Sentenza n. 467/2004
RG: 160579/2002
Rep. 1617
Cron. 12146
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOMO DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI RHO
Il giudice istruttore dott. Francesco Ferrari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
XXX s.a.s. di XXX & C. e XXX , con il proc. dom. avv. Francesco Tomboli, via Del Majno n. 10, Rho (MI)
-attori-
contro
UNICREDIT BANCA s.p.a. (già CREDITO ITALIANO s.p.a.), con i procc. domn avv .ti Paolo Dalmartello ed Ezio Lo Savio, via Dei Martin n. 2, Rho (MI)
-convenuta-
OGGETTO: interessi anatocistici e usurari in rapporto di conto corrente bancario.
Conclusioni: v. allegati. omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.3.2002 la XXX e XXX convenivano in giudizio il Credito Italiano s.p.a, al fine di ottenere che fosse accertata 1'applicazione di interessi anatocistici ed usurari ad opera dell'istituto di credito in relazione ad un rapporto di conto corrente bancario.
Gli attori in particolare esponevano:
- che dal 1995 la XXX apriva più conti correnti bancari presso la banca convenuta, filiale di Rho, di cui i principali (cui sono confluiti altri conti correnti di anticipazione fatture) erano contrassegnati dai nn. 11532 e 12408 ;
- che Raffaele Talarico prestava fideiussione in favore della XXX sino alla somma di lire 65.000.000;
- che su detto rapporto di conto corrente la banca aveva calcolato interessi anatocistici, procedendo alla loro capitalizzazione ogni tre mesi, nonchè interessi superiori al tasso di soglia dettato in materia di usura;
- che la convenuta aveva revocato la linea di credito accordata all'attrice e il 25.10.2001 chiedeva il saldo pari a lire 19.982.379.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Credito Italiano s.p.a., contestando quanto ex adverso dedotto e, preliminarmente, chiedendo che la presente cause fosse riunita con altra proposta dagli attori riguardante un altro rapporto di conto corrente bancario.
II giudice rigettava la richiesta di riunione, in quanto alla connessione soggettiva intercorrente fra le due cause non seguiva anche una connessione oggettiva, avendo le stesse per oggetto rapporti di conto corrente differenti e 1'eventuale riunione dei due giudizi non avrebbe apportato alcun vantaggio sotto il profilo dell’economia processuale, richiedendo inevitabilmente le due controversie una istruttoria distinta.
Su richiesta delle parti veniva disposta consulenza tecnica di ufficio di natura contabile, all'esito della quale il giudice rinviava all'udienza del 6.102004 per la precisazione delle conclusioni;
adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ad opera di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata nella misura di cui si dirà e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
A partire dal 1999 la Corte di Cassazione (2374/1999 e 3096/1999) ha statuito la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale presenti nei contratti regolati in conto corrente bancario, fondamentalmente sul presupposto che l’art. 1283 c.c. limita l'anatocismo a ipotesi particolari, facendo salvi gli usi contrari, e che gli usi bancari favorevoli ad una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a carico dei correntisti, in deroga alla disciplina generate in materia, dovevano essere intesi quali usi negoziali, anziché normativi, cui solo, invece, faceva riferimento l’art. 1283 c.c.
L'orientamento di cui sopra è stato più volte disatteso da parte della giurisprudenza di merito, la quale ha criticato l'inquadramento degli usi bancari nell'ambito degli usi negoziali, anziché in quelli normativi.
Ad avviso di chi scrive, al di là delle diverse considerazioni emerse nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia, ciò che rende incompatibile con gli usi normativi le clausole trimestrali di capitalizzazione è il difetto di spontaneità in sede di formazione di tali usi. Essi, infatti, traggono fondamento dalle condizioni generali di contratto che le banche sono solite apporre nei loro moduli e formulari e che, sulla base di tale previsione, sono poi di fatto effettivamente osservate.
