  (5)  Comma  aggiunto  dall'art.  64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415 e

così modificato dall'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

  (6)  Comma  così  sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415 e così modificato dall'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO I

       NOZIONE DI ATTIVITÀ BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO

 

 

                              Art. 12.

 

       Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche.

 

  1.  Le  banche,  in  qualunque  forma  costituite, possono emettere

obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.

  2. (Omissis) (1).

  3.  L'emissione  delle obbligazioni non convertibili o convertibili

in  titoli  di altre società è deliberata dall'organo amministrativo;

non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma, n.

3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.

  4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le

norme del codice civile, eccetto l'articolo 2410 (2).

  5.  L'emissione  delle obbligazioni non convertibili o convertibili

in  titoli  di  altre società è disciplinata dalla Banca d'Italia, in

conformità delle deliberazioni del CICR.6. Le banche possono emettere

titoli  di  deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia, in

conformità   delle  deliberazioni  del  CICR,  può  disciplinarne  le

modalità di emissione.

  7.  La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche

di  prestiti  subordinati,  irredimibili  ovvero  rimborsabili previa

autorizzazione  della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono

avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.

  (1) Comma abrogato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

  (2)  Comma  così  sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO II

 AUTORIZZAZIONE   ALL'ATTIVITÀ   BANCARIA,   SUCCURSALI   E   LIBERA

                        PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

 

                              Art. 13.

 

                                Albo.

 

  1.  La  Banca  d'Italia  iscrive  in  un  apposito  albo  le banche

autorizzate  in  Italia  e  le  succursali  delle  banche comunitarie

stabilite nel territorio della Repubblica.

  2.   Le   banche   indicano   negli  atti  e  nella  corrispondenza

l'iscrizione nell'albo.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO II

 AUTORIZZAZIONE   ALL'ATTIVITÀ   BANCARIA,   SUCCURSALI   E   LIBERA

                        PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

 

                              Art. 14.

 

                Autorizzazione all'attività bancaria.

 

  1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano

le seguenti condizioni:

    a)  sia  adottata  la  forma  di  società per azioni o di società

cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

    a-bis)  la  sede legale e la direzione generale siano situate nel

territorio della Repubblica (1);

    b)  il  capitale  versato sia di ammontare non inferiore a quello

determinato dalla Banca d'Italia;

    c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale,

unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

    d)  i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità

stabiliti  dall'art.  25  e  sussistano i presupposti per il rilascio

dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;

    e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione

e  controllo  abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità

indicati nell'art. 26;

    f)  non  sussistano,  tra  la  banca  o  i soggetti del gruppo di

appartenenza   e   altri  soggetti,  stretti  legami  che  ostacolino

l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (1).

  2.  La  Banca  d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica

delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e

prudente gestione.

  2-bis.  La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione

e  le  ipotesi  di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata

non abbia iniziato l'esercizio dell'attività (2).

  3.  Non  si  può  dare  corso  al procedimento per l'iscrizione nel

registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

  4.  Lo  stabilimento  in Italia della prima succursale di una banca

extracomunitaria  è  autorizzato con decreto del Ministro del tesoro,

d'intesa  con  il  Ministro  degli  affari  esteri,  sentita la Banca

d'Italia.  L'autorizzazione  è  comunque  subordinata  al rispetto di

condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e).

L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di

reciprocità.

  (1) Lettera aggiunta dall'art. 3, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.

  (2) Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO II

 AUTORIZZAZIONE   ALL'ATTIVITÀ   BANCARIA,   SUCCURSALI   E   LIBERA

                        PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

 

                              Art. 15.

 

                             Succursali.

 

  1.  Le  banche italiane possono stabilire succursali nel territorio

della  Repubblica  e  degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia

può  vietare  lo  stabilimento  di  una  nuova  succursale per motivi

attinenti  all'adeguatezza  delle  strutture  organizzative  o  della

situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca.

  2.  Le  banche  italiane  possono stabilire succursali in uno Stato

extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.

  3.   Le   banche   comunitarie  possono  stabilire  succursali  nel

territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una

comunicazione  alla  Banca d'Italia da parte dell'autorità competente

dello  Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi

due  mesi  dalla  comunicazione.  La  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB,

nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  indicano,  se  del caso,

all'autorità  competente  dello  Stato  comunitario  e  alla banca le

condizioni   alle   quali,   per  motivi  di  interesse  generale,  è

subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.

  4.  Le  banche  extracomunitarie  già operanti nel territorio della

Repubblica  con  una  succursale  possono  stabilire altre succursali

previa autorizzazione della Banca d'Italia.

  5.  La  Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di

attività  di  intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle

comunicazioni  ricevute  ai  sensi  del  comma  3  e dell'apertura di

succursali all'estero da parte di banche italiane.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO II

 AUTORIZZAZIONE   ALL'ATTIVITÀ   BANCARIA,   SUCCURSALI   E   LIBERA

                        PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

 

                              Art. 16.

 

                   Libera prestazione di servizi.

 

  1.  Le  banche  italiane  possono esercitare le attività ammesse al

mutuo  riconoscimento  in  uno  Stato  comunitario  senza  stabilirvi

succursali,   nel   rispetto  delle  procedure  fissate  dalla  Banca

d'Italia.

  2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario

senza   stabilirvi   succursali  previa  autorizzazione  della  Banca

d'Italia.

