TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA
DLT 01/09/1993 n. 00000385
VIGENTE
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
Decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 (in Suppl. ordinario
alla Gazz. Uff., 30 settembre,
n. 230). - Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia (1) (2) (3) (4).
(1) Il
riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad
ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente
denominata,
contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il
riferimento
alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma
1, d.lg.
18 dicembre 1997,
n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti
nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si
intendono
effettuati agli istituti e
alle previsioni corrispondenti risultanti
dal citato d.lg.
472/1997. Salvo diversa
espressa previsione, i
procedimenti di irrogazione
delle sanzioni disciplinati dal citato
d.lg. 472/1997, si
applicano all'irrogazione di
tutte le sanzioni
tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre
1997, n.
472).
(2) Il
d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51,
ha soppresso l'ufficio del
pretore e, fuori dai casi
espressamente previsti dal citato decreto,
le relative competenze
sono da intendersi trasferite al
tribunale
ordinario. Lo stesso
decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico
ministero presso la
pretura circondariale e
ha provveduto a
trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico
ministero
presso il tribunale
ordinario. Inoltre, qualora
il presente
provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente
al
pretore e ad
organi della P.A.,
le attribuzioni pretorili
si
intendono
soppresse; sono altresì
soppresse le funzioni
amministrative di altre
autorità giurisdizionali, eccezion fatta per
il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al
pretore
che ad organi
della P.A. Inoltre il potere del
pretore di rendere
esecutivi atti emanati da autorità amministrative è
soppresso e gli
atti sono esecutivi
di diritto. Infine,
qualora il presente
provvedimento preveda l'obbligo
di determinati soggetti di rendere
giuramento innanzi al
pretore per l'esercizio di attività, questo si
intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
(3) Vedi
d.lg. 24 febbraio
1998, n. 58, recante il T.U.
delle
disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria. Vedi,
inoltre, d.lg. 10 marzo
1998, n. 43, di adeguamento dell'ordinamento
nazionale alle disposizioni del trattato CE in materia di politica
monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.
(4) A partire dal 1°
gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o
amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si
intende
espressa anche in
Euro secondo il
tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal
1°
gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa
espressa in lire
nel presente provvedimento è tradotta in Euro
secondo il tasso di
conversione
irrevocabilmente fissato ai
sensi del Trattato CE. Se
tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche
in
decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51,
d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
(Omissis).
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BANCHE
Art. 1.
Definizioni.
1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) «autorità
creditizie» indica il Comitato
interministeriale
per il credito
e il risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca
d'Italia;
b) «banca»
indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attività bancaria;
c) «CICR» indica il Comitato interministeriale
per il credito e
il risparmio;
d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per
le società e la
borsa;
d-bis) «COVIP»
indica la commissione
di vigilanza sui fondi
pensione (1);
e) «ISVAP»
indica l'Istituto per
la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) «UIC» indica
l'Ufficio italiano dei cambi;
g) «Stato
comunitario» indica lo Stato membro della Comunità
Europea;
h) «Stato
extracomunitario» indica lo Stato non membro della
Comunità Europea;
i) «legge
fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
l) «autorità
competenti» indica, a seconda dei casi, uno o più
fra le autorità
di vigilanza sulle
banche, sulle imprese
di
investimento, sugli organismi
di investimento collettivo
del
risparmio, sulle imprese
di assicurazione e sui mercati finanziari
(1);
m) «Ministro
del tesoro» indica
il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica (1).
2. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) «banca italiana»:
la banca avente sede legale in Italia;
b) «banca
comunitaria»: la banca
avente sede legale
e
amministrazione
centrale in un
medesimo Stato comunitario diverso
dall'Italia;
c) «banca extracomunitaria»: la banca avente
sede legale in uno
Stato extracomunitario;
d) «banche
autorizzate in Italia»:
le banche italiane e le
succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di
personalità
giuridica, di una banca e che
effettua direttamente, in
tutto o in parte, l'attività della banca;
f) «attività ammesse
al mutuo riconoscimento»: le attività di:
1) raccolta
di depositi o
di altri fondi con obbligo di
restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in
particolare il credito
al consumo, il
credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le
cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito
commerciale
incluso il «forfaiting»);
3) leasing
finanziario;
4) servizi di
pagamento;
5) emissione
e gestione di
mezzi di pagamento (carte di
credito, «travellers cheques», lettere di credito);
6) rilascio di
garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni
per proprio conto o per conto
della clientela
in:
- strumenti
di mercato monetario
(assegni, cambiali,
certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti
finanziari a termine e opzioni;
- contratti su
tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli
e prestazioni di
servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in
materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse,
nonché
consulenza e servizi nel
campo delle concentrazioni e del rilievo di
imprese;
10)
servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money
broking»;
11) gestione o
consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e
amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di
informazione commerciale;
14) locazione di
cassette di sicurezza;
15) altre
attività che, in virtù delle misure di adattamento
assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco
allegato
alla seconda direttiva
in materia creditizia del Consiglio delle
Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) «intermediari finanziari»: i soggetti
iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 106;
h) «stretti
legami»: i rapporti
tra una banca e un soggetto
italiano o estero che:
1) controlla la
banca;
2) è controllato
dalla banca;
3) è controllato
dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura
pari almeno al
20% del capitale con diritto di voto;
5) è partecipato dalla banca in misura pari
almeno al 20% del
capitale con diritto di voto.
3. La Banca d'Italia, può ulteriormente
qualificare, in conformità
delle deliberazioni del
CICR, la definizione
di stretti legami
prevista dal comma
2, lettera h), al fine di evitare situazioni di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (2).
(1) Lettera aggiunta
dall'art. 1, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.
(2) Comma aggiunto
dall'art. 1, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.
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BANCHE
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
Art. 2.
Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio.
1. Il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio ha
l'alta vigilanza in
materia di credito e di tutela
del risparmio.
Esso delibera nelle
materie attribuite alla
sua competenza dal
presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto
dal
Ministro del tesoro, che
lo presiede, dal Ministro del commercio con
l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche
agricole,
alimentari e forestali [ora per le politiche agricole e
forestali],
dal Ministro delle
finanze, dal Ministro
dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici e dal
Ministro per le
politiche comunitarie. Alle
sedute partecipa il
Governatore della Banca d'Italia (1).
2. Il
presidente può invitare
altri ministri a intervenire a
singole riunioni.
3. Il
CICR è validamente
costituito con la
presenza della
maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto
favorevole della
maggioranza dei presenti.
4. Il direttore generale del tesoro svolge
funzioni di segretario.
Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e
il
proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il
CICR
si avvale della Banca d'Italia.
(1) Comma così modificato
dall'art. 1, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
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BANCHE
MINISTERO TESORO
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
Art. 3.
Ministro del tesoro.
1. Il Ministro del tesoro
adotta con decreto i provvedimenti di sua
competenza previsti dal
presente decreto legislativo e ha facoltà di
sottoporli preventivamente al CICR.
2. In
caso di urgenza il Ministro del tesoro sostituisce il CICR.
Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima
riunione
successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.
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BANCA D'ITALIA
BANCHE
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
Art. 4.
Banca d'Italia.
1. La
Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza,
formula le proposte
per le deliberazioni di
competenza del CICR
previste nei titoli
II e III e nell'art. 107. La Banca d'Italia,
inoltre, emana regolamenti
nei casi previsti dalla legge, impartisce
istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere
particolare di sua
competenza.
2. La Banca d'Italia
determina e rende pubblici previamente i
principi e i criteri dell'attività di vigilanza.
3. La
Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da
disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere,
individua
il responsabile del procedimento, indica i motivi delle
decisioni e
pubblica i provvedimenti
aventi carattere generale. Si applicano, in
quanto compatibili, le
disposizioni della legge 7
agosto 1990, n.
241, intendendosi attribuiti
al Governatore della Banca d'Italia i
poteri per l'adozione
degli atti amministrativi generali previsti da
dette disposizioni.
4. La
Banca d'Italia pubblica
annualmente una relazione
sull'attività di vigilanza.
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BANCHE
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
Art. 5.
Finalità e
destinatari della vigilanza.
1. Le
autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse
attribuiti dal presente
decreto legislativo, avendo
riguardo alla
sana e prudente
gestione dei soggetti
vigilati, alla stabilità
complessiva,
all'efficienza e alla
competitività del sistema
finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in
materia
creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle
banche, dei gruppi
bancari e degli intermediari finanziari.
3. Le
autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a
esse attribuiti dalla legge.
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BANCHE
COMUNITA' EUROPEE
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
Art. 6.
Rapporti
con il diritto comunitario.
1. Le
autorità creditizie esercitano i
poteri loro attribuiti in
armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e
le
decisioni della Comunità
europea e provvedono
in merito alle
raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
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BANCA D'ITALIA
BANCHE
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
Art. 7.
Segreto d'ufficio
e collaborazione tra autorità.
1. Tutte
le notizie, le informazioni e i dati in possesso della
Banca d'Italia in
ragione della sua
attività di vigilanza sono
coperti da segreto
d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, a
eccezione del Ministro del tesoro, Presidente del
CICR. Il segreto
non può essere opposto all'autorità giudiziaria
quando le informazioni
richieste siano necessarie per le indagini, o
i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente (1).
2. I dipendenti della
Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni
di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di
riferire
esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate,
anche
quando assumano la veste di reati.
3. I
dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
4. Le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le
informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla
Banca
d'Italia, in conformità
delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La
Banca d'Italia, la
CONSOB, la COVIP,
l'ISVAP e l'UIC
collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al
fine
di agevolare le
rispettive funzioni. Detti organismi non possono
reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio (2).
6. La
Banca d'Italia collabora,
anche mediante scambio
di
informazioni, con le autorità competenti degli Stati
comunitari, al
fine di agevolare
le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute
dalla Banca d'Italia
possono essere trasmesse alle autorità italiane
competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato
comunitario che
ha fornito le informazioni (2).
7. Nell'ambito di accordi
di cooperazione e di equivalenti obblighi
di riservatezza, la
Banca d'Italia può
scambiare informazioni
preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le
autorità
competenti degli Stati
extracomunitari; le informazioni che la Banca
d'Italia ha ricevuto
da un altro Stato comunitario
possono essere
comunicate soltanto con
l'assenso esplicito delle
autorità che le
hanno fornite (2).
8. La
Banca d'Italia può
scambiare informazioni con autorità
amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di
liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a
banche, succursali di
banche italiane all'estero
o di banche
comunitarie o
extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della
vigilanza consolidata. Nei rapporti con le
autorità
extracomunitarie lo scambio di
informazioni avviene con le
modalità di cui al comma 7 (2).
9. La Banca d'Italia può
comunicare ai sistemi di garanzia italiani
e, a condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri
informazioni e dati
in suo possesso necessari al funzionamento dei
sistemi stessi (2).
10. Nel
rispetto delle condizioni
previste dalle direttive
comunitarie applicabili
alle banche, la Banca d'Italia può scambiare
informazioni con altre
autorità e soggetti esteri indicati dalle
direttive medesime (2).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.
(2) I commi da 5 a 10
così sostituiscono gli originari commi da 5 a
9, 9-bis, aggiunto
dall'art. 1, d.lg. 4 dicembre 1996, n. 659, e 10,
per effetto dell'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.
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BANCA D'ITALIA
BANCHE
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
Art. 8.
Pubblicazione di
provvedimenti e di dati statistici.
1. La
Banca d'Italia pubblica
un Bollettino contenente
i
provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità
creditizie
nonché altri provvedimenti
rilevanti relativi ai soggetti sottoposti
a vigilanza. I
provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese
successivo a quello della loro adozione.
2. Le delibere del CICR e
i provvedimenti di carattere generale del
Ministro del tesoro emanati ai sensi del presente decreto
legislativo
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. I
provvedimenti di carattere
generale della Banca
d'Italia sono
pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana quando
le disposizioni in
essi contenute sono destinate
anche a soggetti
diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
3. La
Banca d'Italia pubblica
elaborazioni e dati statistici
relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
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BANCHE
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
Art. 9.
Reclamo al CICR.
1. Contro
i provvedimenti adottati
dalla Banca d'Italia
nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal
presente
decreto legislativo è
ammesso reclamo al CICR, da
parte di chi vi
abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o
dalla
pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni
del capo I
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199.
2. Il
reclamo è deciso
dal CICR previa
consultazione delle
associazioni di categoria
dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel
caso in cui
la decisione comporti la risoluzione di questioni di
interesse generale per la categoria.
3. Il
CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione,
le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.
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BANCHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO I
NOZIONE DI ATTIVITÀ
BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO
Art. 10.
Attività bancaria.
1. La
raccolta di risparmio
tra il pubblico e l'esercizio
del
credito
costituiscono l'attività bancaria.
Essa ha carattere
d'impresa.
2. L'esercizio
dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le
banche esercitano, oltre
all'attività bancaria, ogni altra
attività finanziaria, secondo
la disciplina propria di ciascuna,
nonché attività connesse
o strumentali. Sono salve le riserve di
attività previste dalla legge.
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BANCHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO I
NOZIONE DI ATTIVITÀ BANCARIA
E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO
Art. 11.
Raccolta del risparmio.
1. Ai
fini del presente
decreto legislativo è
raccolta del
risparmio l'acquisizione
di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto
forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è
vietata ai soggetti
diversi dalle banche (1).
3. Il
CICR stabilisce limiti
e criteri, anche
con riguardo
all'attività e alla
forma giuridica dei soggetti, in base ai quali
non costituisce raccolta
del risparmio tra
il pubblico quella
effettuata:
a) presso soci e
dipendenti;
b) presso società controllanti, controllate o
collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da
una stessa
controllante.
4. Il divieto del comma 2
non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi
internazionali ai quali
aderiscono uno o
più Stati comunitari,
agli enti pubblici
territoriali ai quali la raccolta
del risparmio è consentita in base
agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli
Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da
speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle
società per azioni e in accomandita per azioni per la
raccolta effettuata, nei
limiti previsti dal codice civile, mediante
l'emissione di obbligazioni;
c-bis) alle
società cooperative per
la raccolta effettuata
mediante l'emissione di obbligazioni (2);
d)
alle società e agli enti con titoli negoziati in un
mercato
regolamentato per la
raccolta effettuata mediante
titoli anche
obbligazionari (3);
d-bis) agli
enti sottoposti a
forme di vigilanza prudenziale
individuati dal CICR (4);
e) alle imprese per la raccolta effettuata
tramite banche ed enti
sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che
esercitano attività
assicurativa o finanziaria (3);
f) agli
enti sottoposti a
forme di vigilanza prudenziale che
svolgono attività
assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi
specificamente consentita da disposizioni di legge;
g) alle
società per la cartolarizzazione dei crediti previste
dalla legge 30
aprile 1999, n. 130, per la
raccolta effettuata ai
sensi della medesima legge (2).
4-bis. Il
CICR stabilisce limiti
e criteri per
la raccolta
effettuata dai soggetti
indicati nelle lettere c-bis), d), d-bis) ed
e, del comma 4, avendo riguardo anche all'attività
dell'emittente a
fini di tutela
della riserva dell'attività bancaria stabilita
dall'articolo 10. Per
la raccolta effettuata dai soggetti indicati
nelle lettere d) e d-bis),
le disposizioni del CICR possono derogare
ai limiti previsti
dal primo comma dell'articolo 2410 del codice
civile. Il CICR, su
proposta formulata dalla Banca d'Italia, sentita
la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di
taglio,
dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata (5).
5. Nei casi previsti dal
comma 4, lettere c), c-bis, d), d-bis), e)
e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni
forma
di raccolta collegata
all'emissione o alla
gestione di mezzi di
pagamento a spendibilità generalizzata (6).
(1) Il divieto di cui al
presente comma non si applica alle società
cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli
obbligazionari
(art. 58, comma 1, l. 23 dicembre 1998, n. 448).
(2) Lettera aggiunta
dall'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
(3) Lettera così modificata dall'art. 64, d.lg.
23 luglio 1996, n.
415.
(4) Lettera aggiunta
dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
(5) Comma
aggiunto dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415 e
così modificato dall'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
(6) Comma
così sostituito dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n.
415 e così modificato dall'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
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BANCHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO I
NOZIONE DI ATTIVITÀ
BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO
Art. 12.
Obbligazioni e
titoli di deposito emessi dalle banche.
1. Le
banche, in qualunque
forma costituite, possono
emettere
obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.
2. (Omissis) (1).
3. L'emissione
delle obbligazioni non convertibili o convertibili
in titoli di altre società è deliberata dall'organo
amministrativo;
non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma,
n.
3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.
4. Alle obbligazioni
convertibili in azioni proprie si applicano le
norme del codice civile, eccetto l'articolo 2410 (2).
5. L'emissione
delle obbligazioni non convertibili o convertibili
in titoli di
altre società è disciplinata dalla Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR.6. Le banche possono
emettere
titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca
d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR, può
disciplinarne le
modalità di emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da
parte delle banche
di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa
autorizzazione della
medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono
avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di
deposito.
(1) Comma abrogato
dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
(2) Comma
così sostituito dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
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BANCHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA,
SUCCURSALI E LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art. 13.
Albo.
1. La
Banca d'Italia iscrive
in un apposito albo le banche
autorizzate in Italia
e le succursali delle banche comunitarie
stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le
banche indicano negli
atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA,
SUCCURSALI E LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art. 14.
Autorizzazione all'attività bancaria.
1. La Banca d'Italia
autorizza l'attività bancaria quando ricorrano
le seguenti condizioni:
a) sia
adottata la forma
di società per azioni o di
società
cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
a-bis) la
sede legale e la direzione generale siano situate nel
territorio della Repubblica (1);
b) il
capitale versato sia di
ammontare non inferiore a quello
determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un
programma concernente l'attività iniziale,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
d) i partecipanti al capitale abbiano i
requisiti di onorabilità
stabiliti dall'art. 25
e sussistano i presupposti per
il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
e) i soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di
onorabilità
indicati nell'art. 26;
f) non
sussistano, tra la
banca o i soggetti del gruppo di
appartenenza e altri
soggetti, stretti legami
che ostacolino
l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (1).
2. La
Banca d'Italia nega
l'autorizzazione quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la
sana e
prudente gestione.
2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione
e le ipotesi
di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata
non abbia iniziato l'esercizio dell'attività (2).
3. Non
si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo
stabilimento in Italia della
prima succursale di una banca
extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro del
tesoro,
d'intesa con il
Ministro degli affari
esteri, sentita la Banca
d'Italia.
L'autorizzazione è comunque
subordinata al rispetto di
condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed
e).
L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione
di
reciprocità.
(1) Lettera aggiunta
dall'art. 3, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.
(2) Comma aggiunto
dall'art. 3, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
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CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA,
SUCCURSALI E LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art. 15.
Succursali.
1. Le banche
italiane possono stabilire succursali nel territorio
della Repubblica e
degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia
può vietare lo
stabilimento di una
nuova succursale per motivi
attinenti
all'adeguatezza delle strutture
organizzative o della
situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca.
2. Le
banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato
extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le
banche comunitarie possono
stabilire succursali nel
territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da
una
comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità
competente
dello Stato di
appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi
due mesi dalla
comunicazione. La Banca
d'Italia e la
CONSOB,
nell'ambito delle rispettive
competenze, indicano, se
del caso,
all'autorità
competente dello Stato
comunitario e alla banca le
condizioni alle quali,
per motivi di
interesse generale, è
subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.
4. Le
banche extracomunitarie già operanti nel territorio della
Repubblica con una
succursale possono stabilire altre succursali
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
5. La
Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di
attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla
CONSOB delle
comunicazioni
ricevute ai sensi
del comma 3 e
dell'apertura di
succursali all'estero da parte di banche italiane.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
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CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA,
SUCCURSALI E LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art. 16.
Libera
prestazione di servizi.
1. Le
banche italiane possono esercitare le attività ammesse al
mutuo riconoscimento in
uno Stato comunitario
senza stabilirvi
succursali, nel rispetto
delle procedure fissate
dalla Banca
d'Italia.
2. Le banche italiane
possono operare in uno Stato extracomunitario
senza stabilirvi succursali
previa autorizzazione della
Banca
d'Italia.
3. Le
banche comunitarie possono
esercitare le attività previste
dal comma 1
nel territorio della
Repubblica senza stabilirvi
succursali dopo che
la Banca d'Italia
sia stata informata
dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.
4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza
stabilirvi succursali previa
autorizzazione della Banca
d'Italia,
rilasciata sentita la
CONSOB per quanto
riguarda le attività di
intermediazione mobiliare (1).
5. La
Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di
attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla
CONSOB delle
comunicazioni
ricevute ai sensi
del comma 3 e della prestazione
all'estero di servizi da parte di banche italiane.
(1) Comma
così modificato dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
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CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA,
SUCCURSALI E LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art. 17.
Attività non
ammesse al mutuo riconoscimento.
1. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
disciplina
l'esercizio di attività
non ammesse al
mutuo
riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie
nel
territorio della Repubblica.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
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CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA,
SUCCURSALI E LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art. 18.
Società finanziarie
ammesse al mutuo riconoscimento.
1. Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e
dell'art. 16, comma 1,
si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in
Italia
sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la
partecipazione
di controllo è detenuta da una o più banche italiane e
ricorrono le
condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e
dell'art. 16, comma 3,
si applicano, in
armonia con la normativa
comunitaria, anche alle
società finanziarie aventi
sede legale in
uno Stato comunitario
quando la partecipazione
di controllo è detenuta da una o più banche
aventi sede legale nel medesimo Stato.
3. La Banca
d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di
attività di intermediazione mobiliare, comunica alla
CONSOB le
società finanziarie ammesse
al mutuo riconoscimento ai sensi dei
commi 1 e 2.
4. Alle
società finanziarie ammesse
al mutuo riconoscimento ai
sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste
dall'art.
54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle
società finanziarie ammesse
al mutuo riconoscimento ai
sensi del comma
2 si applicano altresì le
disposizioni previste
dall'art. 79.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
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CAPO III
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE
Art. 19.
Autorizzazioni.
1. La
Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a
qualsiasi titolo di azioni o quote di banche da chiunque
effettuata
quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute,
una
partecipazione
superiore al 5
per cento del capitale della
banca
rappresentato da azioni
o quote con
diritto di voto
e,
indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione
comporta
il controllo della banca stessa.