Sennonché deve escludersi che la mera osservanza delle condizioni generali di contratto possa generare usi normativi, in quanto, altrimenti, si dovrebbe arrivare ad ammettere che oggi dovrebbero essere in vigore, quali usi normativi, un numero spropositato di norme originariamente contenute in clausole generali, per il solo fatto che gli aderenti al contratto ne abbiano assicurato un costante (come il più delle volte avviene) rispetto.
In realtà le condizioni generali di contralto, specie se predisposte da imprese di notevoli dimensioni e operanti in regime di oligopolio (com'è, nella sostanza, il settore bancario), costituiscono indubbio esercizio di un potere normativo, almeno nei fatti: in altri termini, l'aderente non può contrattarne il contenuto, e siccome il più delle volte non può fare a meno di stipulare un contratto di conto corrente, deve in pratica subirle. Se questa è la premessa, ne consegue che dalla osservanza delle condizioni generali di contratto non possono derivare usi normativi, perchè in ultima analisi si perverrebbe a rivestire di efficacia normativa quello che è un potere esercitato unilateralmente da un privato e le clausole generali diverrebbero in tal modo fonti di diritto oggettivo. Questa conclusione non potrebbe ovviamente reggere, perchè in ultima analisi sarebbe incostituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto violerebbe il principio di parità che, almeno formalmente, deve sussistere tra privati.
Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per negare il carattere di "fonte-fatto" degli usi, per renderlo in realtà una `fonte-atto", in quanto la fonte degli usi diventerebbe l'inserimento della corrispondente clausola nei moduli e nei formulari delle imprese.
A fronte della situazione venutasi a creare per effetto delle sentenze della Cassazione sopra ricordate, il legislatore con l’art. 25 del D.Lgs. n. 342 del 1999 ha modificato l’art. 120 del Testo Unico Bancario (d. lgs. n. 385 del 1993) tramite 1'introduzione di un secondo comma, in base al quale il C.i.c.r. (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) avrebbe dovuto determinare modalità e criteri per la produzione di interessi su interessi, fermo restando che la periodicità del calcolo degli interessi avrebbe dovuto essere uguale per banche e clienti. L'art. 25 precisava inoltre che le clausole contrattuali anteriori alla delibera fossero valide ed efficaci fino alla data di entrata in vigore della delibera del C.i.c.r., mentre dopo di essa dovevano adeguarsi secondo i criteri stabiliti nella delibera medesima.
Sennonché la Corte Costituzionale (sent. n..463/2000) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 citato nella parte in cui dichiarava la validità e 1'efficacia delle clausole anatocistiche anteriori alla delibera del C.i.c.r.
Orbene, in questo contesto si inseriscono le numerose controversie (fra cui la presente) promosse dai clienti degli istituti bancari e dirette ad ottenere la ripetizione di quanto pagato in forza delle illegittime clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (a fronte di una capitalizzazione normalmente annuale degli interessi attivi), dovendosi precisare, peraltro, come la loro soluzione non possa prescindere, quanto meno sotto un profilo interpretativo della materia, dal tenore della delibera adottata dal C.i.c.r. in forza del citato art. 25, limitatamente alla gestione dell'anatocismo nei rapporti di conto corrente bancario per il periodo successivo alla sua pubblicazione.
II C.i.c.r., infatti, deliberando in data 9 febbraio 2000, ha statuito in sintesi che le clausole di capitalizzazione degli interessi debbano essere approvate per iscritto, ed inoltre che le stesse possano essere convenute anche su base non annua, ma devono avere periodicità eguale per banca. e cliente; infine che occorre comunque indicare in contratto l'interesse su base annua, anche in caso di periodicità infrannuale.
In ordine alle operazioni di conto corrente, pertanto, la delibera consente l’anatocismo, a condizione che le parti concordino la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Per quanto concerne la gestione del pregresso, ovvero le conseguenze della dichiarazione di nullità delle clausole anatocistiche, parte attrice ha rilevato che, poiché dette clausole sono nulle, gli interessi sugli interessi pagati in osservanza di dette clausole dovrebbero essere ripetibili da parte dei clienti delle banche, nell'ordinario termine di prescrizione decennale, così come, parimenti, i clienti degli istituti di credito avrebbero diritto a vedersi scomputati detti interessi, nell'ipotesi che gli stessi fossero stati solo addebitati, ma non ancora pagati.