  3.  Le  banche  comunitarie possono esercitare le attività previste

dal   comma  1  nel  territorio  della  Repubblica  senza  stabilirvi

succursali   dopo   che   la   Banca  d'Italia  sia  stata  informata

dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

  4.  Le  banche  extracomunitarie  possono  operare  in Italia senza

stabilirvi  succursali  previa  autorizzazione  della Banca d'Italia,

rilasciata  sentita  la  CONSOB  per  quanto  riguarda le attività di

intermediazione mobiliare (1).

  5.  La  Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di

attività  di  intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle

comunicazioni  ricevute  ai  sensi  del  comma  3 e della prestazione

all'estero di servizi da parte di banche italiane.

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO II

 AUTORIZZAZIONE   ALL'ATTIVITÀ   BANCARIA,   SUCCURSALI   E   LIBERA

                        PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

 

                              Art. 17.

 

            Attività non ammesse al mutuo riconoscimento.

 

  1.  La  Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,

disciplina   l'esercizio   di   attività   non   ammesse   al   mutuo

riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel

territorio della Repubblica.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO II

 AUTORIZZAZIONE   ALL'ATTIVITÀ   BANCARIA,   SUCCURSALI   E   LIBERA

                        PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

 

                              Art. 18.

 

        Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.

 

  1.  Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma 1,

si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia

sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione

di  controllo  è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le

condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

  2.  Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3,

si  applicano,  in  armonia  con la normativa comunitaria, anche alle

società  finanziarie  aventi  sede  legale  in  uno Stato comunitario

quando  la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche

aventi sede legale nel medesimo Stato.

  3.  La  Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di

attività  di  intermediazione  mobiliare,  comunica  alla  CONSOB  le

società  finanziarie  ammesse  al  mutuo  riconoscimento ai sensi dei

commi 1 e 2.

  4.  Alle  società  finanziarie  ammesse  al mutuo riconoscimento ai

sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art.

54, commi 1, 2 e 3.

  5.  Alle  società  finanziarie  ammesse  al mutuo riconoscimento ai

sensi  del  comma  2  si  applicano  altresì le disposizioni previste

dall'art. 79.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO III

               PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE

 

 

                              Art. 19.

 

                           Autorizzazioni.

 

  1.  La  Banca  d'Italia  autorizza preventivamente l'acquisizione a

qualsiasi  titolo  di azioni o quote di banche da chiunque effettuata

quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una

partecipazione  superiore  al  5  per  cento del capitale della banca

rappresentato   da   azioni   o   quote   con   diritto  di  voto  e,

indipendentemente  da  tale limite, quando la partecipazione comporta

il controllo della banca stessa.

  2.   La  Banca  d'Italia,  inoltre,  autorizza  preventivamente  le

variazioni  della  partecipazione quando comportano partecipazioni al

capitale  della banca superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla

medesima  Banca  d'Italia e, indipendentemente da tali limiti, quando

le variazioni comportano il controllo della banca stessa.

  3.  L'autorizzazione  prevista  dal  comma 1 è necessaria anche per

l'acquisizione   del   controllo  di  una  società  che  detiene  una

partecipazione  superiore  al  5  per cento del capitale di una banca

rappresentato  da azioni o quote con diritto di voto o che, comunque,

comporta il controllo della banca stessa.

  4.  La  Banca  d'Italia  individua  i  soggetti tenuti a richiedere

l'autorizzazione quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un

soggetto diverso dal socio.

  5.  La  Banca  d'Italia  rilascia l'autorizzazione quando ricorrano

condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca;

l'autorizzazione può essere sospesa o revocata.

  6.  I  soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono

in  misura  rilevante  attività  d'impresa  in settori non bancari né

finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire azioni o quote

che comportano, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione

superiore  al 15 per cento del capitale di una banca rappresentato da

azioni  o  quote  con diritto di voto o, comunque, il controllo della

banca stessa.

  7.  La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di

accordi,  in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in

capo  ai  soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione

di  potere  per  la  nomina  o  la  revoca  della  maggioranza  degli

amministratori  della  banca, tale da pregiudicare la gestione sana e

prudente della banca stessa.

  8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti

appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di

reciprocità,  la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione

al  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del quale il Presidente del

Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

  9.  La  Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,

emana disposizioni attuative del presente articolo.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO III

               PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE

 

 

                              Art. 20.

 

                     Obblighi di comunicazione.

 

  1.  Chiunque partecipa al capitale di una banca in misura superiore

alla  percentuale stabilita dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione

alla  medesima  Banca  d'Italia  e  alla  banca.  Le variazioni della

partecipazione  sono  comunicate  quando superano la misura stabilita

dalla Banca d'Italia.

  2.  Ogni  accordo,  in  qualsiasi  forma  concluso, compresi quelli

aventi  forma  di  associazione,  che  regola o da cui comunque possa

derivare   l'esercizio  concertato  del  voto  in  una  banca,  anche

cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato

alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti

della  banca  o della società cui l'accordo si riferisce entro cinque

giorni  dalla  stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta,

dal  momento  di  accertamento  delle  circostanze  che  ne  rivelano

l'esistenza.  Quando  dall'accordo  derivi una concertazione del voto

tale  da  pregiudicare  la  gestione  sana e prudente della banca, la

Banca   d'Italia   può   sospendere  il  diritto  di  voto  dei  soci

partecipanti all'accordo stesso.

  3.  La  Banca  d'Italia  determina  presupposti, modalità e termini

delle  comunicazioni  previste  dal  comma  1 anche con riguardo alle

ipotesi  in  cui  il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto

diverso  dal  socio.  La Banca d'Italia determina altresì le modalità

delle comunicazioni previste dal comma 2.