2. La
Banca d'Italia, inoltre,
autorizza preventivamente le
variazioni della partecipazione quando comportano
partecipazioni al
capitale della banca
superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla
medesima Banca d'Italia e, indipendentemente da tali
limiti, quando
le variazioni comportano il controllo della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per
l'acquisizione del controllo
di una società che detiene
una
partecipazione
superiore al 5
per cento del capitale di una banca
rappresentato da azioni o
quote con diritto di voto o che, comunque,
comporta il controllo della banca stessa.
4. La
Banca d'Italia individua
i soggetti tenuti a richiedere
l'autorizzazione quando il diritto di voto spetta o è attribuito a
un
soggetto diverso dal socio.
5. La
Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrano
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della
banca;
l'autorizzazione può essere sospesa o revocata.
6. I
soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono
in misura rilevante
attività d'impresa in settori non bancari né
finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire azioni o
quote
che comportano, unitamente a quelle già possedute, una
partecipazione
superiore al 15 per cento
del capitale di una banca rappresentato da
azioni o quote
con diritto di voto o, comunque, il controllo della
banca stessa.
7. La Banca d'Italia nega o revoca
l'autorizzazione in presenza di
accordi, in qualsiasi
forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in
capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante
concentrazione
di potere per
la nomina o
la revoca della
maggioranza degli
amministratori della banca, tale da pregiudicare la gestione sana
e
prudente della banca stessa.
8. Se alle operazioni
indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti
appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni
di
reciprocità, la Banca
d'Italia comunica la domanda di autorizzazione
al Ministro del
tesoro, su proposta
del quale il Presidente del
Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.
9. La
Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
emana disposizioni attuative del presente articolo.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
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CAPO III
PARTECIPAZIONI
AL CAPITALE DELLE BANCHE
Art. 20.
Obblighi di comunicazione.
1. Chiunque partecipa al capitale di una banca
in misura superiore
alla percentuale stabilita
dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione
alla medesima Banca
d'Italia e alla
banca. Le variazioni della
partecipazione sono comunicate
quando superano la misura stabilita
dalla Banca d'Italia.
2. Ogni
accordo, in qualsiasi
forma concluso, compresi quelli
aventi forma di
associazione, che regola o da cui comunque possa
derivare l'esercizio concertato
del voto in
una banca, anche
cooperativa, o in una società che la controlla deve essere
comunicato
alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali
rappresentanti
della banca o della società cui l'accordo si riferisce
entro cinque
giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in
forma scritta,
dal momento di
accertamento delle circostanze
che ne rivelano
l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto
tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la
Banca d'Italia può
sospendere il diritto
di voto dei
soci
partecipanti all'accordo stesso.
3. La
Banca d'Italia determina
presupposti, modalità e termini
delle comunicazioni previste
dal comma 1 anche con riguardo alle
ipotesi in cui
il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto
diverso dal socio.
La Banca d'Italia determina altresì le modalità
delle comunicazioni previste dal comma 2.
4. La
Banca d'Italia, al
fine di verificare l'osservanza degli
obblighi indicati nei
commi 1 e 2,
può chiedere informazioni ai
soggetti comunque interessati.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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CAPO III
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE
Art. 21.
Richiesta di informazioni.
1. La
Banca d'Italia può richiedere
alle banche e alle società e
agli enti di
qualsiasi natura che
partecipano al loro capitale
l'indicazione
nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro
dei soci, dalle
comunicazioni ricevute o
da altri dati a loro
disposizione.
2. La
Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori
delle società e degli enti che partecipano al capitale
delle banche
l'indicazione delle società e degli enti controllanti.
3. Le
società fiduciarie che
abbiano intestato a proprio nome
azioni o quote di società
appartenenti a terzi comunicano alla Banca
d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.
4. Le
notizie previste dal
presente articolo possono
essere
richieste anche a società ed enti stranieri.
5. La
Banca d'Italia informa
la CONSOB delle
richieste che
interessano società ed
enti con titoli
negoziati in un mercato
regolamentato.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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CAPO III
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE
Art. 22.
Partecipazioni indirette.
1. Ai fini del presente
capo si considerano anche le partecipazioni
al capitale delle
banche acquisite o
comunque possedute per il
tramite di società
controllate, di società
fiduciarie o per
interposta persona.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
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CAPO III
PARTECIPAZIONI
AL CAPITALE DELLE BANCHE
Art. 23.
Nozione di controllo.
1. Ai
fini del presente
capo il controllo sussiste,
anche con
riferimento a soggetti
diversi dalle società,
nei casi previsti
dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
2. Il
controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle
seguenti
situazioni:
1) esistenza
di un soggetto che, in base ad accordi con altri
soci, ha il
diritto di nominare
o revocare la maggioranza degli
amministratori ovvero dispone
da solo della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) possesso di una
partecipazione idonea a consentire la nomina o
la revoca della
maggioranza dei membri
del consiglio di
amministrazione;
3) sussistenza di rapporti, anche
tra soci, di
carattere
finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti
effetti: a) la
trasmissione degli utili
o delle perdite; b) il
coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre
imprese
ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c)
l'attribuzione di
poteri maggiori rispetto
a quelli derivanti dalle azioni o dalle
quote possedute; d)
l'attribuzione a soggetti
diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta
di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base
alla composizione
degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
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CAPO III
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE
Art. 24.
Sospensione del
diritto di voto, obbligo di alienazione.
1. Non
può essere esercitato
il diritto di voto inerente alle
azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste
dall'art. 19
non siano state
ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il
diritto di voto
non può essere altresì
esercitato per le azioni o
quote per le
quali siano state
omesse le comunicazioni previste
dall'art. 20.
2. In
caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione è
impugnabile, a norma
dell'art. 2377 del
codice civile, se
la
maggioranza richiesta non
sarebbe stata raggiunta
senza i voti
inerenti alle predette
azioni o quote. L'impugnazione può essere
proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla
data della
deliberazione ovvero, se
questa è soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per
le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono computate
ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
3. Le azioni o quote possedute da un soggetto
indicato nel comma 6
dell'art. 19 che
eccedono il 15 per cento del capitale della banca
rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o ne
comportano
il controllo, devono
essere alienate entro i termini stabiliti dalla
Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su
richiesta
della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o delle
quote.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
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CAPO IV
REQUISITI DI
PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ
Art. 25.
Requisiti di
onorabilità dei partecipanti.
1. Il
Ministro del tesoro, sentita la
Banca d'Italia, determina,
con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge
23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei
partecipanti
al capitale delle banche.
2. Con
il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro
stabilisce la quota
del capitale che
deve essere posseduta per
l'applicazione del medesimo
comma 1. A questo fine si
considerano
anche le azioni
o quote possedute
per il tramite di società
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
3. In
mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto
di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite.
In
caso di inosservanza, la deliberazione è
impugnabile a norma
dell'art. 2377 del
codice civile se la maggioranza richiesta non
sarebbe stata raggiunta
senza i voti inerenti alle predette azioni o
quote. L'impugnazione può
essere proposta anche dalla Banca d'Italia
entro sei mesi
dalla data della deliberazione
ovvero, se questa è
soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione. Le azioni
o quote per
le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare
costituzione dell'assemblea.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
BANCHE
CAPO IV
REQUISITI DI
PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ
Art. 26.
Requisiti di
professionalità e di onorabilità degli esponenti
aziendali.
1. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche
devono possedere i
requisiti di
professionalità e di
onorabilità stabiliti con
regolamento del
Ministro del tesoro
adottato, sentita la Banca
d'Italia, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il
difetto dei requisiti determina
la decadenza dall'ufficio.
Essa è dichiarata
dal consiglio di
amministrazione entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto. In
caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.
3. Il
regolamento previsto dal
comma 1 stabilisce le cause che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
La
sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO II
BANCHE
CAPO IV
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ
E DI ONORABILITÀ
Art. 27.
Incompatibilità.
1. Il CICR può disciplinare l'assunzione di
cariche amministrative
presso le banche da parte di dipendenti delle
amministrazioni dello
Stato. Resta ferma l'applicazione dell'art. 26.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
Art. 28.
Norme applicabili.
1. L'esercizio dell'attività
bancaria da parte
di società
cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di
credito
cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.
2. Alle banche popolari e
alle banche di credito cooperativo non si
applicano i controlli
sulle società cooperative attribuiti
all'autorità governativa dal codice civile.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
SEZIONE I
BANCHE POPOLARI
Art. 29.
Norme
generali.
1. Le
banche popolari sono
costituite in forma
di società
cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. [Il valore nominale
delle azioni non può essere inferiore a lire
cinquemila] (1).
3. La
nomina degli amministratori e dei sindaci
spetta
esclusivamente all'assemblea dei soci.
4. Alle
banche popolari non
si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14
dicembre 1947, n.
1577, e successive
modificazioni.
(1) A
decorrere dal 1° gennaio 2002,
il presente comma sarà così
sostituito per effetto dell'art. 4, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213:
«Il
valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due
euro.».
La presente
nuova disposizione si applica, comunque, fin dal 1°
gennaio 1999, alle società che si costituiscono con capitale
espresso
in euro.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
SEZIONE I
BANCHE POPOLARI
Art. 30.
Soci.
1. Ogni
socio ha un voto,
qualunque sia il numero delle azioni
possedute.
2. Nessuno
può detenere azioni
in misura eccedente lo 0,50 per
cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento
di
tale limite, contesta
al detentore la violazione del divieto. Le
azioni eccedenti devono
essere alienate entro
un anno dalla
contestazione;
trascorso tale termine,
i relativi diritti
patrimoniali maturati fino
all'alienazione delle azioni
eccedenti
vengono acquisiti dalla banca.
3. Il divieto previsto
dal comma 2 non si applica agli organismi di
investimento
collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i
limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
4. Il
numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento.
Qualora tale numero
diminuisca, la compagine sociale deve essere
reintegrata entro un
anno; in caso contrario, la
banca è posta in
liquidazione.
5. Le
delibere del consiglio di
amministrazione di rigetto delle
domande di ammissione a
socio debbono essere motivate avuto riguardo
all'interesse della società,
alle prescrizioni statutarie e allo
spirito della forma
cooperativa. Il consiglio di amministrazione è
tenuto a riesaminare
la domanda di
ammissione su richiesta del
collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e
integrato
con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione
deve essere presentata
entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si
pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta (1).
6. Coloro ai quali il consiglio di
amministrazione abbia rifiutato
l'ammissione a socio
possono esercitare i diritti aventi contenuto
patrimoniale relativi alle
azioni possedute, fermo restando quanto
disposto dal comma 2.
(1) Comma così modificato
dall'art. 4, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
SEZIONE I
BANCHE POPOLARI
Art. 31.
Trasformazioni e fusioni.
1. La
Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per
esigenze di rafforzamento patrimoniale
ovvero a fini
di
razionalizzazione del
sistema, autorizza le trasformazioni di banche
popolari in società per
azioni ovvero le fusioni alle quali prendono
parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2. Le
deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze
previste dagli statuti
per le modificazioni statutarie; quando, in
relazione all'oggetto delle
modificazioni, gli statuti prevedano
maggioranze
differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto
salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applicano l'art.
56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
SEZIONE I
BANCHE POPOLARI
Art. 32.
Utili.
1. Le
banche popolari devono destinare
almeno il dieci per cento
degli utili netti annuali a riserva legale.
2. La
quota di utili
non assegnata a riserva legale,
ad altre
riserve, ad altre
destinazioni previste dallo
statuto o non
distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
SEZIONE II
BANCHE
DI CREDITO COOPERATIVO
Art. 33.
Norme generali.
1. Le
banche di credito cooperativo sono costituite in forma
di
società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. La
denominazione deve contenere
l'espressione «credito
cooperativo».
3. La
nomina degli amministratori e dei sindaci
spetta
esclusivamente all'assemblea dei soci.
4. [Il valore nominale di ciascuna azione non
può essere inferiore
a lire cinquantamila né superiore a lire un milione] (1).
(1) A
decorrere dal 1° gennaio 2002,
il presente comma sarà così
sostituito per effetto dell'art. 4, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213:
«Il
valore nominale di
ciascuna azione non
può essere inferiore a
venticinque euro né superiore a cinquecento.».
La presente
nuova disposizione si applica, comunque, fin dal 1°
gennaio 1999, alle società che si costituiscono con capitale espresso
in euro.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
SEZIONE II
BANCHE
DI CREDITO COOPERATIVO
Art. 34.
Soci.
1. Il
numero minimo dei soci delle
banche di credito cooperativo
non può essere inferiore a
duecento. Qualora tale numero diminuisca,
la compagine sociale deve essere reintegrata entro un
anno; in caso
contrario, la banca è posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una
banca di credito cooperativo è necessario
risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di
continuità nel
territorio di competenza della banca stessa.
3. Ogni
socio ha un
voto, qualunque sia il numero delle azioni
possedute.
4. [Nessun
socio può possedere
azioni il cui valore nominale
complessivo superi ottanta milioni di lire] (1).
5. (Omissis) (2).
6. Si applica l'articolo
30, comma 5 (3).
(1) A
decorrere dal 1° gennaio 2002,
il presente comma sarà così
sostituito per effetto
dell'art. 4, d.lg. 24 giugno
1998, n. 213:
«Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale
complessivo
superi cinquantamila euro.».
La presente
nuova disposizione si applica, comunque, fin dal 1°
gennaio 1999, alle società che si costituiscono con capitale
espresso
in euro.
(2) Comma abrogato
dall'art. 5, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
(3) Comma così sostituito
dall'art. 5, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
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BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
SEZIONE II
BANCHE
DI CREDITO COOPERATIVO
Art. 35.
Operatività.
1. Le
banche di credito
cooperativo esercitano il
credito
prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può
autorizzare,
per periodi determinati, le singole banche di credito
cooperativo a
una operatività prevalente
a favore di soggetti diversi dai
soci,
unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2. Gli
statuti contengono le norme relative alle attività, alle
operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza
territoriale,
determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
SEZIONE II
BANCHE
DI CREDITO COOPERATIVO
Art. 36.
Fusioni.
1. La
Banca d'Italia autorizza,
nell'interesse dei creditori e
qualora sussistano ragioni
di stabilità, fusioni
tra banche di
credito cooperativo e
banche di diversa
natura da cui risultino
banche popolari o banche costituite in forma di società per
azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte
con le maggioranze
previste dagli statuti
per le modificazioni statutarie; quando, in
relazione all'oggetto delle
modificazioni, gli statuti prevedano
maggioranze
differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto
salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applica l'art. 57,
commi 2, 3 e 4.
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BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO II
BANCHE
CAPO V
BANCHE COOPERATIVE
SEZIONE II
BANCHE
DI CREDITO COOPERATIVO
Art. 37.
Utili.
1. Le
banche di credito
cooperativo devono destinare almeno il
settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. Una
quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione
nella misura e con le modalità previste dalla legge.
3. La
quota di utili
che non è
assegnata ai sensi dei commi
precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle
azioni o
assegnata ad altre
riserve o distribuita
ai soci deve
essere
destinata a fini di beneficenza o mutualità.
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CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A
PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
SEZIONE I
CREDITO
FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE
Art. 38.
Nozione
di credito fondiario.
1. Il credito fondiario ha per oggetto la
concessione, da parte di
banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da
ipoteca
di primo grado su immobili.
2. La
Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
determina l'ammontare massimo
dei finanziamenti, individuandolo in
rapporto al valore
dei beni ipotecati
o al costo delle opere da
eseguire sugli stessi,
nonché le ipotesi
in cui la presenza di
precedenti iscrizioni ipotecarie
non impedisce la concessione dei
finanziamenti.
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CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A
PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
SEZIONE I
CREDITO
FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE
Art. 39.
Ipoteche.
1. Ai
fini dell'iscrizione ipotecaria
le banche possono eleggere
domicilio presso la propria sede.
2. Quando
la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro
formino oggetto di
atti separati, il
conservatore dei registri
immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal
beneficiario del
finanziamento,
esegue, a margine
dell'iscrizione già presa,
l'annotazione
dell'avvenuto pagamento e
dell'eventuale variazione
degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca
iscritta
fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura
risultante
dall'annotazione stessa.
3. Il credito della banca relativo a
finanziamenti con clausole di
indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a
concorrenza
dell'importo
effettivamente dovuto per
effetto dell'applicazione di
dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica
automaticamente se la
nota d'iscrizione menziona
la clausola di
indicizzazione.
4. Le ipoteche a garanzia
dei finanziamenti non sono assoggettate a
revocatoria
fallimentare quando siano
state iscritte dieci giorni
prima della pubblicazione
della sentenza dichiarativa di fallimento.
L'art. 67 della
legge fallimentare non
si applica ai pagamenti
effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.
5. I
debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del
debito originario, hanno
diritto a una riduzione proporzionale della
somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale
liberazione di uno
o più immobili ipotecati quando,
dai documenti
prodotti o da
perizie, risulti che
per le somme ancora dovute i
rimanenti beni vincolati
costituiscono una garanzia sufficiente ai
sensi dell'art. 38.
6. In
caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il
terzo acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla
suddivisione
del finanziamento in
quote e, correlativamente, al frazionamento
dell'ipoteca a garanzia.
Il conservatore dei registri
immobiliari
annota la suddivisione e il frazionamento a margine
dell'iscrizione
presa.
7. Agli
effetti dei diritti
di scritturato e degli
emolumenti
ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio,
gli
atti e le formalità
ipotecarie, anche di annotazione, si considerano
come una sola stipula, una sola operazione sui registri
immobiliari e
un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
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CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A
PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
SEZIONE I
CREDITO
FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE
Art. 40.
Estinzione
anticipata e risoluzione del contratto.
1. I debitori hanno
facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto
o in parte,
il proprio debito,
corrispondendo alla banca
esclusivamente un compenso
omnicomprensivo per l'estinzione
contrattualmente
stabilito. I contratti
indicano le modalità di
calcolo del compenso,
secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo
fine di garantire la trasparenza delle condizioni (1).
2. La banca può invocare
come causa di risoluzione del contratto il
ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno
sette
volte, anche non
consecutive. A tal
fine costituisce ritardato
pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il
centoottantesimo
giorno dalla scadenza della rata.
(1) Comma così sostituito
dall'art. 6, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Vedi, anche, il comma 2 del citato art, 6, d.lg. 342/1999.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A
PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
SEZIONE I
CREDITO FONDIARIO E ALLE OPERE
PUBBLICHE
Art. 41.
Procedimento esecutivo.
1. Nel procedimento di
espropriazione relativo a crediti fondiari è
escluso l'obbligo della
notificazione del titolo
contrattuale
esecutivo.
2. L'azione
esecutiva sui beni
ipotecati a garanzia
di
finanziamenti
fondiari può essere iniziata o
proseguita dalla banca
anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.
Il curatore
ha facoltà di
intervenire
nell'esecuzione. La somma
ricavata
dall'esecuzione,
eccedente la quota che in sede di riparto risulta
spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
3. Il custode dei beni
pignorati, l'amministratore giudiziario e il
curatore del fallimento
del debitore versano alla banca le rendite
degli immobili ipotecati
a suo favore, dedotte le
spese di
amministrazione e i
tributi, sino al soddisfacimento del credito
vantato.
4. Con il provvedimento
che dispone la vendita o l'assegnazione, il
giudice
dell'esecuzione prevede, indicando
il termine, che
l'aggiudicatario o
l'assegnatario, che non intendano avvalersi della
facoltà di subentrare
nel contratto di finanziamento
prevista dal
comma 5, versino
direttamente alla banca
la parte del
prezzo
corrispondente al
complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario
o l'assegnatario che
non provvedano al
versamento nel termine
stabilito sono considerati
inadempienti ai sensi dell'art. 587 del
codice di procedura civile.
5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono
subentrare, senza
autorizzazione del giudice
dell'esecuzione, nel contratto
di
finanziamento
stipulato dal debitore
espropriato, assumendosi gli
obblighi relativi, purché
entro quindici giorni dal decreto previsto
dall'art. 574 del
codice di procedura
civile ovvero dalla data
dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate
scadute, gli accessori e
le spese. Nel caso di vendita in più lotti,
ciascun
aggiudicatario o assegnatario è tenuto a
versare
proporzionalmente
alla banca le
rate scadute, gli accessori e le
spese.
6. Il
trasferimento del bene
espropriato e il
subentro nel
contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano
subordinati
all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 586 del
codice di
procedura civile.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO
OPERE PUBBLICHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A
PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
SEZIONE I
CREDITO
FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE
Art. 42.
Nozione di
credito alle opere pubbliche.
1. Il
credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione,
da parte di
banche, a favore
di soggetti pubblici o privati, di
finanziamenti destinati alla
realizzazione di opere pubbliche o di
impianti di pubblica utilità.
2. Quando
la concessione del
finanziamento avviene a favore di
soggetti privati, il
requisito di opera
pubblica o di pubblica
utilità deve risultare
da leggi o da provvedimenti
della pubblica
amministrazione.
3. I finanziamenti
possono essere assistiti dal privilegio previsto
dall'art. 46.
4. Quando
i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili,
si applica la
disciplina prevista dalla
presente sezione per le
operazioni di credito fondiario.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
AGRICOLTURA (CREDITO)
PESCA
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI
DI CREDITO
SEZIONE II
CREDITO
AGRARIO E PESCHERECCIO
Art. 43.
Nozione.
1. Il
credito agrario ha per oggetto
la concessione, da parte di
banche, di finanziamenti destinati alle attività
agricole e
zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali.
2. Il credito peschereccio ha per oggetto la
concessione, da parte
di banche, di
finanziamenti destinati alle
attività di pesca e
acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.
3. Sono
attività connesse o
collaterali l'agriturismo, la
manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione
e
valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate
dal
CICR.
4. Le
operazioni di credito
agrario e di credito
peschereccio
possono essere effettuate
mediante utilizzo, rispettivamente, di
cambiale agraria e
di cambiale pesca.
La cambiale agraria e la
cambiale pesca devono
indicare lo scopo
del finanziamento e le
garanzie che lo
assistono, nonché il
luogo dell'iniziativa
finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate
a
ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
AGRICOLTURA (CREDITO)
PESCA
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI
CREDITO
SEZIONE II
CREDITO
AGRARIO E PESCHERECCIO
Art. 44.
