Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998 -
Supplemento Ordinario n. 52
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli
1, 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per
l'attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi
d'investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del
15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese
d'investimento e degli enti creditizi;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 dicembre 1997;
Acquisiti i pareri
delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20
febbraio 1998;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e di grazia e giustizia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
EMANA
il seguente decreto legislativo:
PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI
1. Nel presente
decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le società e la borsa;
d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo;
e) "società di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;
f) "impresa di
investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a
svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un
medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa
dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale
in uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento
comunitarie ed extracomunitarie;
i) "società di investimento a capitale variabile" (SICAV): la società
per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia
avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto
mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso
in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte;
k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti
hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo
le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto
al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze
predeterminate;
m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i
fondi comuni di investimento e le SICAV;
n) "gestione collettiva del risparmio": il sevizio che si realizza
attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento
e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione,
mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o
altri beni mobili o immobili;
o) "società di gestione del risparmio": la società per azioni con
sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio
di gestione collettiva del risparmio;
p) "società promotrice": la società di gestione del risparmio che
svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1);
q) "gestore" la società di gestione del risparmio che svolge
l'attività indicata nella lettera n), numero 2);
r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le società di
gestione del risparmio, le SICAV nonchè gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche
autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati
nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati
nello Stato comunitario d'origine;
t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire
o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati
alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce
sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali
realizzata senza emissione di strumenti finanziari;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma
di investimento di natura finanziaria;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito
a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati
all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100
nonchè di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo
regolamento;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;
2. Per
"strumenti finanziari" si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio
negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili
sul mercato dei capitali;
c) le quote di fondi
comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli
strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di
interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione
avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di
interesse, su valute, su merci nonchè su indici azionari (equity swaps),
anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in
contanti;
h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di
interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione
avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle
precedenti lettere e i relativi indici, nonchè i contratti di opzione su
valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando
l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.
3. Per
"strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari
previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).
4. I mezzi di
pagamento non sono strumenti finanziari.
5. Per "servizi di investimento"
si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto
terzi;
c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo,
ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
e) ricezione e trasmissione di ordini nonchè mediazione.
6. Per
"servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di
strumenti finanziari;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di
effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale
interviene il soggetto che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia
industriale e di questioni connesse, nonchè la consulenza e i servizi
concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari,
ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e
collocamento;
f) la consulenza in materia di
investimenti in strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi
d'investimento.
Art. 2
Rapporti con il diritto comunitario
1. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la Banca d'Italia e la
CONSOB esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni
comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione Europea e
provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate
dal presente decreto.
Art. 3
Provvedimenti
1. I regolamenti
ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. La Banca
d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli
atti e dei provvedimenti di propria competenza.
3. I regolamenti e
i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della CONSOB sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi
ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla
CONSOB nei rispettivi Bollettini.
4. Entro il 31
gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere
generale emanati ai sensi del presente decreto nonchè i regolamenti dei mercati
sono pubblicati, a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in un unico compendio, anche in forma elettronica,
ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente.
Art. 4
Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio
1. La Banca
d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e
l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non
possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
2. La Banca
d'Italia e al CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con
le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, al
fine di agevolare le rispettive funzioni.
3. Al medesimo
fine, la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio
di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni
ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 2 e 3 non
possono essere trasmesse ad altre autorità italiane nè a terzi senza il
consenso dell'autorità che le ha fornite.
5. La Banca
d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni:
a)con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di
liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;
c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle
negoziazioni dei mercati;
d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare
funzionamento nei mercati da esse gestiti.
6. Le informazioni
indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con
il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se
le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e
collaborazione internazionale.
7. La Banca
d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati
dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su
richiesta delle medesime.
8. Restano ferme le
norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le
informazioni in possesso della Banca d'Italia.
9. La Banca
d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari
forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna
autorità, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di
gruppi operanti in piu' paesi.
10. Tutte le
notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua
attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Sono fatti salvi i casi previsti
dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti
della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici
ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.
12. I dipendenti
della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono
vincolati dal segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni
ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi
disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
PARTE II
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
VIGILANZA
Art. 5
Finalità e destinatari della vigilanza
1. La vigilanza
sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per scopo la trasparenza e
la correttezza dei comportamenti e la sana prudente gestione dei soggetti
abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla
competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario.
2. La Banca
d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità
patrimoniale.
3. La CONSOB è
competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti.
4. La Banca
d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei
soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni
regolanti le materie di competenza.
5. La Banca
d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al
minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca
comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate
nell'esercizio dell'attività di vigilanza.
Art. 6
Vigilanza regolamentare
1. La Banca
d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:
a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni;
b) le modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del
denaro di pertinenza della clientela;
c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai
rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;
3) gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le
società di gestione del risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR;
5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori
in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia
può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento
anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.
2. La CONSOB,
sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela
degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei
medesimi, disciplina con regolamento:
a) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la
tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate;
b) il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche tenuto
conto dell'esigenza di ridurre al minimo i conflitti di interessi e di assicurare
che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalità
aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base
collettiva avvenga nel rispetto degli obbiettivi di investimento dell'OICR;
c) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi; i flussi informativi
tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto
dell'esigenza di evitare interferenze tra la prestazione del servizio di
gestione su base individuale e gli altri servizi disciplinati dalla presente
parte.
Art. 7
Interventi sui soggetti abilitati
1. La Banca
d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con
riguardo ai soggetti abilitati:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del
giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).
2. La Banca
d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere
particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'articolo 6, comma 1,
lettera a).
3. Nell'interesse
pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto
di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea
dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di OICR.
Art. 8
Vigilanza informativa
1. La Banca
d'Italia e la CONSOB possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza,
ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di
atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti.
2. I poteri
previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della
società incaricata della revisione contabile.
3. Il collegio
sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti
o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che
possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle
norme che disciplinano l'attività delle SIM, delle società di gestione del
risparmio o delle SICAV.
4. Le società
incaricate della revisione contabile delle SIM, delle società di gestione del
risparmio e delle SICAV comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla
CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che
possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività
delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la
continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con
rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui
bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.
5. I commi 3 e 4 si
applicano anche ai collegi sindacali e alle società incaricate della revisione
contabile delle società che controllano le SIM, le società di gestione del
risparmio o le SICAV o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23
del T.U. bancario.
6. I commi 3, 4 e 5
si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi di
investimento.
Art. 9
Revisione contabile
1. Alle SIM, alle
società di gestione del risparmio e alle SICAV si applicano le disposizioni
della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli
157, 158 e 165.
2. Per le società
di gestione del risparmio, la società incaricata della revisione contabile
provvede anche a rilasciare un giudizio, ai sensi dell'articolo 156, sul
rendiconto del fondo comune.
Art. 10
Vigilanza ispettiva
1. La Banca
d'Italia e la CONSOB possono, per le materie di rispettiva competenza e in
armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere
l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso
i soggetti abilitati.
2. Ciascuna autorità
comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere
accertamenti su profili di propria competenza.
3. La Banca
d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato
comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM e di banche,
stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le
verifiche.
4. Le autorità
competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la
CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di
imprese di investimento e di banche comunitarie dalle stesse autorizzate,
stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato
comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle
rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero
concordano altre modalità per le verifiche.
5. La Banca
d'Italia e la CONSOB possono concordare, per le materie di rispettiva
competenza, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per
l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei
rispettivi territori.
Art. 11
Composizione del gruppo
1. La Banca
d'Italia, sentita la CONSOB:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei
requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1,
lettera f);
b) può emanare disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da
sottoporre a vigilanza sul gruppo tra quelli esercenti servizi di investimento
o di gestione collettiva del risparmio nonchè attività connesse e strumentali o
altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma
1, lettera b) del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che,
non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del T.U. bancario:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società
di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di
gestione del risparmio;
3) sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti che
controllano la SIM o la società di gestione del risparmio;
4) sono partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei soggetti indicati nei
numeri 1), 2) e 3), dalla SIM o dalla società di gestione del risparmio.
Art. 12
Vigilanza sul gruppo
1. La Banca
d'Italia ha la facoltà di impartire alla SIM, alla società di gestione del
risparmio o alla società finanziaria posta al vertice del gruppo individuato ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso
dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi a oggetto le
materie dell'articolo 6, comma 1, lettera a). Ove lo richiedano esigenze di
stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di
carattere particolare.
2. La SIM, la
società di gestione del risparmio o la società finanziaria capogruppo,
nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emanano disposizioni
alle componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.
Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e
informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione
per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
3. La Banca
d'Italia e la CONSOB possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza,
ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la
trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni. Le informazioni utili
all'esercizio della vigilanza possono essere richieste anche ai soggetti che,
pur non svolgendo servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del
risparmio nonchè attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie,
siano legati alla SIM o alla società di gestione del risparmio dai rapporti
partecipativi indicati nell'articolo 11, comma 1, lettera b).
4. La Banca
d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo l'applicazione
delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI.
5. La Banca
d'Italia e la CONSOB possono, per le materie di rispettiva competenza,
effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera b). La Banca d'Italia e la CONSOB possono altresi', al fine
esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti,
effettuare ispezioni presso i soggetti che, pur non svolgendo servizi di
investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio nonchè attività
connesse e strumentali o altre attività finanziarie, siano legati alla SIM o
alla società di gestione del risparmio dai rapporti partecipativi indicati
nell'articolo 11, comma 1, lettera b).
CAPO II
ESPONENTI AZIENDALI E PARTECIPANTI AL CAPITALE
Art. 13
Requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali
1. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società
di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di
professionalità e onorabilità stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca
d'Italia e la CONSOB.
2. Il difetto dei
requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio
di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del
difetto sopravvenuto.
3. In caso di
inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.
4. Il regolamento
previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione
temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le
modalità indicate nei commi 2 e 3.
Art. 14
Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale
1. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità dei
partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e
delle SICAV.
2. Con il
regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica stabilisce la quota percentuale del capitale che deve
essere posseduta per l'applicazione del comma 1. Per le SICAV si fa riferimento
alle sole azioni nominative e il regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al
fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come
azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
3. Ai fini del
comma 2 si considerano anche le azioni possedute per il tramite di società
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonchè i casi in
cui il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio o
esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.
4. In assenza dei
requisiti, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite
stabilito ai sensi del comma 2 non può essere esercitato.
5. In caso di
inosservanza del comma 4, la deliberazione assembleare è impugnabile a norma
dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto di coloro che avrebbero
dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Le azioni
per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai
fini della regolare costituzione dell'assemblea.
6. L'impugnazione
può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB entro sei mesi
dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel
registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
Art. 15
Partecipazione al capitale
1. Chiunque, a
qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente,
una partecipazione qualificata nel capitale di una SIM, società di gestione del
risparmio, SICAV, rappresentato da azioni con diritto di voto, deve darne
preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è
dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in
aumento o in diminuzione, della partecipazione quando ciò comporti il
superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero
l'acquisizione o la perdita del controllo della società.
2. La Banca
d'Italia, entro novanta giorni dalla comunicazione, può vietare l'acquisizione
della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo
ad assicurare una gestione sana e prudente della società o a consentire
l'effettivo esercizio della vigilanza. La Banca d'Italia può fissare un termine
massimo per l'acquisizione nonchè comunicare, anche prima della scadenza del
termine, che nulla osta all'operazione.
3. Gli acquisti e
le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla
Banca d'Italia, alla CONSOB e alla società. La comunicazione è dovuta anche per
le variazioni della partecipazione che comportino il superamento, in aumento o
in diminuzione, delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5,
ovvero l'acquisizione del controllo della società.
4. Le
partecipazioni si considerano acquisite o cedute indirettamente quando
l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di società controllate, di
società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi
previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario.
5. La Banca
d'Italia determina con regolamento:
a) la partecipazione qualificata e le soglie partecipative;
b) i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando il diritto di voto
spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio, nonchè quando esistono
accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;
c) le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni.
Art. 16
Sospensione del diritto di voto
1. Il diritto di
voto inerente alle azioni acquisite non può essere esercitato quando non siano
state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 3,
quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso
il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando
sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15,
comma 2.
2. La Banca
d'Italia, anche su proposta della CONSOB, può in ogni momento sospendere il
diritto di voto inerente a una partecipazione qualificata in una SIM, in una
società di gestione del risparmio o in una SICAV, quando l'influenza esercitata
dal titolare del diritto di voto possa pregiudicarne la gestione sana e
prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza.
3. In caso di
inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14,
commi 5 e 6.
Art. 17
Richiesta di informazioni sulle partecipazioni
1. La Banca
d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:
a) alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV, l'indicazione
nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle
comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
b) alle società e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al capitale dei
soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei soci secondo
quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati
a loro disposizione;
c) agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale
delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV, l'indicazione
dei soggetti controllanti;
d) alle società fiduciarie che partecipano al capitale delle società indicate
nella lettera c), le generalità dei fiducianti.
TITOLO II
SERVIZI DI INVESTIMENTO
CAPO I
SOGGETTI E AUTORIZZAZIONE
Art. 18
Soggetti
1. L'esercizio professionale nei
confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di
investimento e alle banche.
2. Le società di
gestione del risparmio possono prestare professionalmente nei confronti del
pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d).
3. Gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario
possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e
alle condizioni stabiliti dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, i servizi
previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera a), limitatamente agli strumenti
finanziari derivati, nonchè dall'articolo 1, comma 5, lettera c).
4. Le SIM possono
prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e
altre attività finanziarie, nonchè attività connesse o strumentali. Sono salve
le riserve di attività previste dalla legge.
5. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB:
a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati
finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie,
nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi
servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza
prudenziale possono esercitare i nuovi servizi;
b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività
previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
Art. 19
Autorizzazione
1. La CONSOB,
sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da
parte delle SIM quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole "società di
intermediazione mobiliare";
c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel
territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in
via generale dalla Banca d'Italia;
e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un
programma concernente l'attività iniziale nonchè una relazione sulla struttura
organizzativa;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità indicati nell'articolo 13;
g) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti
dall'articolo 14;
h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da
pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano
fornite almeno le informazione richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5.
2. L'autorizzazione
è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non
risulta garantita la sana e prudente gestione.
3. La CONSOB,
sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le
ipotesi di decadenza dalla stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia
interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.
4. La Banca
d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi d'investimento da parte delle banche
autorizzate in Italia, nonchè l'esercizio dei servizi indicati nell'articolo
18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 107 del T.U. bancario.
Art. 20
Albo
1. La CONSOB
iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento
extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un
apposito elenco allegato all'albo.
2. La CONSOB
comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo.
3. I soggetti
indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi
dell'iscrizione all'albo o all'elenco.
CAPO II
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Art. 21
Criteri generali
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e
accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei
clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi
siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di
interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque
ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad
assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee
a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del
risparmio possono, previo consenso scritto,
agire in nome proprio e per conto del cliente.
Art. 22
Separazione patrimoniale
1. Nella
prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e
le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti
dall'impresa di investimento, dalla società di gestione del risparmio o dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del
T.U. bancario nonchè gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi
titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli
effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale
patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o
nell'interesse degli stessi, nè quelle dei creditori dell'eventuale depositario
o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei
singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi
ultimi.
2. Per i conti
relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non
operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal
sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.
3. Salvo consenso
scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la società di gestione del
risparmio, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto
dall'articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse
proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse
detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario
finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e
la società di gestione del risparmio non possono inoltre utilizzare,
nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori,
da esse detenute a qualsiasi titolo.
Art. 23
Contratti
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di
investimento e accessori sono redatti per iscritto e un
esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB,
sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate
ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti,
particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra
forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la
determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo
carico. In tal casi nulla è dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può
essere fatta valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.
bancario non si applicano ai servizi di investimento nè al servizio accessorio
previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f).
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di
investimento, agli strumenti finanziari derivati nonchè a quelli analoghi
individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica
l'articolo 1933 del codice civile.
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al
cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori,
spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica
diligenza richiesta.