  4.  La  Banca  d'Italia,  al  fine di verificare l'osservanza degli

obblighi  indicati  nei  commi  1  e  2, può chiedere informazioni ai

soggetti comunque interessati.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO III

               PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE

 

 

                              Art. 21.

 

                     Richiesta di informazioni.

 

  1.  La  Banca  d'Italia può richiedere alle banche e alle società e

agli  enti  di  qualsiasi  natura  che  partecipano  al loro capitale

l'indicazione  nominativa  dei  soci secondo quanto risulta dal libro

dei  soci,  dalle  comunicazioni  ricevute  o  da  altri  dati a loro

disposizione.

  2.  La  Banca  d'Italia  può altresì richiedere agli amministratori

delle  società  e degli enti che partecipano al capitale delle banche

l'indicazione delle società e degli enti controllanti.

  3.  Le  società  fiduciarie  che  abbiano  intestato a proprio nome

azioni  o quote di società appartenenti a terzi comunicano alla Banca

d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

  4.  Le  notizie  previste  dal  presente  articolo  possono  essere

richieste anche a società ed enti stranieri.

  5.  La  Banca  d'Italia  informa  la  CONSOB  delle  richieste  che

interessano  società  ed  enti  con  titoli  negoziati  in un mercato

regolamentato.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO III

               PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE

 

 

                              Art. 22.

 

                      Partecipazioni indirette.

 

  1. Ai fini del presente capo si considerano anche le partecipazioni

al  capitale  delle  banche  acquisite  o  comunque  possedute per il

tramite   di   società  controllate,  di  società  fiduciarie  o  per

interposta persona.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO III

               PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE

 

 

                              Art. 23.

 

                        Nozione di controllo.

 

  1.  Ai  fini  del  presente  capo  il controllo sussiste, anche con

riferimento  a  soggetti  diversi  dalle  società,  nei casi previsti

dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

  2.  Il  controllo si considera esistente nella forma dell'influenza

dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti

situazioni:

    1)  esistenza  di  un  soggetto che, in base ad accordi con altri

soci,  ha  il  diritto  di  nominare  o revocare la maggioranza degli

amministratori  ovvero  dispone  da  solo  della maggioranza dei voti

esercitabili nell'assemblea ordinaria;

    2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o

la   revoca   della   maggioranza   dei   membri   del  consiglio  di

amministrazione;

    3)   sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di  carattere

finanziario  e  organizzativo  idonei  a  conseguire uno dei seguenti

effetti:  a)  la  trasmissione  degli  utili  o  delle perdite; b) il

coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese

ai  fini  del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di

poteri  maggiori  rispetto  a  quelli  derivanti dalle azioni o dalle

quote  possedute;  d)  l'attribuzione  a  soggetti  diversi da quelli

legittimati  in  base all'assetto proprietario di poteri nella scelta

di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

    4)  assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione

degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO III

               PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE

 

 

                              Art. 24.

 

      Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione.

 

  1.  Non  può  essere  esercitato  il  diritto di voto inerente alle

azioni  o  quote per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 19

non  siano  state  ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il

diritto  di  voto  non  può essere altresì esercitato per le azioni o

quote  per  le  quali  siano  state  omesse le comunicazioni previste

dall'art. 20.

  2.  In  caso  di  inosservanza  del  divieto,  la  deliberazione  è

impugnabile,  a  norma  dell'art.  2377  del  codice  civile,  se  la

maggioranza  richiesta  non  sarebbe  stata  raggiunta  senza  i voti

inerenti  alle  predette  azioni  o  quote. L'impugnazione può essere

proposta  anche  dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della

deliberazione  ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro

delle  imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per

le  quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate

ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

  3.  Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato nel comma 6

dell'art.  19  che  eccedono il 15 per cento del capitale della banca

rappresentato  da  azioni o quote con diritto di voto o ne comportano

il  controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla

Banca  d'Italia.  In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta

della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o delle quote.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO IV

            REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

 

 

                              Art. 25.

 

             Requisiti di onorabilità dei partecipanti.

 

  1.  Il  Ministro  del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina,

con  regolamento  emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge

23  agosto  1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti

al capitale delle banche.

  2.  Con  il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro

stabilisce  la  quota  del  capitale  che  deve  essere posseduta per

l'applicazione  del  medesimo  comma  1. A questo fine si considerano

anche  le  azioni  o  quote  possedute  per  il  tramite  di  società

controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

  3.  In  mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto

di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In

caso   di  inosservanza,  la  deliberazione  è  impugnabile  a  norma

dell'art.  2377  del  codice  civile  se la maggioranza richiesta non

sarebbe  stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o

quote.  L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia

entro  sei  mesi  dalla  data della deliberazione ovvero, se questa è

soggetta  a  iscrizione  nel  registro  delle imprese, entro sei mesi

dall'iscrizione.  Le  azioni  o  quote  per  le  quali non può essere

esercitato  il  diritto di voto sono computate ai fini della regolare

costituzione dell'assemblea.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO IV

            REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

 

 

                              Art. 26.

 

    Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti

                             aziendali.

 

  1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e

controllo   presso   banche   devono   possedere   i   requisiti   di

professionalità  e  di  onorabilità  stabiliti  con  regolamento  del

Ministro  del  tesoro  adottato,  sentita la Banca d'Italia, ai sensi

dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  2.  Il  difetto  dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio.

Essa  è  dichiarata  dal  consiglio  di  amministrazione entro trenta

giorni  dalla  nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In

caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

  3.  Il  regolamento  previsto  dal  comma 1 stabilisce le cause che

comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La

sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO IV

            REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

 

 

                              Art. 27.

 

                          Incompatibilità.