Garanzie.
1. I
finanziamenti di credito agrario
e di credito peschereccio,
anche a breve
termine, possono essere
assistiti dal privilegio
previsto dall'articolo 46.
2. I finanziamenti a breve e medio termine di
credito agrario e di
credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui
seguenti
beni mobili dell'impresa finanziata:
a) frutti pendenti,
prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b) bestiame,
merci, scorte, materie prime
macchine, attrezzi e
altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti,
anche futuri, derivanti
dalla vendita dei beni
indicati nelle lettere a) e b).
3. Il
privilegio legale si
colloca nel grado
immediatamente
successivo ai crediti per le imposte sui redditi
immobiliari di cui
al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.
4. In caso di
inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano
i beni sottoposti ai
privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza
della banca creditrice,
assunte sommarie informazioni, disporne
l'apprensione e la
vendita. Quest'ultima è
effettuata ai sensi
dell'articolo 1515 del codice civile.
5. Ove i finanziamenti di
credito agrario e di credito peschereccio
siano garantiti da
ipoteca su immobili, si applica la disciplina
prevista dalla sezione
I del presente capo per le
operazioni di
credito fondiario (1).
(1) Articolo,
da ultimo, così
sostituito dall'art. 7, d.lg. 4
agosto 1999, n. 342.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
AGRICOLTURA (CREDITO)
PESCA
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A
PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
SEZIONE II
CREDITO
AGRARIO E PESCHERECCIO
Art. 45.
Fondo
interbancario di garanzia.
1. Le operazioni di credito agrario possono
essere assistite dalla
garanzia sussidiaria del
Fondo interbancario di garanzia, avente
personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla
vigilanza
del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del
tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento
delle politiche agricole,
alimentari e forestali,
individua le
operazioni alle quali si
applica la garanzia e determina i criteri e
i limiti degli
interventi del Fondo,
nonché l'entità delle
contribuzioni a esso
dovute da parte
delle banche, in rapporto
all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.
3. L'organizzazione interna e il
funzionamento del Fondo sono
disciplinati dallo statuto,
approvato con decreto del Ministro del
tesoro.
4. Presso
il Fondo è
operante la Sezione
speciale prevista
dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di
autonomia
patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si
applicano le
disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Presso
il Fondo è altresì operante una Sezione di garanzia per
il credito peschereccio, avente personalità giuridica
con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art.
9 della legge 25 novembre
1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza
del Ministero del tesoro. Alla Sezione si applicano le
disposizioni
dei commi 2 e 3.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO (CREDITI)
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A
PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
SEZIONE III
ALTRE OPERAZIONI
Art. 46.
Finanziamenti alle
imprese: costituzione di privilegi.
1. La concessione di finanziamenti
a medio e lungo termine da parte
di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale
su
beni mobili, comunque
destinati all'esercizio dell'impresa, non
iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:
a)
impianti e opere
esistenti e futuri,
concessioni e beni
strumentali;
b) materie
prime, prodotti in
corso di lavorazione, scorte,
prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque
acquistati con il finanziamento concesso;
d) crediti,
anche futuri, derivanti
dalla vendita dei beni
indicati nelle lettere precedenti (1).
2. Il
privilegio, a pena
di nullità, deve
risultare da atto
scritto. Nell'atto devono
essere esattamente descritti i
beni e i
crediti sui quali
il privilegio viene
costituito, la banca
creditrice, il debitore e
il soggetto che ha concesso il privilegio,
l'ammontare e le
condizioni del finanziamento nonché la somma di
denaro per la quale il privilegio viene assunto.
3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata
alla trascrizione, nel
registro indicato nell'art. 1524, secondo
comma, del codice civile,
dell'atto dal quale il privilegio risulta.
La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del
luogo
ove ha sede
l'impresa finanziata e presso
quelli del luogo ove ha
sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio (1).
4. Il
privilegio previsto dal
presente articolo si colloca nel
grado indicato nell'art.
2777, ultimo comma, del codice civile e non
pregiudica gli altri
titoli di prelazione di pari grado con data
certa anteriore a quella della trascrizione.
5. Fermo restando quanto
disposto dall'art. 1153 del codice civile,
il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi
che
abbiano acquistato diritti
sui beni che sono oggetto dello
stesso
dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non
sia possibile far
valere il privilegio
nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
6. Gli onorari notarili
sono ridotti alla metà (2).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 8, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
(2) Comma aggiunto
dall'art. 8, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO
BANCHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI
CREDITO
SEZIONE III
ALTRE OPERAZIONI
Art. 47.
Finanziamenti
agevolati e gestione di fondi pubblici.
1. Tutte le banche
possono erogare finanziamenti o prestare servizi
previsti dalle vigenti
leggi di agevolazione, purché essi siano
regolati da contratto
con l'amministrazione pubblica
competente e
rientrino tra le
attività che le banche
possono svolgere in via
ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le
disposizioni delle leggi
di agevolazione, ivi
comprese quelle
relative alle misure
fiscali e tariffarie
e ai privilegi di
procedura.
2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione
creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di
servizi a
essi inerenti, sono
disciplinate da contratti
stipulati tra
l'amministrazione
pubblica competente e
le banche da
questa
prescelte. I contratti
indicano criteri e modalità idonei a superare
il conflitto di
interessi tra la gestione dei fondi e l'attività
svolta per proprio
conto dalle banche; a tal fine possono essere
istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle
deliberazioni
in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti
determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.
3. I contratti indicati nel comma 2 possono
prevedere che la banca
alla quale è
attribuita la gestione
di un fondo pubblico di
agevolazione è tenuta
a stipulare a sua volta
contratti con altre
banche per disciplinare la concessione, a
valere sul fondo, di
contributi relativi a
finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi
contratti sono approvati
dall'amministrazione pubblica
competente
(1).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 9, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 9, d.lg. 342/1999.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO VI
NORME RELATIVE A
PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
SEZIONE III
ALTRE OPERAZIONI
Art. 48.
Credito su pegno.
1. Le banche possono
intraprendere l'esercizio del credito su pegno
di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e
dal
regio decreto 25
maggio 1939, n. 1279, dotandosi
delle necessarie
strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, d.lg.
4 agosto 1999, n.
342. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 10, d.lg. 342/1999.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
ASSEGNI E CAMBIALI
BANCHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO VII
ASSEGNI
CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO
Art. 49.
Assegni circolari.
1. La
Banca d'Italia autorizza
le banche alla emissione degli
assegni circolari nonché
di altri assegni
a essi assimilabili o
equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La
Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
determina la misura, la
composizione e le modalità per il versamento
della cauzione che
le banche emittenti
sono tenute a costituire
presso la medesima Banca d'Italia a fronte della
circolazione degli
assegni indicati nel comma 1.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO II
BANCHE
CAPO VII
ASSEGNI
CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO
Art. 50.
Decreto ingiuntivo.
1. La Banca d'Italia
e le banche possono chiedere
il decreto
d'ingiunzione
previsto dall'art. 633 del
codice di procedura civile
anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle
scritture
contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale
deve
altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCA D'ITALIA
BANCHE
TITOLO III
VIGILANZA
CAPO I
VIGILANZA SULLE BANCHE
Art. 51.
Vigilanza informativa.
1. Le
banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei
termini da essa
stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonché ogni
altro dato e
documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci
con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCA D'ITALIA
BANCHE
TITOLO III
VIGILANZA
CAPO I
VIGILANZA SULLE BANCHE
Art. 52.
Comunicazioni del collegio
sindacale e dei soggetti incaricati del
controllo dei conti (1).
1. Il collegio sindacale
informa senza indugio la Banca d'Italia di
tutti gli atti
o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio
dei propri compiti,
che possano costituire una
irregolarità nella
gestione delle banche
o una violazione delle norme disciplinanti
l'attività bancaria.
2. Le società che
esercitano attività di revisione contabile presso
le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia
gli atti o i
fatti, rilevati nello
svolgimento dell'incarico, che
possano
costituire una grave
violazione delle norme disciplinanti l'attività
bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità
dell'impresa o
comportare un giudizio
negativo, un giudizio
con rilievi o una
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul
bilancio.
Tali società inviano alla
Banca d'Italia ogni altro dato o documento
richiesto.
3. I
commi 1 e 2 si applicano anche
ai soggetti che esercitano i
compiti ivi previsti
presso le società che controllano le banche o
che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.
4. La
Banca d'Italia stabilisce
modalità e termini
per la
trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2 (2).
(1) Rubrica
così sostituita dall'art. 11, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2) Articolo così
sostituito dall'art. 211, d.lg. 24 febbraio 1998,
n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCA D'ITALIA
BANCHE
TITOLO III
VIGILANZA
CAPO I
VIGILANZA SULLE BANCHE
Art. 53.
Vigilanza regolamentare.
1. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza
patrimoniale;
b) il contenimento del
rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni
detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile
e i controlli
interni.
2. Le
disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere
che determinate operazioni siano sottoposte ad
autorizzazione della
Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare
gli amministratori, i sindaci e
i dirigenti delle
banche per esaminare la situazione delle stesse;
b) ordinare la
convocazione degli organi collegiali delle banche,
fissandone l'ordine del
giorno, e proporre
l'assunzione di
determinate decisioni;
c) procedere
direttamente alla convocazione degli organi
collegiali delle banche
quando gli organi competenti non abbiano
ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare,
ove la situazione lo richieda,
provvedimenti
specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate
nel
comma 1.
4. Le
banche devono rispettare, per la
concessione di credito in
favore di soggetti
a loro collegati o che in esse detengono
una
partecipazione
rilevante al capitale, i limiti
indicati dalla Banca
d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR.
Tali limiti
sono determinati con
esclusivo riferimento al patrimonio della banca
e alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il
credito. Il CICR
disciplina i conflitti di interesse tra le banche e
i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO III
VIGILANZA
CAPO I
VIGILANZA SULLE BANCHE
Art. 54.
Vigilanza ispettiva.
1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le
banche e
richiedere a esse
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga
necessari.
2. La Banca d'Italia può
richiedere alle autorità competenti di uno
Stato comunitario che esse
effettuino accertamenti presso succursali
di banche italiane
stabilite nel territorio di
detto Stato ovvero
concordare altre modalità delle verifiche.
3. Le
autorità competenti di
uno Stato comunitario, dopo aver
informato la Banca
d'Italia, possono ispezionare, anche tramite
persone da esse
incaricate, le succursali stabilite nel territorio
della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le
autorità
competenti di uno Stato
comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia
può procedere direttamente
agli accertamenti ovvero concordare altre
modalità delle verifiche.
4. A
condizione di reciprocità, la
Banca d'Italia può concordare
con le autorità competenti degli Stati
extracomunitari modalità per
l'ispezione di succursali
di banche insediate
nei rispettivi
territori.
5. La
Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO III
VIGILANZA
CAPO I
VIGILANZA SULLE BANCHE
Art. 55.
Controlli sulle
succursali in Italia di banche comunitarie.
1. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
esercita controlli sulle
succursali di banche
comunitarie nel
territorio della Repubblica.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO III
VIGILANZA
CAPO I
VIGILANZA SULLE BANCHE
Art. 56.
Modificazioni statutarie.
1. La
Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti
delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non
si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese
se non consti l'accertamento previsto dal
comma 1.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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VIGILANZA
CAPO I
VIGILANZA SULLE BANCHE
Art. 57.
Fusioni e scissioni.
1. La Banca d'Italia
autorizza le fusioni e le scissioni alle quali
prendono parte banche quando non contrastino con il
criterio di una
sana e prudente
gestione. È fatta
salva l'applicazione delle
disposizioni previste dal
decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356.
2. Non
si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese del
progetto di fusione o di scissione se non
consti l'autorizzazione indicata nel comma 1.
3. Il
termine previsto dall'art.
2503, primo comma, del codice
civile è ridotto a quindici giorni.
4. I
privilegi e le
garanzie di qualsiasi
tipo, da chiunque
prestate o comunque
esistenti, a favore di banche incorporate da
altre banche, di
banche partecipanti a fusioni con costituzione di
nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e
il
loro grado, senza
bisogno di alcuna
formalità o annotazione, a
favore, rispettivamente, della
banca incorporante, della
banca
risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del
trasferimento
per scissione.
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VIGILANZA
CAPO I
VIGILANZA SULLE BANCHE
Art. 58.
Cessione
di rapporti giuridici (1).
1. La Banca
d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di
aziende, di rami
d'azienda, di beni
e rapporti giuridici
individuabili in blocco.
Le istruzioni possono
prevedere che le
operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione
della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria dà notizia
dell'avvenuta cessione mediante
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I
privilegi e le
garanzie di qualsiasi
tipo, da chiunque
prestate o comunque
esistenti a favore
del cedente, nonché le
trascrizioni nei pubblici
registri degli atti di acquisto dei beni
oggetto di locazione finanziaria compresi nella
cessione conservano
la loro validità
e il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna
formalità o annotazione. Restano altresì
applicabili le discipline speciali, anche di carattere
processuale,
previste per i crediti ceduti (2).
4. Nei
confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari
previsti dal comma
2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264
del codice civile.
5. I
creditori ceduti hanno
facoltà, entro tre
mesi dagli
adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal
cedente
o dal cessionario
l'adempimento delle obbligazioni oggetto di
cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario
risponde
in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti
possono recedere dal
contratto entro tre mesi
dagli adempimenti pubblicitari previsti dal
comma 2 se
sussiste una giusta
causa, salvo in questo caso la
responsabilità del cedente.
7. Le
disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle
cessioni in favore
dei soggetti, diversi
dalle banche, inclusi
nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo
65 e
in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale
previsto dall'articolo 107 (3).
(1) Rubrica
così sostituita dall'art. 12, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2) Comma
così sostituito dall'art. 12, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(3) Comma aggiunto
dall'art. 12, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
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VIGILANZA
CAPO II
VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
Art. 59.
Definizioni.
1. Ai fini del presente
capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti
dall'art. 2359, commi
primo e secondo, del codice civile. Si applica l'art. 23, comma 2;
b) per
«società finanziarie» si
intendono le società
che
esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di
assunzione
di partecipazioni aventi
le caratteristiche indicate dalla Banca
d'Italia in conformità
delle delibere del
CICR; una o più delle
attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a
12;
altre attività finanziarie
previste ai sensi del numero 15 della
medesima lettera;
c) per
«società strumentali» si
intendono le società
che
esercitano, in via
esclusiva o prevalente,
attività che hanno
carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo,
comprese
quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici (1).
(1) Vedi art. 6, L. 13
maggio 1999, n. 133.
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CAPO II
VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
SEZIONE I
GRUPPO BANCARIO
Art. 60.
Composizione.
1. Il gruppo bancario è
composto alternativamente:
a) dalla
banca italiana capogruppo
e dalle società bancarie,
finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla società finanziaria
capogruppo e dalle società bancarie,
finanziarie e strumentali da questa controllate, quando
nell'ambito
del gruppo abbia
rilevanza la componente
bancaria, secondo quanto
stabilito dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del
CICR.
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CAPO II
VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
SEZIONE I
GRUPPO BANCARIO
Art. 61.
Capogruppo.
1. Capogruppo è la banca
italiana o la società finanziaria con sede
legale in Italia, cui fa capo il controllo delle
società componenti
il gruppo bancario
e che non sia, a
sua volta, controllata da
un'altra banca italiana
o da un'altra società finanziaria con sede
legale in Italia,
che possa essere considerata capogruppo ai sensi
del comma 2.
2. La
società finanziaria è
considerata capogruppo quando
nell'insieme delle società
da essa controllate abbiano rilevanza
determinante, secondo quanto
stabilito dalla Banca
d'Italia in
conformità delle deliberazioni del CICR, quelle bancarie,
finanziarie
e strumentali.
3. Ferma
restando la specifica disciplina dell'attività bancaria,
la capogruppo è
soggetta ai controlli
di vigilanza previsti dal
presente capo. La
Banca d'Italia accerta
che lo statuto della
capogruppo e le
sue modificazioni non
contrastino con la gestione
sana e prudente del gruppo stesso.
4. La
capogruppo, nell'esercizio
dell'attività di direzione e di
coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per
l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca
d'Italia
nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori
delle
società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione
per
l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per
il
rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
5. Al
collegio sindacale della società
finanziaria capogruppo si
applica l'art. 52.
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CAPO II
VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
SEZIONE I
GRUPPO BANCARIO
Art. 62.
Requisiti di
professionalità e di onorabilità.
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione
e controllo presso la
società finanziaria capogruppo si applicano le
disposizioni in materia
di requisiti di professionalità e di
onorabilità previste per
i soggetti che
esercitano le medesime
funzioni presso le banche.
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CAPO II
VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
SEZIONE I
GRUPPO BANCARIO
Art. 63.
Partecipazioni
al capitale.
1. In
materia di partecipazioni al capitale delle
società
finanziarie
capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II,
capi III e IV (1).
2. Nei
confronti delle altre
società appartenenti al
gruppo
bancario e dei
partecipanti al loro capitale
sono attribuiti alla
Banca d'Italia i poteri previsti dall'art. 21.
(1) Comma
così modificato dall'art. 13, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
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CAPO II
VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
SEZIONE I
GRUPPO BANCARIO
Art. 64.
Albo.
1. Il
gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. La
capogruppo comunica alla
Banca d'Italia l'esistenza del
gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
3. La
Banca d'Italia può
procedere d'ufficio
all'accertamento
dell'esistenza di un
gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo
e può determinare
la composizione del
gruppo bancario anche in
difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.
4. Le
società appartenenti al gruppo
indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La
Banca d'Italia disciplina
gli adempimenti connessi alla
tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
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CAPO II
VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
SEZIONE II
AMBITO ED
ESERCIZIO DELLA VIGILANZA
Art. 65.
Soggetti inclusi
nell'ambito della vigilanza consolidata.
1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su
base consolidata nei
confronti dei seguenti soggetti:
a) società appartenenti
a un gruppo bancario;
b) società bancarie,
finanziarie e strumentali partecipate almeno
per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo
bancario o da una
singola banca;
c) società bancarie,
finanziarie e strumentali non comprese in un
gruppo bancario, ma
controllate dalla persona fisica o giuridica che
controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
d) società
finanziarie, aventi sede
legale in un altro Stato
comunitario, che controllano
una capogruppo o
una singola banca
italiana, sempreché tali
società siano incluse
nella vigilanza
consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art.
69;
e) società
bancarie, finanziarie e
strumentali controllate dai
soggetti di cui alla lettera d);
f) società bancarie,
finanziarie e strumentali partecipate almeno
per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle
lettere
d) ed e);
g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo
e dalle società
indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca;
h) società, diverse da quelle bancarie e
finanziarie, che, fermo
restando quanto previsto
dall'art. 19, comma 6, controllano almeno
una banca;
i) società diverse da quelle bancarie,
finanziarie e strumentali
quando siano controllate da una singola banca ovvero
quando società
appartenenti a un
gruppo bancario ovvero soggetti indicati nelle
lettere d), e),
g) e h) detengano, anche
congiuntamente, una
partecipazione di controllo.
2. Nei
confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema
di
controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.
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CAPO II
VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
SEZIONE II
AMBITO ED
ESERCIZIO DELLA VIGILANZA
Art. 66.
Vigilanza informativa.
1. Al fine di realizzare
la vigilanza su base consolidata, la Banca
d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a
f) del
comma 1 dell'art. 65 la
trasmissione, anche periodica, di situazioni
e dati nonché
ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può
altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere g), h) e i) del
comma 1 dell'articolo citato le informazioni utili all'esercizio
della vigilanza su base consolidata.
2. La
Banca d'Italia determina
modalità e termini
per la
trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni
indicati
nel comma 1.
3. La Banca d'Italia può richiedere la
certificazione del bilancio
ai soggetti indicati nelle lettere da a) a g) del comma
1 dell'art.
65.
4. Le società indicate nell'art. 65, aventi
sede legale in Italia,
forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le
situazioni, i
dati e le
informazioni richiesti per
consentire l'esercizio della
vigilanza consolidata.
5. Le società con sede legale in Italia
ricomprese nella vigilanza
su base consolidata di competenza delle autorità di
vigilanza degli
altri Stati comunitari
forniscono ai soggetti
individuati dalle
stesse le informazioni necessarie per
l'esercizio della vigilanza
consolidata.
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CAPO II
VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
SEZIONE II
AMBITO ED
ESERCIZIO DELLA VIGILANZA
Art. 67.
Vigilanza regolamentare.
1. Al
fine di realizzare
la vigilanza consolidata, la Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, ha
facoltà di
impartire alla capogruppo,
con provvedimenti di carattere generale o
particolare,
disposizioni, concernenti il
gruppo bancario
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza
patrimoniale;
b) il contenimento del
rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni
detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile
e i controlli
interni.
2. Le
disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere
che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione
della
Banca d'Italia.
3. Le
disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la
vigilanza su base
consolidata possono tener
conto, anche con
riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività
dei
soggetti indicati nelle lettere da b) a g) del comma 1 dell'art.
65.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO III
VIGILANZA
CAPO II
VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
SEZIONE II
AMBITO ED
ESERCIZIO DELLA VIGILANZA
Art. 68.
Vigilanza ispettiva.
1. A
fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può
effettuare ispezioni presso
i soggetti indicati
nell'art. 65 e
richiedere
l'esibizione di documenti
e gli atti che ritenga
necessari. Le ispezioni
nei confronti di società diverse da quelle
bancarie, finanziarie e
strumentali hanno il
fine esclusivo di
verificare
l'esattezza dei dati e delle
informazioni forniti per il
consolidamento.
2. La Banca d'Italia può
richiedere alle autorità competenti di uno
Stato comunitario di
effettuare accertamenti presso
i soggetti
indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato,
ovvero
concordare altre modalità delle verifiche.
3. La
Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di
altri Stati comunitari
o extracomunitari, può effettuare ispezioni
presso le società
con sede legale
in Italia ricomprese
nella
vigilanza su base
consolidata di competenza
delle autorità
richiedenti. La Banca
d'Italia può consentire che la
verifica sia
effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero
da un
revisore o da un esperto (1).
(1) Comma
così sostituito dall'art. 14, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
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TITOLO III
VIGILANZA
CAPO II
VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
SEZIONE II
AMBITO ED
ESERCIZIO DELLA VIGILANZA
Art. 69.