Art. 24
Gestione di portafogli di investimento
1. Al servizio di
gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole:
a) il contratto è redatto in forma scritta;
b) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da
compiere;
c) l'impresa di investimento, la società di gestione del risparmio o la banca
non possono, salvo specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per
conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito;
d) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il
diritto di recesso dell'impresa di investimento, della società di gestione del
risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;
e) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli
strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa di
investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con procura
da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e
con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;
f) l'esecuzione dell'incarico
ricevuto può essere delegata, anche con riferimento all'intero portafoglio, a
soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di
investimento previa autorizzazione scritta del cliente.
2. Sono nulli i
patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere
fatta valere solo dal cliente.
Art. 25
Attività di negoziazione nei mercati regolamentati
1. Le SIM e le
banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi di negoziazione per conto
proprio e per conto terzi possono operare nei mercati regolamentati italiani,
nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB
ai sensi dell'articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed
extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate
all'esercizio dei medesimi servizi possono operare nei mercati regolamentati
italiani.
2. La CONSOB può
disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti
finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei
mercati regolamentati; in tale eventualità, conformemente alla normativa
comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non
sussiste.
3. Il comma 2 non
si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo
Stato.
CAPO III
OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA
Art. 26
Succursali e libera prestazione di servizi di SIM
1. Le SIM possono
operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, in conformità a
quanto previsto dal regolamento indicato nel comma 2;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La Banca
d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento:
a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni
necessarie e le procedure che devono essere rispettate perchè le SIM possano
prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento
mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi;
b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a
prestare negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo
riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi.
3. Costituiscono in
ogni caso condizioni per il rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di
apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le
competenti Autorità dello Stato ospitante e il parere della CONSOB.
Art. 27
Imprese di investimento comunitarie
1. Per l'esercizio
dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento
comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il
primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla
CONSOB da parte dell'autorità competente dello Stato di origine; la succursale
inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.
2. Le imprese di
investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo
riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a
condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano state informate
dall'autorità competente dello Stato d'origine.
3. La CONSOB,
sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le condizioni e le
procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per
prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo
riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione
di servizi.
4. La CONSOB,
sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'autorizzazione
all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque
effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie nel territorio
della Repubblica.
Art. 28
Imprese di investimento extracomunitarie
1. Lo stabilimento
in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è
autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è
subordinata:
a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a
quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere d), e) e f);
b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei
servizi di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento
extracomunitarie intendono prestare in Italia;
c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di
autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in
Italia per le SIM;
d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le
competenti autorità dello Stato d' origine;
e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità, nei limiti
consentiti dagli accordi internazionali.
2. La CONSOB,
sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento
extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori
senza stabilimento di succursali, semprechè ricorrano le condizioni previste
dal comma 1, lettere b), c), d), ed e), e venga presentato un programma
concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica.
3. La CONSOB,
sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi che le
imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio
della Repubblica senza stabilimento di succursali.
Art. 29
Banche
1. Alla prestazione
all'estero di servizi di investimento e di servizi accessori da parte di banche
italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi servizi da parte di banche
estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del T.U. bancario.
CAPO IV
OFFERTA FUORI SEDE
Art. 30
Offerta fuori sede
1. Per offerta
fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle
dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato
della promozione o del collocamento;
b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle
dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.
2. Non costituisce
offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori
professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca
d'Italia.
3. L'offerta fuori
sede di strumenti finanziari può essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera
c);
b) dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV, limitatamente alle
quote e alle azioni di OICR.
4. Le imprese di
investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le società di gestione del
risparmio possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi
d'investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri
intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate
allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5), lettera c).
5. Le imprese di
investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli
strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono
stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
6. L'efficacia dei
contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli
individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi
dell'articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data
di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore
può comunicare il proprio recesso senza spese nè corrispettivo al promotore
finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o
formulria consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle
proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi
dell'articolo 32.
7. L'omessa
indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità
dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non
si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con
diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
sottoscrivere tali azioni, purchè le azioni o gli strumenti finanziari siano
negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
9. Il presente
articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari
e dai prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f).
Art. 31
Promotori finanziari
1. Per l'offerta
fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari.
2. È promotore
finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o
mandatario, esercita professionalmente
l'offerta fuori sede. L'attività
di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo
soggetto.
3. Il soggetto abilitato che conferisce
l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore
finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata
in sede penale.
4. È istituito
presso la CONSOB l'albo unico
nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell'albo, la CONSOB
può avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle
associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.
5. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato
sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità
per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità
per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri
valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale,
validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla
CONSOB.
6. La CONSOB
disciplina, con regolamento:
a) l'istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per
l'albo dei promotori finanziari. Le commissioni si avvalgono per il proprio
funzionamento delle strutture delle Camere di commercio, industria e
artigianato. Le commissioni deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali
dei soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi
aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare e assolvono le altre
funzioni a esse affidate;
b) le modalità di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme
di pubblicità;
c) i compiti dell'organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo stesso è
soggetto;
d) le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di promotore
finanziario;
e) le modalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all'albo
previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.
415;
f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari
devono osservare nei rapporti con la clientela;
g) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;
h) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'articolo
196, comma 1.
7. La CONSOB può
chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori
finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e
richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti
necessari.
Art. 32
Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti
finanziari
1. Per tecniche di
comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela,
diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea
del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
2. La CONSOB,
sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei
principi stabiliti nell'articolo 30, la promozione e il collocamento mediante
tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti
finanziari, diversi da quelli indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f),
individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di
promotori finanziari.
TITOLO III
GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
CAPO I
SOGGETTI AUTORIZZATI
Art. 33
Attività esercitabili
1. La prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata alle società di
gestione del risparmio e alle SICAV.
2. Le società di
gestione del risparmio possono:
a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di
investimento per conto terzi;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia,
sentita la CONSOB.
3. Il gestore del
fondo può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a
prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione
del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.
CAPO II
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
Art. 34
Autorizzazione della società di gestione del risparmio
1. La Banca
d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza l'esercizio del servizio di gestione
collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di
portafogli di investimento da parte delle società di gestione del risparmio
quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel
territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello
determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità indicati dall'articolo 13.
e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità indicati
dall'articolo 14.
f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da
pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano
fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un
programma concernente l'attività iniziale nonchè una relazione sulla struttura
organizzativa;
h) la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del
risparmio".
2. L'autorizzazione
è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non
risulta garantita la sana e prudente gestione.
3. La Banca
d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le
ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la società di gestione del
risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi
autorizzati.
4. La Banca
d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione
di società di gestione del risparmio.
Art. 35
Albo
1. Le società di
gestione del risparmio autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo
tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca
d'Italia comunica alla CONSOB l'iscrizione all'albo delle società di gestione
del risparmio.
3. I soggetti
indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi
dell'iscrizione all'albo.
Art. 36
Fondi comuni di investimento
1. Il fondo comune
di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha
istituito o da altra società di gestione del risparmio. Quest'ultima può
gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre società.
2. La custodia
degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di
investimento è affidata a una banca depositaria.
3. Il rapporto di
partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento
del fondo. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina i criteri generali
di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a
integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.
4. Nell'esercizio
delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca
depositaria agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al
fondo.
5. La società
promotrice e il gestore assumono solidamente verso i partecipanti al fondo gli
obblighi e le responsabilità del mandatario.
6. Ciascun fondo
comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio
autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione
del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonchè da ogni altro
patrimonio gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse
della stessa, nè quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o
nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori
sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di
gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio
o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.
7. La Banca
d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le procedure di fusione
tra fondi comuni di investimento.
8. Le quote di
partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale valore e con uguali diritti,
sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta
dell'investitore. La Banca d'Italia può stabilire, sentita la CONSOB, in via
generale le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario
iniziale delle quote.
Art. 37
Struttura dei fondi comuni di investimento
1. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono
uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;
c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare
riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale
ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima.
2. Il regolamento
previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;
b) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e
di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo
anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società
di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
imprese commerciali, nonchè gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei
prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere
l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi
delle quote dei fondi.
e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo
6, comma 1), lettera c), numero 5).
Art. 38
Banca depositaria
1. La banca
depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:
a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote
del fondo, il calcolo del loro valore e la destinazione dei redditi del fondo;
b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad
essa rimessa nei termini d'uso;
c) esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono
contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di
vigilanza.
2. La banca
depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione del
risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in
conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.
3. La Banca
d'Italia, sentita la CONSOB, determina le condizioni per l'assunzione
dell'incarico di banca depositaria e le modalità di sub-deposito dei beni del
fondo.
4. Gli
amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo
alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle
irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società di gestione del
risparmio e nella gestione dei fondi comuni.
Art. 39
Regolamento del fondo
1. Il regolamento
di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo,
ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se
diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la
ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra
tali soggetti e i partecipanti al fondo.
2. Il regolamento
stabilisce in particolare:
a) la denominazione e la durata del fondo;
b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità
dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del
rimborso delle quote nonchè le modalità di liquidazione del fondo;
c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di
ripartizione degli investimenti medesimi;
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è
possibile investire il patrimonio del fondo;
e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della
gestione nonchè le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei
medesimi;
f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del
risparmio;
g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla
società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione.
3. La Banca
d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in
particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali
determinati ai sensi degli articoli 36 e 37. Il regolamento si intende
approvato quando, trascorsi quattro mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia
non abbia adottato un provvedimento di diniego.
Art. 40
Regole di comportamento e diritto di voto
1. Le società di
gestione del risparmio devono:
a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei
partecipanti ai fondi;
b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di
interesse anche tra i patrimoni gestiti;
c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi.
2. La società di
gestione del risparmio provvede, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio
dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi
gestiti, salvo diversa disposizione di legge.
3. Nel caso in cui
il gestore sia diverso dalla società promotrice, l'esercizio dei diritti di
voto ai sensi del comma precedente spetta al gestore, salvo patto contrario.
Art. 41
Operatività all'estero delle società di gestione del risparmio
1. Le società di
gestione del risparmio possono offrire all'estero quote di fondi comuni di
investimento e il servizio di gestione su base individuale di portafogli di
investimento.
2. La Banca
d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento disposizioni concernenti le
condizioni necessarie e le procedure da rispettare per l'offerta all'estero di
quote di fondi comuni di investimento e del servizio di gestione su base
individuale di portafogli di investimento.
3. Il regolamento
previsto al comma 2 stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio
alle società di gestione del risparmio dell'autorizzazione a prestare negli
altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli
Stati extracomunitari, i propri servizi.
Art. 42
Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non
armonizzati
1. L'offerta in
Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari rientranti
nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di
investimento collettivo deve essere preceduta da una comunicazione alla Banca
d'Italia e alla CONSOB; l'offerta può iniziare decorsi due mesi dalla
comunicazione.
2. La Banca
d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento:
a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le
procedure da rispettare per l'applicazione del comma 1;
b) disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al fine di
assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti.
3. La CONSOB,
sentita la Banca d'Italia, con regolamento:
a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della
commercializzazione delle quote nel territorio della Repubblica;
b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di
emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote.
4. La Banca
d'Italia e la CONSOB possono richiedere, nell'ambito delle rispettive
competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle
quote indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie
e la trasmissione di atti e documenti.
5. L'offerta in
Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell'ambito di
applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo
è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, a condizione che i
relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli
organismi italiani.
6. La Banca
d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le
procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5.
7. La Banca
d'Italia e la CONSOB, con riferimento alle attività svolte in Italia dagli
organismi esteri indicati nel comma 5, esercitano i poteri previsti dagli
articoli 8 e 10.
8. La Banca
d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze,
ai soggetti che curano la commercializzazione delle quote degli organismi
indicati nel comma 5, la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti.
CAPO III
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE
Art. 43
Costituzione e attività esercitabili
1. La Banca
d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione delle SICAV quando
ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni
del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio
della Repubblica;
c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in
via generale dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti ai sensi
dell'articolo 13;
e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai
sensi dell'articolo 14;
f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del
patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni.
2. La Banca
d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina:
a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa;
b) la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente
con la richiesta di autorizzazione e il contenuto del progetto di atto
costitutivo e di statuto.
3. La Banca
d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto
alle prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa predeterminati.
4. I soci fondatori
della SICAV debbono procedere alla costituzione della società ed effettuare i
versamenti relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di
rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato.
5. La denominazione
sociale contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale
variabile SICAV. Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della
società. Alla società di investimento a capitale variabile non si applicano gli
articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i
conferimenti in natura.
6. La SICAV può
svolgere le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia,
sentita la CONSOB.
7. La SICAV può
delegare poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a società di
gestione del risparmio.
8. Nel caso di
SICAV multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto
a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.
Art. 44
Albo
1. Le SICAV autorizzate
in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca
d'Italia comunica alla CONSOB l'iscrizione all'albo delle SICAV.
3. I soggetti
previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi
dell'iscrizione all'albo.
Art. 45
Capitale e azioni
1. Il capitale
della SICAV è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, cosi'
come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5).
2. Alla SICAV non
si applicano gli articoli da 2438 a 2447 del codice civile.
3. Le azioni
rappresentative del capitale della SICAV devono essere interamente liberate al
momento della loro emissione.
4. Le azioni della
SICAV possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore. Le
azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente
dal numero di azioni di tale categoria possedute.
5. Lo statuto della
SICAV indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo
di emissione e di rimborso nonchè la periodicità con cui le azioni della SICAV
possono essere emesse e rimborsate.
6. Lo statuto della
SICAV può prevedere:
a) limiti all'emissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;
c) l'esistenza di piu' comparti di investimento per ognuno dei quali può essere
emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i
criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti.
7. Alla SICAV non
si applicano gli articoli 2348, comma 2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1,
numeri 3 e 4, 2355, comma 3 e 2356 del codice civile.
8. La SICAV non può
emettere obbligazioni o azioni di risparmio nè acquistare o comunque detenere
azioni proprie.
Art. 46
Assemblea
1. L'assemblea
ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della SICAV sono
regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte
del capitale sociale intervenuta.
2. Il voto può
essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso
l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.
Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a
votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di
convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca
d'Italia e la CONSOB, sono stabilite le modalità operative per l'esercizio del
voto per corrispondenza.
3. L'avviso
previsto dall'articolo 2366, comma 2, del codice civile è pubblicato anche sui
quotidiani, indicati nello statuto, in cui viene pubblicato il valore
patrimoniale della società e il valore unitario delle azioni; il termine
indicato nello stesso articolo 2366, comma 2, è fissato in trenta giorni.
Art. 47
Modifiche dello statuto
1. La Banca
d'Italia approva le modifiche dello statuto della SICAV. Esse si intendono
approvate quando il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non sia stato
adottato entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.
2. Le deliberazioni
comportanti modifiche allo statuto della SICAV non possono essere iscritte ai
sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, se non
hanno ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalità previste dal comma
1. La delibera è inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data
di svolgimento dell'assemblea; il deposito previsto dall'articolo 2436 del
codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di
ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si
applica l'articolo 2376 del codice civile.
Art. 48
Scioglimento e liquidazione volontaria
1. Alle SICAV non
si applica l'articolo 2448, primo comma, n. 4), del codice civile. Quando il
capitale della SICAV si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi
dell'articolo 43, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di
sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia
iniziata una procedura di fusione con altra SICAV.
2. Gli atti per i
quali è prevista la pubblicità dall'articolo 2449, commi quarto, quinto e sesto
del codice civile devono essere anche pubblicati sui quotidiani previsti dallo
statuto e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni
dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione e il rimborso
di azioni è sospeso, nel caso previsto dall'articolo 2448, primo comma, numero
5 del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti
dall'articolo 2448, primo comma, numeri 1, 2 e 6 del codice civile e dal comma
1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del
consiglio di amministrazione e nel caso previsto dall'articolo 2448, primo
comma, numero 3 del codice civile, dal momento del deposito in cancelleria del
decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di
amministrazione è trasmessa anche alla CONSOB nel medesimo termine.
3. La nomina, la
revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si
applicano l'articolo 2450 del codice civile e l'articolo 97 del T.U. bancario.
4. Alla Banca
d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di
riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nel
rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
5. Il bilancio di
liquidazione è sottoposto al giudizio della società incaricata della revisione
ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.
6. La banca
depositaria procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni
nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.