 

  1.  Il CICR può disciplinare l'assunzione di cariche amministrative

presso  le  banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello

Stato. Resta ferma l'applicazione dell'art. 26.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

 

 

                              Art. 28.

 

                         Norme applicabili.

 

  1.   L'esercizio   dell'attività   bancaria  da  parte  di  società

cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito

cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.

  2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si

applicano   i   controlli   sulle   società   cooperative  attribuiti

all'autorità governativa dal codice civile.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

                              SEZIONE I

                           BANCHE POPOLARI

 

 

                              Art. 29.

 

                           Norme generali.

 

  1.   Le  banche  popolari  sono  costituite  in  forma  di  società

cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

  2. [Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a lire

cinquemila] (1).

  3.   La   nomina   degli   amministratori   e  dei  sindaci  spetta

esclusivamente all'assemblea dei soci.

  4.  Alle  banche  popolari  non  si  applicano  le disposizioni del

decreto   legislativo   14  dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive

modificazioni.

  (1)  A  decorrere  dal 1° gennaio 2002, il presente comma sarà così

sostituito per effetto dell'art. 4, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213: «Il

valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.».

  La  presente  nuova  disposizione  si applica, comunque, fin dal 1°

gennaio 1999, alle società che si costituiscono con capitale espresso

in euro.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

                              SEZIONE I

                           BANCHE POPOLARI

 

 

                              Art. 30.

 

                                Soci.

 

  1.  Ogni  socio  ha  un  voto, qualunque sia il numero delle azioni

possedute.

  2.  Nessuno  può  detenere  azioni  in misura eccedente lo 0,50 per

cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di

tale  limite,  contesta  al  detentore  la violazione del divieto. Le

azioni   eccedenti   devono  essere  alienate  entro  un  anno  dalla

contestazione;   trascorso   tale   termine,   i   relativi   diritti

patrimoniali  maturati  fino  all'alienazione  delle azioni eccedenti

vengono acquisiti dalla banca.

  3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di

investimento  collettivo  in  valori mobiliari, per i quali valgono i

limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

  4.  Il  numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento.

Qualora  tale  numero  diminuisca,  la  compagine sociale deve essere

reintegrata  entro  un  anno;  in caso contrario, la banca è posta in

liquidazione.

  5.  Le  delibere  del consiglio di amministrazione di rigetto delle

domande  di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo

all'interesse  della  società,  alle  prescrizioni  statutarie e allo

spirito  della  forma  cooperativa. Il consiglio di amministrazione è

tenuto  a  riesaminare  la  domanda  di  ammissione  su richiesta del

collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato

con  un  rappresentante  dell'aspirante socio. L'istanza di revisione

deve  essere  presentata  entro  trenta  giorni dal ricevimento della

comunicazione  della  deliberazione  e  il  collegio dei probiviri si

pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta (1).

  6.  Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato

l'ammissione  a  socio  possono esercitare i diritti aventi contenuto

patrimoniale  relativi  alle  azioni possedute, fermo restando quanto

disposto dal comma 2.

  (1) Comma così modificato dall'art. 4, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

                              SEZIONE I

                           BANCHE POPOLARI

 

 

                              Art. 31.

 

                      Trasformazioni e fusioni.

 

  1.  La  Banca  d'Italia,  nell'interesse  dei  creditori ovvero per

esigenze   di   rafforzamento   patrimoniale   ovvero   a   fini   di

razionalizzazione  del sistema, autorizza le trasformazioni di banche

popolari  in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono

parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.

  2.  Le  deliberazioni  assembleari  sono assunte con le maggioranze

previste  dagli  statuti  per le modificazioni statutarie; quando, in

relazione  all'oggetto  delle  modificazioni,  gli  statuti prevedano

maggioranze  differenziate,  si  applica quella meno elevata. È fatto

salvo il diritto di recesso dei soci.

  3. Si applicano l'art. 56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

                              SEZIONE I

                           BANCHE POPOLARI

 

 

                              Art. 32.

 

                               Utili.

 

  1.  Le  banche  popolari devono destinare almeno il dieci per cento

degli utili netti annuali a riserva legale.

  2.  La  quota  di  utili  non  assegnata a riserva legale, ad altre

riserve,   ad   altre  destinazioni  previste  dallo  statuto  o  non

distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

                              SEZIONE II

                    BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

 

 

                              Art. 33.

 

                           Norme generali.

 

  1.  Le  banche  di  credito cooperativo sono costituite in forma di

società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

  2.   La   denominazione   deve   contenere  l'espressione  «credito

cooperativo».

  3.   La   nomina   degli   amministratori   e  dei  sindaci  spetta

esclusivamente all'assemblea dei soci.

  4.  [Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore

a lire cinquantamila né superiore a lire un milione] (1).

  (1)  A  decorrere  dal 1° gennaio 2002, il presente comma sarà così

sostituito per effetto dell'art. 4, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213: «Il

valore  nominale  di  ciascuna  azione  non  può  essere  inferiore a

venticinque euro né superiore a cinquecento.».

  La  presente  nuova  disposizione  si applica, comunque, fin dal 1°

gennaio 1999, alle società che si costituiscono con capitale espresso

in euro.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

                              SEZIONE II

                    BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

 

 

                              Art. 34.

 

                                Soci.

 

  1.  Il  numero  minimo dei soci delle banche di credito cooperativo

non  può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca,

la  compagine  sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso

contrario, la banca è posta in liquidazione.

  2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario

risiedere,  aver  sede ovvero operare con carattere di continuità nel

territorio di competenza della banca stessa.

  3.  Ogni  socio  ha  un  voto, qualunque sia il numero delle azioni

possedute.