Collaborazione tra autorità.
1. La Banca d'Italia può
concordare con le autorità di vigilanza di
altri Stati comunitari forme di collaborazione nonché la
ripartizione
dei compiti specifici
di ciascuna autorità in ordine all'esercizio
della vigilanza su base
consolidata nei confronti di gruppi operanti
in più Paesi.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Art. 70.
Provvedimento.
1. Il
Ministro del tesoro, su proposta
della Banca d'Italia, può
disporre con decreto
lo scioglimento degli organi con
funzioni di
amministrazione e di controllo delle banche quando:
a) risultino
gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero
gravi violazioni delle
disposizioni legislative,
amministrative o
statutarie che regolano l'attività della banca;
b) siano previste gravi
perdite del patrimonio;
c) lo
scioglimento sia richiesto
con istanza motivata dagli
organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.
2. Le
funzioni delle assemblee
e degli altri organi diversi da
quelli indicati nel
comma 1 sono
sospese per effetto
del
provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto
previsto
dall'art. 72, comma 6.
3. Il
decreto del Ministro del tesoro e la proposta della
Banca
d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli
interessati, che ne facciano richiesta, non prima
dell'insediamento
ai sensi dell'art. 73 (1).
4. Il
decreto del Ministro del tesoro è pubblicato per
estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. L'amministrazione straordinaria dura un
anno dalla data di
emanazione del decreto
previsto dal comma 1, salvo che
il decreto
preveda un termine più
breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la
chiusura anticipata. In
casi eccezionali la procedura può essere
prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il
medesimo
procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto
compatibili
i commi 3 e 4.
6. La Banca d'Italia può
disporre proroghe non superiori a due mesi
del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma
5,
per gli adempimenti connessi
alla chiusura della procedura quando le
relative modalità di
esecuzione siano state
già approvate dalla
medesima Banca d'Italia.
7. Alle
banche non si
applicano il titolo
IV della legge
fallimentare e l'art.
2409 del codice
civile. Se vi è fondato
sospetto di gravi
irregolarità
nell'adempimento dei doveri
degli
amministratori e dei sindaci di banche, i soci che
rappresentano il
ventesimo del capitale
sociale, ovvero il cinquantesimo in caso di
banche con azioni quotate in borsa, possono denunciare
i fatti alla
Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.
(1) Comma
così modificato dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Art. 71.
Organi della procedura.
1. La Banca d'Italia, con provvedimento da
emanarsi entro quindici
giorni dalla data del decreto previsto dall'art. 70, comma 1,
nomina:
a) uno o più commissari
straordinari;
b) un
comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri,
che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il
provvedimento della Banca
d'Italia e la delibera di nomina
del presidente del
comitato di sorveglianza sono pubblicati per
estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Entro
quindici giorni dalla
comunicazione della nomina,
i commissari
depositano in copia gli atti di nomina degli organi della
procedura e
del presidente del
comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel
registro delle imprese; entro il medesimo termine depositano le
firme
autografe. Entro i
successivi quindici giorni deve
farsi menzione
dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle società.
3. La
Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i
membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti
ai commissari e ai componenti il comitato
di sorveglianza sono
determinate dalla Banca d'Italia in base ai
criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca
sottoposta
alla procedura.
5. La
Banca d'Italia, fino
all'insediamento degli organi
straordinari, può nominare
commissario provvisorio un
proprio
funzionario, che assume
i medesimi poteri attribuiti ai commissari
straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma
9.
6. Agli
organi della procedura
si applicano i
requisiti di
onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 26 (1).
(1) Comma aggiunto
dall'art. 15, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Art. 72.
Poteri e
funzionamento degli organi straordinari.
1. I
commissari esercitano le funzioni e i poteri dei disciolti
organi amministrativi della
banca. Essi provvedono ad accertare la
situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e a promuovere
le
soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. I
commissari,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il
comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i
disciolti organi di
controllo e fornisce pareri ai
commissari nei
casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della
Banca
d'Italia.
3. Le
funzioni degli organi
straordinari hanno inizio
con
l'insediamento degli stessi
ai sensi dell'art. 73, commi 1 e
2, e
cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti
(1).
4. La
Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai
membri del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali
cautele e
limitazioni nella gestione
della banca. I
componenti gli organi
straordinari sono
personalmente responsabili dell'inosservanza delle
prescrizioni della Banca
d'Italia; queste non sono opponibili ai
terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
5. L'esercizio
dell'azione di responsabilità
contro i membri dei
disciolti organi amministrativi e di controllo, a norma
dell'art.
2393 del codice civile, spetta ai commissari straordinari, sentito
il
comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca
d'Italia.
Gli organi amministrativi succeduti ai commissari
proseguono le
azioni di responsabilità
da questi iniziate e riferiscono alla Banca
d'Italia in merito alle stesse.
6. I
commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
possono convocare le
assemblee e gli altri organi indicati nell'art.
70, comma 2.
L'ordine del giorno è stabilito
in via esclusiva dai
commissari e non è modificabile dall'organo convocato.
7. Quando
i commissari siano
più di uno, essi decidono
a
maggioranza dei componenti in carica e
i loro poteri di
rappresentanza sono
validamente esercitati con la firma congiunta di
due di essi. È fatta salva la possibilità di conferire deleghe,
anche
per categorie di operazioni, a uno o più commissari.
8. Il
comitato di sorveglianza delibera a maggioranza
dei
componenti in carica;
in caso di
parità prevale il
voto del
presidente.
9. Le azioni civili contro i commissari e i
membri del comitato di
sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento
dell'incarico sono
promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.
(1) Comma
così modificato dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Art. 73.
Adempimenti iniziali.
1. I
commissari straordinari si
insediano prendono in consegna
l'azienda dagli organi
amministrativi disciolti con
un sommario
processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei
conti.
Alle operazioni assiste
almeno un componente
il comitato di
sorveglianza (1).
2. Qualora,
per il mancato intervento degli organi amministrativi
disciolti o per altre ragioni, non sia possibile
l'esecuzione delle
consegne, i commissari
provvedono d'autorità a
insediarsi, con
l'assistenza di un
notaio e, ove occorra, con l'intervento della
forza pubblica.
3. Il
commissario provvisorio assume la gestione della banca ed
esegue le consegne
ai commissari straordinari, secondo le modalità
indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando
il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente
all'inizio
dell'amministrazione
straordinaria non sia
stato
approvato, i commissari
provvedono al deposito nella cancelleria del
tribunale, in sostituzione del bilancio, di
una relazione sulla
situazione
patrimoniale ed economica,
redatta sulla base
delle
informazioni disponibili.
La relazione è accompagnata da un rapporto
del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni
distribuzione
di utili.
(1) Comma
così modificato dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Art. 74.
Sospensione dei pagamenti.
1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i
commissari, al fine
di tutelare gli
interessi dei creditori,
possono sospendere il
pagamento delle passività
di qualsiasi genere da parte della banca
ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti
relativi
ai servizi previsti
dal D.Lgs. di
recepimento della direttiva
93/22/CEE. Il provvedimento è assunto sentito
il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia che può
emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione
ha
luogo per un
periodo non superiore
a un mese, prorogabile
eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi.
2. Durante
il periodo della
sospensione non possono
essere
intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti
cautelari
sui beni della
banca e sugli
strumenti finanziari dei
clienti.
Durante lo stesso periodo
non possono essere iscritte ipoteche sugli
immobili o acquistati
altri diritti di prelazione sui mobili della
banca, se non
in forza di
provvedimenti giudiziali esecutivi
anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
3. La sospensione non
costituisce stato d'insolvenza (1).
(1) Articolo così
sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
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SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Art. 75.
Adempimenti finali.
1. I
commissari straordinari e il
comitato di sorveglianza, al
termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti
sull'attività
svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca
d'Italia cura
che della chiusura
dell'amministrazione
straordinaria sia data
notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
2. La
chiusura dell'esercizio in
corso all'inizio
dell'amministrazione
straordinaria è protratta
a ogni effetto di
legge fino al
termine della procedura.
I commissari redigono il
bilancio che viene
presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia
entro quattro mesi dalla chiusura
dell'amministrazione straordinaria
e pubblicato nei
modi di legge.
L'esercizio cui si riferisce il
bilancio redatto dai
commissari costituisce un
unico periodo
d'imposta. Entro un mese
dall'approvazione della Banca d'Italia, gli
organi subentrati ai
commissari presentano la
dichiarazione dei
redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni
tributarie
vigenti.
3. I
commissari, prima della
cessazione delle loro funzioni,
provvedono perché siano
ricostituiti gli organi dell'amministrazione
ordinaria. Gli organi
subentranti prendono in consegna l'azienda dai
commissari secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Art. 76.
Gestione provvisoria.
1. La
Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli
precedenti, può disporre,
nei casi indicati nell'art. 70, comma 1, e
qualora concorrano ragioni
di assoluta urgenza,
che uno o più
commissari assumano la
gestione provvisoria della banca con i poteri
degli organi amministrativi. Le funzioni degli
organi di
amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono
essere
nominati commissari anche
funzionari della Banca
d'Italia. I
commissari,
nell'eserecizio delle loro
funzioni, sono pubblici
ufficiali.
2. La gestione
provvisoria non può avere una durata superiore a due
mesi. Si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2,
3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma
1.
3. Qualora
durante la gestione
provvisoria intervenga lo
scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a
norma
dell'art. 70, comma 1, i
commissari indicati nel comma 1 assumono le
attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'art. 71,
comma
5.
4. Al
termine della gestione provvisoria gli organi subentranti
prendono in consegna
l'azienda dai commissari indicati nel comma 1
secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 16, d.lg.
4 agosto 1999, n.
342.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Art. 77.
Succursali
di banche extracomunitarie.
1. Nel
caso di amministrazione straordinaria di
succursali di
banche extracomunitarie
stabilite nel territorio della Repubblica, i
commissari
straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei
confronti delle succursali stesse i poteri
degli organi di
amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.
2. Si
applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni
della
presente sezione.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE II
PROVVEDIMENTI STRAORDINARI
Art. 78.
Banche
autorizzate in Italia.
1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di
intraprendere nuove
operazioni oppure ordinare
la chiusura di succursali alle banche
autorizzate in Italia,
per violazione di disposizioni legislative,
amministrative o statutarie che ne regolano
l'attività, per
irregolarità di gestione
ovvero, nel caso di succursali
di banche
extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE II
PROVVEDIMENTI STRAORDINARI
Art. 79.
Banche comunitarie.
1. In
caso di violazione
da parte di banche comunitarie
delle
disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di
servizi
nel territorio della
Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla
banca di porre
termine a tali irregolarità,
dandone comunicazione
all'autorità
competente dello Stato membro in cui la banca ha sede
legale per i provvedimenti eventualmente necessari.
2. Quando
manchino o risultino
inadeguati i provvedimenti
dell'autorità
competente, quando le
irregolarità commesse possano
pregiudicare
interessi generali ovvero
nei casi di urgenza per la
tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli
altri
soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca
d'Italia adotta
le misure necessarie, comprese
l'imposizione del divieto
di
intraprendere nuove operazioni
e la chiusura della succursale,
dandone comunicazione all'autorità competente.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE III
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 80.
Provvedimento.
1. Il
Ministro del tesoro, su proposta
della Banca d'Italia, può
disporre con decreto
la revoca dell'autorizzazione all'attività
bancaria e la liquidazione
coatta amministrativa delle banche, anche
quando ne sia
in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la
liquidazione secondo le
norme ordinarie, qualora le irregolarità
nell'amministrazione o le
violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o
statutarie o le perdite previste dall'art. 70 siano
di eccezionale gravità.
2. La
liquidazione coatta può
essere disposta, con il medesimo
procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli
organi
amministrativi,
dell'assemblea
straordinaria, dei commissari
straordinari o dei liquidatori.
3. Il
decreto del Ministro del tesoro e la proposta della
Banca
d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli
interessati,
che ne facciano
richiesta, non prima
dell'insediamento ai sensi
dell'art. 85 (1).
4. Il
decreto del Ministro del tesoro è pubblicato per
estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Dalla
data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli
organi
amministrativi, di controllo
e assembleari, nonché di ogni
altro organo della banca.
Sono fatte salve le ipotesi previste dagli
articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.
6. Le banche non
sono soggette a procedure
concorsuali diverse
dalla liquidazione coatta
prevista dalle norme
della presente
sezione; per quanto
non espressamente previsto
si applicano, se
compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.
(1) Comma così
modificato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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FALLIMENTO
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE III
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 81.
Organi della procedura.
1. La Banca d'Italia
nomina:
a) uno o più commissari
liquidatori;
b) un
comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri,
che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il
provvedimento della Banca
d'Italia e la delibera di nomina
del presidente del
comitato di sorveglianza sono pubblicati per
estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Entro
quindici giorni dalla
comunicazione della nomina,
i commissari
depositano in copia il
decreto del Ministro del tesoro e gli atti di
nomina degli organi
della liquidazione coatta e del presidente del
comitato di sorveglianza per l'iscrizione presso
l'ufficio del
registro delle imprese;
nello stesso termine i commissari depositano
le firme autografe.
Entro i successivi quindici
giorni deve farsi
menzione dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle società.
3. La
Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i
membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti
ai commissari e ai componenti il comitato
di sorveglianza sono
determinate dalla Banca d'Italia in base ai
criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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FALLIMENTO
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE III
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 82.
Accertamento
giudiziale dello stato di insolvenza.
1. Se una banca non
sottoposta a liquidazione coatta amministrativa
si trova in stato di insolvenza, il tribunale del
luogo in cui essa
ha la sede
legale, su richiesta di uno o più creditori, su istanza
del pubblico ministero
o d'ufficio, sentiti la Banca
d'Italia e i
rappresentanti legali della
banca, dichiara lo stato di insolvenza
con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia
sottoposta
ad amministrazione
straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza
anche su ricorso
dei commissari straordinari, sentiti i commissari
stessi, la Banca
d'Italia e i
cessati rappresentanti legali. Si
applicano le disposizioni dell'art. 195, commi
primo, secondo
periodo, terzo, quarto,
quinto, sesto e
ottavo della legge
fallimentare.
2. Se una banca, anche
avente natura pubblica, si trova in stato di
insolvenza al momento
dell'emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non
è stata
dichiarata a norma
del comma 1, il tribunale del luogo in cui la
banca ha la
sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su
istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca
d'Italia
e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato
con
sentenza in camera
di consiglio. Si
applicano le disposizioni
dell'art. 195, terzo,
quarto, quinto e
sesto comma della legge
fallimentare.
3. La dichiarazione
giudiziale dello stato di insolvenza prevista
dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203
della
legge fallimentare.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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FALLIMENTO
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE III
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 83.
Effetti del
provvedimento per la banca, per i creditori e sui
rapporti
giuridici preesistenti.
1. Dalla
data di insediamento degli organi liquidatori ai
sensi
dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data
di
emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta,
sono
sospesi il pagamento
delle passività di
qualsiasi genere e le
restituzioni di beni di terzi (1).
2. Dalla
data prevista dal comma 1 si
applicano gli articoli 42,
44, 45 e 66, nonché le
disposizioni del titolo II, capo III, sezione
II e sezione IV della legge fallimentare.
3. Dal termine previsto
nel comma 1 contro la banca in liquidazione
non può essere
promossa né proseguita alcuna
azione, salvo quanto
disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per
qualsiasi
titolo, può essere
parimenti promosso o proseguito alcun atto di
esecuzione forzata o
cautelare. Per le azioni civili
di qualsiasi
natura derivanti dalla
liquidazione è competente esclusivamente il
tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale (1).
(1) Comma
così sostituito dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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FALLIMENTO
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
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SEZIONE III
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 84.
Poteri e
funzionamento degli organi liquidatori.
1. I
commissari liquidatori hanno la
rappresentanza legale della
banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono
alle
operazioni della liquidazione. I commissari,
nell'esercizio delle
loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i
commissari nell'esercizio
delle loro funzioni,
controlla l'operato degli stessi e fornisce
pareri nei casi previsti
dalla presente sezione o dalle disposizioni
della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può
emanare direttive per lo svolgimento della
procedura e può
stabilire che talune categorie
di operazioni o di
atti debbano essere
da essa autorizzate
e che per le stesse sia
preliminarmente
sentito il comitato di
sorveglianza. I membri degli
organi liquidatori sono
personalmente responsabili dell'inosservanza
delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono
opponibili ai
terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari
devono presentare annualmente alla Banca d'Italia
una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della
banca e
sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del
comitato di sorveglianza.
5. L'esercizio
dell'azione di responsabilità
contro i membri dei
cessati organi amministrativi e di controllo a norma degli
articoli
2393 e 2394
del codice civile,
spetta ai commissari, sentito il
comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca
d'Italia.
6. Ai
commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si
applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.
7. I
commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con
il parere favorevole
del comitato di sorveglianza, possono farsi
coadiuvare nello svolgimento
delle operazioni da terzi, sotto la
propria
responsabilità e con oneri a carico della liquidazione. In
casi eccezionali, i
commissari, previa
autorizzazione della Banca
d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento
di
singoli atti.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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FALLIMENTO
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE III
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 85.
Adempimenti iniziali.
1. I
commissari liquidatori si
insediano prendendo in consegna
l'azienda dai precedenti
organi di amministrazione o di liquidazione
ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari
acquisiscono
una situazione dei conti e formano quindi l'inventario (1).
2. Si applica l'art. 73,
commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.
(1) Comma
così modificato dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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FALLIMENTO
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE III
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 86.
Accertamento del passivo.
1. Entro
un mese dalla nomina i commissari comunicano a
ciascun
creditore, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, le somme
risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i
documenti
della banca. La
comunicazione s'intende effettuata
con riserva di
eventuali contestazioni.
2. Analoga
comunicazione viene inviata
a coloro che risultino
titolari di diritti
reali sui beni
e sugli strumenti finanziari
relativi ai servizi
previsti dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 in possesso della banca, nonché ai clienti aventi
diritto
alle restituzioni dei detti strumenti finanziari (1).
3. La
Banca d'Italia può stabilire
ulteriori forme di pubblicità
allo scopo di
rendere nota la
scadenza dei termini
per la
presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5.
4. Entro
quindici giorni dal
ricevimento della raccomandata, i
creditori e i
titolari dei diritti
indicati nel comma 2 possono
presentare o inviare,
mediante raccomandata con
avviso di
ricevimento, i loro
reclami ai commissari, allegando i documenti
giustificativi.
5. Entro
sessanta giorni dalla
pubblicazione del decreto
di
liquidazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, i
creditori e i titolari dei
diritti indicati nel comma 2, i quali non
abbiano ricevuto la
comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono
chiedere ai commissari, mediante
raccomandata con avviso
di
ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la
restituzione
dei propri beni,
presentando i documenti atti a provare l'esistenza,
la specie e l'entità dei propri diritti.
6. I
commissari, trascorso il termine
previsto dal comma 5 e non
oltre i trenta
giorni successivi, presentano
alla Banca d'Italia,
sentiti i cessati
amministratori della banca, l'elenco dei creditori
ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti
di
prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi
dei titolari
dei diritti indicati
nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il
riconoscimento delle pretese.
I clienti aventi
diritto alla
restituzione degli
strumenti finanziari relativi ai servizi previsti
dal decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in
apposita e separata sezione dello stato passivo (2).
7. Nei
medesimi termini previsti
dal comma 6
i commissari
depositano nella
cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha
la sede legale, a
disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei
creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma
2,
nonché dei soggetti
appartenenti alle medesime categorie cui è stato
negato il riconoscimento delle pretese.
8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, comunicano
senza indugio a coloro ai quali è stato
negato in tutto
o in parte il riconoscimento delle pretese, la
decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello
stato
passivo è dato avviso
tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
9. Espletati
gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato
passivo diventa esecutivo.
(1) Comma
così sostituito dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n.
415 e poi così modificato dall'art. 17, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2) Comma, da ultimo, così modificato dall'art.
17, d.lg. 4 agosto
1999, n. 342.
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TITOLO IV
DISCIPLINA
DELLE CRISI
CAPO I
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SEZIONE III
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 87.
Opposizioni
allo stato passivo.
1. Possono
proporre opposizione allo stato passivo, relativamente
alla propria posizione
e contro il riconoscimento dei diritti in
favore dei soggetti
inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86,
comma 7, i soggetti le cui
pretese non siano state accolte, in tutto
o in parte, entro quindici
giorni dal ricevimento della raccomandata
prevista dall'art. 86,
comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso
termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso
previsto
dal medesimo comma 8.
2. L'opposizione si
propone con deposito in cancelleria del ricorso
al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede
legale.
3. Il
presidente del tribunale
assegna a un
unico giudice
istruttore tutte le
cause relative alla stessa liquidazione. Nei
tribunali divisi in più
sezioni il presidente assegna le cause a una
di esse e il
presidente di questa provvede alla designazione di un
unico giudice istruttore.
Il giudice istruttore fissa con
decreto
l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire
davanti a
lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente
almeno
quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e
assegna il
termine per la notificazione
del ricorso e del decreto ai commissari
e alle parti.
L'opponente deve costituirsi
almeno cinque giorni
liberi prima dell'udienza, altrimenti
l'opposizione si reputa
abbandonata.
4. Il giudice istruttore provvede all'istruzione
delle varie cause
di opposizione, che
rimette al collegio perché siano
definite con
un'unica sentenza. Tuttavia,
quando alcune opposizioni sono mature
per la decisione
e altre richiedono una più lunga istruzione, il
giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause e
rimette
al collegio quelle mature per la decisione.
5. Quando
sia necessario per
decidere sulle contestazioni, il
giudice richiede ai
commissari l'esibizione di
un estratto
dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'art.
86, comma
6; l'elenco non viene messo a disposizione.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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FALLIMENTO
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE III
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 88.
Appello e
ricorso per cassazione.
1. Contro
la sentenza del tribunale può
essere proposto appello,
anche dai commissari,
entro il termine di quindici giorni dalla data
di notificazione della
stessa. Al giudizio di appello si applica
l'art. 87, commi 4, in quanto compatibile, e 5.
2. Il
termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e
decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello.
3. Le
sentenze pronunciate in
ogni grado del
giudizio di
opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato.