7. Per quanto non
previsto dal presente articolo alla SICAV si applicano le disposizioni del
libro V, titolo V, capo V, sezione XI del codice civile.
Art. 49
Fusione e scissione
1. La SICAV non può
trasformarsi in un organismo non soggetto al presente capo.
2. Alla fusione e
alla scissione delle SICAV si applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice
civile, in quanto compatibili.
3. Il progetto di
fusione o quello di scissione previsti dagli articoli 2501-bis e 2504-octies
del codice civile, redatti anche sulla base di quanto richiesto dall'articolo
43, sono sottoposti al preventivo nulla osta della Banca d'Italia, che lo
rilascia sentita la CONSOB.
4. La delibera di
fusione o di scissione delle SICAV non può essere depositata per l'iscrizione
nel registro delle imprese indicato nell'articolo 2502-bis del codice
civile se non sia presentato il nulla osta previsto dal comma 3.
Art. 50
Altre disposizioni applicabili
1. Alle SICAV, per
quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma
2, 37, 38, 40 e 41.
2. All'offerta in
Italia di azioni di SICAV estere si applica l'articolo 42.
TITOLO IV
PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI
CAPO I
DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI
Art. 51
Provvedimenti ingiuntivi nei confronti intermediari nazionali e
extracomunitari
1. In caso di
violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche
extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV e di banche
autorizzate alla prestazione di servizi di investimento aventi sede in Italia
delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca
d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono
ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità.
2. L'autorità di
vigilanza che procede può altresi', sentita l'altra autorità, vietare ai
soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni riguardanti
singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o
dipendenze dell'intermediario, quando:
a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.
Art. 52
Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari
1. In caso di
violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di banche
comunitarie e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del
T.U. bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente
decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria
competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità,
dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui
l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.
2. L'autorità di
vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra
autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni
riguardanti singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali
o dipendenze dell'intermediario, nonchè ordinare la chiusura della succursale,
quando:
a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente
dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;
b) risultino violazioni delle norme di comportamento;
c) le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.
3. I provvedimenti
previsti dal camma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati
all'autorità competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede
legale.
Art. 53
Sospensione degli organi amministrativi
1. Il Presidente
della CONSOB può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di
pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di
amministrazione delle SIM e la nomina di un commissario che ne assume la
gestione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.
2. Il commissario
dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario,
nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente dalla
CONSOB può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della SIM.
3. L'indennità
spettante al commissario è determinata dalla CONSOB in base a criteri dalla
stessa stabiliti ed è a carico della società commissariata. Si applica
l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.
4. Le azioni civili
contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono
promosse previa autorizzazione della CONSOB.
5. Il presente
articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento
extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri
degli organi di amministrazione dell'impresa di investimento.
6. Il presente
articolo si applica anche alle società di gestione del risparmio e alle SICAV.
Il Presidente della CONSOB dispone il provvedimento, sentito il Governatore
della Banca d'Italia.
Art. 54
Sospensione dell'offerta di quote di OICR esteri
1. Quando
sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli OICR
esteri delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la
Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni,
l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le
autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni
degli OICR.
Art. 55
Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari
1. La CONSOB, in
caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del
promotore finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di
sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza
di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari
impartite dalla CONSOB.
2. La CONSOB può
disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione
dall'esercizio dell'attività qualora il promotore finanziario sia sottoposto a
una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del
codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi
dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:
a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge
fallimentare;
b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro
il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero
delitti in materia tributaria;
c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
d) reati previsti dal presente decreto.
CAPO II
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 56
Amministrazione straordinaria
1. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca
d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, può
disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di
amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del
risparmio e delle SICAV quando:
a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano
l'attività;
b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi
amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato
ai sensi dell'articolo 53.
2. Il provvedimento
previsto dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali
italiane di imprese di investimento extracomunitarie: in tale ipotesi i
commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti
delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo
dell'impresa di investimento.
3. La direzione
della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca
d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6,
71, 72, 73, 74, 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni
riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di
investimento extracomunitarie, alle società di gestione del risparmio e alle
SICAV in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari"
riferita agli strumenti finanziari e al denaro.
4. Alle SIM, alle
società di gestione del risparmio e alle SICAV non si applica il titolo IV
della legge fallimentare.
Art. 57
Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca
d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, può
disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle società di gestione
del risparmio e delle SICAV, anche quando ne sia in corso l'amministrazione
straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le
irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni
legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56
siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione
coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1,
su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria,
del commissario nominato ai sensi dell'articolo 53, dei commissari straordinari
o dei liquidatori.
3. La direzione
della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia.
Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, commi da 3 a 6, e gli
articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e
4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le suddette
disposizioni riferite alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle
SICAV in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari"
riferita agli strumenti finanziari e al denaro.
4. I commissari,
trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e
non oltre trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori,
depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto,
nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM, la società di gestione
del risparmio e la SICAV hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori
ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei
titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonchè dei
soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il
riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli
strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi previsti dal presente
decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il
presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U.
bancario.
5. Possono proporre
opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro
il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi
indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano
state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della
raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti
ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione
dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in
luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.
6. Se il
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una SICAV, i commissari,
entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie
delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i
documenti della società.
Art. 58
Succursali di imprese di investimento estere
1. Quando a una
impresa di investimento comunitaria sia stata revocata l'autorizzazione
all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono
essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo
le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.
2. Alle succursali
di imprese di investimento extracomunitarie si applicano le disposizioni
dell'articolo 57, in quanto compatibili.
Art. 59
Sistemi di indennizzo
1. L'esercizio dei
servizi d'investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a
tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
2. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca
d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l'organizzazione e il
funzionamento dei sistemi di indennizzo.
3. La Banca
d'Italia, sentita la CONSOB, coordina con regolamento l'operatività dei sistemi
d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in
generale, con l'attività di vigilanza.
4. I sistemi di
indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza
dei pagamenti effettuati a loro favore.
5. Gli organi della
procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato
passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai
sistemi di indennizzo.
6. Per le cause
relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha
sede legale il sistema di indennizzo.
Art. 60
Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri
1. Le succursali di
imprese di investimento e di banche comunitarie insediate in Italia possono
aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del
Paese d'origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente
all'attività svolta in Italia.
2. Salvo che
aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di
imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono
aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività
svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai
sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento
e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente
a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti.
PARTE III
DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI
TITOLO I
DISCIPLINA DEI MERCATI
CAPO I
MERCATI REGOLAMENTATI
Art. 61
Mercati regolamentati di strumenti finanziari
1. L'attività di
organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha
carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo
di lucro (società di gestione).
2. La CONSOB
determina con regolamento:
a) il capitale minimo delle società di gestione;
b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei
mercati che possono essere svolte dalle società di gestione.
3. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la CONSOB,
determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle
società di gestione. Si applica l'articolo 13, comma 2. In caso di inerzia la
decadenza è pronunciata dalla CONSOB.
4. Il regolamento
previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione
temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le
modalità indicate nel comma 3.
5. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la CONSOB,
determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al
capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.
6. Gli acquisti e
le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione, effettuati
direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di
società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal
soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla CONSOB e alla societàdi
gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli
acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5.
7. In assenza dei
requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il
diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi
del comma 5.
8. In caso di
inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'articolo 14, comma
5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine
previsto dall'articolo 14, comma 6.
9. Alle società di
gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II,
sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.
10. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca
d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni
all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente decreto.
Art. 62
Regolamento del mercato
1. L'organizzazione
e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato
dall'assemblea ordinaria della società di gestione; il regolamento può
attribuire al consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni di
attuazione.
2. Il regolamento
determina in ogni caso:
a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione
degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;
b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli
eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;
c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;
d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonchè i criteri per la
determinazione dei quantitativi minimi negoziabili.
3. La CONSOB detta
disposizioni per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato.
Art. 63
Autorizzazione dei mercati regolamentati
1. La CONSOB
autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando:
a) sussistono i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5;
b) il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è
idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle
negoziazioni e la tutela degli investitori.
2. La CONSOB
iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle
disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento
del mercato.
3. I provvedimenti
previsti dai commi 1 e 2 sono adottati, sentita la Banca d'Italia, per i
mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e
pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonchè per i mercati nei quali sono
negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e gli
strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.
4. La Banca
d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati dei contratti uniformi a
termine sui titoli di Stato.
Art. 64
Organizzazione e funzionamento del mercato
1. La società di
gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i
corrispettivi a essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e
verifica il rispetto del regolamento;
c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti
finanziari e degli operatori dalle negoziazioni;
d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando
le iniziative assunte;
e) provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e
dei documenti indicati nei regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114;
f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla CONSOB.
Art. 65
Registrazione delle operazioni su strumenti finanziari presso la società di
gestione
1. La CONSOB
stabilisce con regolamento:
a) le modalità di registrazione di tutte le operazioni compiute su strumenti
finanziari;
b) i termini e le modalità con cui i soggetti che prestano servizi di
investimento aventi a oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su
un mercato regolamentato devono comunicare le operazioni eseguite fuori da tale
mercato.
Art. 66
Mercati all'ingrosso di titoli di Stato
1. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche in deroga alle
disposizioni del presente capo, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso di titoli di Stato e ne approva i
regolamenti.
2. La Banca
d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di
Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
ammesso alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato e vi
partecipa comunicando preventivamente alla Banca d'Italia i tempi e le modalità
degli interventi. Per motivate ragioni di tutela della stabilità della moneta,
la Banca d'Italia entro ventiquattro ore dalla comunicazione può chiedere il
differimento degli interventi o diverse modalità di attuazione. Le disposizioni
emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere l'ammissione alle negoziazioni
anche di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati all'attività di
negoziazione.
Art. 67
Riconoscimento dei mercati
1. La CONSOB
iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2,
i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario.
2. La CONSOB,
previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere
mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella
sezione prevista dal comma 1, al fine di estenderne l'operatività sul
territorio della Repubblica.
3. Le società di
gestione che intendano chiedere ad autorità di Stati extracomunitari il
riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla CONSOB,
che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le
corrispondenti autorità estere.
4. La CONSOB
accerta che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le
modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti,
le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a
quelli della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare
adeguata tutela degli investitori.
5. Le imprese di
investimento, le banche e i soggetti che gestiscono mercati comunicato alla
CONSOB, nei casi e con le modalità da questa stabilite, la realizzazione di
collegamenti telematici con i mercati esteri.
Art. 68
Sistemi di garanzia dei contratti
1. La Banca
d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento
di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi a
oggetto strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati regolamentati,
anche emanando disposizioni concernenti la costituzione di fondi di garanzia
alimentati da versamenti effettuati dai relativi partecipanti.
2. Ciascun fondo
costituisce patrimonio separato da quello del soggetto che lo amministra e
dagli altri fondi. Sui fondi non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti
dei creditori del soggetto che li amministra nè dei creditori dei singoli
partecipanti o nell'interesse degli stessi. I fondi non possono essere compresi
nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i
singoli partecipanti. Non opera la compensazione legale e giudiziale e non può
essere pattuita la compensazione volontaria tra i saldi attivi dei conti di
deposito dei fondi e i debiti che il gestore dei fondi stessi abbia nei
confronti del depositario.
Art. 69
Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non
derivati
1. La Banca
d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina il funzionamento del servizio di
compensazione e di liquidazione, nonchè del servizio di liquidazione su base
lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati,
inclusi le modalità di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari.
Tale disciplina può prevedere che il servizio di compensazione e di
liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di
regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla
Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB. Per il trasferimento dei titoli
nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e
completata ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29
marzo 1942, n. 239.
2. La Banca
d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare l'istituzione e il
funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della
compensazione e della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche
emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi
di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti.
3. Ai fondi di
garanzia previsti dal comma 2 si applica l'articolo 68, comma 2.
Art. 70
Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati
1. La Banca
d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare il funzionamento di sistemi
di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti
finanziari derivati, prevedendo l'obbligo dei partecipanti al sistema di
effettuare versamenti di margini di garanzia. Detti margini non possono essere
distratti dalla destinazione prevista nè essere soggetti ad azioni esecutive o
conservative da parte dei creditori del singolo partecipante.
2. Gli organismi
che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni
contrattuali da regolare.
Art. 71
Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti
finanziari
1. La compensazione,
la liquidazione e la garanzia delle operazioni effettuate con l'intervento dei
sistemi disciplinati ai sensi degli articoli 69 e 70 sono definitive e non
possono essere dichiarate inefficaci, con riferimento all'effetto retroattivo
dell'apertura di procedure concorsuali, neppure nel caso in cui i partecipanti
siano assoggettati alle procedure medesime.
Art. 72
Disciplina delle insolvenze di mercato
1. L'insolvenza di
mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei
partecipanti ai servizi indicati nell'articolo 69 e ai sistemi previsti
dall'articolo 70 è dichiarata dalla CONSOB. La dichiarazione di insolvenza di
mercato determina l'immediata liquidazione dei contratti dell'insolvente.
2. La CONSOB,
d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento i casi di
inadempimento e le altre ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di mercato nonchè
le relative modalità di accertamento e di liquidazione.
3. La liquidazione
delle insolvenze di mercato è effettuata da uno o piu' commissari nominati
dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia. L'indennità spettante ai
commissari è determinata dalla CONSOB ed è posta a carico delle società di
gestione dei mercati nei quali l'insolvente ha operato, in base ai criteri
dalla stessa stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia.
4. I commissari
hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione
dell'insolvenza, compreso quello di richiedere informazioni ai soggetti
operanti sui mercati e ai gestori dei servizi di mercato.
5. Alla chiusura
della procedura di liquidazione dell'insolvenza, i commissari rilasciano agli
aventi diritto, per i crediti residui, un certificato di credito, comprensivo
delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo
nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'articolo 474 del codice di
procedura civile.
6. Alla
liquidazione delle insolvenze di mercato si applica l'articolo 71.
Art. 73
Vigilanza sulle società di gestione
1. Le società di
gestione sono soggette alla vigilanza della CONSOB, che a tal fine si avvale
dei poteri previsti dall'articolo 74, comma 2.
2. La CONSOB
iscrive le società di gestione in un albo.v 3. La CONSOB verifica che le
modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti
previsti dall'articolo 61. Non si può dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.
4. La CONSOB vigila
affinchè la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo
conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 63, comma 1, lettera b), e
può richiedere alle società di gestione modifiche della regolamentazione del
mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.
Art. 74
Vigilanza sui mercati
1. La CONSOB vigila
sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato
svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
2. La CONSOB, con
le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di
gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti
nonchè eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione
di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.
3. In caso di
necessità e urgenza, la CONSOB adotta, per le finalità indicate al comma 1, i
provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.
4. I provvedimenti
previsti dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della CONSOB o da
chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono
immediatamente esecutivi e sono sottoposti all'approvazione della Commissione
che delibera nel termine di cinque giorni; i provvedimenti perdono efficacia se
non approvati entro tale termine.
Art. 75
Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di
gestione
1. In caso di gravi
irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della
società di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori,
il Ministero del tesoro, del bilancio e la programmazione economica, su
proposta della CONSOB, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di
controllo della società di gestione. I poteri dei disciolti organi
amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo
provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo
della CONSOB, sino alla ricostituzione degli organi. L'indennità spettante al
commissario è determinata con decreto del Ministero ed è a carico della società
di gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli
articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, 3 75 del
T.U. bancario, intendendosi attribuiti alla CONSOB i poteri della Banca
d'Italia.
2. Nel caso in cui
le irregolarità indicate nel comma 1 siano di eccezionale gravità il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della
CONSOB, può revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 63.
3. Entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli
amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto
sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria delle società. Qualora
non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi
entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
proposta della CONSOB, può disporre lo scioglimento della società di gestione
nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle
società per azioni, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei
liquidatori.
4. Nei casi
previsti dai commi 1 e 2, la CONSOB promuove gli accordi necessari ad
assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il
trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo
consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del
mercato può avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI,
della legge fallimentare.
5. Le proposte
previste dai precedenti commi sono formulate dalla CONSOB, sentita la Banca
d'Italia per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati
all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di
Stato, nonchè per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati
gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e gli strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.