  4.  [Nessun  socio  può  possedere  azioni  il  cui valore nominale

complessivo superi ottanta milioni di lire] (1).

  5. (Omissis) (2).

  6. Si applica l'articolo 30, comma 5 (3).

  (1)  A  decorrere  dal 1° gennaio 2002, il presente comma sarà così

sostituito  per  effetto  dell'art.  4, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213:

«Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo

superi cinquantamila euro.».

  La  presente  nuova  disposizione  si applica, comunque, fin dal 1°

gennaio 1999, alle società che si costituiscono con capitale espresso

in euro.

  (2) Comma abrogato dall'art. 5, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

  (3) Comma così sostituito dall'art. 5, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

                              SEZIONE II

                    BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

 

 

                              Art. 35.

 

                            Operatività.

 

  1.   Le   banche  di  credito  cooperativo  esercitano  il  credito

prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare,

per  periodi  determinati, le singole banche di credito cooperativo a

una  operatività  prevalente  a  favore di soggetti diversi dai soci,

unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

  2.  Gli  statuti  contengono  le norme relative alle attività, alle

operazioni  di  impiego e di raccolta e alla competenza territoriale,

determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

                              SEZIONE II

                    BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

 

 

                              Art. 36.

 

                              Fusioni.

 

  1.  La  Banca  d'Italia  autorizza,  nell'interesse dei creditori e

qualora  sussistano  ragioni  di  stabilità,  fusioni  tra  banche di

credito  cooperativo  e  banche  di  diversa  natura da cui risultino

banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni.

  2.  Le  deliberazioni  assembleari  sono assunte con le maggioranze

previste  dagli  statuti  per le modificazioni statutarie; quando, in

relazione  all'oggetto  delle  modificazioni,  gli  statuti prevedano

maggioranze  differenziate,  si  applica quella meno elevata. È fatto

salvo il diritto di recesso dei soci.

  3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

                              SEZIONE II

                    BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

 

 

                              Art. 37.

 

                               Utili.

 

  1.  Le  banche  di  credito  cooperativo devono destinare almeno il

settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

  2.  Una  quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

nella misura e con le modalità previste dalla legge.

  3.  La  quota  di  utili  che  non  è  assegnata ai sensi dei commi

precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o

assegnata  ad  altre  riserve  o  distribuita  ai  soci  deve  essere

destinata a fini di beneficenza o mutualità.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                              SEZIONE I

               CREDITO FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE

 

 

                              Art. 38.

 

                    Nozione di credito fondiario.

 

  1.  Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di

banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca

di primo grado su immobili.

  2.  La  Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,

determina  l'ammontare  massimo  dei finanziamenti, individuandolo in

rapporto  al  valore  dei  beni  ipotecati  o al costo delle opere da

eseguire  sugli  stessi,  nonché  le  ipotesi  in  cui la presenza di

precedenti  iscrizioni  ipotecarie  non  impedisce la concessione dei

finanziamenti.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                              SEZIONE I

               CREDITO FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE

 

 

                              Art. 39.

 

                              Ipoteche.

 

  1.  Ai  fini  dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere

domicilio presso la propria sede.

  2.  Quando  la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro

formino  oggetto  di  atti  separati,  il  conservatore  dei registri

immobiliari,  in  base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del

finanziamento,   esegue,   a   margine   dell'iscrizione  già  presa,

l'annotazione  dell'avvenuto  pagamento  e  dell'eventuale variazione

degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta

fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante

dall'annotazione stessa.

  3.  Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di

indicizzazione  è  garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza

dell'importo  effettivamente  dovuto per effetto dell'applicazione di

dette    clausole.    L'adeguamento    dell'ipoteca    si    verifica

automaticamente  se  la  nota  d'iscrizione  menziona  la clausola di

indicizzazione.

  4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a

revocatoria  fallimentare  quando  siano  state iscritte dieci giorni

prima  della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

L'art.  67  della  legge  fallimentare  non  si  applica ai pagamenti

effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.

  5.  I  debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del

debito  originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della

somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale

liberazione  di  uno  o  più immobili ipotecati quando, dai documenti

prodotti  o  da  perizie,  risulti  che  per le somme ancora dovute i

rimanenti  beni  vincolati  costituiscono una garanzia sufficiente ai

sensi dell'art. 38.

  6.  In  caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il

terzo  acquirente  del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione

del  finanziamento  in  quote  e,  correlativamente, al frazionamento

dell'ipoteca  a  garanzia.  Il  conservatore dei registri immobiliari

annota  la  suddivisione e il frazionamento a margine dell'iscrizione

presa.

  7.  Agli  effetti  dei  diritti  di  scritturato e degli emolumenti

ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli

atti  e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano

come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e

un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                              SEZIONE I

               CREDITO FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE

 

 

                              Art. 40.

 

         Estinzione anticipata e risoluzione del contratto.

 

  1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto

o   in   parte,   il   proprio   debito,  corrispondendo  alla  banca

esclusivamente   un   compenso   omnicomprensivo   per   l'estinzione

contrattualmente  stabilito.  I  contratti  indicano  le  modalità di

calcolo  del  compenso,  secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo

fine di garantire la trasparenza delle condizioni (1).

  2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il

ritardato  pagamento  quando lo stesso si sia verificato almeno sette

volte,  anche  non  consecutive.  A  tal  fine  costituisce ritardato

pagamento  quello  effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo

giorno dalla scadenza della rata.