4. Per
quanto non espressamente previsto dalle norme contenute
nell'art. 87 e nel presente articolo, al giudizio di
opposizione si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul
processo
di cognizione.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE III
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 89.
Insinuazioni tardive.
1. Dopo
il deposito dello
stato passivo e fino a che non siano
esauriti tutti i riparti e
le restituzioni, i creditori e i titolari
di diritti indicati
nell'articolo 86, comma
2 che non abbiano
ricevuto la comunicazione ai sensi dell'art.
86, comma 8, e non
risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far
valere
i loro diritti secondo
quanto previsto dall'art. 87, commi da 2 a 5,
e dall'art. 88.
Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al
ritardo della domanda,
salvo che il ritardo stesso non
sia a essi
imputabile (1).
(1) Articolo così
sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
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SEZIONE III
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 90.
Liquidazione dell'attivo.
1. I
commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per
realizzare l'attivo.
2. I
commissari, con il
parere favorevole del
comitato di
sorveglianza e previa
autorizzazione della Banca d'Italia, possono
cedere le attività e le passività, l'azienda, rami
d'azienda nonché
beni e rapporti
giuridici individuabili in blocco. La cessione può
avvenire in qualsiasi
stadio della procedura,
anche prima del
deposito dello stato
passivo; il cessionario risponde comunque delle
sole passività risultanti
dallo stato passivo.
Si applicano le
disposizioni
dell'art. 58, commi
2, 3 e 4, anche
quando il
cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti
dal
comma 7 del medesimo articolo (1).
3. I
commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior
realizzo dell'attivo, previa
autorizzazione della Banca
d'Italia,
continuare
l'esercizio dell'impresa o
di determinati rami
di
attività, secondo le cautele indicate dal comitato di
sorveglianza.
La continuazione dell'esercizio dell'impresa
disposta all'atto
dell'insediamento degli
organi liquidatori entro il termine indicato
nell'articolo 83, comma
1, esclude lo scioglimento di
diritto dei
rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate
dal
comma 2 del medesimo articolo (2).
4. Anche
ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi
diritto, i commissari
possono contrarre mutui,
effettuare altre
operazioni
finanziarie passive e
costituire in garanzia attività
aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal
comitato
di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia.
(1) Comma
così modificato dall'art. 18, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2) Comma
così modificato dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE III
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 91.
Restituzioni e riparti.
1. I
commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli
strumenti finanziari relativi
ai servizi di
cui al decreto
legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito
dell'articolo 111 della
legge fallimentare, alla
ripartizione
dell'attivo
liquidato. Le indennità
e i rimborsi spettanti agli
organi della procedura
di amministrazione straordinaria e ai
commissari della gestione
provvisoria che abbiano
preceduto la
liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle
spese
indicate
dall'articolo 111, comma
primo, numero 1)
della legge
fallimentare (1).
2. Se
risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, la separazione del patrimonio
della banca da
quello dei clienti iscritti nell'apposita sezione
separata dello stato
passivo, ma non sia rispettata la separazione
dei patrimoni dei
detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti
finanziari non risultino
sufficienti per l'effettuazione di tutte le
restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle
restituzioni ai sensi
del comma 1 in proporzione dei diritti per i
quali ciascuno dei
clienti è stato ammesso alla sezione separata
dello stato passivo,
ovvero alla liquidazione degli strumenti
finanziari di pertinenza
della clientela e alla ripartizione del
ricavato secondo la medesima proporzione (2).
3. I
clienti iscritti nell'apposita
sezione separata dello stato
passivo concorrono con
i creditori chirografari ai sensi
dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare,
per
l'intero,
nell'ipotesi in cui non risulti
rispettata la separazione
del patrimonio della banca
da quelli dei clienti ovvero per la parte
del diritto rimasto insoddisfatto nei casi previsti dal comma 2.
4. I
commissari, sentito il
comitato di sorveglianza e
previa
autorizzazione della Banca
d'Italia, possono eseguire
riparti e
restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto
sia a
favore di talune categorie
di essi, anche prima che siano realizzate
tutte le attività e accertate tutte le passività.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e
10, i riparti e le
restituzioni non devono
pregiudicare la possibilità della definitiva
assegnazione delle quote
e dei beni spettanti a tutti gli aventi
diritto.
6. Nell'effettuare i riparti e le
restituzioni, i commissari, in
presenza di pretese di
creditori o di altri interessati per le quali
non sia stata definita l'ammissione allo stato
passivo, accantonano
le somme e gli strumenti
finanziari corrispondenti ai riparti e alle
restituzioni non effettuate a favore di ciascuno di detti
soggetti,
al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel
caso
di riconoscimento dei
diritti, o, in
caso contrario, della loro
liberazione a favore degli altri aventi diritto.
7. Nei
casi previsti dal
comma 6, i commissari, con il
parere
favorevole del comitato
di sorveglianza, e previa autorizzazione
della Banca d'Italia,
possono acquisire idonee
garanzie in
sostituzione degli accantonamenti.
8. La
presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande
previsti
dall'articolo 85, commi
4 e 5, fa concorrere solo agli
eventuali riparti e
restituzioni successivi, nei
limiti in cui le
pretese sono accolte dal
commissario o, dopo il deposito dello stato
passivo, dal giudice
in sede di
opposizione proposta ai sensi
dell'articolo 87, comma 1.
9. Coloro
che hanno proposto
insinuazione tardiva ai
sensi
dell'articolo 89,
concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che
venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.
10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti
reali e i diritti
di prelazioni sono
salvi quando i beni ai quali si riferiscono non
siano stati ancora alienati.
11. Fino
alla restituzione o
alla liquidazione degli strumenti
finanziari gestiti dalla
banca, i commissari provvedono affinché gli
stessi siano amministrati
in un'ottica di minimizzazione del rischio
(3).
(1) Comma
così sostituito dall'art. 19, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2) Comma
così modificato dall'art. 19, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(3) Articolo così
sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE III
LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 92.
Adempimenti finali.
1. Liquidato
l'attivo e prima dell'ultimo
riparto ai creditori o
dell'ultima
restituzione ai clienti,
i commissari sottopongono il
bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il
piano
di riparto, accompagnati da una relazione propria
e da quella del
comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il
deposito presso la
cancelleria del tribunale.
La liquidazione
costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un
mese
dal deposito i
commissari presentano la
dichiarazione dei redditi
relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie
vigenti.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca
d'Italia
può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. Nel
termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono
proporre
le loro contestazioni con ricorso al
tribunale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 87, commi da 2 a 5 e dell'art. 88.
4. Decorso
il termine indicato
senza che siano state proposte
contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata
in
giudicato, i commissari
liquidatori provvedono al riparto o alla
restituzione finale in conformità di quanto previsto dall'art. 91.
5. Le
somme e gli strumenti
che non possono essere distribuiti
vengono depositati nei
modi stabiliti dalla Banca
d'Italia per la
successiva distribuzione
agli aventi diritto, fatta salva la facoltà
prevista dall'art. 91, comma 7.
6. Si applicano gli
articoli 2456 e 2457 del codice civile.
7. La
pendenza di ricorsi
e giudizi, ivi
compreso quello di
accertamento dello stato
di insolvenza, non preclude l'effettuazione
degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la
chiusura
della procedura di liquidazione
coatta amministrativa. Tale chiusura
è subordinata alla esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione
di
garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7.
8. Successivamente alla chiusura della
procedura di liquidazione
coatta, i commissari
liquidatori mantengono la
legittimazione
processuale, anche nei
successivi stati e
gradi dei giudizi. Ai
commissari liquidatori,
nello svolgimento delle attività connesse ai
giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4
e
84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto.
9. Nei
casi di cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2,
del
presente decreto i commissari liquidatori sono estromessi, su
propria
istanza, dai giudizi
relativi ai rapporti oggetto della cessione nei
quali sia subentrato il cessionario (1).
(1) Articolo così
sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA
DELLE CRISI
CAPO I
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SEZIONE III
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 93.
Concordato di liquidazione.
1. In
qualsiasi stadio della procedura
di liquidazione coatta, i
commissari, con il
parere del comitato di
sorveglianza, ovvero la
banca ai sensi
dell'art. 152, secondo
comma, della legge
fallimentare, con
il parere degli
organi liquidatori, possono
proporre un concordato
al tribunale del luogo dove l'impresa ha la
sede legale. La proposta
di concordato deve essere autorizzata dalla
Banca d'Italia.
2. La
proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta
ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali
garanzie.
3. L'obbligo di pagare le
quote di concordato può essere assunto da
terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria.
In
tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del
concordato non
può esperirsi che
contro i terzi
assuntori entro i limiti delle
rispettive quote.
4. La
proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori
sono depositati nella
cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia
può stabilire altre forme di pubblicità.
5. Entro
trenta giorni dal
deposito, gli interessati possono
proporre opposizione con
ricorso depositato nella cancelleria, che
viene comunicato al commissario.
6. Il
tribunale decide con sentenza in
camera di consiglio sulla
proposta di concordato,
tenendo conto delle opposizioni e del parere
su queste ultime reso
dalla Banca d'Italia. La sentenza è pubblicata
mediante deposito in
cancelleria e nelle altre forme stabilite dal
tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e
agli
opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'art.
88, commi
1, primo periodo, 2, 3 e 4.
7. Durante
la procedura di
concordato i commissari possono
procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art.
91.
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FALLIMENTO
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE III
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 94.
Esecuzione del
concordato e chiusura della procedura.
1. I
commissari liquidatori, con
l'assistenza del comitato di
sorveglianza,
sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le
direttive della Banca d'Italia.
2. Eseguito
il concordato, i
commissari liquidatori convocano
l'assemblea dei soci
della banca perché sia deliberata la modifica
dell'oggetto sociale in
relazione alla revoca
dell'autorizzazione
all'attività
bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica
dell'oggetto
sociale, i commissari
procedono agli adempimenti
previsti dagli articoli 2456 e 2457 del codice civile.
3. Si
applicano l'art. 92,
comma 5, del
presente decreto
legislativo e l'art. 215 della legge fallimentare.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE III
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 95.
Succursali di banche estere.
1. Quando
a una banca comunitaria sia
stata revocata
l'autorizzazione
all'attività da parte
dell'autorità competente, le
succursali italiane possono
essere sottoposte alla
procedura di
liquidazione coatta amministrativa secondo le norme della presente
sezione, in quanto compatibili.
2. Alle
succursali di banche
extracomunitarie si applicano le
disposizioni previste dalla presente sezione, in quanto
compatibili.
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BANCHE
FALLIMENTO
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE IV
SISTEMI DI
GARANZIA DEI DEPOSITANTI (1)
(1) Sezione aggiunta
dall'art. 2, d.lg. 4 dicembre 1996, n. 659, in
sostituzione dell'art. 96.
Art. 96.
Soggetti aderenti e
natura dei sistemi di garanzia dei depositi.
1. Le banche italiane aderiscono a uno dei
sistemi di garanzia dei
depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.
2. Le
succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono
aderire a un
sistema di garanzia italiana al
fine di integrare la
tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di
appartenenza.
3. Le
succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia
aderiscono a un sistema di
garanzia italiana salvo che partecipino a
un sistema di garanzia estero equivalente.
4. I
sistemi di garanzia
hanno natura di diritto privato; le
risorse finanziarie per
il perseguimento delle loro
finalità sono
fornite dalle banche aderenti.
5. I componenti degli
organi e coloro che prestano la loro attività
nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati
al
segreto
professionale in relazione
a tutte le
notizie, le
informazioni e i dati in possesso dei sistemi di garanzia
stessi in
ragione dell'attività istituzionale di questi ultimi (1).
(1) Vedi epigrafe sez.
IV, nota 1.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA
DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE IV
SISTEMI DI
GARANZIA DEI DEPOSITANTI (1)
(1) Sezione aggiunta
dall'art. 2, d.lg. 4 dicembre 1996, n. 659, in
sostituzione dell'art. 96.
Art. 96.
Interventi.
1. I
sistemi di garanzia
effettuano i rimborsi
nei casi di
liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate
in
Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti
in Italia,
che abbiano aderito
in via integrativa a un sistema
di garanzia
italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia
intervenuto il
sistema di garanzia
dello Stato di
appartenenza. I sistemi di
garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.
2. I
sistemi di garanzia tutelano i
depositanti delle succursali
comunitarie delle banche
italiane; essi possono altresì prevedere la
tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle
banche
italiane.
3. Sono
ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti
dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di
depositi o
sotto altra forma nonché agli assegni circolari e agli
altri titoli
di credito ad essi assimilabili.
4. Sono esclusi dalla
tutela:
a) i depositi e gli
altri fondi rimborsabili al portatore;
b) le obbligazioni e i
crediti derivanti da accettazioni, pagherò
cambiari ed operazioni in titoli;
c) il
capitale sociale, le
riserve e gli
altri elementi
patrimoniali della banca;
d) i
depositi derivanti da
transazioni in relazione alle quali
sia intervenuta una
condanna per i reati previsti negli articoli
648-bis e 648-ter del codice penale;
e) i
depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti
regionali,
provinciali, comunali e
degli altri enti
pubblici
territoriali;
f) i
depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio,
nonché i crediti delle stesse;
g) i
depositi delle società
finanziarie indicate nell'articolo
59, comma 1,
lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli
organismi di investimento
collettivo del risparmio; di altre società
dello stesso gruppo bancario;
h) i
depositi, anche effettuati
per interposta persona, dei
componenti gli organi
sociali e dell'alta direzione
dalla banca o
della capogruppo del gruppo bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta
persona, dei soci
che detengano almeno il 5 per cento del capitale sociale della
banca;
l) i depositi per i
quali il depositante ha ottenuto dalla banca,
a titolo individuale, tassi e condizioni
che hanno concorso a
deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base
a quanto
accertato dai commissari liquidatori.
5. Il
limite massimo di rimborso per
ciascun depositante non può
essere inferiore a lire duecentomilioni.
6. Sono
ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del
comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca
in
liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto
dalla
sezione III del presente titolo.
7. Il rimborso è
effettuato, sino all'ammontare del controvalore di
20.000 ECU, entro
tre mesi dalla
data del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa. Il termine può essere
prorogato
dalla Banca d'Italia, in
circostanze eccezionali o in casi speciali,
per un periodo
complessivo non superiore
a nove mesi. La Banca
d'Italia stabilisce modalità
e termini del rimborso dell'ammontare
residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 ECU per
adeguarlo ad
eventuali modifiche della normativa comunitaria.
8. I sistemi di garanzia
subentrano nei diritti dei depositanti nei
confronti della banca
in liquidazione coatta
amministrativa nei
limiti dei rimborsi
effettuati, entro tali limiti,
percepiscono i
riparti erogati dalla
liquidazione in via prioritaria
rispetto ai
depositanti destinatari dei rimborsi medesimi (1).
(1) Vedi epigrafe sez.
IV, nota 1.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
FALLIMENTO
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE IV
SISTEMI DI
GARANZIA DEI DEPOSITANTI (1)
(1) Sezione aggiunta
dall'art. 2, d.lg. 4 dicembre 1996, n. 659, in
sostituzione dell'art. 96.
Art. 96.
Poteri
della Banca d'Italia.
1. La Banca d'Italia,
avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori
e del sistema bancario:
a) riconosce
i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a
condizione che i sistemi stessi non presentino
caratteristiche tali
da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di
insolvenza
sul sistema bancario;
b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia
con la disciplina
delle crisi bancarie e con l'attività di vigilanza;
c) disciplina
le modalità di rimborso, anche con riferimento ai
casi di cointestazione;
d) autorizza
gli interventi dei
sistemi di garanzia
e le
esclusioni delle banche dai sistemi stessi;
e) verifica che la tutela offerta dai sistemi
di garanzia esteri
cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie
autorizzate
in Italia sia
equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia
italiani;
f) disciplina la pubblicità che le banche sono
tenute ad attuare
per informare i
depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e
sull'inclusione nella garanzia
medesima delle singole tipologie di
crediti;
g) disciplina
le procedure di
coordinamento con le autorità
competenti degli altri
Stati membri in ordine all'adesione delle
succursali di banche
comunitarie a un sistema di garanzia italiana e
alla loro esclusione dallo stesso;
h) emana
disposizioni attuative delle
norme contenute nella
presente sezione (1).
(1) Vedi epigrafe sez.
IV, nota 1.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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FALLIMENTO
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE IV
SISTEMI DI
GARANZIA DEI DEPOSITANTI (1)
(1) Sezione aggiunta
dall'art. 2, d.lg. 4 dicembre 1996, n. 659, in
sostituzione dell'art. 96.
Art. 96.
Esclusione.
1. Le banche possono
essere escluse dai sistemi di garanzia in caso
di inadempimento di
eccezionale gravità agli
obblighi derivanti
dall'adesione ai sistemi stessi.
2. I
sistemi di garanzia, previo assenso, della Banca
d'Italia,
cointestano alla banca l'inadempimento, concedendo il termine
di un
anno per ottemperare
agli obblighi previsti nel comma 1. Decorso
inutilmente tale termine,
prorogabile per un periodo non superiore a
un anno, i
sistemi di garanzia, previa
autorizzazione della Banca
d'Italia, comunicano alla Banca l'esclusione.
3. Sono coperti dalla garanzia i fondi
acquisiti fino alla data di
ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione
la
banca esclusa dà
tempestiva notizia ai
depositanti secondo le
modalità indicate dalla Banca d'Italia.
4. Le
autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione all'attività
bancaria revocano la stessa al venir meno dell'adesione ai sistemi
di
garanzia; resta ferma
la possibilità di disporre la liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.
5. La procedura di esclusione non può essere
avviata né proseguita
nei confronti di banche sottoposte ad amministrazione
straordinaria.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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FALLIMENTO
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
BANCHE
SEZIONE V
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA (1)
(1) Intitolazione aggiunta dall'art. 3, d.lg. 4 dicembre 1996, n.
659.
Art. 97.
Sostituzione degli
organi della liquidazione ordinaria.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80,
se la procedura di
liquidazione di una
banca secondo le norme ordinarie non si svolge
con regolarità o
con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la
sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri
degli organi di
sorveglianza.
2. Il
provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo
le
modalità previste dall'art. 81, comma 2.
3. La
sostituzione degli organi
liquidatori non comporta
il
mutamento della procedura di liquidazione.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO II
GRUPPO BANCARIO
SEZIONE I
CAPOGRUPPO
Art. 98.
Amministrazione straordinaria.
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo,
alla capogruppo di
un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo
I,
sezione I.
2. L'amministrazione straordinaria della
capogruppo, oltre che nei
casi previsti dall'art. 70, può essere disposta quando:
a) risultino
gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività
prevista dall'art. 61, comma 4;
b) una
delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta
alla procedura del
fallimento, dell'amministrazione controllata, del
concordato preventivo, della
liquidazione coatta amministrativa,
dell'amministrazione
straordinaria, dell'art. 2409, terzo comma, del
codice civile ovvero
ad altra analoga procedura
prevista da leggi
speciali e possa
essere alterato in
modo grave l'equilibrio
finanziario o gestionale del gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria della
capogruppo dura un anno
dalla data di emanazione del decreto del Ministro del
tesoro, salvo
che sia prescritto un termine più breve dal decreto medesimo o che
la
Banca d'Italia ne
autorizzi la chiusura
anticipata. In casi
eccezionali la procedura
può essere prorogata per un periodo non
superiore a un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il
comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione della
Banca d'Italia, possono
revocare o
sostituire, anche in
parte, gli amministratori delle società del
gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli
indirizzi gestionali
che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica
al
massimo sino al
termine
dell'amministrazione
straordinaria della
capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo
esclusivamente a
un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti
per la durata
residua del mandato ma, comunque, per un periodo non
superiore a sei mesi.
5. I
commissari straordinari possono
richiedere l'accertamento
giudiziale dello stato
di insolvenza delle società appartenenti al
gruppo.
6. I commissari possono richiedere alle società
del gruppo i dati,
le informazioni e ogni
altro elemento utile per adempiere al proprio
mandato.
7. Al fine di agevolare
il superamento di difficoltà finanziarie, i
commissari possono
disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme
e con gli
effetti previsti dall'art.
74, i cui termini sono
triplicati.
8. La
Banca d'Italia può disporre che
sia data notizia, mediante
speciali forme di
pubblicità, dell'avvenuto
deposito del bilancio
previsto dall'art. 75, comma 2.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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FALLIMENTO
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO II
GRUPPO BANCARIO
SEZIONE I
CAPOGRUPPO
Art. 99.
Liquidazione coatta amministrativa.
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo,
alla capogruppo si
applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.
2. La
liquidazione coatta
amministrativa della capogruppo, oltre
che nei casi
previsti dall'art. 80, può
essere disposta quando le
inadempienze
nell'esercizio
dell'attività prevista dall'art.
61,
comma 4, siano di eccezionale gravità.
3. I
commissari liquidatori depositano
annualmente, presso la
cancelleria del tribunale
del luogo dove la capogruppo ha
la sede
legale, una relazione
sulla situazione contabile e
sull'andamento
della liquidazione, corredata
da notizie sia sullo svolgimento delle
procedure cui sono
sottoposte altre società del gruppo sia sugli
eventuali interventi a
tutela dei depositanti. La relazione è
accompagnata da un
rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca
d'Italia può prescrivere
speciali forme di pubblicità per
rendere
noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le
disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6.
5. Quando
sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza,
compete ai commissari
l'esperimento dell'azione revocatoria prevista
dall'art. 67 della legge
fallimentare nei confronti di altre società
del gruppo. L'azione
può essere esperita per gli atti
indicati ai
numeri 1), 2) e
3) dell'art. 67 della legge fallimentare che siano
stati posti in essere nei cinque anni anteriori al
provvedimento di
liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e al
secondo
comma dello stesso articolo che siano stati posti in
essere nei tre
anni anteriori.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO II
GRUPPO BANCARIO
SEZIONE II
SOCIETÀ DEL GRUPPO
Art. 100.
Amministrazione straordinaria.
1. Salvo
quanto previsto nel
presente articolo, quando
la
capogruppo sia sottoposta
ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, alle società del
gruppo si
applicano, ove ne
ricorrano i presupposti, le norme del presente
titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria può
essere
richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e
dai
commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo sia in
corso l'amministrazione
controllata o sia
stato nominato l'amministratore giudiziario
previsto dall'art. 2409,
terzo comma, del codice civile, le relative
procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il
tribunale competente, anche
d'ufficio, dichiara con
sentenza in
camera di consiglio
che la società è soggetta alla
procedura di
amministrazione
straordinaria e ordina
la trasmissione degli atti
alla Banca d'Italia.