6. Le iniziative
per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di
concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti
del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla CONSOB a cura del
cancelliere.
Art. 76
Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato
1. Ferme restando
le competenze della CONSOB ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia
vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo
all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle
negoziazioni. Essa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 74.
2. La Banca
d'Italia vigila sulle società di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli
di Stato, avvalendosi a tal fine dei poteri previsti dall'articolo 74, comma 2.
3. Si applica
l'articolo 75. I poteri e le attribuzioni della CONSOB ivi previsti spettano
alla Banca d'Italia.
Art. 77
Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia
1. La vigilanza sui
sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2 e 70, sui soggetti che li
gestiscono e sulla società indicata nell'articolo 69, comma 1, è esercitata
dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB. A tal fine la Banca d'Italia e la CONSOB
possono richiedere ai gestori dei sistemi, alla società e agli operatori dati e
notizie in ordine alla compensazione e liquidazione delle operazioni ed
effettuare ispezioni.
2. In caso di
necessità e urgenza, la Banca d'Italia, adotta i provvedimenti idonei a
consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche sostituendosi ai
gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70.
CAPO II
MERCATI NON REGOLAMENTATI
Art. 78
Scambi organizzati di strumenti finanziari
1. La CONSOB può
richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori dati, notizie e
documenti sugli scambi organizzati di strumenti finanziari.
2. Ai fini della
tutela degli investitori, la CONSOB può:
a) stabilire le modalità, i termini e le condizioni dell'informazione del
pubblico riguardante gli scambi;
b) sospendere e, nei casi piu' gravi, vietare gli scambi quando ciò sia
necessario per evitare gravi pregiudizi alla tutela degli investitori.
3. I provvedimenti
previsti dal comma 2 sono adottati dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia,
quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e
pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonchè scambi di strumenti previsti
dall'articolo 1, comma 2, lettera d) e di strumenti finanziari derivati su
titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la
CONSOB, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.
Art. 79
Scambi di fondi interbancari
1. La Banca
d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento degli scambi
organizzati di fondi interbancari.
2. Sugli scambi
previsti dal comma 1 la Banca d'Italia può richiedere notizie e documenti agli
organizzatori e agli operatori, indicandone modalità e termini.
3. Agli scambi
previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 78.
TITOLO II
GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 80
Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari
1. L'attività di
gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è
esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.
2. Le società di
gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di
gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli
dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge
17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attività connesse e
strumentali.
3. La CONSOB,
d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento il capitale minimo
della società e le attività connesse e strumentali.
4. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca
d'Italia e la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e
professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nella società. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.
5. Il regolamento
previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione
temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.
6. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato
sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei
partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine
rilevante.
7. Gli acquisti e
le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati
direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di
società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro
ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia e
alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso
da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.
8. In assenza dei
requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il
diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi
del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14,
commi 5 e 6.
9. La CONSOB,
d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio
dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono
i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata
sia conforme al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1.
10. Alle società di
gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III,
capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.
Art. 81
Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi
1. La CONSOB,
d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento:
a) le categorie di soggetti e gli strumenti finanziari ammessi alla gestione
accentrata;
b) i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni previste
dall'articolo 85;
c) le forme e le modalità che devono essere osservate per le registrazioni e
per la tenuta dei conti relativi alla gestione accentrata, rispettando il
principio della piena separazione tra i conti propri della società e quelli
relativi allo svolgimento del servizio;
d) le caratteristiche tecniche e il contenuto delle registrazioni e dei conti
relativi alla gestione accentrata;
e) le altre disposizioni dirette ad assicurare la trasparenza del sistema e
l'ordinata prestazione del servizio.
2. La società di
gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i
servizi svolti, le modalità di svolgimento e i corrispettivi.
3. La CONSOB,
d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi siano
soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità.
Art. 82
Vigilanza
1. La CONSOB e la Banca
d'Italia vigilano sulle società di gestione accentrata al fine di assicurare la
trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori.
Possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati,
notizie, atti e documenti, nonchè eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione
di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone
modalità e termini.
2. La CONSOB e la
Banca d'Italia vigilano affinchè la regolamentazione dei servizi della società
sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nel
comma 1 e possono richiedere alle società modificazioni della regolamentazione
dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.
Art. 83
Crisi delle società di gestione accentrata
1. Nel caso di
accertate gravi irregolarità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta della CONSOB o della Banca d'Italia, può
disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle società di gestione
accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto
sono nominati uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione della
società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della
società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, a eccezione
dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti all'autorità
che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia.
2. Se è dichiarato
lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 della legge
fallimentare, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ne dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con
esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3,
4, 5 e 6, 84, a eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in
quanto compatibili.
Art. 84
Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati.
1. L'immissione
degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge
connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le
rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la
individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della
specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.
2. Restano fermi
gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci previsti
dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti
e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il
termine per le annotazioni nel libro dei soci indicato nell'ultimo comma del
predetto articolo 5 decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del
rilascio della certificazione per l'intervento in assemblea.
3. Restano altresi'
fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari
previsti dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli
emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa
legge. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrano, le
norme di applicazione della presente disposizione e di quella prevista
dall'articolo 89, comma 2.
Art. 85
Deposito accentrato
1. Nei casi in cui
gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano
rappresentati da titoli, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione
accentrata sono disciplinati dal presente articolo nonchè dagli articoli da 86
a 89.
2. La clausola del
contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento
previsto dall'articolo 81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari
individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà
di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso la società
di gestione accentrata deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di
tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di
apporre la girata a favore della società di gestione accentrata, quando si
tratta di strumenti finanziari nominativi.
3. Gli strumenti
finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. La società di
gestione accentrata è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla
gestione in conformità al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2,
nonchè le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla
sottrazione degli strumenti finanziari. È in ogni caso riservato ai titolari
degli strumenti finanziari immessi nel sistema l'esercizio dei diritti in essi
incorporati.
4. La
legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 3 è attribuita
dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema,
rilasciate in conformità alla proprie scritture contabili dai depositari e
recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non
conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli
gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.
5. Il deposito
della certificazione tiene luogo del deposito previsto dall'articolo 2378 del
codice civile.
6. Non può esservi,
per gli stessi strumenti finanziari, piu' di una certificazione ai fini della
legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.
7. Alle società di
gestione accentrata si applica il divieto di rappresentanza previsto
dall'articolo 2372, quarto comma, del codice civile.
8. Gli strumenti
finanziari di proprietà della società di gestione accentrata devono essere
specificatamente individuati e annotati in apposito registro da essa tenuto.
9. La società è
responsabile per le perdite e i danni derivanti da dolo o colpa;
l'intermediario risponde in solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti
interni. Il regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, determina le
garanzie che l'intermediario e la società devono prestare per il risarcimento
dovuto ai clienti, nonchè modalità e condizioni delle garanzie, anche diverse
da quelle assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili
alla società di gestione accentrata.
Art. 86
Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati
1. Il depositante
degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e
secondo le modalità indicate nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma
2, disporre in tutto o in o in parte dei diritti inerenti alle quantità di
strumenti finanziari a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere
la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della
stessa specie in deposito presso la società di gestione accentrata. Chi, avendo
ottenuto la certificazione prevista dall'articolo 89, intende trasferire i
propri diritti o chieda la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti
deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata, salvo che
la stessa non sia piu' idonee a produrre effetti.
2. Il trasferimento
disposto ai sensi del comma 1 produce gli effetti propri del trasferimento
secondo la disciplina legislativa della circolazione degli strumenti
finanziari. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo
dell'annotazione nel registro dell'emittente ai sensi e per gli effetti della
legislazione vigente.
3. Il proprietario
degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli
obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva
titolo per effettuarlo.
Art. 87
Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati
1. I vincoli
gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza
effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata alla società di
gestione accentrata; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per
non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo. Detti vincoli e quelli costituiti
successivamente risultano da apposito registro tenuto dal depositario in
conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile.
2. L'iscrizione del
vincolo nel registro, ai sensi del comma 1, produce gli effetti propri della
costituzione del vincolo sul titolo. Resta fermo, per gli strumenti finanziari
nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente.
3. Nel caso di
ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei
vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro
costituzione.
4. Le registrazioni
e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre
giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni.
5. Nel caso di
pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei
confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di
procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.
Art. 88
Ritiro degli strumenti finanziari accentrati
1. La società di
gestione accentrata mette a disposizione del depositario gli strumenti
finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono
girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del
giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma
del depositario.
2. Si applica
l'articolo 15 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, come modificato
dall'articolo 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
3. La società di
gestione accentrata può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando
la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul
titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la
intestazione a favore della società di gestione accentrata di strumenti
finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente
decreto.
Art. 89
Annotazione sul libro soci
1. La società di
gestione accentrata comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate
ai fini delle conseguenti annotazioni nel libro dei soci. I depositari
segnalano all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la
certificazione prevista dall'articolo 85 nonchè di coloro ai quali sono stati
pagati dividendi e di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione,
specificando le quantità delle azioni stesse. Le segnalazioni devono essere
effettuate entro tre giorni dagli adempimenti sopra indicati. Gli emittenti
annotano tali segnalazioni nel libro dei soci.
2. La società di
gestione accentrata o è autorizzata a svolgere, anche a mezzo dei depositari,
le attività consentite ai soggetti indicati nell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1962, n. 1745.
Art. 90
Gestione accentrata dei titoli di Stato
1. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina con
regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per
il suo svolgimento e il soggetto responsabile. Si applicano le disposizioni
previste dagli articoli 81, commi 2 e 3, e 84, comma 1, e, nelle ipotesi previste
dall'articolo 85, comma 1, gli articoli da 85 a 88.
PARTE IV
DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 91
Poteri della CONSOB
1. La CONSOB
esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela
degli investitori nonchè all'efficienza e alla trasparenza del mercato del
controllo societario e del mercato dei capitali.
Art. 92
Parità di trattamento
1. Gli emittenti
quotati assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti
finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.
Art. 93
Definizione di controllo
1. Nella presenta
parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate
nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:
a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtu'
di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza
dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri
soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria.
2. Ai fini del
comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o
esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si
considerano quelli spettanti per conto di terzi.
TITOLO II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
CAPO I
SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO
Art. 94
Obblighi degli offerenti
1. Coloro che
intendono effettuare una sollecitazione all'investimento ne danno preventiva
comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto destinato alla pubblicazione.
2. Il prospetto
contiene le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei prodotti
finanziari e degli emittenti, sono necessarie affinchè gli investitori possano
pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonchè sui prodotti
finanziari e sui relativi diritti.
3. Quando la
sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati nè diffusi tra il
pubblico ai sensi dell'articolo 116, la pubblicazione del prospetto è
autorizzata dalla CONSOB secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti
con regolamento. Negli altri casi, la CONSOB, entro quindici giorni dalla
comunicazione, può indicare agli offerenti informazioni integrative da inserire
nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione dello stesso. Decorso tale
termine, gli offerenti possono procedere alla pubblicazione.
4. Gli offerenti
hanno facoltà di chiedere il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 3,
ai fini del riconoscimento all'estero del prospetto pubblicato in Italia.
5. Tenuto anche
conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la CONSOB, su richiesta della
società di gestione del mercato, può affidarle compiti inerenti al controllo
del prospetto per sollecitazioni all'investimento riguardanti strumenti
finanziari quotati ovvero oggetto di domanda di ammissione alla quotazione in
un mercato regolamentato.
Art. 95
Disposizioni di attuazione
1. La CONSOB detta
con regolamento disposizioni di attuazione del presente capo anche
differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli
emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) il contenuto della comunicazione alla CONSOB e del prospetto nonchè le
modalità di pubblicazione del prospetto e del suo eventuale aggiornamento;
b) le modalità da osservare, prima della pubblicazione del prospetto, per
diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere
intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
c) le modalità di svolgimento della sollecitazione anche al fine di assicurare
la parità di trattamento tra i destinatari.
2. La CONSOB
individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare
l'offerente, l'emittente e chi colloca i prodotti finanziari nonchè coloro che
si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.
Art. 96
Bilanci dell'emittente
1. L'ultimo
bilancio approvato e il bilancio consolidato eventualmente redatto
dall'emittente sono corredati delle relazioni nelle quali una società di
revisione esprime il proprio giudizio ai sensi dell'articolo 156. La
sollecitazione all'investimento non può essere effettuata se la società di
revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata
impossibilitata a esprimere un giudizio.
Art. 97
Obblighi informativi
1. Fermo quanto
previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti si applicano:
a) l'articolo 114, commi 3 e 4, dalla data di pubblicazione del prospetto fino
alla conclusione della sollecitazione;
b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94
fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione.
2. La CONSOB
individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si
applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 95,
comma 2, nonchè ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1,
comma 6, lettera e).
3. Gli emittenti
sottopongono al giudizio di una società di revisione ai sensi dell'articolo 156
il bilancio d'esercizio e quello consolidato eventualmente approvati o redatti
nel periodo della sollecitazione.
4. Qualora sussista
fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente capo o
delle relative norme regolamentari, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi
conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla
sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari, fissando i
relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei
confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano attività di
sollecitazione all'investimento in violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 94.
Art. 98
Riconoscimento del prospetto
1. La CONSOB
disciplina con regolamento il riconoscimento in Italia dei prospetti:
a) approvati, in conformità della disciplina comunitaria, dalle autorità competenti
di altri Stati membri dell'Unione Europea;
b) approvati dalle autorità competenti di Stati con i quali l'Unione Europea
abbia stipulato accordi di riconoscimento reciproco.
2. Se una
sollecitazione all'investimento è effettuata simultaneamente o in data
ravvicinata in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, la
sollecitazione è sottoposta agli adempimenti previsti dal presente capo quando
l'emittente ha sede in Italia.
Art. 99
Poteri interdittivi
1. La CONSOB può:
a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni,
la sollecitazione all'investimento in caso di fondato sospetto di violazione
delle disposizioni del presente capo o delle relative norme regolamentari;
b) vietare la sollecitazione all'investimento in caso di accertata violazione
delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).
Art. 100
Casi di inapplicabilità
1. Le disposizioni
del presente capo non si applicano alle sollecitazioni all'investimento:
a) rivolte ai soli investitori professionali come definiti ai sensi
dell'articolo 30, comma 2;
b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla CONSOB
con regolamento;
c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla CONSOB con
regolamento;
d) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato
italiano, da uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi
internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati
membri dell'Unione Europea;
e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o
dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea.
f) aventi a oggetto prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni
o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere
azioni, ovvero prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione.
2. La CONSOB può
individuare con regolamento altri tipi di sollecitazione all'investimento ai
quali le disposizioni del presente capo non si applicano in tutto o in parte.
Art. 101
Annunci pubblicitari
1. Prima della
pubblicazione del prospetto è vietato qualsiasi annuncio pubblicitario
riguardante sollecitazioni all'investimento. Gli annunci pubblicitari sono
trasmessi preventivamente alla CONSOB.
2. Gli annunci pubblicitari
sono effettuati secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB con regolamento,
avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua conformità al
contenuto del prospetto.
3. La CONSOB può:
a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni,
l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario in caso di fondato sospetto
di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle relative norme
regolamentari;
b) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di
accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera
a);
c) vietare l'esecuzione della sollecitazione all'investimento, in caso di
mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a) o b).
CAPO II
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 102
Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi
1. Coloro che
effettuano un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ne danno preventiva
comunicazione alla CONSOB, allegando un documento, destinato alla
pubblicazione, contenente le informazioni necessarie per consentire ai
destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta.
2. La CONSOB, entro
quindici giorni dalla comunicazione, può indicare agli offerenti informazioni
integrative da fornire e specifiche modalità di pubblicazione del documento
d'offerta, nonchè particolari garanzie da prestare. Decorso tale termine, il
documento può essere pubblicato. Il potere della CONSOB è esercitato nel
termine di trenta giorni per le offerte aventi a oggetto o corrispettivo
prodotti finanziari non quotati nè diffusi tra il pubblico ai sensi
dell'articolo 116.
3. In pendenza
dell'offerta, la CONSOB può:
a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione
delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari;
b) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o
delle norme indicate nella lettera a).