La tesi esposta, nei termini radicali in cui è formulata, non può essere condivisa.
Va, infatti, evidenziato che il cliente che non adempie il proprio debito di interessi è pur sempre un debitore moroso; pare, pertanto, improprio "premiare" tale morosità, sottraendo il cliente a qualsivoglia responsabilità patrimoniale, considerato come tale soluzione non troverebbe giustificazione alcuna nel sistema.
La soluzione della controversia va, piuttosto, ricercata nel tenore dell'art. 1283 c.c., il quale individua il periodo minimo di capitalizzazione degli interessi, precisando come l'anatocismo sia possibile solo in relazione ad interessi dovuti per almeno sei mesi, salvo usi normativi contrari. Una capitalizzazione con frequenza maggiore (ogni mese, ogni giorno) sarebbe indisponibile, perché avrebbe l'effetto di far crescere in via esponenziale l'ammontare del debito. Per contro nulla vieta una capitalizzazione con cadenza maggiormente diluita nel tempo.
Essendo questo il dato normativo di riferimento, il problema consiste nell'individuare quale sia il termine minimo di capitalizzazione degli interessi applicabile dalla banca in sostituzione. della clausola anatocistica nulla: parte della dottrina, in£atti, ritiene che possa trattarsi anche di un termine semestrale, e ciò sul presupposto che la giurisprudenza della Cassazione ha escluso l'anatocismo riferendosi ad ipotesi di capitalizzazione trimestrale; altri invece hanno sostenuto che l'anatocismo semestrale non sarebbe possibile, in quanto l’art. 1283 c.c. lo consente solo subordinatamente a determinate condizioni (domanda giudiziale o accordo successivo alla scadenza degli interessi).
E’stato quindi sostenuto come l'unica indicazione normativa utile in tal senso potrebbe essere tratta dall’art. 1284 c c. che discorrendo di tasso d'interesse in ragione d'anno, si farebbe portatore di una regola implicita di scadenza annuale degli interessi.
La soluzione non pare tuttavia convincente, in quanto la disposizione in esame ha riguardo ad un problema di quantum (la misura degli interessi), e non al diverso problema del momento di esigibilità del credito.
Si deve piuttosto partire dal presupposto che ci si trova di fronte ad una vera e propria lacuna contrattuale conseguente alla dichiarazione di nullità delle clausole in parola; ciò perchè da un punto di vista oggettivo non vi è motivo per garantire gli interessi sugli interessi solo al correntista (c.d. interessi attivi) e non anche alla sua controparte contrattuale (oltre alla circostanza, già evidenziata, che diversamente si finirebbe per premiare il correntista "moroso"), e dal punto di vista soggettivo perchè le parti avevano comunque riposto affidamento sul fatto che il contratto contemplava la possibilità di un anatocismo suscettibile di operate, alternativamente, a favore di entrambe le parti medesime.
La mancata previsione contrattuale conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, pertanto, deve essere affrontata facendo richiamo al parametro dell'equità di cui all'art. 1374 c.c. , intesa come esigenza di bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti; tale parametro porta, quasi intuitivamente, a fare propria la soluzione di una clausola di capitalizzazione con cadenza annuale, in modo da assicurare esattamente lo stesso termine previsto a favore dei correntisti in caso di interessi a loro credito.
Tale soluzione, oltre a trovare un fondamento giuridico nei termini sopra esposti, rinviene, come si è visto, un ulteriore conforto interpretativo nella coincidenza con la direttiva dettata dal C.i.c.r, sia pure per il periodo successivo alla sua deliberazione.
Ciò premesso, ne consegue allora che il correntista che in passato abbia subito l'applicazione di clausole anatocistiche trimestrali possa agire in ripetizione nei limiti della prescrizione decennale per i maggiori interessi composti percepiti dalla banca in via trimestrale rispetto a quelli che avrebbe percepito in via annuale sulla base del tasso contrattualmente stabilito o, in mancanza, del tasso legale.