Gli organi della cessata procedura e quelli
dell'amministrazione
straordinaria provvedono con
urgenza al
passaggio delle consegne,
dandone notizia con le forme di pubblicità
stabilite dalla Banca
d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti
legalmente compiuti.
3. Quando
le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione
straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo
provvedimento è
adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale,
in
caso di urgenza, potrà
essere fissato un termine per la formulazione
del parere.
4. La
durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da
quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si
applicano
le disposizioni dell'art. 98, comma 8.
5. Al fine di agevolare
il superamento di difficoltà finanziarie, i
commissari
straordinari, d'intesa con
i commissari straordinari o
liquidatori della capogruppo,
possono disporre la sospensione
dei
pagamenti nelle forme e
con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui
termini sono triplicati.
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FALLIMENTO
TITOLO IV
DISCIPLINA
DELLE CRISI
CAPO II
GRUPPO BANCARIO
SEZIONE II
SOCIETÀ DEL GRUPPO
Art. 101.
Liquidazione
coatta amministrativa.
1. Salvo
quanto previsto nel
presente articolo, quando
la
capogruppo sia sottoposta
ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, alle società del
gruppo si
applicano, qualora ne sia
stato accertato giudizialmente lo stato di
insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per
le
banche del gruppo
resta ferma comunque la disciplina della sezione
III. La liquidazione
coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia
anche dai commissari
straordinari e dai commissari liquidatori della
capogruppo.
2. Quando
presso società del gruppo siano in corso il fallimento,
la liquidazione coatta
o altre procedure
concorsuali, queste si
convertono nella liquidazione
coatta disciplinata dal
presente
articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza
già
operato, il tribunale
competente, anche d'ufficio,
dichiara con
sentenza in camera
di consiglio che
la società è soggetta alla
procedura di liquidazione
prevista dal presente articolo e ordina la
trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della
cessata
procedura e quelli
della liquidazione provvedono
con urgenza al
passaggio delle consegne,
dandone notizia con le forme di pubblicità
stabilite dalla Banca
d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti
legalmente compiuti.
3. Ai
commissari liquidatori sono
attribuiti i poteri previsti
dall'art. 99, comma 5.
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FALLIMENTO
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO II
GRUPPO BANCARIO
SEZIONE II
SOCIETÀ DEL GRUPPO
Art. 102.
Procedure
proprie delle singole società.
1. Quando
la capogruppo non
sia sottoposta ad
amministrazione
straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, le società del
gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme
di legge a
esse applicabili. Dei
relativi provvedimenti viene
data immediata
comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità
amministrativa
o giudiziaria che
li ha emessi. Le autorità
amministrative o
giudiziarie che vigilano
sulle procedure informano la Banca d'Italia
di ogni circostanza, emersa nello svolgimento
delle medesime,
rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.
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FALLIMENTO
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO II
GRUPPO BANCARIO
SEZIONE III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 103.
Organi delle procedure.
1. Fermo
quanto disposto dagli
articoli 71 e 81, le medesime
persone possono essere
nominate negli organi
dell'amministrazione
straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di
società
appartenenti allo stesso
gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per
agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in
una determinata operazione ha un interesse
in conflitto con
quello della società,
a cagione della propria
qualità di commissario
di altra società
del gruppo, deve darne
notizia agli altri
commissari, ove esistano, nonché al comitato di
sorveglianza e alla
Banca d'Italia. In caso di
omissione, a detta
comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza
che
siano a conoscenza
della situazione di conflitto. Il comitato di
sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare
indicazioni
in merito all'operazione,
dell'inosservanza delle quali i commissari
sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà
di revocare e
sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca
d'Italia
può impartire direttive
o disporre, ove del caso, la
nomina di un
commissario per compiere determinati atti.
3. Le
indennità spettanti ai
commissari e ai
componenti del
comitato di sorveglianza sono determinate dalla
Banca d'Italia in
base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico delle
società.
Le indennità sono
determinate valutando in
modo complessivo le
prestazioni connesse alle
cariche eventualmente ricoperte in altre
procedure nel gruppo.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO II
GRUPPO BANCARIO
SEZIONE III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 104.
Competenze giurisdizionali.
1. Quando
la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione
straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, per l'azione
revocatoria prevista dall'art.
99, comma 5,
nonché per tutte le
controversie fra le
società del gruppo è competente il tribunale
nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.
2. Quando
la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i
ricorsi
avverso i provvedimenti amministrativi
concernenti o comunque
connessi alle procedure
di amministrazione straordinaria e di
liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle
società
del gruppo è
competente il tribunale
amministrativo regionale con
sede a Roma.
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FALLIMENTO
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO II
GRUPPO BANCARIO
SEZIONE III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 105.
Gruppi e
società non iscritti all'albo.
1. Le disposizioni degli
articoli precedenti si applicano anche nei
confronti dei gruppi
e delle società per i quali, pur
non essendo
intervenuta
l'iscrizione, ricorrano le
condizioni per l'inserimento
nell'albo previsto dall'art. 64.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 106.
Elenco generale.
1. L'esercizio
nei confronti del
pubblico delle attività
di
assunzione di partecipazioni, di concessione di
finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di
prestazione di servizi
di pagamento e di
intermediazione in cambi
è riservato a
intermediari finanziari
iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC (1).
2. Gli
intermediari finanziari indicati
nel comma 1
possono
svolgere esclusivamente
attività finanziarie, fatte salve le riserve
di attività previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata
al ricorrere delle
seguenti condizioni:
a) forma
di società per azioni, di società in accomandita per
azioni, di società
a responsabilità limitata
o di società
cooperativa;
b) oggetto sociale
conforme al disposto del comma 2;
c)
capitale sociale versato
non inferiore a cinque volte il
capitale minimo previsto
per la costituzione delle società per
azioni;
d) possesso
da parte dei
partecipanti al capitale
e degli
esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e
109.
4. Il Ministro del
tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica
il contenuto delle attività
indicate nel comma 1,
nonché in quali
circostanze ricorra l'esercizio
nei confronti del
pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei
confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei
soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi
di attività, può, in
deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare
la scelta della
forma giuridica, consentire
l'assunzione di altre
forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali (2).
5. L'UIC
indica le modalità
di iscrizione nell'elenco
e dà
comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB
(3).
6. Al fine di verificare
il rispetto dei requisiti per l'iscrizione
nell'elenco, l'UIC può
chiedere agli intermediari finanziari dati,
notizie, atti e documenti
e, se necessario, può effettuare verifiche
presso la sede degli intermediari stessi, anche con la
collaborazione
di altre autorità (3).
7. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso gli
intermediari finanziari comunicano all'UIC, con
le modalità dallo
stesso stabilite, le cariche
analoghe ricoperte
presso altre società ed enti di qualsiasi natura.
(1) Comma
così modificato dall'art. 20, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2) Vedi il d.m. 2 aprile
1999.
(3) Comma
così sostituito dall'art. 20, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 107.
Elenco speciale.
1. Il
Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
determina criteri oggettivi,
riferibili all'attività svolta,
alla
dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio,
in base ai
quali sono individuati
gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia (1).
2. La
Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni
aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del
rischio nelle sue
diverse configurazioni nonché l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia
può adottare, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici
nei confronti di
singoli intermediari per le materie in precedenza
indicate. Con riferimento
a determinati tipi di attività
la Banca
d'Italia può inoltre
dettare disposizioni volte ad
assicurarne il
regolare esercizio (2).
3. Gli intermediari inviano alla Banca
d'Italia, con le modalità e
nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche,
nonché ogni
altro dato e documento richiesto.
4. La
Banca d'Italia può
effettuare ispezioni con facoltà di
richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti
necessari.
4-bis. La
Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto
di intraprendere nuove
operazioni per violazione di norme di legge o
di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto (3).
5. Gli
intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale
restano iscritti anche
nell'elenco generale; a essi non si applicano
i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli
intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale,
quando siano stati
autorizzati all'esercizio di
servizi di
investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di
rimborso
per un ammontare
superiore al patrimonio, sono assoggettati alle
disposizioni previste nel
titolo IV, capo I, sezioni I e III; in
luogo degli articoli
86, commi 6 e 7,
87, comma 1, si applica
l'articolo 57, commi
4 e 5, del testo unico delle
disposizioni in
materia di mercati
finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (4).
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco
previsto dal comma 1 che
esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi
forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47 (5) (6).
(1) Vedi d.m. 13 marzo 1996 e Provv. Banca
d'Italia 26 giugno 1996
di applicazione del presente comma.
(2) Comma
così modificato dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
(3) Comma aggiunto
dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
(4) Comma aggiunto dall'art. 211, d.lg. 24
febbraio 1998, n. 58, a
decorrere dal 1° luglio 1998.
(5) Comma aggiunto
dall'art. 21, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
(6) A decorrere dal 1°
luglio 1998 le procedure di fallimento degli
intermediari di cui
al presente articolo, per i
quali ricorrono i
presupposti indicati in
questo comma e
non sia stata
ancora
dichiarata
l'esecutività dello stato
passivo, sono convertite in
procedure di liquidazione coatta amministrativa (art.
213, d.lg. 24
febbraio 1998, n. 58).
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 108.
Requisiti di
onorabilità dei partecipanti.
1. Il
Ministro del tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e
l'UIC,
determina, con regolamento
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23
agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei
partecipanti al capitale degli intermediari finanziari.
2. Con
il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro
stabilisce la quota
del capitale che
deve essere posseduta per
l'applicazione del medesimo
comma 1. A questo fine si
considerano
anche le azioni
o quote possedute
per il tramite di società
controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. In
mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto
di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite.
In
caso di inosservanza, la deliberazione è
impugnabile a norma
dell'art. 2377 del
codice civile, se la maggioranza
richiesta non
sarebbe stata raggiunta
senza i voti inerenti alle predette azioni o
quote. L'impugnazione della
deliberazione è obbligatoria da
parte
degli amministratori e
dei sindaci. Le azioni o quote per le quali
non può essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini
della regolare costituzione dell'assemblea (1).
(1) Vedi d.m. 30 dicembre
1998, n. 517.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 109.
Requisiti di
professionalità e di onorabilità degli esponenti
aziendali.
1. Con
regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la
Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge
23 agosto 1988,
n. 400, vengono
determinati i requisiti
di
professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono
funzioni
di amministrazione, direzione
e controllo presso gli
intermediari
finanziari.
2. Il
difetto dei requisiti determina
la decadenza dall'ufficio.
Essa è dichiarata
dal consiglio di
amministrazione entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Il
regolamento previsto dal
comma 1 stabilisce le cause che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
La
sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
4. In
caso di inerzia del consiglio di
amministrazione, la Banca
d'Italia pronuncia la
decadenza o la sospensione dei
soggetti che
svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso
gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale (1).
(1) Vedi d.m. 30 dicembre
1998, n. 516.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 110.
Obblighi
di comunicazione.
1. Chiunque,
anche per il
tramite di società controllate, di
società fiduciarie o per interposta persona, partecipa al capitale
di
un intermediario finanziario
in misura superiore alla
percentuale
stabilita dalla Banca
d'Italia ne dà comunicazione all'intermediario
finanziario nonché all'UIC
ovvero, se è
iscritto nell'elenco
speciale, alla Banca
d'Italia. Le variazioni della
partecipazione
sono comunicate quando
superano la misura
stabilita dalla Banca
d'Italia.
2. La
Banca d'Italia determina
presupposti, modalità e termini
delle comunicazioni previste
dal comma 1 anche con riguardo alle
ipotesi in cui
il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto
diverso dal socio.
3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli
intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale,
possono chiedere informazioni ai
soggetti comunque interessati
al fine di verificare l'osservanza
degli obblighi indicati nel comma 1.
4. Il
diritto di voto inerente alle azioni o quote per le
quali
siano state omesse
le comunicazioni non può essere
esercitato. In
caso di inosservanza del divieto, la deliberazione è
impugnabile, a
norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza
richiesta
non sarebbe stata
raggiunta senza i
voti inerenti alle predette
azioni o quote. Per gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale
l'impugnazione può essere
proposta anche dalla
Banca
d'Italia entro sei
mesi dalla data della
deliberazione ovvero, se
questa è soggetta a
iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può
essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare
costituzione dell'assemblea.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 111.
Cancellazione dall'elenco generale.
1. Il
Ministro del tesoro,
su proposta dell'UIC,
dispone la
cancellazione dall'elenco generale:
a) per il mancato rispetto delle disposizioni
dell'articolo 106,
comma 2;
b) qualora venga meno
una delle condizioni indicate nell'articolo
106, comma 3, lettere a), b) e c);
c) qualora
risultino gravi violazioni di norme di legge o delle
disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo
(1).
2. Per gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale la
cancellazione
dall'elenco generale viene
disposta solo previa
cancellazione dell'elenco speciale da parte della Banca d'Italia
(2).
3. Il
provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi
di urgenza, previa
contestazione degli addebiti
all'intermediario
finanziario
interessato e valutazione
delle deduzioni presentate
entro trenta giorni. La contestazione è effettuata
dall'UIC, ovvero
dalla Banca d'Italia
per gli intermediari iscritti nell'elenco
speciale.
4. Entro
due mesi dalla
comunicazione del provvedimento di
cancellazione, gli amministratori convocano
l'assemblea per
modificare l'oggetto sociale
o per assumere altre iniziative
conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione
volontaria della società.
5. Il
presente articolo non
si applica nei
casi previsti
dall'articolo 107, comma 6 (3).
(1) Comma
così sostituito dall'art. 22, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2) Comma, da ultimo, così modificato dall'art.
22, d.lg. 4 agosto
1999, n. 342.
(3) Comma aggiunto dall'art. 211, d.lg. 24
febbraio 1998, n. 58, a
decorrere dal 1° luglio 1998.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA
DELLE CRISI
Art. 112.
Comunicazioni del collegio sindacale.
1. I
verbali delle riunioni
e degli accertamenti del
collegio
sindacale concernenti violazioni delle norme del presente titolo
da
parte degli intermediari
finanziari sono trasmessi in copia all'UIC,
ovvero alla Banca d'Italia
per gli intermediari iscritti nell'elenco
speciale.
2. La
trasmissione del verbale deve
avvenire, entro dieci giorni
dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio
sindacale.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 113.
Soggetti non operanti
nei confronti del pubblico.
1. L'esercizio
in via prevalente, non nei confronti del pubblico,
delle attività indicate
nell'art. 106, comma
1, è riservato ai
soggetti iscritti in
una apposita sezione dell'elenco generale. Il
Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente
comma.
2. Si
applicano l'art. 108
e, con esclusivo
riferimento ai
requisiti di onorabilità, l'art. 109.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 114.
Norme finali.
1. Fermo
quanto disposto dall'art.
18, il Ministro del tesoro
disciplina
l'esercizio nel territorio della
Repubblica, da parte di
soggetti aventi sede
legale all'estero, delle
attività indicate
nell'art. 106, comma 1.
2. Le disposizioni del
presente titolo non si applicano ai soggetti
già sottoposti, in
base alla legge,
a forme di
vigilanza
sostanzialmente
equivalenti sull'attività finanziaria
svolta. Il
Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC,
verifica se
sussistono le condizioni per l'esenzione.
3. (Omissis) (1).
(1) Comma abrogato
dall'art. 4, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
OPERAZIONI E
SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
Art. 115.
Ambito di applicazione.
1. Le norme del presente
capo si applicano alle attività svolte nel
territorio della Repubblica
dalle banche e
dagli intermediari
finanziari.
2. Il
Ministro del tesoro
può individuare, in considerazione
dell'attività svolta, altri
soggetti da sottoporre alle
norme del
presente capo.
3. Le
disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni
previste dal capo
II del presente titolo per
gli aspetti non
diversamente disciplinati.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E
FINANZIARI
Art. 116.
Pubblicità.
1. In ciascun locale aperto al pubblico sono
pubblicizzati i tassi
di interesse, i prezzi, le
spese per le comunicazioni alla clientela
e ogni altra
condizione economica relativa
alle operazioni e ai
servizi offerti, ivi
compresi gli interessi
di mora e le valute
applicate per l'imputazione degli interessi. Non può
essere fatto
rinvio agli usi.
2. Il Ministro
del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce,
con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri
e parametri per
la determinazione delle eventuali
commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del
collocamento;
b) criteri
e parametri volti
a garantire la
trasparente
determinazione dei rendimenti;
c) gli
ulteriori obblighi di
pubblicità, trasparenza e
propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni
e i servizi da sottoporre a pubblicità
(1);
b) detta
disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle
modalità della pubblicità
e alla conservazione agli atti
dei
documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce
criteri uniformi per
l'indicazione dei tassi
d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri
elementi
che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
d) individua
gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal
comma 1, che
devono essere indicati negli annunci pubblicitari e
nelle offerte, con
qualsiasi mezzo effettuati, con
cui i soggetti
indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilità delle
operazioni
e dei servizi.
4. Le
informazioni pubblicizzate non
costituiscono offerta al
pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.
(1) Lettera
così modificata dall'art. 23, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
OPERAZIONI E
SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
Art. 117.
Contratti.
1. I
contratti sono redatti
per iscritto e
un esemplare è
consegnato ai clienti.
2. Il
CICR può prevedere
che, per motivate ragioni tecniche,
particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel
caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è
nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e
ogni altro prezzo e
condizione praticati, inclusi,
per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La
possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il
tasso d'interesse e
ogni altro prezzo
e condizione deve essere
espressamente
indicata nel contratto
con clausola approvata
specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si
considerano non apposte le clausole contrattuali
di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse e di
ogni altro prezzo e
condizione praticati nonché quelle che prevedono
tassi, prezzi e
condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli
pubblicizzati.
7. In
caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità
indicate nel comma 6, si applicano:
a) il
tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari
del tesoro annuali o di
altri titoli similari eventualmente indicati
dal Ministro del
tesoro, emessi nei
dodici mesi precedenti la
conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni
attive e
per quelle passive;
b) gli
altri prezzi e condizioni
pubblicizzati nel corso della
durata del rapporto per le corrispondenti categorie di
operazioni e
servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La
Banca d'Italia può prescrivere
che determinati contratti o
titoli, individuati
attraverso una particolare denominazione o sulla
base di specifici criteri
qualificativi, abbiano un contenuto tipico
determinato. I contratti e
i titoli difformi sono nulli. Resta ferma
la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per
la
violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
OPERAZIONI E
SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
Art. 118.
Modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali.
1. Se nei contratti di durata è convenuta la
facoltà di modificare
unilateralmente i tassi,
i prezzi e
le altre condizioni,
le
variazioni
sfavorevoli sono comunicate
al cliente nei modi e nei
termini stabiliti dal CICR.
2. Le
variazioni contrattuali per
le quali non
siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro
quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione
scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione
attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di
recedere dal
contratto senza penalità e di ottenere, in sede di
liquidazione del
rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente
praticate.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
OPERAZIONI E
SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
Art. 119.
Comunicazioni periodiche alla clientela.
1. Nei contratti
di durata i
soggetti indicati nell'art. 115
forniscono per
iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e
comunque almeno
una volta all'anno,
una comunicazione completa e
chiara in
merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il
contenuto e le modalità
della comunicazione.
2. Per i
rapporti regolati in conto
corrente l'estratto conto è
inviato al
cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente,
con periodicità semestrale,
trimestrale o mensile.
3. In mancanza
di opposizione scritta da parte
del cliente, gli
estratti conto e le altre comunicazioni periodiche
alla clientela si
intendono approvati
trascorsi sessanta giorni dal ricevimento (1).
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui
che
subentra nell'amministrazione dei
suoi beni hanno
diritto di
ottenere, a
proprie spese, entro un congruo
termine e comunque non
oltre novanta
giorni, copia della documentazione inerente a singole
operazioni poste in essere
negli ultimi dieci anni (2).
(1) Comma così
modificato dall'art. 24, d.lg. 4
agosto 1999, n.
342.
(2) Comma così
sostituito dall'art. 24, d.lg. 4
agosto 1999, n.
342.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
OPERAZIONI E
SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
Art. 120.
Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi (1).
1. Gli interessi
sui versamenti presso una banca di denaro, di
assegni circolari
emessi dalla stessa
banca e di assegni bancari
tratti sulla
stessa succursale presso la
quale viene effettuato il
versamento sono
conteggiati con la
valuta del giorno
in cui è
effettuato il
versamento e sono
dovuti fino a
quello del
prelevamento.
2. Il CICR
stabilisce modalità e
criteri per la produzione di
interessi sugli
interessi maturati nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in
ogni caso che
nelle operazioni in conto
corrente sia assicurata nei confronti della
clientela la
stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia
debitori sia creditori (2).
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 25, d.lg. 4 agosto
1999, n.
342.
(2) Comma aggiunto dall'art. 25, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO II
CREDITO AL CONSUMO
Art. 121.
Nozione.
1. Per credito al consumo
si intende la concessione, nell'esercizio
di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma
di
dilazione di pagamento,
di finanziamento o
di altra analoga
facilitazione
finanziaria a favore di una persona
fisica che agisce
per scopi estranei
all'attività
imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta (consumatore).
2. L'esercizio del
credito al consumo è riservato:
a) alle banche;
b) agli intermediari
finanziari;
c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni
o di servizi nel
territorio della Repubblica,
nella sola forma della dilazione
del
pagamento del prezzo.
3. Le
disposizioni del presente capo e del capo III si applicano,
in quanto compatibili, ai
soggetti che si interpongono nell'attività
di credito al consumo.