  (1) Comma così sostituito dall'art. 6, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

Vedi, anche, il comma 2 del citato art, 6, d.lg. 342/1999.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                              SEZIONE I

               CREDITO FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE

 

 

                              Art. 41.

 

                       Procedimento esecutivo.

 

  1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è

escluso   l'obbligo   della  notificazione  del  titolo  contrattuale

esecutivo.

  2.   L'azione   esecutiva   sui   beni   ipotecati  a  garanzia  di

finanziamenti  fondiari  può essere iniziata o proseguita dalla banca

anche  dopo  la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore

ha   facoltà   di  intervenire  nell'esecuzione.  La  somma  ricavata

dall'esecuzione,  eccedente  la  quota che in sede di riparto risulta

spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.

  3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il

curatore  del  fallimento  del debitore versano alla banca le rendite

degli   immobili   ipotecati  a  suo  favore,  dedotte  le  spese  di

amministrazione  e  i  tributi,  sino  al soddisfacimento del credito

vantato.

  4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il

giudice   dell'esecuzione   prevede,   indicando   il   termine,  che

l'aggiudicatario  o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della

facoltà  di  subentrare  nel  contratto di finanziamento prevista dal

comma  5,  versino  direttamente  alla  banca  la  parte  del  prezzo

corrispondente  al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario

o  l'assegnatario  che  non  provvedano  al  versamento  nel  termine

stabilito  sono  considerati  inadempienti ai sensi dell'art. 587 del

codice di procedura civile.

  5.  L'aggiudicatario  o  l'assegnatario  possono  subentrare, senza

autorizzazione   del   giudice   dell'esecuzione,  nel  contratto  di

finanziamento  stipulato  dal  debitore  espropriato, assumendosi gli

obblighi  relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto

dall'art.  574  del  codice  di  procedura  civile  ovvero dalla data

dell'aggiudicazione  o  dell'assegnazione  paghino alla banca le rate

scadute,  gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti,

ciascun   aggiudicatario   o   assegnatario   è   tenuto   a  versare

proporzionalmente  alla  banca  le  rate  scadute, gli accessori e le

spese.

  6.  Il  trasferimento  del  bene  espropriato  e  il  subentro  nel

contratto  di  finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati

all'emanazione  del  decreto previsto dall'articolo 586 del codice di

procedura civile.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO

OPERE PUBBLICHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                              SEZIONE I

               CREDITO FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE

 

 

                              Art. 42.

 

              Nozione di credito alle opere pubbliche.

 

  1.  Il  credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione,

da  parte  di  banche,  a  favore  di soggetti pubblici o privati, di

finanziamenti  destinati  alla  realizzazione di opere pubbliche o di

impianti di pubblica utilità.

  2.  Quando  la  concessione  del  finanziamento avviene a favore di

soggetti  privati,  il  requisito  di  opera  pubblica  o di pubblica

utilità  deve  risultare  da  leggi o da provvedimenti della pubblica

amministrazione.

  3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto

dall'art. 46.

  4.  Quando  i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili,

si  applica  la  disciplina  prevista  dalla  presente sezione per le

operazioni di credito fondiario.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

AGRICOLTURA (CREDITO)

PESCA

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                              SEZIONE II

                    CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO

 

 

                              Art. 43.

 

                              Nozione.

 

  1.  Il  credito  agrario ha per oggetto la concessione, da parte di

banche,   di   finanziamenti   destinati  alle  attività  agricole  e

zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

  2.  Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte

di  banche,  di  finanziamenti  destinati  alle  attività  di pesca e

acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

  3.   Sono   attività   connesse  o  collaterali  l'agriturismo,  la

manipolazione,  conservazione,  trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal

CICR.

  4.  Le  operazioni  di  credito  agrario  e di credito peschereccio

possono  essere  effettuate  mediante  utilizzo,  rispettivamente, di

cambiale  agraria  e  di  cambiale  pesca.  La  cambiale agraria e la

cambiale  pesca  devono  indicare  lo  scopo  del  finanziamento e le

garanzie   che   lo   assistono,   nonché  il  luogo  dell'iniziativa

finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a

ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

AGRICOLTURA (CREDITO)

PESCA

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                              SEZIONE II

                    CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO

 

 

                              Art. 44.

 

                              Garanzie.

 

  1.  I  finanziamenti  di credito agrario e di credito peschereccio,

anche  a  breve  termine,  possono  essere  assistiti  dal privilegio

previsto dall'articolo 46.

  2.  I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di

credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti

beni mobili dell'impresa finanziata:

    a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;

    b)  bestiame,  merci,  scorte, materie prime macchine, attrezzi e

altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;

    c)  crediti,  anche  futuri,  derivanti  dalla  vendita  dei beni

indicati nelle lettere a) e b).

  3.  Il  privilegio  legale  si  colloca  nel  grado  immediatamente

successivo  ai  crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui

al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.

  4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano

i  beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza

della  banca  creditrice,  assunte  sommarie  informazioni,  disporne

l'apprensione  e  la  vendita.  Quest'ultima  è  effettuata  ai sensi

dell'articolo 1515 del codice civile.

  5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio

siano  garantiti  da  ipoteca  su  immobili, si applica la disciplina

prevista  dalla  sezione  I  del  presente  capo per le operazioni di

credito fondiario (1).

  (1)  Articolo,  da  ultimo,  così  sostituito  dall'art. 7, d.lg. 4

agosto 1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

AGRICOLTURA (CREDITO)

PESCA

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                              SEZIONE II

                    CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO

 

 

                              Art. 45.

 

                  Fondo interbancario di garanzia.

 

  1.  Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla

garanzia  sussidiaria  del  Fondo  interbancario  di garanzia, avente

personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza

del Ministero del tesoro.