4. In caso di
fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle
norme regolamentari si applica l'articolo 97, comma 4.
Art. 103
Svolgimento dell'offerta
1. L'offerta è
irrevocabile. Ogni clausola contraria è nulla. L'offerta è rivolta a parità di
condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.
2. Fermo quanto
previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti si applicano:
a) l'articolo 114, commi 3 e 4, dalla data della pubblicazione del documento
d'offerta e fino alla chiusura della stessa;
b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102,
comma 1, e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta.
3. L'emittente
diffonde un comunicato contente ogni dato utile per l'apprezzamento
dell'offerta e la propria valutazione sull'offerta.
4. La CONSOB detta
con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in
particolare, disciplina:
a) il contenuto del documento da pubblicare nonchè le modalità per la
pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta;
b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari
oggetto dell'offerta;
c) le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei
rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo.
5. La CONSOB
individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 2 si
applicano, nei periodi ivi indicati, agli offerenti, ai soggetti in rapporto di
controllo con gli offerenti e con l'emittente nonchè agli intermediari
incaricati di raccogliere le adesioni.
Art. 104
Autorizzazione dell'assemblea
1. Salvo
autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le
delibere di competenza, le società italiane le cui azioni oggetto dell'offerta
sono quotate in mercati regolamentati regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione Europea si astengono dal compiere atti od operazioni che possono
contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. Le assemblee
deliberano, anche in seconda o in terza convocazione, con il voto favorevole di
tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale. Resta
ferma la responsabilità degli amministratori e dei direttori generali per gli
atti e le operazioni compiuti.
2. I termini e le
modalità di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta
sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con
regolamento emanato dal Ministro di grazia e giustizia, sentita la CONSOB.
Sezione II
Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie
Art. 105
Disposizioni generali
1. Le disposizioni
della presente sezione si applicano alle società italiane con azioni ordinarie
quotate in mercati regolamentati italiani.
2. Ai fini della
presente sezione, per partecipazione si intende una quota del capitale
rappresentato da azioni ordinarie detenuta anche indirettamente per il tramite
di fiduciari o per interposta persona.
Art. 106
Offerta pubblica di acquisto totalitaria
1. Chiunque, a
seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a detenere una partecipazione
superiore alla soglia del trenta per cento, promuove un'offerta pubblica di
acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie.
2. L'offerta è
promossa entro trenta giorni a un prezzo non inferiore alla media aritmetica
fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello piu'
elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni
ordinarie.
3. La CONSOB
disciplina con regolamento le ipotesi in cui:
a) la partecipazione indicata nel comma 1 è acquisita mediante l'acquisto di
partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da
titoli emessi da altra società con azioni quotate;
b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti da parte di coloro che già
detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della
maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
c) il corrispettivo dell'offerta può essere costituito in tutto o in parte da
strumenti finanziari.
4. L'obbligo di
offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 è detenuta a
seguito di un'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità
delle azioni ordinarie.
5. La CONSOB
stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione
indicata nel comma 1 non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in
presenza di altri soci che detengono il controllo o sia determinato da:
a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi;
b) trasferimento di azioni ordinarie tra soggetti legati da rilevanti rapporti
di partecipazione;
c) cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente;
d) operazioni di carattere temporaneo;
e) operazioni di fusione o di scissione.
Art. 107
Offerta pubblica di acquisto preventiva
1. Oltre che nei
casi indicati nell'articolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica
previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione
viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di
scambio avente a oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie,
ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'offerente e i soggetti a esso legati da uno dei rapporti indicati
nell'articolo 109, comma 1, non abbiano acquistato partecipazioni in misura
superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza
successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla CONSOB prevista
dall'articolo 102, comma 1, nè durante l'offerta;
b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione di tanti
soci che possiedano la maggioranza delle azioni ordinarie, escluse dal computo
le partecipazioni detenute, in conformità dei criteri stabiliti ai sensi
dell'articolo 120, comma 4, lettera b), dall'offerente, dal socio di
maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci
per cento, e dai soggetti a essi legati da uno dei rapporti indicati
nell'articolo 109, comma 1;
c) la CONSOB accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle
condizioni indicate nelle lettere a) e b).
2. Le modalità di
approvazione sono stabilite dalla CONSOB con regolamento. Possono esprimere il
proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci
che non vi aderiscono.
3. L'offerente è
tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista dall'articolo 106 se, nei
dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta preventiva:
a) l'offerente medesimo o soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati
nell'articolo 109, comma 1, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in
misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con
scadenza successiva;
b) l'assemblea della società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o
di scissione.
Art. 108
Offerta pubblica di acquisto residuale
1. Chiunque venga a
detenere una partecipazione superiore al novanta per cento promuove un'offerta
pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo
fissato dalla CONSOB, se non ripristina entro quattro mesi un flottante
sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
Art. 109
Acquisto di concerto
1. Sono solidamente
tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108, quando vengano a
detenere, a seguito di acquisti a titolo oneroso effettuati anche da uno solo
di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei
predetti articoli:
a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122;
b) un soggetto e le società da esso controllate;
c) le società sottoposte a comune controllo;
d) una società e i suoi amministratori o direttori generali.
2. L'obbligo di
offerta pubblica sussiste in capo ai soggetti indicati nel comma 1, lettera a),
anche quando gli acquisti siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti la
stipulazione del patto ovvero contestualmente alla stessa.
Art. 110
Sospensione del diritto di voto
1. In caso di
violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto
inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e le
azioni eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere
alienate entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga
esercitato, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere
proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma
6.
Art. 111
Diritto di acquisto
1. Chiunque, a
seguito di un'offerta pubblica avente a oggetto la totalità delle azioni con
diritto di voto, venga a detenere piu' del novantotto per cento di tali azioni,
ha diritto di acquistare le azioni residue entro quattro mesi dalla conclusione
dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di
avvalersi di tale diritto.
2. Il prezzo di
acquisto è fissato da un esperto nominato dal presidente del tribunale del
luogo ove la società emittente ha sede, tenuto conto anche del prezzo
dell'offerta e del prezzo di mercato dell'ultimo semestre. All'esperto si
applica l'articolo 64 del codice di procedura civile.
3. Il trasferimento
ha efficacia dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo
di acquisto presso una banca alla società emittente, che provvede alle conseguenti
annotazioni nel libro dei soci.
Art. 112
Disposizioni di attuazione
1. La CONSOB detta
con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione; con
provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa può, sentita la
società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale
prevista dall'articolo 108.
TITOLO III
EMITTENTI
CAPO I
INFORMAZIONE SOCIETARIA
Art. 113
Prospetto di quotazione
1. Prima della data
stabilita per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari in un
mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le
informazioni indicate nell'articolo 94, comma 2.
2. La CONSOB:
a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalità
di pubblicazione dettando specifiche disposizioni per i casi in cui
l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato sia preceduta da una
sollecitazione all'investimento;
b) può indicare all'emittente informazioni integrative da inserire nel
prospetto e specifiche modalità di pubblicazione;
c) detta disposizioni per coordinare le funzioni della società di gestione del
mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa, può affidarle, tenuto
anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, compiti inerenti al
controllo del prospetto.
3. Il prospetto di
quotazione redatto in conformità delle direttive comunitarie e approvato
dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea è
riconosciuto dalla CONSOB, con le modalità e alle condizioni stabilite nel
regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per l'ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato.
Art. 114
Comunicazioni al pubblico
1. Fermi gli
obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli
emittenti quotati e i soggetti che li controllano informano il pubblico dei
fatti che accadono nella loro sfera di attività e in quella delle società
controllate, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare
sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. La CONSOB stabilisce con
regolamento le modalità dell'informazione del pubblico su tali fatti, detta
disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione con
le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento
delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).
2. Gli emittenti
quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinchè le società controllate
forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di
comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono
tempestivamente le notizie richieste.
3. La CONSOB può,
anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 che siano
resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari
per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza la CONSOB provvede
direttamente a spese degli interessati.
4. Qualora i
soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo motivato, che dalla
comunicazione al pubblico delle informazioni possa derivare loro grave danno,
gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può
escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle
informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e
circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.
5. La CONSOB
stabilisce con regolamento in quali casi e con quali modalità devono essere
fornite informazioni al pubblico sugli studi e sulle statistiche concernenti
gli emittenti quotati, elaborati da questi ultimi, da intermediari autorizzati
a prestare servizi di investimento, nonchè da soggetti in rapporto di controllo
con essi.
Art. 115
Comunicazioni alla CONSOB
1. La CONSOB, al
fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può,
anche in via generale;
a) richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle
società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti,
fissandone le relative modalità;
b) assumere notizie dagli amministratori, dai sindaci, dalle società di
revisione e dai dirigenti delle società e dei soggetti indicati nella lettera
a);
c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nella lettera a).
2. I poteri
previsti dalle lettere a) e b) possono essere esercitati nei confronti dei
soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120
o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122.
3. La CONSOB può
altresi' richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o
indirettamente a società con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base
ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei
fiducianti.
Art. 116
Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
1. Gli articoli 114
e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorchè non
quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in
misura rilevante. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri per
l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte,
dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi
dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione
degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.
2. Gli emittenti
indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello
consolidato, ove redatto, al giudizio di una società di revisione, ai sensi
dell'articolo 156.
Art. 117
Informazione contabile
1. Alle società
italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione Europea non si applicano i casi di esonero dall'obbligo di
redazione del bilancio consolidato previsti dall'articolo 27 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dall'articolo 27 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87 e dall'articolo 61 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173.
2. Il Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, individua con regolamento tra i principi
contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle
direttive emanate in materia dall'Unione Europea quelli sulla base dei quali
gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati
italiani o di altri paesi dell'Unione sia in mercati di paesi extracomunitari
possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio
consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di
paesi extracomunitari. L'individuazione dei principi ha luogo su proposta della
CONSOB, da formularsi d'intesa con la Banca d'Italia per le banche e per le
società finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87 e con l'ISVAP per le imprese di assicurazione e di
riassicurazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173.
Art. 118
Casi di inapplicabilità
1. Le disposizioni
della presente sezione non si applicano agli strumenti finanziari previsti
dall'articolo 100, comma 1, lettere d) ed e).
2. L'articolo 116
non si applica agli strumenti previsti dall'articolo 100, comma 1, lettera f).
CAPO II
DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE
Art. 119
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni
del presente capo di applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle
società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di
altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate).
Sezione I
Assetti proprietari
Art. 120
Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
1. Ai fini della
presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello
rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. Coloro che
partecipano in una società con azioni quotate in misura superiore al due per
cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla
CONSOB.
3. Le società con
azioni quotate che partecipano in misura superiore al dieci per cento del
capitale in una società per azioni non quotate o in una società a
responsabilità limitata, anche estere, ne danno comunicazione alla società
partecipata e alla CONSOB.
4. La CONSOB,
tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con
regolamento:
a) le variazioni delle partecipazioni indicate nei commi 2 e 3 che comportano
obbligo di comunicazione;
b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle
partecipazioni indirettamente detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto
spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio;
c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del
pubblico, nonchè le eventuali deroghe per quest'ultima;
d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico, che nel
caso previsto dal comma 3 possono avere carattere periodico.
5. Il diritto di
voto inerente alle azioni quotate per le quali sono state omesse le
comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato. In caso di
inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere
proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma
6.
6. Il comma 2 non
si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate,
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I
relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.
Art. 121
Disciplina delle partecipazioni reciproche
1. Fuori dai casi
previsti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in caso di
partecipazioni reciproche eccedenti i limiti indicati nell'articolo 120, commi
2 e 3, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare
il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle
entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata
alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto di
estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due
società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di
voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso
accordo.
2. Il limite del
due per cento richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento a condizione
che il superamento del due per cento da parte di entrambe le società abbia
luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea
ordinaria delle società interessate.
3. Se un soggetto
detiene una partecipazione superiore al due per cento del capitale in una
società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono
acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni
quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto
inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile
accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la
sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso
accordo.
4. Per il calcolo
delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo
120, comma 4, lettera b).
5. I commi 1, 2 e 3
non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di
un'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire almeno il sessanta per
cento delle azioni ordinarie.
6. In caso di inosservanza
dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica
l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB
entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.
Art. 122
Patti parasociali
1. I patti, in qualunque
forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle
società con azioni quotate e nelle società che le controllano sono:
a) comunicati alla CONSOB entro cinque giorni dalla stipulazione;
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla
stipulazione;
c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la
sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.
2. La CONSOB
stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione,
dell'estratto e della pubblicazione.
3. In caso di
inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.
4. Il diritto di
voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli
obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di
inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere
proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14. comma
6.
5. Il presente
articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:
a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del
diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le
controllano;
b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari
che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti
dalla lettera b);
d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza
dominante su tali società.
Art. 123
Durata dei patti e diritto di recesso
1. I patti indicati
nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a
tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto
un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
2. I patti possono
essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha
diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica
l'articolo 122, commi 1 e 2.
3. Gli azionisti
che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa
ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti
indicati nell'articolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se
non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.
Art. 124
Casi di inapplicabilità
1. La CONSOB può
dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122 e 123, comma 2, secondo
periodo, alle società italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati
di altri paesi dell'Unione Europea, in considerazione della normativa
applicabile a tali società in forza della quotazione.
Sezione II
Tutela delle minoranze
Art. 125
Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza
1. Gli
amministratori convocano l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando
ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del
capitale sociale o la minore percentuale stabilita nell'atto costitutivo e
nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
2. Entro il termine
indicato nel comma 1, gli amministratori, in considerazione degli argomenti da
trattare, possono, nell'interesse della società, deliberare di non procedere
alla convocazione.
3. Il presidente
del tribunale, su ricorso dei soci che hanno richiesto la convocazione, può
ordinare con decreto, sentiti gli amministratori e i sindaci, la convocazione
dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.
4. Se la richiesta
è fatta da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale,
si applica l'articolo 2367 del codice civile.
Art. 126
Assemblea straordinaria
1. L'assemblea
straordinaria è regolarmente costituita, in prima e in seconda convocazione,
con la partecipazione di tanti soci che rappresentano la parte di capitale
indicata rispettivamente negli articoli 2368, ultimo comma, e 2369, terzo
comma, del codice civile.
2. L'assemblea
straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano
la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere
nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito
dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è ridotto a otto giorni.
3. In terza
convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero
di soci che rappresentano piu' di un quinto del capitale sociale, se l'atto
costitutivo non richiede una quota di capitale piu' elevata.
4. L'assemblea
straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto
favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
L'atto costitutivo può richiedere una maggioranza piu' elevata.
5. Restano ferme
per le società cooperative le disposizioni del codice civile.
Art. 127
Voto per corrispondenza
1. L'atto costitutivo
può prevedere che il voto in assemblea sia esercitato anche per corrispondenza.
La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di
svolgimento dell'assemblea.
Art. 128
Denuncia al collegio sindacale e al tribunale
1. L'articolo 2408,
secondo comma, del codice civile si applica quando la denuncia è fatta da tanti
soci che rappresentano almeno il due per cento del capitale sociale.
2. La denuncia al
tribunale prevista dall'articolo 2409, primo comma, del codice civile può
essere presentata da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento
del capitale sociale.
3. L'atto
costitutivo può stabilire percentuali di capitale inferiori a quelle previste
dai commi 1 e 2.
4. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.
Art. 129
Azione sociale di responsabilità
1. Tanti soci,
iscritti da almeno sei mesi nel libro dei soci, che rappresentano almeno il
cinque per cento del capitale sociale o la minore percentuale stabilita
nell'atto costitutivo possono esercitare l'azione sociale di responsabilità
contro gli amministratori, i sindaci e i direttori generali, anche se la
società è in liquidazione. La società deve essere chiamata in giudizio. Se
l'azione è esercitata nei confronti degli amministratori o dei direttori
generali, l'atto di citazione è notificato alla società anche in persona del
presidente del collegio sindacale.
2. I soci che
intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto,
uno o piu' rappresentanti comuni per l'esercizio della stessa e per il
compimento degli atti conseguenti. La società può rinunziare all'azione o
transigere ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile purchè non vi sia il
voto contrario di tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale
sociale.
3. In caso di
accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del
giudizio che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia
possibile recuperare a seguito dell'escussione degli stessi.