4. Le norme contenute nel
presente capo non si applicano:
a) ai
finanziamenti di importo
rispettivamente inferiore e
superiore ai limiti
stabiliti dal CICR con delibera avente effetto
dal trentesimo giorno
successivo alla relativa pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) ai contratti di somministrazione previsti
dagli articoli 1559
e seguenti del
codice civile, purché stipulati
preventivamente in
forma scritta e consegnati contestualmente in copia al
consumatore;
c) ai
finanziamenti rimborsabili in
un'unica soluzione entro
diciotto mesi, con il solo
eventuale addebito di oneri non calcolati
in forma di
interesse, purché previsti contrattualmente nel loro
ammontare;
d) ai
finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di
corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione
per il
rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
e) ai
finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione
di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile
edificato o
da edificare, ovvero
all'esecuzione di opere
di restauro o di
miglioramento;
f) ai
contratti di locazione,
a condizione che in essi sia
prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà
della
cosa locata possa
trasferirsi, con o
senza corrispettivo, al
locatario.
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DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO II
CREDITO AL CONSUMO
Art. 122.
Tasso
annuo effettivo globale.
1. Il
tasso annuo effettivo globale
(TAEG) è il costo totale del
credito a carico
del consumatore espresso in percentuale annua del
credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli
oneri
da sostenere per utilizzare il credito.
2. Il CICR stabilisce le modalità
di calcolo del TAEG, individuando
in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
3. Nei
casi in cui
il finanziamento può essere ottenuto solo
attraverso
l'interposizione di un
terzo, il costo
di tale
interposizione deve essere incluso nel TAEG.
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CAPO II
CREDITO
AL CONSUMO
Art. 123.
Pubblicità.
1. Alle operazioni di credito al consumo si
applica l'art. 116. La
pubblicità è, in
ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e
del relativo periodo di validità.
2. Gli annunci pubblicitari e le offerte,
effettuati con qualsiasi
mezzo, con cui
un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre
cifre concernenti il
costo del credito,
indicano il TAEG e il
relativo periodo di validità.
Il CICR individua i casi in cui, per
motivate ragioni tecniche,
il TAEG può essere indicato mediante un
esempio tipico.
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TITOLO IV
DISCIPLINA
DELLE CRISI
CAPO II
CREDITO AL CONSUMO
Art. 124.
Contratti.
1. Ai contratti di credito al consumo si
applica l'art. 117, commi
1 e 3.
2. I contratti di credito
al consumo indicano:
a) l'ammontare e le
modalità del finanziamento;
b) il numero, gli
importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il
dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG
può essere eventualmente modificato;
e) l'importo
e la causale degli oneri
che sono esclusi dal
calcolo del TAEG.
Nei casi in
cui non sia
possibile indicare
esattamente tali oneri,
deve esserne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali
garanzie richieste;
g) le eventuali
coperture assicurative richieste al consumatore e
non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre
a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al
consumo che abbiano
a oggetto l'acquisto
di determinati beni o
servizi contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione
analitica dei beni e dei servizi;
b) il
prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito
dal
contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le
condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà,
nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
4. Nessuna
somma può essere richiesta o addebitata al consumatore
se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole
di
rinvio agli usi
per la determinazione delle
condizioni economiche
applicate sono nulle e si considerano non apposte.
5. Nei
casi di assenza
o nullità delle clausole
contrattuali,
queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti
criteri:
a) il TAEG equivale al
tasso nominale minimo dei buoni del tesoro
annuali o di
altri titoli similari
eventualmente indicati dal
Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la
conclusione
del contratto;
b) la scadenza del
credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa
viene costituita in
favore del finanziatore.
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DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO II
CREDITO AL CONSUMO
Art. 125.
Disposizioni
varie a tutela dei consumatori.
1. Le
norme dettate dall'art. 1525 del codice civile si applicano
anche a tutti
i contratti di credito al consumo a fronte dei quali
sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul
bene acquistato
con il denaro ricevuto in prestito.
2. Le
facoltà di adempiere
in via anticipata o di recedere dal
contratto senza penalità
spettano unicamente al
consumatore senza
possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la
facoltà
di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione
del costo
complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
3. In
caso di cessione
dei crediti nascenti da un contratto di
credito al consumo, il
consumatore può sempre opporre al cessionario
tutte le eccezioni che poteva far valere nei
confronti del cedente,
ivi compresa la
compensazione, anche in deroga al disposto dell'art.
1248 del codice civile.
4. Nei
casi di inadempimento del
fornitore di beni e servizi, il
consumatore che abbia
effettuato inutilmente la costituzione in mora
ha diritto di
agire contro il finanziatore nei
limiti del credito
concesso, a condizione
che vi sia un accordo che
attribuisce al
finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti
del
fornitore.
5. La
responsabilità prevista dal
comma 4 si estende anche al
terzo, al quale il
finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal
contratto di concessione del credito.
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TITOLO IV
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CAPO II
CREDITO AL CONSUMO
Art. 126.
Regime speciale per le
aperture di credito in conto corrente.
1. I contratti con i quali le banche o gli
intermediari finanziari
concedono a un consumatore un'apertura di credito in
conto corrente
non connessa all'uso
di una carta di credito contengono, a pena di
nullità, le seguenti indicazioni:
a) il massimale e
l'eventuale scadenza del credito;
b) il
tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico
degli
oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto,
nonché
le condizioni che
possono determinare la
modifica durante
l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi, nulla è
dovuto dal
consumatore;
c) le modalità di
recesso dal contratto.
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CAPO III
REGOLE
GENERALI E CONTROLLI
Art. 127.
Regole generali.
1. Le
disposizioni del presente
titolo sono derogabili solo in
senso più favorevole al cliente.
2. Le
nullità previste dal presente titolo possono essere fatte
valere solo dal cliente.
3. Le
dichiarazioni di competenza del
CICR previste nel presente
titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la
proposta è
formulata sentito l'UIC
per i soggetti operanti nel
settore
finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art.
106
(1).
(1) Comma aggiunto
dall'art. 26, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
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DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO III
REGOLE
GENERALI E CONTROLLI
Art. 128.
Controlli.
1. Al
fine di verificare
il rispetto delle
disposizioni del
presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni,
atti e
documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli
intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo
107.
2. Nei
confronti degli intermediari
finanziari iscritti nel solo
elenco generale previsto
dall'articolo 106 e
nei confronti dei
soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti
dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, può chiedere
la
collaborazione di altre autorità.
3. Con
riguardo ai soggetti
indicati nell'art. 121, comma 2,
lettera c), i
controlli previsti dal
comma 1 sono demandati al
Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale
compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste
dagli
articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo ai
soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115,
comma 2, il
CICR indica le autorità competenti
a effettuare i
controlli previsti dal
comma 1 e a irrogare le sanzioni previste
dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
5. In
caso di ripetute violazioni
delle disposizioni concernenti
gli obblighi di pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta
della
Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorità indicate dal CICR
ai
sensi del comma
4, nell'ambito delle
rispettive competenze, può
disporre la sospensione dell'attività, anche di
singole sedi
secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 27, d.lg.
4 agosto 1999, n.
342.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 129.
Emissione di valori mobiliari.
1. Le
emissioni di valori
mobiliari e le offerte in Italia
di
valori mobiliari esteri di
importo non superiore a cento miliardi di
lire o al
maggiore importo determinato
dalla Banca d'Italia, sono
liberamente effettuabili ove i valor mobiliari rientrino in
tipologie
previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche
individuate
dalla Banca d'Italia in conformità
delle deliberazioni del CICR. Nel
computo degli importi
concorrono tutte le operazioni relative al
medesimo emittente effettuati nell'arco dei dodici mesi
precedenti.
2. Le
emissioni di valori
mobiliari e le offerte in Italia
di
valori mobiliari esteri
non liberamente effettuabili ai
sensi del
comma 1 sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli
interessati.
3. La
comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei
valori mobiliari nonché
le modalità e
i tempi di
svolgimento
dell'operazione.
Entro quindici giorni
dal ricevimento della
comunicazione la Banca
d'Italia può chiedere
informazioni
integrative.
4. L'operazione può essere effettuata
decorsi venti giorni dal
ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste,
delle
informazioni
integrative. Al fine
di assicurare la
stabilità e
l'efficienza del mercato
dei valori mobiliari, la Banca
d'Italia,
entro il medesimo termine di venti giorni, può, in
conformità delle
deliberazioni del CICR,
vietare le operazioni
non liberamente
effettuabili ai sensi
del comma 1, ovvero differire l'esecuzione
delle operazioni di
importo superiore al limite determinato ai sensi
del medesimo comma 1.
5. Le
disposizioni contenute nei
commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si
applicano:
a) ai titoli di Stato o
garantiti dallo Stato;
b) ai
titoli azionari, sempreché
non rappresentativi della
partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso
o
aperto;
c) all'emissione di quote o
titoli rappresentativi della
partecipazione a organismi di investimento collettivo nazionali;
d) alla
commercializzazione in Italia
di quote o
titoli
rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento
collettivo situati in altri paesi dell'Unione Europea e conformi
alle
disposizioni dell'Unione.
6. La
Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
può individuare, in
relazione alla quantità e alle caratteristiche
dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle
modalità di
svolgimento
dell'operazione, tipologie di
operazioni sottratte
all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura
semplificata di comunicazione.
7. La Banca d'Italia può
richiedere agli emittenti e agli offerenti
segnalazioni
consuntive riguardanti i valori
mobiliari collocati in
Italia o comunque
emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni
possono riguardare anche operazioni non soggette a
comunicazione ai
sensi dei commi 1, 5 e 6.
8. La
Banca d'Italia emana
disposizioni attuative del presente
articolo (1).
(1) Articolo così
sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
ABUSIVISMO
BANCARIO E FINANZIARIO (1)
(1) L'originario Capo I, intitolato
sanzioni penali, è stato
soppresso, mentre l'originaria Sezione I (Abusivismo
bancario e
finanziario) è stata
trasformata in Capo I dall'art.
64, d.lg. 23
luglio 1996, n. 415,
mentre il Capo II è stato soppresso.
Art. 130.
Abusiva attività di raccolta del
risparmio.
1. Chiunque
svolge l'attività di
raccolta del risparmio tra il
pubblico in violazione
dell'art. 11 è punito con
l'arresto da sei
mesi a tre
anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire
cento milioni.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
ABUSIVISMO
BANCARIO E FINANZIARIO (1)
(1) L'originario Capo I, intitolato
sanzioni penali, è stato
soppresso, mentre l'originaria Sezione I (Abusivismo
bancario e
finanziario) è stata
trasformata in Capo I dall'art.
64, d.lg. 23
luglio 1996, n. 415, mentre
il Capo II è stato soppresso.
Art. 131.
Abusiva attività bancaria.
1. Chiunque
svolge l'attività di
raccolta del risparmio tra il
pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito
è punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
la multa da lire
quattro milioni a lire venti milioni.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
ABUSIVISMO
BANCARIO E FINANZIARIO (1)
(1) L'originario Capo I, intitolato
sanzioni penali, è stato
soppresso, mentre l'originaria Sezione I (Abusivismo
bancario e
finanziario) è stata
trasformata in Capo I dall'art.
64, d.lg. 23
luglio 1996, n. 415,
mentre il Capo II è stato soppresso.
Art. 132.
Abusiva
attività finanziaria.
1. Chiunque
svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle
attività finanziarie previste
dall'art. 106, comma 1, senza essere
iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo è punito con
la
reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da
lire quattro
milioni a lire venti milioni (1).
2. Chiunque
svolge in via
prevalente, non nei
confronti del
pubblico, uno o più delle attività finanziarie previste
dall'articolo
106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione
dell'elenco
generale indicata nell'articolo 113, è punito con l'arresto da sei
mesi a tre anni (2).
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art.
28, d.lg. 4 agosto
1999, n. 342.
(2) Articolo così
sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
ABUSIVISMO
BANCARIO E FINANZIARIO (1)
(1) L'originario Capo I, intitolato
sanzioni penali, è stato
soppresso, mentre l'originaria Sezione I (Abusivismo
bancario e
finanziario) è stata
trasformata in Capo I dall'art.
64, d.lg. 23
luglio 1996, n. 415,
mentre il Capo II è stato soppresso.
Art. 132.
Denunzia
al pubblico ministero.
1. Se
vi è fondato sospetto che una
società svolga attività di
raccolta del risparmio, attività bancaria o attività
finanziaria in
violazione degli articoli 130, 131 e 132, la Banca d'Italia o
l'UIC
possono denunziare i
fatti al pubblico
ministero ai fini
dell'adozione dei provvedimenti previsti
dall'articolo 2409 del
codice civile (1).
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 29, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO I
ABUSIVISMO
BANCARIO E FINANZIARIO (1)
(1) L'originario Capo I, intitolato
sanzioni penali, è stato
soppresso, mentre l'originaria Sezione I (Abusivismo
bancario e
finanziario) è stata
trasformata in Capo I dall'art.
64, d.lg. 23
luglio 1996, n. 415,
mentre il Capo II è stato soppresso.
Art. 133.
Abuso di
denominazione bancaria.
1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia
segno distintivo o
comunicazione rivolta al
pubblico, delle parole «banca»,
«banco»,
«credito»,
«risparmio» ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee
a trarre in inganno sulla
legittimazione
allo svolgimento
dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi
dalle banche.
2. La
Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui,
per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a
elementi di
fatto, le parole o le locuzioni indicate nel comma 1
possono essere
utilizzate da soggetti diversi dalle banche.
3. Chiunque
contravviene al disposto del
comma 1 è punito con la
sanzione
amministrativa pecuniaria da
lire due milioni a lire venti
milioni. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso
informazioni
e comunicazioni in
qualsiasi forma, induce
in altri il
falso
convincimento di essere
sottoposto alla vigilanza
della Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 107 (1).
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art.
30, d.lg. 4 agosto
1999, n. 342.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO II
ATTIVITÀ DI VIGILANZA (1)
(1) L'originaria Sezione II è
stata trasformata in
Capo II
dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Art. 134.
Tutela dell'attività
di vigilanza bancaria e finanziaria.
1. Chi
svolge funzioni di
amministrazione, direzione e controllo
presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi
nell'ambito
della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla
Banca
d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni
economiche
delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati
soggetti o
nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni
stesse
al fine di
ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è
punito, sempre che il fatto non costituisca reato più
grave, con la
reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da lire due milioni a
lire venti milioni.
2. Fuori
dei casi previsti
dal comma 1, chi svolge funzioni di
amministrazione,
direzione e controllo presso banche, intermediari
finanziari, soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata
ovvero presso altre società
comunque sottoposte alla vigilanza della
Banca d'Italia e ne
ostacola le funzioni di vigilanza è punito con
l'arresto fino a un anno e
con l'ammenda da lire venticinque milioni
a lire cento milioni.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO III
BANCHE
E GRUPPI BANCARI (1)
(1) L'originaria Sezione III è
stata trasformata in Capo III
dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Art. 135.
Reati societari.
1. Le
disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo XI del
libro V del
codice civile si
applicano a chi svolge funzioni di
amministrazione,
direzione e controllo presso banche, anche se non
costituite in forma societaria.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA
DELLE CRISI
CAPO III
BANCHE
E GRUPPI BANCARI (1)
(1) L'originaria Sezione III è
stata trasformata in Capo III
dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Art. 136.
Obbligazioni degli esponenti bancari.
1. Chi
svolge funzioni di
amministrazione, direzione e controllo
presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi
natura o
compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con
la
banca che amministra, dirige o controlla, se non previa
deliberazione
dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e
col voto
favorevole di tutti
i componenti dell'organo di controllo, fermi
restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge.
2. Le
medesime disposizioni si
applicano anche a
chi svolge
funzioni di
amministrazione, direzione e controllo, presso una banca
o società facenti parte di
un gruppo bancario, per le obbligazioni e
per gli atti
indicati nel comma 1 posti in essere con la società
medesima o per
le operazioni di finanziamento
poste in essere con
altra società o
con altra banca
del gruppo. In
tali casi
l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste
dal
comma 1, dagli
organi della società
o banca contraente
e con
l'assenso della capogruppo.
3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con
le pene stabilite dall'art. 2624, primo comma, del codice civile.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO III
BANCHE
E GRUPPI BANCARI (1)
(1) L'originaria Sezione III è
stata trasformata in Capo III
dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Art. 137.
Mendacio e
falso interno bancario.
1. Salvo che il fatto costituisca reato più
grave, chi, al fine di
ottenere concessioni di
credito per sé
o per le aziende che
amministra, o di
mutare le condizioni alle quali
il credito venne
prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati
falsi
sulla costituzione o
sulla situazione economica,
patrimoniale e
finanziaria delle aziende comunque interessate alla
concessione del
credito, è punito
con la reclusione fino a un anno
e con la multa
fino a lire dieci milioni.
2. Salvo
che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge
funzioni di
amministrazione o di direzione presso una banca nonché i
dipendenti di banche
che, al fine
di concedere o far concedere
credito ovvero di
mutare le condizioni alle quali il credito venne
prima concesso ovvero
di evitare la revoca del credito concesso,
consapevolmente
omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a
conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o
dati falsi
sulla costituzione o
sulla situazione economica,
patrimoniale e
finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da
sei
mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO III
BANCHE
E GRUPPI BANCARI (1)
(1) L'originaria Sezione III è
stata trasformata in Capo III
dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Art. 138.
Aggiotaggio bancario.
1. Chiunque divulga, in
qualunque forma, notizie false, esagerate o
tendenziose riguardanti banche
o gruppi bancari, atte a turbare
i
mercati finanziari o a
indurre il panico nei depositanti, o comunque
a menomare la
fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite
dall'art. 501 del codice
penale. Restano fermi l'art. 501 del codice
penale, l'art. 2628
del codice civile e l'articolo 181 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (1).
(1) Comma
così modificato dall'art. 31, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO IV
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE (1)
(1) L'originaria Sezione IV è
stata trasformata in
Capo IV
dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Art. 139.
Partecipazione al
capitale di banche e di società finanziarie
capogruppo.
1. L'omissione
delle domande di autorizzazione previste dall'art.
19, la violazione degli
obblighi di comunicazione previsti dall'art.
20, comma 2,
nonché la violazione delle disposizioni dell'art. 24,
commi 1, primo
periodo, e 3,
sono punite con
la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento
milioni.
2. Salvo
che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle
domande di autorizzazione previste
dall'articolo 19 o
nelle
comunicazioni
previste dall'articolo 20,
comma 2, fornisce false
indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dal comma 1 e la
pena prevista dal comma 2
si applicano per le medesime violazioni in
materia di partecipazioni al capitale delle
società finanziarie
capogruppo (1).
(1) Articolo così
sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO IV
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE (1)
(1) L'originaria Sezione IV è
stata trasformata in
Capo IV
dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Art. 140.
Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche,
di
società appartenenti a
un gruppo bancario e di intermediari
finanziari.
1. L'omissione
delle comunicazioni previste
dagli articoli 20,
commi 1, 3,
primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110,
commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da
lire dieci milioni a lire cento milioni (1).
2. Salvo
che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle
comunicazioni
indicate nel comma
1 fornisce indicazioni false è
punito con l'arresto fino a tre anni (2).
(1) Comma
così sostituito dall'art. 32, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2) Articolo così
sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO V
ALTRE SANZIONI (1)
(1) L'originaria Sezione V è stata
trasformata e reintitolata in
Capo V dall'art.
64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Art. 141.
False comunicazioni
relative a intermediari finanziari.
1. Salvo
che il fatto costituisca reato
più grave, per
le
comunicazioni
previste dall'articolo 106,
commi 6 e 7, contenenti
indicazioni false si
applica la pena dell'arresto
fino a tre anni
(1).
(1) Articolo così
sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO V
ALTRE SANZIONI (1)
(1) L'originaria Sezione V è stata
trasformata e reintitolata in
Capo V dall'art.
64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Art. 142.
Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari
finanziari:
omessa
dichiarazione di decadenza o di sospensione.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato
dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO V
ALTRE SANZIONI (1)
(1) L'originaria Sezione V è stata
trasformata e reintitolata in
Capo V dall'art.
64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Art. 143.
Emissione di valori mobiliari.
1. L'inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 129, commi
2 e 4,
è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire
dieci milioni sino alla metà del valore totale
dell'operazione; nel
caso di inosservanza delle
disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del
medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria
da lire un milione a lire cinquanta milioni (1).
(1) Articolo così
sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO V
ALTRE SANZIONI (1)
(1) L'originaria Sezione V è stata
trasformata e reintitolata in
Capo V dall'art.
64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Art. 144.
Altre sanzioni
amministrative pecuniarie (1).
1. Nei
confronti dei soggetti
che svolgono funzioni
di
amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è
applicabile
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
un milione a lire
cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli
articoli 18,
comma 4, 26,
commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64,
commi 2 e
4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7,
107, 109, commi 2 e 3,
145, comma 3,
147 e 161, comma 5, o delle
relative disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorità creditizie (2).
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano
anche ai soggetti
che svolgono funzioni
di controllo per la violazione delle norme e
delle disposizioni indicate
nel medesimo comma
o per non aver
vigilato affinché le
stesse fossero osservate da altri. Per la
violazione degli articoli
52, 61, comma 5, e 112 è
applicabile la
sanzione prevista dal comma 1 (2).
3. Nei
confronti dei soggetti
che svolgono funzioni
di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti
indicati nell'art. 121,
comma 3, è
applicabile la sanzione
amministrativa
pecuniaria da lire
due milioni a lire venticinque
milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli
116 e
123 o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorità creditizie.
4. Nei
confronti dei soggetti
che svolgono funzioni
di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei
soggetti
indicati nell'art. 121,
comma 3, è
applicabile la sanzione
amministrativa
pecuniaria fino a
lire cento milioni
per
l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1,
ovvero
nel caso di
ostacolo all'esercizio delle
funzioni di controllo
previste dal medesimo art.
128. La stessa sanzione è applicabile nel
caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito
al
consumo in una
pluralità di contratti dei quali
almeno uno sia di
importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121,
comma
4, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste per i dipendenti
dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla
base
di rapporti che
ne determinano l'inserimento nell'organizzazione
della banca, anche
in forma diversa
dal rapporto di
lavoro
subordinato (3).
6. (Omissis) (4).
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 64, d.lg.
23 luglio 1996, n.
415.
(2) Comma
così modificato dall'art. 64,
d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
(3) Comma prima abrogato
dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415
e poi di nuovo aggiunto dall'art. 33, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
(4) Comma abrogato
dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI IN
MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE (1)
(1) Intitolazione aggiunta dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Art. 145.
Procedura sanzionatoria.