  2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento

delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  individua  le

operazioni  alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e

i   limiti   degli   interventi  del  Fondo,  nonché  l'entità  delle

contribuzioni  a  esso  dovute  da  parte  delle  banche, in rapporto

all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.

  3.  L'organizzazione  interna  e  il  funzionamento  del Fondo sono

disciplinati  dallo  statuto,  approvato con decreto del Ministro del

tesoro.

  4.  Presso  il  Fondo  è  operante  la  Sezione  speciale  prevista

dall'art.  21  della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia

patrimoniale   e   amministrativa.   Alla  Sezione  si  applicano  le

disposizioni dei commi 2 e 3.

  5.  Presso  il Fondo è altresì operante una Sezione di garanzia per

il   credito   peschereccio,   avente   personalità   giuridica   con

amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art.

9  della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza

del  Ministero  del tesoro. Alla Sezione si applicano le disposizioni

dei commi 2 e 3.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO (CREDITI)

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                             SEZIONE III

                           ALTRE OPERAZIONI

 

 

                              Art. 46.

 

       Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi.

 

  1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte

di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su

beni  mobili,  comunque  destinati  all'esercizio  dell'impresa,  non

iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:

    a)  impianti  e  opere  esistenti  e  futuri,  concessioni e beni

strumentali;

    b)  materie  prime,  prodotti  in  corso  di lavorazione, scorte,

prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;

    c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;

    d)  crediti,  anche  futuri,  derivanti  dalla  vendita  dei beni

indicati nelle lettere precedenti (1).

  2.  Il  privilegio,  a  pena  di  nullità,  deve  risultare da atto

scritto.  Nell'atto  devono  essere  esattamente descritti i beni e i

crediti   sui   quali   il  privilegio  viene  costituito,  la  banca

creditrice,  il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio,

l'ammontare  e  le  condizioni  del  finanziamento nonché la somma di

denaro per la quale il privilegio viene assunto.

  3.  L'opponibilità  a  terzi  del privilegio sui beni è subordinata

alla  trascrizione,  nel  registro  indicato  nell'art. 1524, secondo

comma,  del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta.

La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo

ove  ha  sede  l'impresa  finanziata e presso quelli del luogo ove ha

sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio (1).

  4.  Il  privilegio  previsto  dal  presente articolo si colloca nel

grado  indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non

pregiudica  gli  altri  titoli  di  prelazione di pari grado con data

certa anteriore a quella della trascrizione.

  5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile,

il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che

abbiano  acquistato  diritti  sui  beni che sono oggetto dello stesso

dopo  la  trascrizione  prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non

sia  possibile  far  valere  il  privilegio  nei  confronti del terzo

acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

  6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà (2).

  (1) Comma così sostituito dall'art. 8, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

  (2) Comma aggiunto dall'art. 8, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                             SEZIONE III

                           ALTRE OPERAZIONI

 

 

                              Art. 47.

 

        Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici.

 

  1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi

previsti  dalle  vigenti  leggi  di  agevolazione,  purché essi siano

regolati  da  contratto  con  l'amministrazione pubblica competente e

rientrino  tra  le  attività  che  le  banche possono svolgere in via

ordinaria.   Ai   finanziamenti   si   applicano   integralmente   le

disposizioni   delle  leggi  di  agevolazione,  ivi  comprese  quelle

relative   alle  misure  fiscali  e  tariffarie  e  ai  privilegi  di

procedura.

  2.  L'assegnazione  e la gestione di fondi pubblici di agevolazione

creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a

essi   inerenti,   sono   disciplinate  da  contratti  stipulati  tra

l'amministrazione   pubblica   competente   e  le  banche  da  questa

prescelte.  I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare

il  conflitto  di  interessi  tra  la gestione dei fondi e l'attività

svolta  per  proprio  conto  dalle  banche; a tal fine possono essere

istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni

in   materia   agevolativa   e   separate  contabilità.  I  contratti

determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.

  3.  I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca

alla  quale  è  attribuita  la  gestione  di  un  fondo  pubblico  di

agevolazione  è  tenuta  a  stipulare a sua volta contratti con altre

banche  per  disciplinare  la  concessione,  a  valere  sul fondo, di

contributi  relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi

contratti  sono  approvati  dall'amministrazione  pubblica competente

(1).

  (1)  Articolo  così sostituito dall'art. 9, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 9, d.lg. 342/1999.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                             SEZIONE III

                           ALTRE OPERAZIONI

 

 

                              Art. 48.

 

                          Credito su pegno.

 

  1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno

di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal

regio  decreto  25  maggio  1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie

strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia (1).

  (1)  Articolo così sostituito dall'art. 10, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 10, d.lg. 342/1999.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

ASSEGNI E CAMBIALI

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VII

                ASSEGNI CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO

 

 

                              Art. 49.

 

                         Assegni circolari.

 

  1.  La  Banca  d'Italia  autorizza  le  banche alla emissione degli

assegni  circolari  nonché  di  altri  assegni  a essi assimilabili o

equiparabili.  Il  provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  2.  La  Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,

determina  la misura, la composizione e le modalità per il versamento

della  cauzione  che  le  banche  emittenti  sono tenute a costituire

presso  la  medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli

assegni indicati nel comma 1.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VII

                ASSEGNI CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO

 

 

                              Art. 50.

 

                         Decreto ingiuntivo.

 

  1.  La  Banca  d'Italia  e  le  banche  possono chiedere il decreto

d'ingiunzione  previsto  dall'art. 633 del codice di procedura civile

anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture

contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve

altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                                CAPO I

                        VIGILANZA SULLE BANCHE

 

 

                              Art. 51.