Art. 130
Informazione dei soci
1. I soci hanno
diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale
per assemblee già convocate e di ottenere copia a proprie spese.
Art. 131
Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni
1. Gli azionisti dissenzienti
dalle deliberazioni di fusione o di scissione che comportino l'assegnazione di
azioni non quotate hanno diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del
codice civile.
Art. 132
Acquisto di azioni proprie e della società controllante
1. Gli acquisti di
azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo
comma, n. 1, del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere
effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero
sul mercato, secondo modalità concordate con la società di gestione del mercato
in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.
2. Il comma 1 si
applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo
2359-bis del codice civile da parte di una società controllata.
3. I commi 1 e 2
non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante
possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della
società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e
2441, ottavo comma, del codice civile.
Art. 133
Esclusione su richiesta dalle negoziazioni
1. Le società
italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa
deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione
dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal
regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato
regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, purchè sia
garantita una tutela equivalente degli investitori, secondi i criteri stabiliti
dalla CONSOB con regolamento.
Art. 134
Aumenti di capitale
1. Per le società
con azioni quotate, il termine previsto dall'articolo 2441, secondo comma, del
codice civile è ridotto alla metà.
2. Alle
deliberazioni di aumento di capitale previste dall'articolo 2441, ottavo comma,
primo periodo, del codice civile si applica l'articolo 126 anche se
l'esclusione del diritto di opzione non è limitata entro il quarto delle azioni
di nuova emissione, a condizione che l'aumento non ecceda la misura dell'uno
per cento del capitale.
3. L'articolo 2441,
ottavo comma, del codice civile si applica anche alle deliberazioni di aumento
di capitale con esclusione del diritto di opzione che prevedono l'offerta in
sottoscrizione delle azioni ai dipendenti di società controllanti o
controllate.
Art. 135
Società cooperative
1. Per le società
cooperative, le percentuali di capitale indicate nella presente sezione sono
rapportate al numero complessivo dei soci.
Sezione III
Deleghe di voto
Art. 136
Definizioni
1. Ai fini della
presente sezione, si intendono per:
a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per
l'esercizio del voto nelle assemblee;
b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto
rivolta alla generalità degli azionisti;
c) "committente", il soggetto o i soggetti che congiuntamente
promuovono la sollecitazione, richiedendo l'adesione a specifiche proposte di
voto;
d) "intermediario", il soggetto che effettua la sollecitazione per
conto del committente;
e) "raccolta di deleghe", la richiesta di conferimento di deleghe di
voto effettuata dalle associazioni di azionisti esclusivamente nei confronti
dei propri associati.
Art. 137
Disposizioni generali
1. La
sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dalle
disposizioni della presente sezione in deroga all'articolo 2372 del codice
civile.
2. Le clausole
statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non
si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni
della presente sezione.
3. Lo statuto può
prevedere disposizioni dirette a facilitare la raccolta delle deleghe di voto
presso gli azionisti dipendenti.
4. Le disposizioni
della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
Art. 138
Sollecitazione
1. La
sollecitazione è effettuata dall'intermediario, su incarico del committente,
mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo
alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal
committente o, su incarico di questo, dall'intermediario che ha effettuato la
sollecitazione. L'intermediario non può affidare a terzi l'esecuzione
dell'incarico ricevuto.
Art. 139
Requisiti del committente
1. Il committente
deve possedere azioni che gli consentano l'esercizio del diritto di voto
nell'assemblea per la quale è richiesta la delega in misura almeno pari all'uno
per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto
nella stessa e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci
per la medesima quantità di azioni. La CONSOB può stabilire per società a
elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali
di capitale inferiori.
2. Ai fini previsti
dal comma 1, per le società di gestione del risparmio e per i soggetti
abilitati alla istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni
di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto.
Art. 140
Soggetti abilitati alla sollecitazione
1. La
sollecitazione è riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle
società di gestione del risparmio, alle società di investimento a capitale
variabile e alle società di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attività di
sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime
società, gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilità
previsti per le SIM.
Art. 141
Associazione di azionisti
1. La raccolta di
deleghe è consentita alle associazioni di azionisti che:
a) sono costituite con scrittura privata autenticata;
b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al
raggiungimento dello scopo associativo;
c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è
proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del
capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. Alle
associazioni di azionisti previste dal comma 1 non si applica l'articolo 122,
commi 3 e 4.
3. La raccolta di
deleghe è esercitata mediante la diffusione del modulo previsto dall'articolo
142. La delega è rilasciata ai legali rappresentanti dell'associazione.
4. L'associazione
vota, anche in modo divergente, in conformità delle indicazioni espresse da
ciascun associato nel modulo di delega. L'associato non è tenuto a conferire la
delega.
Art. 142
Delega di voto
1. La delega di
voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto
per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni
successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome
del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega può
essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo
di delega. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale,
sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Art. 143
Responsabilità
1. Le informazioni
contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse
nel corso della sollecitazione o della raccolta di deleghe devono essere idonee
a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità
rispondono il committente e i rappresentanti delle associazioni di azionisti.
2. L'intermediario
è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della
sollecitazione.
3. Nei giudizi di
risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della
presente sezione e della relative norme regolamentari spetta al committente,
alle associazioni di azionisti e all'intermediario l'onere della prova di avere
agito con la diligenza richiesta.
Art. 144
Svolgimento della sollecitazione e della raccolta
1. La CONSOB
stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo
svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento,
in particolare, disciplina:
a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonchè le relative
modalità di diffusione;
b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonchè le
condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
c) le forme di collaborazione tra gli intermediari e i soggetti in possesso
della informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo
svolgimento della sollecitazione.
2. La CONSOB può:
a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni
integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
b) vietare l'attività di sollecitazione e di raccolta delle deleghe quando
riscontri una violazione delle disposizioni della presente sezione;
c) esercitare nei confronti dei committenti e delle associazioni di azionisti i
poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b);
d) esercitare nei confronti dei soggetti abilitati alla sollecitazione i poteri
previsti dall'articolo 115, comma 1.
3. Il Ministro di
grazia e giustizia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento i termini di
convocazione dell'assemblea, anche in deroga alle vigenti disposizioni di
legge, assicurando una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di
deliberazione.
4. Nei casi in cui
la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle
società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle
autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione e della raccolta
delle deleghe di voto. Le autorità vietano la sollecitazione e la raccolta
delle deleghe quando pregiudicano il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli
sulle partecipazioni al capitale.
Sezione IV
Azioni di risparmio
Art. 145
Emissioni delle azioni
1. Le società
italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di
altri paesi dell'Unione Europea possono emettere azioni prive del diritto di
voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.
2. L'atto
costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le
modalità e i termini per il suo esercizio; stabilisce altresi' i diritti
spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni
delle azioni ordinarie o di risparmio.
3. Le azioni devono
contenere, in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del
codice civile, la denominazione di "azioni di risparmio" e l'indicazione
dei privilegi che le assistono; le azioni possono essere al portatore, salvo il
disposto dell'articolo 2355, secondo comma, del codice civile. Le azioni
appartenenti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali devono
essere nominative.
4. Il valore
nominale complessivo delle azioni di risparmio, in concorso con quelle delle
azioni con voto limitato emesse ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile,
non può superare la metà del capitale sociale.
5. Se, in
conseguenza della riduzione del capitale per perdite, l'ammontare delle azioni
di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale
sociale, il rapporto indicato nel comma 4 deve essere ristabilito entro due
anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai
possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata
da azioni ordinarie si è ridotta al di sotto del quarto del capitale sociale,
deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi. La società si scioglie se
il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio e con voto limitato non
è ristabilito entro i termini predetti.
6. Della parte di
capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai
fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, nè
per il calcolo delle aliquote stabilite dall'articolo 2393, terzo e quarto
comma, del codice civile e degli articoli 125, 128 e 129 del presente decreto.
7. Le azioni di
risparmio possono essere emesse sia in sede di aumento del capitale sociale,
osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, sia in sede di
conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria; il diritto di
conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea ordinaria.
8. Salvo diversa
disposizione dell'atto costitutivo, in caso di aumento di capitale a pagamento
per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i
possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio
della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su
azioni di risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate ovvero su azioni
ordinarie.
Art. 146
Assemblea speciale
1. L'assemblea
speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:
a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di
responsabilità nei suoi confronti;
b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che
pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni
che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;
c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei
comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla
società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in
eccedenza al minimo eventualmente garantito;
d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole
di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della
categoria;
e) sugli altri oggetti d'interesse comune.
2. L'assemblea
speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante
comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli amministratori della società,
entro due mesi dall'emissione o dalla conversione della azioni e quanto lo
ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di
risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio
della categoria. Si applica l'articolo 2406 del codice civile.
3. In deroga
all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'assemblea, salvo i casi
previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda
convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente
almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza
convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la
parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo
2416 del codice civile.
Art. 147
Rappresentante comune
1. Al
rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417
del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai
possessori di azioni di risparmio.
2. Possono essere
nominate rappresentante comune anche la persone giuridiche autorizzate
all'esercizio dei servizi d'investimento nonchè le società fiduciarie.
3. Il
rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall'articolo 2418
del codice civile intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai
possessori di azioni di risparmio; egli inoltre ha diritto di esaminare i libri
indicati nell'articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne
estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le
deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto dall'articolo 146,
comma 1, lettera c).
4. L'atto
costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all'assemblea ulteriori
poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve
prevedere le modalità per assicurare un'adeguata informazione al rappresentante
comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle
quotazioni delle azioni della categoria.
Sezione V
Collegio sindacale
Art. 148
Composizione
1. L'atto
costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:
a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
c) criteri e modalità per la nomina del presidente;
d) limiti al cumulo degli incarichi.
2. L'atto
costitutivo contiene le clausole necessarie ad assicurare che un membro
effettivo sia eletto dalla minoranza. Se il collegio è formato da piu' di tre
membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non può essere
inferiore a due.
3. Non possono
essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del
codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori della società o delle società che sono da questa controllate o
che la controllano;
c) coloro che hanno rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la società o
con le società che sono da questa controllate o che la controllano.
4. Con regolamento
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentite la CONSOB, la Banca d'Italia
e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei
membri del collegio. Si applica l'articolo 13, comma 2.
Art. 149
Doveri
1. Il collegio
sindacale vigila:
a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti
di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema
amministrativo-contabile nonchè sull'affidabilità di quest'ultimo nel
rappresentare correttamente i fatti di gestione;
d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società
controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.
2. I membri del
collegio sindacale assistono alle assemblee e alle riunioni del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo. L'articolo 2405, secondo comma, del codice
civile si applica anche in caso di assenza da due riunioni del comitato
esecutivo.
3. Il collegio
sindacale comunica senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate
nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli
accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.
4. Il comma 3 non
si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di
altri paesi dell'Unione Europea.
Art. 150
Informazione
1. Gli
amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite
dall'atto costitutivo e con periodicità almeno trimestrale, al collegio
sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate;
in particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di
interesse.
2. Il collegio
sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni
rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
3. Coloro che sono
preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di
propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.
Art. 151
Poteri
1. I sindaci
possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari nonchè
procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo.
2. Il collegio
sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di
amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di
amministrazione o il comitato esecutivo e avvalersi di dipendenti della società
per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di
richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due
membri del collegio.
3. Al fine di
valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i
sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi,
anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in
una delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3. La società può
rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.
4. Gli accertamenti
eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del
collegio sindacale da tenersi, a cura del collegio, nella sede della società.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice
civile.
Art. 152
Denunzia al tribunale
1. Il collegio
sindacale, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei
doveri degli amministratori, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi
dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione
sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli
amministratori.
2. La CONSOB, se ha
fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri dei sindaci,
può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice
civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società.
3. Il comma 2 non
si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di
altri paesi dell'Unione Europea.
4. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.
Art. 153
Obbligo di riferire all'assemblea
1. Il collegio
sindacale riferisce all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
d'esercizio sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti
censurabili rilevati.
2. Il collegio
sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua
approvazione nonchè alle materie di propria competenza.
Art. 154
Disposizioni non applicabili
1. Al collegio
sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397,
2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, primo comma, 2426, numeri 5 e 6, 2429,
secondo comma, 2433-bis, quinto comma, 2440 e 2441, sesto comma, del
codice civile.
Sezione VI
Revisione contabile
Art. 155
Attività di revisione contabile
1. Una società di
revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 verifica:
a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle
risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano
conformi alle norme che li disciplinano.
2. La società di
revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e
notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e
controlli; essa informa senza indugio la CONSOB e il collegio sindacale dei
fatti ritenuti censurabili.
3. La società di
revisione riporta in apposito libro tenuto presso la sede della società che ha
conferito l'incarico le informazioni concernenti l'attività di revisione
svolta, secondi i criteri e le modalità stabiliti dalla CONSOB con regolamento.
Si applica l'articolo 2421, terzo comma, del codice civile.
Art. 156
Giudizi sui bilanci
1. La società di
revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio
e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono sottoscritte dal responsabile
della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società
di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero di grazia e giustizia.
2. La società di
revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il
bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione.
3. La società di
revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero
rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. In tali
casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria
decisione.
4. In caso di
giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
la società di revisione informa immediatamente la CONSOB.
5. Le relazioni sui
bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del codice civile e devono
restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che
precedono l'assemblea che approva il bilancio e finchè il bilancio non è
approvato.
Art. 157
Effetti dei giudizi sui bilanci
1. Salvi i casi
previsti dall'articolo 156, comma 4, la deliberazione dell'assemblea che
approva il bilancio d'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità
del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti
soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti
soci che rappresentano la medesima quota di capitale della società con azioni
quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio
consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.
2. La CONSOB può
esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1 entro sei mesi dalla
data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso
l'ufficio del registro delle imprese.
3. Il presente
articolo non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati
regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.
4. Per le società
cooperative, la percentuale di capitale indicata nel comma 1 è rapportata al
numero complessivo dei soci.
Art. 158
Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione
di acconti sui dividendi
1. In caso di
aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il
parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato dalla
società incaricata della revisione contabile. Le proposte di aumento del
capitale sociale sono comunicate alla società di revisione, unitamente alla
relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto
comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato
per l'assemblea che deve esaminarle. La società di revisione esprime il proprio
parere entro trenta giorni.
2. La relazione
degli amministratori e il parere della società di revisione devono restare
depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea e finchè questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere
allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione
nel registro delle imprese.
3. In caso di
aumento del capitale sociale mediante conferimenti in natura, i compiti
attribuiti ai sindaci dall'articolo 2440 del codice civile sono svolti dalla
società incaricata della revisione contabile.
4. La società
incaricata della revisione contabile di piu' di una delle società partecipanti
a una fusione o a una scissione può redigere la relazione sulla congruità del
rapporto di cambio esclusivamente per una delle società partecipanti.
5. Il parere
previsto dall'articolo 2433-bis, quinto comma, del codice civile è reso
dalla società incaricata della revisione contabile.
Art. 159
Conferimento e revoca dell'incarico
1. L'assemblea
conferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio, l'incarico di
revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di
revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161, previo parere
del collegio sindacale. Essa determina il corrispettivo spettante alla società
di revisione.
2. L'assemblea
revoca l'incarico, previo parere del collegio sindacale, quando ricorra una
giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra
società di revisione.
3. Alle
deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in
accomandita per azioni quotate si applica l'articolo 2469 del codice civile.
4. L'incarico dura
tre esercizi e può essere rinnovato per non piu' di due volte.
5. Le deliberazioni
previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB.
6. La CONSOB
provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non è deliberato;
in tal caso la CONSOB determina anche il corrispettivo.
7. In caso di
revoca dell'incarico l'attività di revisione contabile continua a essere
esercitata dalla società di revisione revocata fino a quanto non acquista
efficacia il conferimento del nuovo incarico.
8. La CONSOB
stabilisce con regolamento:
a) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai
commi 1 e 2 e le modalità e i termini di trasmissione;
b) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati
dei provvedimenti da essa assunti;
c) i termini entro i quali gli amministratori provvedono al deposito presso il
registro delle imprese delle deliberazioni e dei provvedimenti previsti dai
commi 1, 2 e 6.