1. Per le violazioni
previste nel presente titolo cui è applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC,
nell'ambito
delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle
persone e
alla banca, alla
società o all'ente
interessati e valutate le
deduzioni presentate entro
trenta giorni, tenuto conto del complesso
delle informazioni raccolte,
propongono al Ministro
del tesoro
l'applicazione delle sanzioni.
2. Il
Ministro del tesoro, sulla base
della proposta della Banca
d'Italia o dell'UIC,
provvede ad applicare le sanzioni con decreto
motivato.
3. Il
decreto di applicazione delle sanzioni previste
dall'art.
144, commi 3
e 4, è pubblicato per estratto, entro il termine di
trenta giorni dalla
data della notificazione, a cura e spese della
banca, della società o dell'ente al quale appartengono i
responsabili
delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale,
di
cui uno economico.
Il decreto di applicazione delle altre sanzioni
previste nel presente
titolo emanato su
proposta della Banca
d'Italia, è pubblicato,
per estratto, sul
bollettino previsto
dall'articolo 8.
4. Contro il decreto del Ministro del tesoro è
ammessa opposizione
alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve
essere notificata
all'autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di
trenta
giorni dalla data
di comunicazione del
decreto impugnato e deve
essere depositata presso
la cancelleria della corte di appello entro
trenta giorni dalla
notifica. L'autorità che
ha proposto il
provvedimento
trasmette alla corte
di appello gli atti ai quali
l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione
del provvedimento, La
corte di appello,
se ricorrono gravi
motivi, può disporre
la
sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello,
su istanza delle parti, fissa i termini per
la presentazione di
memorie e documenti,
nonché per consentire
l'audizione anche personale delle parti.
7. La
corte di appello
decide sull'opposizione in
camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia
del decreto è trasmessa, a cura
della cancelleria della
Corte di appello,
all'autorità che ha proposto il provvedimento,
anche ai fini
della pubblicazione, per
estratto, nel bollettino
previsto dall'articolo 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si
provvede mediante ruolo
secondo i termini e le modalità previsti dal
decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602,
come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le
banche, le società
o gli enti ai quali appartengono i
responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi,
del
pagamento della sanzione
e delle spese di pubblicità
previste dal
primo periodo del
comma 3 e sono tenuti ad
esercitare il regresso
verso i responsabili.
11. Alle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
titolo non si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 34, d.lg.
4 agosto 1999, n.
342.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 146.
Vigilanza
sui sistemi di pagamento.
1. La Banca d'Italia
promuove il regolare funzionamento dei sistemi
di pagamento. A
tal fine essa
può emanare disposizioni volte ad
assicurare sistemi di
compensazione e di
pagamento efficienti e
affidabili.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 147.
Altri poteri
delle autorità creditizie.
1. Le autorità creditizie
continuano a esercitare, nei confronti di
tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i
poteri
previsti dall'art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall'art.
35,
secondo comma, lettera b),
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.
375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n.
141,
e successive modificazioni.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 148.
Obbligazioni stanziabili.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato
dall'art. 6, d.lg. 10 marzo 1998, n. 43 a far
data dall'adozione della moneta unica da parte della Banca
d'Italia.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 149.
Banche popolari.
1. Le
banche popolari esistenti
alla data del
20 marzo 1992
adeguano, entro cinque
anni da tale data, il valore nominale delle
loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell'art. 29.
2. I
soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo
1992
partecipavano al capitale
sociale in misura compresa tra il limite
previsto dal comma
2 dell'art. 30
e il valore nominale di lire
quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.
3. Entro
tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo i
consorzi economici a
garanzia limitata
esercenti attività bancaria,
devono trasformarsi in
società per
azioni o in
banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da
cui risultino società per
azioni o banche popolari. Le deliberazioni
assembleari sono assunte
con le maggioranze previste dagli statuti
per le modificazioni statutarie; quando, in
relazione all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze
differenziate,
si applica quella meno elevata. È fatto salvo il
diritto di recesso
dei soci.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 150.
Banche
di credito cooperativo.
1. Le banche di credito cooperativo costituite
anteriormente al 1°
gennaio 1993 possono
mantenere l'originaria denominazione purché
integrata dall'espressione «credito cooperativo».
2. Le
banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto
dagli articoli 33,
comma 1, 34,
commi 1 e 2, e 35, comma 2, del
presente decreto legislativo
entro il 1° gennaio 1997. Le relative
modificazioni statutarie
sono deliberate con le maggioranze previste
dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
3. Le
banche di credito
cooperativo costituite prima
del 22
febbraio 1992 non
sono tenute ad
adeguarsi alle prescrizioni
dell'art. 33, comma 4,
relative al limite minimo del valore nominale
delle azioni.
4. (Omissis) (1).
5. La Banca d'Italia
impartisce istruzioni per il graduale rispetto
dell'obbligo previsto dall'art. 35, comma 1, alle banche di
credito
cooperativo che, a fine
esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a
non soci in misura eccedente quella consentita.
6. Le
disposizioni dettate dall'art.
37 si applicano a decorrere
dall'approvazione
del bilancio relativo
all'esercizio 1993. Le
relative modificazioni
statutarie sono deliberate con le maggioranze
previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria.
(1) Sostituisce il comma
3 dell'art. 21, l. 31 gennaio 1992, n. 59.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 151.
Banche
pubbliche residue.
1. L'operatività, l'organizzazione e il
funzionamento delle banche
pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto
legislativo,
dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.
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AGRICOLTURA (CREDITO)
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 152.
Casse comunali di credito
agrario e Monti di credito su pegno di
seconda categoria.
1. Entro il 1° gennaio 1996 le casse comunali
di credito agrario e
i monti di credito su pegno di seconda categoria che
non raccolgono
risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino
alla
cessazione
dell'esercizio
dell'attività creditizia ovvero
alla
estinzione degli enti
stessi. Trascorso tale termine
le casse e i
monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.
2. Fino all'adozione delle misure previste dal
comma 1, i monti di
seconda categoria che
non raccolgono risparmio
tra il pubblico
continuano a esercitare l'attività di credito su pegno. A
tali enti
si applicano, in
quanto compatibili, le
disposizioni del presente
decreto legislativo.
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BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 153.
Disposizioni relative
a particolari operazioni di credito.
1. Fino
all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia
previste dall'art. 38,
comma 2, continua ad applicarsi in materia la
disciplina dettata dalle norme previgenti.
2. Le
disposizioni disciplinanti le
cartelle fondiarie, ancorché
abrogate, continuano a
essere applicate alle
cartelle in
circolazione, a eccezione
delle norme che prevedono interventi della
Banca d'Italia.
3. Gli
enti non bancari
abilitati a effettuare operazioni di
credito agrario continuano
a esercitarlo con le limitazioni previste
nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.
4. Quando
nelle norme statali
e regionali sono richiamate le
disposizioni del regio
decreto-legge 29 luglio
1927, n. 1509,
convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e
del decreto ministeriale
23 gennaio 1928, e successive modificazioni
e integrazioni, dette
disposizioni continuano a integrare le norme
suddette che a esse fanno riferimento.
5. Fino
alla stipulazione delle convenzioni previste dall'art. 47
continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti
in materia di
assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione
creditizia.
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BANCHE
PESCA
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 154.
Fondo
interbancario di garanzia.
1. Al
fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per
il credito peschereccio, previsti dall'art. 45,
si applicano le
disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della
Repubblica
del 29 settembre 1973, n. 601.
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BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 155.
Soggetti
operanti nel settore finanziario.
1. I
soggetti che esercitano le
attività previste dall'art. 106,
comma 1, si
adeguano alle disposizioni del
comma 2 e del comma 3,
lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi
dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. L'art. 107 trova applicazione anche nei
confronti delle società
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2
della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. Le
agenzie di prestito
su pegno previste
dal terzo comma
dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte
alle
disposizioni dell'art. 106.
4. I
consorzi di garanzia collettiva
fidi, di primo e di secondo
grado, anche costituiti
sotto forma di
società cooperativa o
consortile, ed esercenti le attività indicate nell'articolo 29,
comma
1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti
in un'apposita
sezione dell'elenco previsto
dall'art. 106, comma 1. A essi non si
applicano il titolo V del presente decreto legislativo e gli
articoli
2, 3 e
4 del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella
sezione non abilita a effettuare le altre operazioni
riservate agli
intermediari finanziari (1).
5. I
soggetti che esercitano
professionalmente
l'attività di
cambiavalute,
consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione
dell'elenco
previsto dall'articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano,
in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6,
108,
109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111.
L'iscrizione nella sezione
non abilità a
effettuare le altre
operazioni riservate agli
intermediari finanziari. Il Ministro del
tesoro, sentiti la
Banca d'Italia e
l'UIC, emana disposizioni
applicative del presente
comma individuando, in
particolare, le
attività che possono essere esercitate congiuntamente con
quella di
cambiavalute. Il Ministro
del tesoro detta altresì norme transitorie
dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai
cambiavalute
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge
3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197 (2).
6. I
soggetti diversi dalle
banche, già operanti alla data
di
entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine
di
lucro, raccolgono
tradizionalmente in ambito locale somme di modesto
ammontare ed erogano
piccoli prestiti, possono continuare a svolgere
la propria attività, in
considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto
delle modalità operative
e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR (2).
(1) Comma
così sostituito dall'art. 35, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2) Comma aggiunto dall'art.
35, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
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BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 156.
Modifica di
disposizioni legislative.
1. (Omissis) (1).
2 (Omissis) (2).
3 (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. (Omissis) (5).
6. (Omissis) (6).
7. (Omissis) (7).
(1) Sostituisce l'art. 10, d.l. 3 maggio 1991,
n. 143, conv. in l.
5 luglio 1991, n. 197.
(2) Sostituisce
la lett. e) dell'art. 1, comma
1, l. 21 febbraio
1991, n. 52.
(3) Sostituisce
l'art. 11, secondo comma, l. 12 giugno 1973, n.
349.
(4) Comma
aggiunto dall'art. 36,
d.lg. 4 agosto 1999, n. 342,
sostituisce l'art. 213, r.d. 6 maggio 1940, n. 635.
(5) Comma
aggiunto dall'art. 36,
d.lg. 4 agosto 1999, n. 342,
sostituisce il comma 3, art. 4, d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.
(6) Comma
aggiunto dall'art. 36,
d.lg. 4 agosto 1999, n. 342,
sostituisce l'art. 58, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(7) Comma
aggiunto dall'art. 36,
d.lg. 4 agosto 1999, n. 342,
modifica il comma 1, art. 3, l. 26 novembre 1993, n. 489.
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BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 157.
Modifiche al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. (Omissis) (5).
6. (Omissis) (6).
7. (Omissis) (7).
8. (Omissis) (8).
9. (Omissis) (9).
10. (Omissis) (10).
11. (Omissis) (11).
12. (Omissis) (12).
13. (Omissis) (13).
(1) Sostituisce l'art. 1,
d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(2) Sostituisce l'art. 4,
comma 3, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(3) Sostituisce l'art. 5,
d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(4) Sostituisce l'art.
11, comma 3, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(5) Sostituisce l'art.
19, comma 1, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(6) Sostituisce
la lett. b)
del comma 1 dell'art 23, d.lg.
27
gennaio 1992, n. 87.
(7) Abroga il comma 3
dell'art. 24, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(8) Sostituisce l'art.
25, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(9) Abroga l'art. 26,
comma 3, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(10) Sostituisce l'art.
26, comma 5, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(11) Abroga l'art. 27,
comma 3, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(12) Sostituisce l'art.
28, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(13) Sostituisce l'art.
45, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
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BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 158.
Disposizioni applicabili
alle banche e alle società finanziarie
comunitarie che
esercitano attività di intermediazione mobiliare.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato
dall'art. 66, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
REGIONI
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 159.
Regioni a statuto speciale.
1. Le valutazioni di
vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.
2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti
dagli articoli 14, 31,
36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle
regioni, la Banca
d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.
3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie
disposizioni già
emanate le norme
dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15,
16, 26 e
47. Restano peraltro ferme le
competenze attribuite agli
organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 26.
4. Le regioni a statuto speciale, alle quali
sono riconosciuti, in
base alle norme
di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle
materie disciplinate dalla
direttiva n. 89/646/CEE, provvedono a
emanare norme di
recepimento della direttiva stessa nel rispetto
delle disposizioni di
principio non derogabili contenute nei commi
precedenti.
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BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 160.
Conferma di disposizioni
vigenti in materia di valori mobiliari.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato
dall'art. 211, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58,
a decorrere dal 1° luglio 1998.
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BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 161.
Norme abrogate.
1. Sono o restano
abrogati:
il regio decreto 16
luglio 1905, n. 646;
la legge 15 luglio
1906, n. 441;
il regio decreto 5
maggio 1910, n. 472;
il regio decreto 4
settembre 1919, n. 1620;
il regio
decreto-legge 2 settembre
1919, n. 1709, convertito
dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;
il regio decreto 9
aprile 1922, n. 932;
il regio decreto-legge
7 ottobre 1923, n. 2283;
il regio
decreto-legge 15 dicembre
1923, n. 3148, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
il regio
decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;
il regio decreto 23
ottobre 1925, n. 2063;
il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297,
convertito dalla
legge 14 aprile 1927, n. 531;
il regio
decreto-legge 7 settembre
1926, n. 1511, convertito
dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;
il regio decreto-legge
6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla
legge 23 giugno 1927, n. 1108;
il regio decreto-legge
13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla
legge 22 dicembre 1927, n. 2537;
il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,
convertito dalla
legge 5 luglio
1928, n. 1760,
e successive modificazioni e
integrazioni;
il decreto
ministeriale 23 gennaio
1928, e successive
modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal
comma 3
del presente articolo;
il regio
decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla
legge 25 dicembre 1928, n. 3154;
il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307,
convertito dalla
legge 13 dicembre 1928, n. 3040;
il regio
decreto 25 aprile
1929, n. 967,
e successive
modificazioni;
il regio decreto 5
febbraio 1931, n. 225;
il regio
decreto-legge 19 marzo 1931, n.
693, convertito dalla
legge 17 dicembre 1931, n. 1640;
il regio decreto-legge
13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581;
la legge 30 maggio
1932, n. 635;
il regio
decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla
legge 22 dicembre 1932, n. 1710;
la legge 30 maggio
1932, n. 805;
la legge 3 giugno 1935,
n. 1281;
l'art. 9 della legge 13
giugno 1935, n. 1143;
il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883,
convertito dalla
legge 9 gennaio 1936, n. 225;
il regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con
modificazioni, dalla legge
7 marzo 1938,
n. 141, e successive
modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e
per
gli articoli 32,
primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma,
lettera b);
il regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n.
376, convertito dalla
legge 18 gennaio 1937, n. 169;
il regio decreto-legge
15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla
legge 4 gennaio 1937, n. 50;
il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561,
convertito dalla
legge 20 dicembre 1937, n. 2352;
il regio
decreto 26 agosto
1937, n. 1706,
e successive
modificazioni e integrazioni;
il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n.
204, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;
la legge 7 aprile 1938,
n. 378;
la legge 10 maggio
1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli
10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31;
il regio
decreto-legge 3 giugno 1938, n.
883, convertito dalla
legge 5 gennaio 1939, n. 86;
il regio decreto 25
maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli
articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42,
43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
la legge 16 novembre
1939, n. 1797;
la legge 14 dicembre 1939,
n. 1922;
la legge 21 maggio
1940, n. 657;
la legge 10 giugno
1940, n. 933;
il regio decreto 25
novembre 1940, n. 1955;
gli articoli
2766 e 2778, numeri 3 e
9, del codice civile,
approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
il decreto legislativo
luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;
il capo
III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre
1944, n. 416;
i capi
III e IV del decreto
legislativo luogotenenziale 28
dicembre 1944, n. 417;
il decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto
1946, n. 76;
il decreto
legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13
ottobre 1946, n. 244;
il decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto
1946, n. 370;
il regio decreto
legislativo 29 maggio 1946, n. 453;
il regio decreto
legislativo 2 giugno 1946, n. 491;
il decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691,
fatta eccezione per
gli articoli 3, 4, 5 e per le
competenze valutarie del CICR previste dall'art. 1, primo comma;
il decreto
legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15
dicembre 1947, n. 1418;
il decreto
legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15
dicembre 1947, n. 1419;
il decreto
legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15
dicembre 1947, n. 1421;
il decreto
legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive
modificazioni;
il decreto legislativo
16 aprile 1948, n. 569;
la legge 29 luglio
1949, n. 474;
la legge 22 giugno
1950, n. 445;
la legge 10 agosto
1950, n. 717;
la legge 17 novembre
1950, n. 1095;
la legge 27 novembre
1951, n. 1350;
i capi V e VI della
legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione
per gli articoli 21, 37,
38, primo e secondo comma, 39, primo comma,
40, primo comma, e 41, secondo comma;
la legge 11 dicembre
1952, n. 3093;
la legge 24 febbraio
1953, n. 101;
la legge 13 marzo 1953,
n. 208;
la legge 11 aprile
1953, n. 298;
la legge 8 aprile 1954,
n. 102;
la legge 31 luglio
1957, n. 742;
la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni e
integrazioni, fatta eccezione
per gli articoli 2, quarto comma, 3,
settimo comma, e 5;
l'art. 155 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645;
la legge 21 luglio
1959, n. 607;
la legge 11 ottobre
1960, n. 1235;
la legge 23 ottobre
1960, n. 1320;
la legge 3 febbraio
1961, n. 39;
la legge 21 maggio
1961, n. 456;
la legge 27 giugno
1961, n. 562;
la legge 28 luglio
1961, n. 850;
la legge 24 novembre
1961, n. 1306;
la legge 30 aprile
1962, n. 265;
gli articoli 1, 2, 3 e
4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679;
il decreto
del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n.
1907;
la legge 10 maggio
1964, n. 407;
la legge 5 luglio 1964,
n. 627;
la legge 31 ottobre
1965, n. 1244;
la legge 11 maggio
1966, n. 297;
la legge 24 dicembre
1966, n. 1262;
gli articoli
6, 7, 8 e 16 della legge 6
agosto 1967, n. 700,
nonché ogni altra
disposizione della medesima
legge relativa
all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività della
«Sezione
credito» della Banca nazionale delle comunicazioni;
l'art. 41 della legge
14 agosto 1967, n. 800;
la legge 31 ottobre
1967, n. 1084;
la legge 28 ottobre
1968, n. 1178;
la legge 27 marzo 1969,
n. 120;
l'art. 4 della legge 10
dicembre 1969, n. 970;
la legge 28 ottobre
1970, n. 866;
il decreto
del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n.
896;
la legge 26 ottobre
1971, n. 917;
la legge 3 dicembre
1971, n. 1033;
la legge 5 dicembre
1972, n. 848;
la legge 29 novembre
1973, n. 812;
il decreto
del Presidente della Repubblica
8 novembre 1973, n.
916;
la legge 11 marzo 1974,
n. 75;
la legge 14 agosto
1974, n. 392;
la legge 14 agosto
1974, n. 395;
gli articoli
11 e 12 del decreto-legge 13
agosto 1975, n. 376,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n.
492;
l'art. 2 della legge 16
ottobre 1975, n. 492;
l'art. 11 della legge
1° luglio 1977, n. 403;
la legge 10 febbraio
1981, n. 23;
gli articoli 10, 11 e
13 della legge 1° agosto 1981, n. 423;
l'art. 15 della legge
19 marzo 1983, n. 72;
l'art. 11
della legge 23
marzo 1983, n.
77, e successive
modificazioni e integrazioni;
l'art. 3 della legge 18
luglio 1984, n. 359;
la legge 18 luglio
1984, n. 360;
gli articoli 12 e 21
della legge 27 febbraio 1985, n. 49;
gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4
giugno 1985, n.
281, e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 17 aprile
1986, n. 114;
la legge 17 aprile
1986, n. 115;
l'art. 2 della legge 27
ottobre 1988, n. 458;
gli articoli
1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli
articoli 5 e
6, commi 2 e 3, e gli articoli 8
e 15 della legge 28
agosto 1989, n.
302. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo;
l'art. 5 della legge 30
luglio 1990, n. 218;
il titolo
V della legge
10 ottobre 1990, n. 287 e successive
modificazioni;
l'art. 18
e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356;
la legge 6 giugno 1991,
n. 175;
l'art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'art. 7 e
l'art. 8, comma
2-ter, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197.
Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
l'art. 2, comma 6, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317;
l'art. 1
della legge 17
febbraio 1992, n. 207, salvo
quanto
previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge;
il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
481, fatta eccezione
per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;
il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 528.
2. Sono abrogati ma
continuano a essere applicati fino alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità
creditizie
ai sensi del presente decreto legislativo:
l'art. 36 della legge 2
giugno 1961, n. 454;
gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto
comma, della legge
9 maggio 1975, n. 153;
la legge 5 marzo 1985,
n. 74;
il decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n.
350;
gli articoli
10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n.
302;
gli articoli 23 e 24
della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
il decreto legislativo
10 settembre 1991, n. 301;
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n.
302, fatta salva la
disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2;
l'art. 2 della legge 21
febbraio 1991, n. 52;
l'art. 6,
commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'art. 9
del decreto-legge 3
maggio 1991, n.
143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
il capo II, sezione I,
della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
la legge 17 febbraio
1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10;
il decreto del Ministro
del tesoro 12 maggio 1992, n. 334.
3. Gli articoli
28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928,
così come successivamente modificati, continuano a
essere applicati
fino all'attuazione dell'art. 152 del presente decreto
legislativo.
3-bis. Sono
abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto
del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi
continuano a essere
applicati fino all'attuazione dell'articolo 155,
comma 5, del presente decreto legislativo (1).
4. È abrogata ogni altra
disposizione incompatibile con il presente
decreto legislativo.
5. Le
disposizioni emanate dalle
autorità creditizie ai sensi di
norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate
fino alla
data di entrata
in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del
presente decreto legislativo.
6. I
contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso
alla data di
entrata in vigore
del presente decreto legislativo
restano regolati dalle norme anteriori.
7. Restano autorizzate, salvo eventuali
revoche, le partecipazioni
già consentite in sede di prima applicazione del titolo V della
legge
10 ottobre 1990, n. 287.
(1) Comma aggiunto
dall'art. 37, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221
BANCHE
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI
Art. 162.
Entrata in vigore.
1. Il
presente decreto legislativo
entra in vigore il 1° gennaio
1994.