Sul punto non può essere condivisa la tesi in ordine ad un termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.: se è vero infatti, che si tratta di somme corrisposte dal correntista a titolo di interessi con cadenza infrannuale, va tuttavia precisato come, a seguito delta declaratoria di nullità della relativa clausola di capitalizzazione trimestrale, le somme a tale titolo versate in eccedenza rispetto a quanto in realtà dovuto in forza di una capitalizzazione annuale danno luogo ad un indebito, oggetto di ripetizione entro il termine prescrizionale ordinario decennale.
Circa il dies a quo della ripetibilità pur essendo consapevoli di pronunce di segno diverso, deve affermarsi come la stessa decorra dal momento in cui il cliente corrisponde (i.e.: gli sono addebitati) interessi superiori a quelli dovuti, anche se il rapporto è ancora in corso: il principio generate, infatti, è che la prescrizione decorra dal momento in cui iI diritto può essere fatto valere, per cui, considerato come un pagamento sia indebito fin dal momento in cui viene escusso in modo non conforme alla legge, anche se il rapporto all'interno del quale trova il suo (apparente) fondamento non si esaurisce con lo stesso, la relativa azione deve essere considerata proponibile anche in costanza di rapporto.
Per ultimo non può neppure essere condivisa la tesi difensiva finalizzata ad escludere la ripetibilità degli interessi anatocistici, in quanto il loro versamento da parte del correntista avrebbe dato luogo ad un adempimento di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., al pari del pagamento di interessi in misura ultralegale (Cass., 2262/1984).
Ai sensi della norma in esame, infatti, perchè si abbia obbligazione naturale è necessario che il debitore abbia adempiuto spontaneamente in esecuzione di doveri morali o sociali; orbene, se può ritenersi ricorrere un dovere morale di corrispondere interessi ultralegali nel caso in cui le parti li avessero convenuti senza osservare la forma scritta, non altrettanto appare possibile fare nei casi in cui la previsione di tali interessi, nella forma anatocistica in esame, non sia stata oggetto di una trattativa fra le parti poste in posizione di pari forza contrattuale, ma, come si è visto, sia stata la conseguenza di quanto sostanzialmente imposto dalla parte contrattualmente forte tramite condizioni generali di contralto che il correntista, nella normalità dei casi, non può che subire aderendovi, senza alcuna possibilità di contrattazione.
Parimenti è intuitivo come non possa essere invocato un dovere sociale a fondamento dell'avvenuto pagamento degli interessi anatocistici.
Non può, inoltre, essere condivisa neppure la tesi proposta in via subordinata dalla convenuta, diretta ad ottenere che gli interessi passivi siano ricalcolati secondo il tasso medio dei BOT ex art. 117 del D.L.vo 385/1993 (T.U.B.). anziché secondo il tasso legale.
La norma in questione, infatti,è inserita nel titolo sesto riguardante la `Trasparenza delle condizioni contrattuali", con la conseguenza che la sanzione di nullità prevista dal citato art. 117 deve ritenersi operante solo a fronte di specifiche ipotesi di nullità riguardanti il contratto bancario (nella specie, per mancanza di trasparenza); se ciò è vero, ne deriva che la sanzione di nullità in parola potrebbe operare solo nel caso in cui dell'anatocismo non fosse stata fatta menzione nel contratto (ovvero nel caso in cui il contratto, in punto di interessi su interessi, si limitasse ad un rimando agli usi).
Tuttavia nei contratti bancari la regola dell'anatocismo è esplicitamente contemplata, sicché un problema di trasparenza non si pone, con conseguente non riconducibilità della fattispecie nell'ambito di applicabilità dell'invocata norma del Testo Unico Bancario.
Fatte le premesse di cui sopra, ritiene chi scrive che la rideterminazione del saldo dei conti correnti intercorsi dalle parti ed oggetto di causa debba essere effettuata richiamando i conteggi elaborati dal consulente tecnico di ufficio, dovendosi in particolare concordare con gli accertamenti da questi operati in relazione al rilevamento di interessi applicati in misura superiore al tasso soglia fissato in materia di usura.