Art. 160
Incompatibilità
1. Al fine di
assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione,
l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in
una delle situazioni d'incompatibilità stabilite con regolamento dal Ministro
di grazia e giustizia, sentita la CONSOB.
2. Il divieto
previsto dall'articolo 2372, quarto comma, del codice civile si applica anche
alla società di revisione alle quale sia stato conferito l'incarico e al
responsabile della revisione.
Art. 161
Albo speciale delle società di revisione
1. La CONSOB
provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate
all'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB
iscrive le società di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei
requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Non può essere iscritta
nell'albo speciale la società di revisione il cui amministratore si trovi in
una delle situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le società di
revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in
possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali società trasmettono alla
CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attività di revisione e
organizzazione contabile esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione
nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia
prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a
copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione
contabile.
Art. 162
Vigilanza sulle società di revisione
1. La CONSOB vigila
sull'attività delle società iscritte nell'albo speciale per controllarne
l'indipendenza e l'idoneità tecnica.
2. Nell'esercizio
della vigilanza, la CONSOB può:
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;
b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli
amministratori, dai sindaci e dai direttori generali della società di
revisione;
c) raccomandare principi e criteri da adottare per la revisione contabile,
richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
e del Consiglio nazionale dei ragionieri.
3. Le società di
revisione iscritte nell'albo speciale comunicano alla CONSOB entro trenta
giorni le sostituzione degli amministratori, dei soci che rappresentano la
società nella revisione contabile e dei direttori generali, nonchè il
trasferimento delle quote e delle azioni; entro lo stesso termine comunicano
ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e
dei patti sociali, che incide sui requisiti indicati nell'articolo 161, comma
2.
Art. 163
Provvedimenti della CONSOB
1. La CONSOB,
quando accerta gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione,
con riferimento a uno o piu' incarichi, può:
a) intimare alla società di non avvalersi nell'attività di revisione contabile
per un periodo non superiore a due anni, del responsabile della revisione
contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;
b) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per
un periodo non superiore a un anno.
2. La CONSOB
dispone la cancellazione dall'albo speciale quando:
a) le irregolarità sono di particolare gravità;
b) vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo speciale e la
società non provvede a ripristinarli entro il termine, non superiore a sei
mesi, assegnato dalla CONSOB;
c) la società non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 1.
3. La CONSOB può
altresi' disporre la cancellazione dall'albo speciale delle società di
revisione che per un periodo continuativo di cinque anni non abbiano svolto
incarichi di revisione comunicati alla CONSOB ai sensi dell'articolo 159.
4. I provvedimenti
di cancellazione dall'albo speciale e quelli previsti dal comma 1 sono
comunicati agli interessati e al Ministero di grazia e giustizia; quest'ultimo
comunica alla CONSOB i provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti
iscritti nel registro dei revisori contabili.
5. Il provvedimento
di cancellazione dall'albo speciale è comunicato immediatamente alle società
che hanno conferito l'incarico di revisione. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 159, comma 6.
Art. 164
Responsabilità
1. Alla società di
revisione si applicano le disposizioni dell'articolo 2407, primo comma, del
codice civile.
2. I responsabili
della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l'attività di revisione
contabile sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni
conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della
società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.
Art. 165
Revisione contabile dei gruppi
1. Le disposizioni
della presente sezione, a eccezione dell'articolo 157, si applicano anche alle
società controllate da società con azioni quotate. I controlli previsti
dall'articolo 155, comma 1, sono esercitati in via esclusiva da una società di
revisione, ferme restando le altre competenze attribuite al collegio sindacale
dal codice civile.
2. La CONSOB detta
con regolamento disposizioni attuative del presente articolo stabilendo, in
particolare, criteri di esenzione per le società controllate che non rivestono
significativa rilevanza ai fini del consolidamento. Il regolamento è emanato
d'intesa con le competenti autorità di vigilanza per la disciplina relativa ai
soggetti da esse vigilati.
PARTE V
SANZIONI
TITOLO I
SANZIONI PENALI
CAPO I
INTERMEDIARI E MERCATI
Art. 166
Abusivismo
1. È punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a
lire venti milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
b) offre in Italia quote o azioni di OICR;
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di
comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi di investimento.
2. Con la stessa
pena è punito chiunque esercita l'attività di promotore finanziario senza
essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31.
3. Se vi è fondato
sospetto che una società svolga servizi di investimento o il servizio di
gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente
decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB denunziano i fatti al pubblico ministero
ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice
civile.
Art. 167
Gestione infedele
1. Salvo che il
fatto costituisca reato piu' grave, chi, nella prestazione del servizio di
gestione di portafogli di investimento su base individuale o del servizio di
gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i
conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli
investitori, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, è
punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci
milioni a lire duecento milioni.
Art. 168
Confusione di patrimoni
1. Salvo che il
fatto costituisca reato piu' grave, chi, nell'esercizio di servizi di
investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia
degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di
procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni
concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è
punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci
milioni a lire duecento milioni.
Art. 169
Partecipazioni al capitale
1. Salvo che il
fatto costituisca reato piu' grave, chiunque fornisce informazioni false nelle
comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma
7, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punito con l'arresto da
sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Art. 170
Gestione accentrata di strumenti finanziari
1. Chiunque, nelle
registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della
gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la
certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento
o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti
senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171
Tutela dell'attività di vigilanza
1. Fuori dai casi
previsti dall'articolo 134, comma 1, del T.U. bancario, chi svolge funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo
svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio
e, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espone, nelle
comunicazioni alla Banca d'Italia o alla CONSOB, fatti non rispondenti al vero
sulle condizioni economiche di detti soggetti o sulle attività svolte per conto
degli investitori, ovvero, allo stesso fine, nasconde, in tutto o in parte,
fatti, che avrebbe dovuto comunicare, concernenti le condizioni e le attività
stesse, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave, con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti
milioni.
2. Fuori dai casi
previsti dal comma 1 e dall'articolo 134 del T.U. bancario, chi esercita
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati
allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del
risparmio e ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia o
alla CONSOB è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire
venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Le disposizioni
previste dai commi 1 e 2 si applicano anche:
a) agli esperti indipendenti di cui la Banca d'Italia può richiedere l'intervento
ai sensi dell'articolo 6;
b) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
soggetti esteri abilitati all'offerta di quote o azioni di OICR ai sensi
dell'articolo 42;
c) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le
società di gestione indicate negli articoli 61 e 80;
d) agli organizzatori di scambi indicati negli articoli 78 e 79, agli operatori
che effettuano tali scambi e agli emittenti indicati nell'articolo 78;
e) ai promotori finanziari e agli agenti di cambio;
f) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la
società indicata nell'articolo 69, comma 1;
g) ai soggetti che gestiscono i sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma
2, e 70.
CAPO II
EMITTENTI
Art. 172
Irregolare acquisto di azioni
1. Gli
amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate
che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle
disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.
2. La disposizione
prevista dal comma 1 non si applica se l'acquisto è operato sul mercato secondo
modalità non concordate con la società di gestione del mercato o diverse da quelle
concordate, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli
azionisti.
Art. 173
Omessa alienazione di partecipazioni
1. Gli
amministratori di società con azioni quotate, o di società che partecipano al
capitale di società con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di
alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti
con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire
due milioni.
Art. 174
False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della CONSOB
1. Salvo che il
fatto costituisca reato piu' grave, chi espone false informazioni nelle
comunicazioni previste dagli articoli 94, 102, 113, 114, 115, 120, commi 2 e 3,
e 144 commi 2 e 4, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con
l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. Fuori dai casi
previsti al comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso emittenti quotati e ostacola l'esercizio delle funzioni della
CONSOB è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire
venticinque milioni a lire cento milioni.
CAPO III
REVISIONE CONTABILE
Art. 175
Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione
1. Gli
amministratori e i soci responsabili della revisione contabile della società di
revisione che nelle relazioni, o in altre comunicazioni relative alla società
assoggettata a revisione attestano il falso o espongono fatti non rispondenti
al vero o nascondono, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni
economiche della società, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
Art. 176
Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate
1. Gli
amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti
della società di revisione che utilizzano, a profitto proprio o altrui, notizie
riservate avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata
a revisione contabile, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e
con la multa da lire ottocentomila a otto milioni.
2. Gli
amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti
della società di revisione che, senza giustificato motivo, comunicano notizie
avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a
revisione contabile, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla
società stessa, con la reclusione fino ad un anno.
3. I delitti
previsti dal presente articolo sono punibili a querela della società alla quale
si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate.
Art. 177
Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione
1. Gli
amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti
della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia
direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a
revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno
prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire
quattro milioni.
Art. 178
Compensi illegali
1. Gli
amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti
della società di revisione che percepiscono, direttamente o indirettamente,
dalla società assoggettata a revisione contabile compensi in denaro o in altra
forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni.
2. La stessa pena
si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della società
assoggettata a revisione contabile che hanno corrisposto il compenso non
dovuto.
Art. 179
Disposizioni comuni
1. Se dai fatti
previsti dagli articoli del presente Capo deriva alla società di revisione o
alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è
aumentata fino alla metà.
2. La sentenza
penale pronunciata a carico di amministratori, soci e dipendenti della società
di revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni
previste dal presente decreto, è comunicata alla CONSOB a cura del cancelliere
dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.
3. Le disposizioni
del presente capo si applicano nei casi di revisione contabile obbligatoria a
norma del presente decreto o in forza di altre disposizioni di legge o di
regolamento, nonchè nei casi in cui la revisione contabile o la sottoposizione
del bilancio al giudizio della società di revisione costituisce, per
disposizione di legge o di regolamento, condizione per l'esercizio di
determinate attività o per l'ottenimento di benefici o agevolazioni.
CAPO IV
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E AGGIOTAGGIO SU STRUMENTI FINANZIARI
Art. 180
Abuso di informazioni privilegiate
1. È punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa da venti a seicento milioni di lire
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della
partecipazione al capitale di una società, ovvero dell'esercizio di una
funzione, anche pubblica, di una professione o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, anche per interposta persona, su
strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime;
b) senza giustificato motivo, dà comunicazione delle informazioni, ovvero
consiglia ad altri, sulla base di esse, il compimento di taluna delle
operazione indicate nella lettera a).
2. Con la stessa
pena è altresi' punito chiunque, avendo ottenuto, direttamente o
indirettamente, informazioni privilegiate dai soggetti indicati nel comma 1,
compie taluno dei fatti descritti nella lettera a) del medesimo comma.
3. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, per informazione
privilegiata si intende un'informazione specifica di contenuto determinato, di
cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di
strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzare
sensibilmente il prezzo.
4. Nei casi
previsti dai commi 1 e 2, il giudice può aumentare la multa fino al triplo
quando, per la rilevante offensività del fatto, le qualità personali del
colpevole o l'entità del profitto che è derivato, essa appare inadeguata anche
se applicata nel massimo.
5. Nel caso di
condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca
dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il reato e dei beni che
ne costituiscono il profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea al
reato.
6. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano alle operazioni compiute per conto dello
Stato italiano, della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi per
ragioni attinenti alla politica economica.
Art. 181
Aggiotaggio su strumenti finanziari
1. Chiunque divulga
notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero pone in essere operazioni
simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari o l'apparenza di un mercato attivo dei medesimi,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta
milioni di lire.
2. Se si verifica
la sensibile alterazione del prezzo o l'apparenza di un mercato attivo, le pene
sono aumentate.
3. Le pene sono
raddoppiate:
a) nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 501 del codice penale;
b) se il fatto è connesso dagli azionisti che esercitano il controllo a norma
dell'articolo 93, dagli amministratori, dai liquidatori, dai direttori
generali, dai dirigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti di imprese di
investimento o di banche che esercitano servizi di investimento, ovvero da
agenti di cambio o da componenti o dipendenti della CONSOB;
c) se il fatto è commesso a mezzo della stampa o mediante altri mezzi di
comunicazione di massa.
Art. 182
Pene accessorie
1. La condanna per
taluno dei reati previsti dagli articoli 180 e 181 importa l'applicazione delle
pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter
del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due
anni, nonchè la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui
uno economico, a diffusione nazionale.
Art. 183
Ambito di applicazione
1. I reati previsti
dagli articoli 180 e 181 sono puniti secondo la legge italiana anche se
commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari negoziati presso
mercati regolamentati italiani.
2. Salvo quanto
previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 180 e 181 si applicano ai
fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati
regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.
Art. 184
Misure interdittive
1. Nel procedimento
penale per i reati previsti dagli articoli 180 e 181 può essere disposta la
misura interdittiva prevista dall'articolo 290, comma 1, del codice di
procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena stabiliti dall'articolo
287, comma 1, del medesimo codice.
Art. 185
Notizia di reato e attività di accertamento
1. Quando ha
notizia di taluno dei reati previsti dagli articoli 180 e 181 il pubblico
ministero ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.
2. La CONSOB compie
gli atti di accertamento delle violazioni avvalendosi dei poteri a essa
attribuiti nei confronti dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza.
3. Al medesimo
fine, la CONSOB può inoltre:
a) richiedere notizie, dati o documenti a chiunque appaia informato sui fatti,
stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
b) procedere all'audizione di chiunque appaia informato sui fatti, redigendone
processo verbale;
c) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni ed accedere
al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste
dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212.
4. I poteri
previsti dal comma 3, lettere a) e b), sono esercitati nel rispetto delle
disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura
penale, in quanto compatibili.
Art. 186
Trasmissione degli atti al pubblico ministero
1. Terminati gli
accertamenti, il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero,
corredata da una relazione, la documentazione raccolta nello svolgimento
dell'attività prevista dall'articolo 185.
Art. 187
Facoltà della CONSOB nel procedimento penale
1. Nei procedimenti
per i reati previsti dagli articoli 180 e 181, la CONSOB esercita i diritti e
le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle
associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.
TITOLO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 188
Abuso di denominazione
1. L'uso, nella
denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, delle parole: "SIM" o "società di intermediazione
mobiliare" o "impresa di investimento"; "società di
gestione del risparmio"; "SICAV" o "società di investimento
a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua
straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei
servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è
vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento,
dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene al
divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione e lire venti milioni.
2. Alla sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica
l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 189
Partecipazioni al capitale
1. L'omissione
delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80,
comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. La stessa
sanzione si applica nel caso di violazione dei divieti di esercizio del voto
previsti dall'articolo 16, commi 1 e 2, 61, comma 7, e 80, comma 8.
Art. 190
Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli
intermediari e dei mercati
1. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o
enti, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi
2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3
e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2;
36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1;
41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65,
ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o
dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.
2. La stessa
sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai
dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle
emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai
dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base
ad esse;
c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di
inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2,
e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società
indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle
medesime.
3. Le sanzioni
previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni
di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in
conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinchè le disposizioni stesse
non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di
violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6.
4. Alle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica
l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 191
Sollecitazione all'investimento
1. Chiunque
effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli
articoli 94, comma 1, e 96 ovvero dei provvedimenti interdittivi adottati a
norma degli articoli 99 e 101, comma 3, lettera c), è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da un decimo alla metà del valore totale dei prodotti
finanziari offerti, e comunque non superiore a lire duecento milioni. Se il
valore totale dei prodotti finanziari offerti non è determinato, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento
milioni.
2. Chiunque
effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli
articoli 94, commi 3 e 4, 95, 97 e 98 e delle relative disposizioni di
attuazione emanate dalla CONSOB è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
3. La sanzione
indicata nel comma 2 si applica anche a chi effettua annunci pubblicitari
riguardanti sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni
dell'articolo 101, comma 1, ovvero del regolamento emanato o dei provvedimenti
interdittivi adottati a norma dei commi 2 e 3, lettere a) e b) del medesimo
articolo.
Art. 192
Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
1. Chiunque viola
l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero
effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle
disposizioni dell'articolo 102, comma 1 e 3, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
2. La sanzione
indicata nel comma 1 si applica a chi:
a) non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102,
comma 2, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma
dell'articolo 103, commi 4 e 5;
b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo
110.
3. Gli
amministratori di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani
che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo
104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
dieci a lire duecento milioni.
Art. 193
Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione
1. Nei confronti di
chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società,
enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli
articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire dieci milioni a lire duecento milioni per l'inosservanza delle
disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative.
Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la
sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
2. L'omissione
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali
previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2
e 5, nonchè la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121,
commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
3. La sanzione
indicata nel comma 2 si applica:
a) ai sindaci che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma
3;
b) agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni
contenute nell'articolo 162, comma 3.
Art. 194
Deleghe di voto
1 Chiunque effettua
o dà incarico di effettuare una sollecitazione o una raccolta di deleghe di
voto in assemblea di società con azioni quotate in mercati regolamentati
italiani o di altri paesi dell'Unione Europea senza esservi abilitato ai sensi
dell'articolo 140 ovvero senza possedere i requisiti previsti dagli articoli
139 e 141 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci
milioni a lire duecento milioni.
2. Il committente,
i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso gli intermediari, e i rappresentanti di associazioni di azionisti che
violano le norme degli articoli 138, comma 2, 142, comma 1, 144, comma 4, e del
regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento
milioni.
Art. 195
Procedura sanzionatoria
1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente
titolo sono applicate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica con decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia
o della CONSOB, secondo le rispettive competenze.
2. La Banca d'Italia
o la CONSOB formulano la proposta, previa contestazione degli addebiti agli
interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta
giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.
3. Il decreto di
applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto sul bollettino della
Banca d'Italia o della CONSOB. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su richiesta dell'autorità proponente, tenuto conto
della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire
modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative
spese a carico dell'autore della violazione.
4. Contro il
provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla corte
d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore
della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel
luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere
notificata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e all'autorità che ha proposto l'applicazione della sanzione entro
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata
presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione
non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono
gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte
d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di
memorie e documenti, nonchè consentire l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte
d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, con decreto motivato.
8. Copia del
decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorità
proponente ai fini delle pubblicazione, per estratto, nel bollettino di
quest'ultima.
9. Le società e gli
enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido
con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste
dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di
regresso verso i responsabili.
Art. 196
Sanzioni applicabili ai promotori finanziari
1. I promotori
finanziari che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali
o particolari emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono puniti, in base alla
gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle
seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto;
b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta
milioni;
c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;
d) radiazione dall'albo.
2. Le sanzioni sono
applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli
addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei
successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi'
chiedere di essere sentiti personalmente.
3. Alle sanzioni
previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella
legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.
4. Le società che
si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi,
del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso
verso i responsabili.
PARTE VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 197
Personale della CONSOB
1. Al fine di
assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo previste
dall'articolo 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la CONSOB provvede
direttamente a tutte le procedure necessarie per l'immediata copertura dei
posti di organico secondo i criteri concorsuali ivi previsti, nei limiti delle
autonome risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica.
Art. 198
Girata di titoli azionari
1. Il potere di
autenticare le girate dei titoli azionari previsto dall'articolo 12 del regio
decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, può essere esercitato anche da SIM.
Art. 199
Società fiduciarie
1. Fino alla
riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione,
conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n.
1966, e dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.
415.
Art. 200
Intermediari già autorizzati
1. Le imprese di
investimento che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio
1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 20.
2. Le società di
gestione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte
nell'albo previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77,
nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344,
e nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n.
86, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 35 e si
intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 34.
3. Le SICAV che
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo
previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
84, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 44.
4. Le banche che
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzate a prestare
servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi.
Art. 201
Agenti di cambio
1. Sono sciolti, a
cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini
professionali previsti dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a
eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.
2. Gli agenti di
cambio sono iscritti all'Albo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati
nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata
dall'Ordine medesimo, avuto riguardo all'iscrizione al ruolo speciale o al
ruolo nazionale previsti dai commi 5 e 6. L'Ordine è tenuto a conservare i
libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.
3. Restano ferme le
altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono
essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio
cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del
settantesimo anno di età. Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in
vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di
fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di età conservando i diritti e
gli obblighi inerenti alla carica.
4. Le disponibilità
del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto.
5. Gli agenti di
cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o
collaboratori di SIM, di banche o di società di gestione del risparmio sono
iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Essi non possono prestare sevizi di
investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di
uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle
incompatibilità previste dal comma 11.
6. Gli agenti di
cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5
sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
7. Gli agenti di
cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento
indicati nell'articolo 1, comma 5, lettera b), c), limitatamente al
collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo e senza
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, d) ed e). Essi possono
svolgere altresi' l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i
servizi accessori indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera c), limitatamente
alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati,
f) e g), nonchè attività connesse e strumentali, ferme restando le riserve di
attività previste dalla legge.
8. Gli agenti di
cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili
previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; la CONSOB, con
proprio regolamento, stabilisce le modalità del controllo contabile da parte di
società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161.
9. Il mancato
esercizio del servizio di negoziazione per conto terzi per un periodo di tempo
superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero del
tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica, in presenza di
comprovati motivi di salute, può prorogare, sentita la CONSOB, detto termine
fino a un periodo massimo di 18 mesi.
10. Per l'esercizio
dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di
indennizzo previsti dall'articolo 59. Il coordinamento dell'operatività dei
sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dell'agente di cambio è
disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 59, comma 3.
11. La posizione di
agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale è incompatibile con
l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, con la partecipazione in qualità
di soci illimitatamente responsabili in società di qualsiasi natura, con la
qualità di amministratore o dirigente di società che esercitano attività
commerciale e, in particolare, con la qualità di socio, amministratore,
dirigente, dipendente o collaboratore di banche, SIM, società di gestione del
risparmio e di ogni altro intermediario finanziario.
12. Agli agenti di
cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1,
lettera a) limitatamente all'organizzazione amministrativa e contabile e ai
controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c); 8, comma 1; 10,
comma 1; 21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195.
13. È vietato agli
agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione
in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio
personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla CONSOB.
14. Il Presidente
della CONSOB può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di
pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell'agente di cambio
iscritto nel ruolo unico nazionale dall'esercizio delle attività svolte e la
nomina di un commissario che assume la gestione delle attività stesse quando
risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si
applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 53.
15. Il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della
CONSOB, può disporre con decreto la cancellazione dell'agente di cambio dal
ruolo unico nazionale qualora le irregolarità o le violazioni delle
disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravità. Il
provvedimento può essere adottato su proposta del commissario previsto dal
comma 14 o su richiesta dell'agente di cambio.
16. Nel caso
previsto dal comma 15, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica nomina un commissario preposto alla tutela e alla
restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti. Il commissario
nell'esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale; egli si affianca agli
organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero può prevedere
speciali cautele e limitazioni all'attività del commissario e procedere alla
sua revoca o sostituzione. L'indennità spettante al commissario è determinata
dal Ministero ed è a carico dell'agente di cambio. I provvedimenti previsti dal
presente comma possono essere assunti anche successivamente alla morte
dell'agente di cambio, su proposta della CONSOB o del commissario nominato ai
sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.
17. La
cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale consegue di
diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La CONSOB
denuncia al tribunale civile l'insolvenza dichiarata ai sensi dell'articolo 72.
18. Per la
violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l'articolo 190.
Art. 202
Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa
1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 72, le disposizioni relative alla liquidazione coattiva
dei contratti conclusi dagli agenti di cambio si applicano, in quanto
compatibili, alle imprese di investimento e alle banche autorizzate
all'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e
b).
2. Le competenze in
materia di liquidazione coattiva dei contratti spettano alla CONSOB, la quale
può coordinare con regolamento tale procedura con quella prevista dall'articolo
72.
Art. 203
Contratti a termine
1. Fermi restando
la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell'articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall'articolo 90, comma
3, del medesimo T.U. bancario, l'articolo 76 della legge fallimentare si
applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai
sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su
valute nonchè alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di
riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti
conclusi, ancorchè non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di
dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa.
2. Per
l'applicazione dell'articolo 76 della legge fallimentare agli strumenti
finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche
al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato
alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa.
Art. 204
Gestione accentrata
1. Entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
Banca d'Italia promuove la vendita della partecipazione al capitale della
"Monte Titoli S.p.A. Istituto per la custodia e l'amministrazione
accentrata di valori mobiliari" dalla stessa detenuta.
2. Fino
all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 90, la gestione accentrata
dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia resta disciplina dalle previgenti
disposizioni.
Art. 205
Quotazioni di prezzi
1. Le offerte di
acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati
regolamentati o negli scambi organizzati indicati negli articoli 78 e 79 da
soggetti ammessi alle negoziazioni negli stessi non costituiscono
sollecitazione all'investimento ne' offerta pubblica di acquisto o di scambio
ai sensi della parte IV, titolo II.
Art. 206
Disposizioni applicabili alle società alle società quotate in mercati
diversi dalla borsa
1. Le disposizioni
dettate dal codice civile per le società con azioni quotate in borsa si
applicano a tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati
italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.
Art. 207
Patti parasociali
1. I patti
parasociali previsti dall'articolo 122 ed esistenti alla data di entrata in
vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese
entro un mese da tale data.
2. I patti
parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque
non oltre il 1° luglio 2001.
3. Salvo quanto
previsto dal comma 2, l'articolo 123 si applica ai patti anche a tempo
indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 208
Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione
contabile
1. Le disposizioni
in materia di deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire
dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti
dall'articolo 144.
2. Le disposizioni
in materia di azioni di risparmio si applicano anche alle azioni di risparmio
già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le società con
azioni quotate applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio
sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del
presente decreto. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo
148, comma 4, si applica l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.
4. I collegi
sindacali nominati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma
successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale restano in
carica per un solo esercizio.
5. Le altre
disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle in materia di società di
revisione si applicano a partire dall'esercizio sociale che inizia il 1° luglio
1998 o successivamente a tale data.
Art. 209
Società di revisione
1. Le società di
revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte
nell'albo previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, sono iscritte di diritto nell'albo previsto
dall'articolo 161.
2. Ai fini
dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dall'articolo 13, comma 1,
della legge 13 maggio 1997, n. 132, e' prorogato fino a sessanta giorni
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le società con
azioni quotate conservano copia della relazione della società di revisione sul
bilancio d'esercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dell'amministrazione
finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di
omissione si applicano le disposizioni dell'articolo 39, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 210
Modifiche al codice civile
1. Nell'articolo
2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: "ne' ad
aziende ed istituti di credito".
2. L'articolo 2441,
settimo comma, del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Non si considera escluso ne' limitato il diritto di opzione qualora la
deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione
siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al
controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti
finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con
operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente
articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e
comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i
medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese
dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento di
capitale deve indicarne l'ammontare."
3. All'articolo
2630, primo comma, del codice civile e' inserito il seguente numero:
"4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite
dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le
relative azioni vengano sottoscritte.".
4. All'articolo
2633 del codice civile e' aggiunto il seguente comma:
"Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le
indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-bis sono
puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.".
5. Nelle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' inserito, dopo l'articolo
211, il seguente articolo:
"211-bis. Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del
codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai
soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli
azionisti.".
Art. 211
Modifiche al T.U. bancario
1. L'articolo 52
del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Articolo 52 - Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti
incaricati del controllo legale dei conti
1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli
atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti,
che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una
violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche
comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello
svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle
norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la
continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con
rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul
bilancio. Tali società inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento
richiesto.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi
previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste
controllate ai sensi dell'articolo 23.
4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle
informazioni previste dai commi 1 e 2.".
2. All'articolo 107
del T.U. bancario e' aggiunto il seguente comma:
"6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando
siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano
acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I,
sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si
applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in
materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52.".
3. All'articolo 111
del T.U. bancario e' aggiunto il seguente comma:
"5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo
107, comma 6.".
4. L'articolo 160
del T.U. bancario e' abrogato.
Art. 212
Disposizioni in materia di privatizzazioni
1. Il secondo
periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e'
sostituito dal seguente: "La clausola che prevede un limite di possesso
decade comunque allorche' il limite sia superato per effetto di un'offerta
pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico
delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi
dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".
Art. 213
Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa
1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli
intermediari previsti dall'articolo 107 del T.U. bancario, per i quali
ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia
stata dichiarata l'esecutività dello stato passivo, sono convertite in
procedure di liquidazione coatta amministrativa.
2. Fermo restando
l'accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche
d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società e'
soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli
atti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per l'emanazione del relativo decreto, e alla Banca d'Italia.
3. Gli organi del
cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al
passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite
dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
Art. 214
Abrogazioni
1. Sono o restano
abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) gli articoli 11, comma 1, da 12 a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 52, da 58
a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni;
b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54, ultimo
periodo, 56, 61, comma 2, 97, da 106 a 108 del regio decreto 4 agosto 1913, n.
1068;
c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222,
convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;
d) il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, convertito dalla legge 21
marzo 1926, n. 597;
e) il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;
f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
g) il regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1047, convertito dalla legge 18
marzo 1926, n. 562;
h) il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, convertito dalla legge 18
marzo 1926, n. 562;
i) il regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito dalla legge 18
marzo 1926, n. 562;
j) il regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, convertito dalla legge 31
dicembre 1931, n. 1657;
k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del regio decreto-legge 30 giugno 1932,
n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118;
l) il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20
aprile 1932, n. 291;
m) la legge 4 dicembre 1939, n. 1913;
n) l'articolo 2369-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16
marzo 1942, n. 262;
o) il decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;
p) il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;
q) la legge 23 maggio 1956, n. 515;
r) la legge 31 dicembre 1962, n. 1778;
s) gli articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e secondo periodo,
3, 4, 4-bis, 4-ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9,
secondo comma, 13, secondo comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto comma, 18-ter,
18- quinquies, quinto comma, 18-septies, secondo periodo, del
decreto- legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;
t) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137;
v) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, a
eccezione degli articoli 16 e 18;
w) la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, a eccezione degli articoli 9 e 10- ter;
y) la legge 19 giugno 1986, n. 289;
z) il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1987, n. 556;
aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
bb) la legge 17 maggio 1991, n. 157, a eccezione dell'articolo 10;
cc) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a eccezione dell'articolo
14;
dd) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, a eccezione dell'articolo 4;
ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 149;
ff) la legge 14 agosto 1993, n. 344, a eccezione dell'articolo 11;
gg) la legge 28 dicembre 1993, n. 561;
hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 86, a eccezione degli articoli 14- bis
e 15;
ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e l'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474;
jj) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione degli articoli
60, comma 4, 62, 63, 64 e 65.
2. Sono abrogati,
ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto:
a) gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative
violazioni sono punite ai sensi degli articoli 173 e 174 o sanzionate ai sensi
dell'articolo 193, comma 2;
b) 18, a eccezione del sesto comma, 18-bis, 18-quater, 18-quinquies,
a eccezione del quinto comma, 18-sexies e 18-septies, a eccezione
del secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e
integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo
191;
c) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
136;
d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis,
commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, della legge 23
marzo 1983, n. 77; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi
dell'articolo 190;
e) gli articoli 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e); 4, comma 2; 9 commi 12, 13,
14; 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; le relative violazioni sono punite ai
sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190;
f) l'articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157; le relative violazioni sono
punite ai sensi dell'articolo 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193;
g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative
violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191;
h) gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27;
28 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate
ai sensi dell'articolo 192;
i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e
11; 6, comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; le relative violazioni sono sanzionate ai
sensi dell'articolo 190;
j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 86;
k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4,
commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10 della legge
14 agosto 1993, n. 344; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi
dell'articolo 190;
l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo periodo; 4,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 12, comma 2 e 5; 13; 14
della legge 25 gennaio 1994, n. 86; le relative violazioni sono sanzionate ai
sensi dell'articolo 190;
m) gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 15; 18, commi 1 e
3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24;
25; 35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo
23 luglio 1996, n. 415; le relative violazioni sono punite ai sensi
dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190.
3. Fino
all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 80, commi 4, 5 e 6, e
comunque fino al completamento della vendita prevista dall'articolo 204, comma
1, si applicano gli articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 19 giugno 1986,
n. 289.
4. E' abrogata ogni
altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle
disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si
intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei
provvedimenti ivi previsti.
5. Le disposizioni
emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere
applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle
corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura
prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle
materie rispettivamente disciplinate.
Art. 215
Disposizioni di attuazione
1. In sede di prima
applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi
ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del medesimo.
Art. 216
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il 1° luglio 1998.