 

                       Vigilanza informativa.

 

  1.  Le  banche  inviano  alla Banca d'Italia, con le modalità e nei

termini  da  essa  stabiliti,  le segnalazioni periodiche nonché ogni

altro  dato  e  documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci

con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                                CAPO I

                        VIGILANZA SULLE BANCHE

 

 

                              Art. 52.

 

 Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del

                      controllo dei conti (1).

 

  1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di

tutti  gli  atti  o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio

dei  propri  compiti,  che  possano costituire una irregolarità nella

gestione  delle  banche  o  una  violazione delle norme disciplinanti

l'attività bancaria.

  2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso

le  banche  comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i

fatti,   rilevati   nello   svolgimento  dell'incarico,  che  possano

costituire  una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività

bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o

comportare  un  giudizio  negativo,  un  giudizio  con  rilievi o una

dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

Tali  società inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento

richiesto.

  3.  I  commi  1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i

compiti  ivi  previsti  presso le società che controllano le banche o

che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.

  4.   La  Banca  d'Italia  stabilisce  modalità  e  termini  per  la

trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2 (2).

  (1)  Rubrica  così sostituita dall'art. 11, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

  (2) Articolo così sostituito dall'art. 211, d.lg. 24 febbraio 1998,

n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                                CAPO I

                        VIGILANZA SULLE BANCHE

 

 

                              Art. 53.

 

                      Vigilanza regolamentare.

 

  1.  La  Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,

emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

    a) l'adeguatezza patrimoniale;

    b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

    c) le partecipazioni detenibili;

    d)  l'organizzazione  amministrativa  e  contabile  e i controlli

interni.

  2.  Le  disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere

che  determinate  operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della

Banca d'Italia.

  3. La Banca d'Italia può:

    a)  convocare  gli  amministratori, i sindaci e i dirigenti delle

banche per esaminare la situazione delle stesse;

    b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche,

fissandone   l'ordine   del   giorno,   e  proporre  l'assunzione  di

determinate decisioni;

    c)   procedere   direttamente   alla  convocazione  degli  organi

collegiali  delle  banche  quando  gli  organi competenti non abbiano

ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

    d)   adottare,  ove  la  situazione  lo  richieda,  provvedimenti

specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel

comma 1.

  4.  Le  banche  devono rispettare, per la concessione di credito in

favore  di  soggetti  a  loro  collegati  o che in esse detengono una

partecipazione  rilevante  al capitale, i limiti indicati dalla Banca

d'Italia,  in  conformità  delle  deliberazioni del CICR. Tali limiti

sono  determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca

e  alla  partecipazione  in essa detenuta dal soggetto richiedente il

credito.  Il CICR disciplina i conflitti di interesse tra le banche e

i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                                CAPO I

                        VIGILANZA SULLE BANCHE

 

 

                              Art. 54.

 

                        Vigilanza ispettiva.

 

  1.  La  Banca  d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e

richiedere  a  esse  l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga

necessari.

  2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno

Stato  comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali

di  banche  italiane  stabilite  nel territorio di detto Stato ovvero

concordare altre modalità delle verifiche.

  3.  Le  autorità  competenti  di  uno  Stato comunitario, dopo aver

informato  la  Banca  d'Italia,  possono  ispezionare,  anche tramite

persone  da  esse  incaricate, le succursali stabilite nel territorio

della  Repubblica  di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità

competenti  di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia

può  procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre

modalità delle verifiche.

  4.  A  condizione  di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare

con  le  autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per

l'ispezione   di   succursali  di  banche  insediate  nei  rispettivi

territori.

  5.  La  Banca  d'Italia  dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni

ricevute ai sensi del comma 3.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                                CAPO I

                        VIGILANZA SULLE BANCHE

 

 

                              Art. 55.

 

     Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie.

 

  1.  La  Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,

esercita   controlli  sulle  succursali  di  banche  comunitarie  nel

territorio della Repubblica.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                                CAPO I

                        VIGILANZA SULLE BANCHE

 

 

                              Art. 56.

 

                      Modificazioni statutarie.

 

  1.  La  Banca  d'Italia  accerta che le modificazioni degli statuti

delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.

  2.  Non  si  può  dare  corso  al procedimento per l'iscrizione nel

registro  delle  imprese  se  non  consti l'accertamento previsto dal

comma 1.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                                CAPO I

                        VIGILANZA SULLE BANCHE

 

 

                              Art. 57.

 

                        Fusioni e scissioni.

 

  1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali

prendono  parte  banche quando non contrastino con il criterio di una

sana   e  prudente  gestione.  È  fatta  salva  l'applicazione  delle

disposizioni  previste  dal  decreto legislativo 20 novembre 1990, n.

356.

  2.  Non  si  può  dare  corso  al procedimento per l'iscrizione nel

registro  delle imprese del progetto di fusione o di scissione se non

consti l'autorizzazione indicata nel comma 1.

  3.  Il  termine  previsto  dall'art.  2503, primo comma, del codice

civile è ridotto a quindici giorni.

  4.  I  privilegi  e  le  garanzie  di  qualsiasi  tipo, da chiunque

prestate  o  comunque  esistenti,  a  favore di banche incorporate da

altre  banche,  di  banche partecipanti a fusioni con costituzione di

nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il

loro  grado,  senza  bisogno  di  alcuna  formalità  o annotazione, a

favore,   rispettivamente,  della  banca  incorporante,  della  banca

risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento

per scissione.