In particolare il c.t.u. ha riscontrato come in relazione al conto corrente n. 11532 il tasso di interessi applicato dalla convenuta è stato superiore alla soglia del tasso di usura nel secondo trimestre del 1997, nel primo e nel terzo trimestre 1998, nonché negli anni 1999, 2000 e 2001.
Tale accertamento è stato contestato dalla difesa della convenuta, la quale ha evidenziato come il c.t.u. fosse giunto a tali conclusioni solo in quanto aveva conteggiato negli interessi applicati dall’istituto di credito anche la cosiddetta commissione di massimo scoperto (CMS); tale impostazione di calcolo è stata criticata in quanto la CMS costituisce la remunerazione dovuta alla banca quale corrispettivo del maggior rischio che l’istituto di credito si accolla nel momento in cui presta denaro; la causa giustificatrice della CMS starebbe quindi proprio nel fatto che le punte di utilizzo, sulle quali la commissione è calcolata, rappresentano anche le punte di rischio per la banca.
Tale impostazione non può, ad avviso di chi scrive, essere condivisa.
La CMS, infatti, viene di volta in volta determinata in termini percentuali facendo riferimento alle somme effettivamente utilizzate dal cliente correntista nell'ambito del fido a lui concesso, ovverossia secondo una modalità di determinazione del tutto coincidente con quella propria degli interessi; a ciò si aggiunga come la ratio giustificatrice di tale voce, rappresentata dalla remunerazione della banca per il rischio corso nel momento in cui il cliente correntista si avvale di denaro messogli a disposizione dall'istituto di credito, non è altro che una componente del corrispettivo spettante a colui che presta denaro, corrispettivo costituito dagli interessi sulla somma mutuata; in sostanza la CMS risulta essere nient'altro che un ulteriore tasso di interesse dissimulato da una diversa denominazione, avendo le stesse funzioni e gli stessi caratteri costitutivi.
Appare conseguentemente corretto tenere conto della CMS nel momento in cui si deve accertare quale sia stato il tasso di interesse applicato.
Considerato come ai sensi del secondo comma dell'art.1815 c.c. se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi ne deriva che, in accoglimento della domanda sul punto avanzata dagli attori, gli interessi addebitati nei trimestri in cui è stato riscontrato lo sfondamento della soglia dei tassi usurari vanno scomputati e le relative somme vanno rese dalla convenuta.
Alla luce, pertanto, delle considerazioni tutte sopra esposte, in forza della domanda attorea il saldo dei conti correnti oggetto di causa, una volta scomputati gli interessi passivi capitalizzati trimestralmente e sostituiti con interessi capitalizzati annualmente secondo il tasso legale, deve essere rideterminato a favore degli attori in euro 2.070,27 per il conto corrente n. 11532 e in euro 1.918,55 per il conto n. 12408, così come calcolato dal c.t.u.; a tali somme vanno aggiunti euro 8. 784,91, quali ripetizione degli interessi usurari corrisposti nel corso del rapporto.
Non può trovare accoglimento, invece, l'ulteriore domanda attorea diretta ad ottenere lo scomputo di spese addebitate sui conti correnti in mancanza di una loro previsione contrattuale, considerata la genericità con cui l'eccezione è stata sollevata e, pertanto, l’impossibilità di individuare gli addebiti oggetto di doglianza.
La convenuta, pertanto, per le ragioni esposte va condannata a pagare in favore degli attori la somma complessiva di euro 12.773,73.
La contraddittorietà delle questioni affrontate e i diversi orientamenti giurisprudenziali delineatisi in materia costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
II Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in. accoglimento della domanda proposta da XXX s.a.s. di Talarico Tommaao & C. e da Raffaele Talarico nei confronti di Unicredit Banca s.p.a. (già Credito Italiano spa.) condanna la convenuta per i titoli di cui è causa a pagare in favore degli attori la somma
complessiva di euro 12.773,73;
- compensa fra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Rho il 29 dicembre2004
Il giudice
Dott. Francesco Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente prima copia in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell’Avv. Francesco Trimboli per conto della XXX s.a.s.
Rho, 8 febbraio ’05
IL CANCELLIERE
La sentenza apre la strada all'applicazione della totale non debenza degli interessi voluta dal legislatore del 1996 a seguito dell'emanazione della legge n. 108. I giudici di merito fino ad ora hanno sempre optato, in caso di accertamento dell'applicazione di interessi usurari, per una riconduzione al tasso legale (come previsto dalla stessa norma prima della modifica contenuta nella legge 108/96) o, addirittura, alla riconduzione del tasso al tasso soglia. La prima soluzione è senz'altro superata dal legislatore il quale ha espressamente modificato la norma di cui all'art. 1815 cc, aggravando la portata della sanzione civilistica, ritenendo più congrua la totale non debenza in luogo della riconduzione al tasso legale. La seconda soluzione appare assolutamente destituita di ogni fondamento logico giuridico. Nessuna norma precede la riconduzione del tasso al tasso soglia, ne tanto meno ipotizzabile una soluzione ampiamente più sfavorevole rispetto a quella ante legge 108/96 (i.e. riconduzione al tasso legale) ed in direzione diametralmente opposta a quanto voluto dal legislatore.
Questa sentenza appare essere la più coerente pronuncia degli ultimi anni perchè applica sic et simpliciter il dettato normativo di cui all'art. 1815 cc cosi come novellato dalla legge n. 108/96. Condivisibile inoltre la soluzione di procedere al riconoscimento della non debenza degli interessi maturati nei periodi in cui il tasso applicato ha sfondato il c.d. tasso soglia. L'alternativa potrebbe riguardare l'eventuale considerazione dell'unicità del rapporto di conto corrente, tale per cui, nel caso di superamento del tasso soglia, il soggetto mutuante dovrebbe subire la sanzione civilistica della totale non debenza sull'intero rapporto di c/c, dall'inizio fino alla fine. Sarebbe sicuramente una soluzione radicale, ma la stessa sarebbe comunque supportata dall'interpretazione del testo di cui all'art. 1815 cc. Da un interpretazione teleologica, infatti, il fine ultimo del legislatore è quello di punire chi si rende colpevole di un reato che desta un notevole allarme sociale, e che spesso porta i soggetti vittime dell'usura alla situazione di decozione, o peggio ancora ad azioni insensate. Recentemente si sono verificati dei suicidi di imprenditori che non riuscivano a pagare gli interessi usurari, pertanto l'allarme sociale generato dal fenomeno dell'usura giustificherebbe sicuramente la decisione radicale su indicata. Se poi si considera che il soggetto che realizza l'usura è una banca di primaria importanza, la circostanza appare senz'altro più delicata, tanto che il legislatore ha istituito una specifica aggravante nell'art. 644 cp.
Appare inoltre condivisibile la motivazione posta a fondamento della rilevanza della CMS ai fini del calcolo dell'usura. Quest'ultima rappresenta a tutti gli effetti una remunerazione della banca, e pertanto non può non essere considerata ai fini dell'individuazione del calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG). Peraltro dell'art. 1 comma 4 della legge 108/1996 che testualmente afferma: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".
Un'aspetto interessante è rappresentato dalla confusione generata dalla rilevazione separata della CMS sui decreti ministeriali. Per alcuni la stessa non deve essere considerata ai fini del calcolo dell'usura proprio perchè rilevata separatamente; per altri la stessa è da considerarsi già inclusa nei tassi rilevati trimestralmente dal Ministero del Tesoro, e la rilevazione separata rappresenta un mero scrupolo di precisione; per altri, infine, la stessa deve essere considerata in aggiunta al tasso trimestralmente rilevato.
Tale confusione produce non pochi problemi interpretativi, soprattutto in occasione delle sessioni tecniche avanti il CTU. Attualmente la soluzione più indicata è costituita dal c.d. Super Tasso Soglia. Secondo tale soluzione il tasso soglia trimestralmente rilevato viene innalzato dell'importo della CMS rilevata separatamente, ed il risultato viene maggiorato del 50 % come vuole l'art. 2 comma 4 della legge 108/96.