TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA

DLT 01/09/1993 n. 00000385

VIGENTE

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

  Decreto  legislativo  1 settembre 1993, n. 385 (in Suppl. ordinario

alla  Gazz. Uff., 30 settembre, n. 230). - Testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia (1) (2) (3) (4).

  (1)  Il  riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad

ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata,

contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento

alla  sanzione  pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg.

18  dicembre  1997,  n.  472).  I riferimenti eventualmente contenuti

nelle  singole  leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono

effettuati  agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti

dal  citato  d.lg.  472/1997.  Salvo  diversa  espressa previsione, i

procedimenti  di  irrogazione  delle sanzioni disciplinati dal citato

d.lg.  472/1997,  si  applicano  all'irrogazione di tutte le sanzioni

tributarie  non  penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n.

472).

  (2)  Il  d.lg.  19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del

pretore  e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto,

le  relative  competenze  sono  da intendersi trasferite al tribunale

ordinario.  Lo  stesso  decreto  ha  soppresso l'ufficio del pubblico

ministero   presso   la  pretura  circondariale  e  ha  provveduto  a

trasferirne  le  relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero

presso   il   tribunale   ordinario.  Inoltre,  qualora  il  presente

provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al

pretore  e  ad  organi  della  P.A.,  le  attribuzioni  pretorili  si

intendono    soppresse;    sono   altresì   soppresse   le   funzioni

amministrative  di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per

il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore

che  ad  organi  della  P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere

esecutivi  atti  emanati da autorità amministrative è soppresso e gli

atti   sono   esecutivi  di  diritto.  Infine,  qualora  il  presente

provvedimento  preveda  l'obbligo  di determinati soggetti di rendere

giuramento  innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si

intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

  (3)  Vedi  d.lg.  24  febbraio  1998,  n. 58, recante il T.U. delle

disposizioni   in   materia  di  intermediazione  finanziaria.  Vedi,

inoltre,  d.lg. 10 marzo 1998, n. 43, di adeguamento dell'ordinamento

nazionale  alle  disposizioni  del trattato CE in materia di politica

monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.

  (4) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o

amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende

espressa   anche   in   Euro   secondo   il   tasso   di  conversione

irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1°

gennaio  2002  ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire

nel  presente  provvedimento  è  tradotta in Euro secondo il tasso di

conversione  irrevocabilmente  fissato  ai  sensi del Trattato CE. Se

tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in

decimali,  la  cifra  è  arrotondata  eliminando i decimali (art. 51,

d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

  (Omissis).

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

 

                               Art. 1.

 

                            Definizioni.

 

  1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

     a)  «autorità  creditizie»  indica il Comitato interministeriale

per  il  credito  e  il  risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca

d'Italia;

     b)    «banca»   indica   l'impresa   autorizzata   all'esercizio

dell'attività bancaria;

     c)  «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e

il risparmio;

     d)  «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la

borsa;

     d-bis)  «COVIP»  indica  la  commissione  di vigilanza sui fondi

pensione (1);

     e)   «ISVAP»   indica   l'Istituto   per   la   vigilanza  sulle

assicurazioni private e di interesse collettivo;

     f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;

     g)  «Stato  comunitario»  indica  lo Stato membro della Comunità

Europea;

     h)  «Stato  extracomunitario»  indica  lo Stato non membro della

Comunità Europea;

     i)  «legge  fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267;

     l)  «autorità  competenti» indica, a seconda dei casi, uno o più

fra   le  autorità  di  vigilanza  sulle  banche,  sulle  imprese  di

investimento,   sugli   organismi   di  investimento  collettivo  del

risparmio,  sulle  imprese  di assicurazione e sui mercati finanziari

(1);

     m)  «Ministro  del  tesoro»  indica  il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica (1).

  2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

     a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;

     b)   «banca   comunitaria»:   la  banca  avente  sede  legale  e

amministrazione  centrale  in  un  medesimo Stato comunitario diverso

dall'Italia;

     c)  «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno

Stato extracomunitario;

     d)  «banche  autorizzate  in  Italia»:  le  banche italiane e le

succursali in Italia di banche extracomunitarie;

     e)  «succursale»:  una sede che costituisce parte, sprovvista di

personalità  giuridica,  di una banca e che effettua direttamente, in

tutto o in parte, l'attività della banca;

     f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:

       1)  raccolta  di  depositi  o  di  altri  fondi con obbligo di

restituzione;

       2)  operazioni di prestito (compreso in particolare il credito

al  consumo,  il  credito  con  garanzia ipotecaria, il factoring, le

cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale

incluso il «forfaiting»);

       3) leasing finanziario;

       4) servizi di pagamento;

       5)  emissione  e  gestione  di  mezzi  di  pagamento (carte di

credito, «travellers cheques», lettere di credito);

       6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

       7)  operazioni  per  proprio conto o per conto della clientela

in:

        -   strumenti   di   mercato  monetario  (assegni,  cambiali,

certificati di deposito, ecc.);

        - cambi;

        - strumenti finanziari a termine e opzioni;

        - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;

        - valori mobiliari;

       8)  partecipazione  alle  emissioni di titoli e prestazioni di

servizi connessi;

       9)   consulenza   alle   imprese   in   materia  di  struttura

finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché

consulenza  e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di

imprese;

       10)  servizi  di  intermediazione  finanziaria del tipo «money

broking»;

       11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

       12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

       13) servizi di informazione commerciale;

       14) locazione di cassette di sicurezza;

       15)  altre  attività che, in virtù delle misure di adattamento

assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato

alla  seconda  direttiva  in  materia  creditizia del Consiglio delle

Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

     g)  «intermediari  finanziari»:  i soggetti iscritti nell'elenco

previsto dall'art. 106;

     h)  «stretti  legami»:  i  rapporti  tra una banca e un soggetto

italiano o estero che:

       1) controlla la banca;

       2) è controllato dalla banca;

       3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

       4)  partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al

20% del capitale con diritto di voto;

       5)  è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del

capitale con diritto di voto.

  3.  La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità

delle  deliberazioni  del  CICR,  la  definizione  di  stretti legami

prevista  dal  comma  2, lettera h), al fine di evitare situazioni di

ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (2).

  (1) Lettera aggiunta dall'art. 1, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.

  (2) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.

 

 

 

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BANCHE

                               TITOLO I

                         AUTORITÀ CREDITIZIE

 

 

                               Art. 2.

 

      Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

 

  1.  Il  Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha

l'alta  vigilanza  in  materia  di credito e di tutela del risparmio.

Esso  delibera  nelle  materie  attribuite  alla  sua  competenza dal

presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal

Ministro  del tesoro, che lo presiede, dal Ministro del commercio con

l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,

alimentari  e  forestali [ora per le politiche agricole e forestali],

dal   Ministro   delle  finanze,  dal  Ministro  dell'industria,  del

commercio  e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici e dal

Ministro  per  le  politiche  comunitarie.  Alle  sedute partecipa il

Governatore della Banca d'Italia (1).

  2.  Il  presidente  può  invitare  altri  ministri  a intervenire a

singole riunioni.

  3.   Il  CICR  è  validamente  costituito  con  la  presenza  della

maggioranza  dei  suoi membri e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

  4.  Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario.

Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il

proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR

si avvale della Banca d'Italia.

  (1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

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BANCHE

MINISTERO TESORO

                               TITOLO I

                         AUTORITÀ CREDITIZIE

 

 

                               Art. 3.

 

                        Ministro del tesoro.

 

  1. Il Ministro del tesoro adotta con decreto i provvedimenti di sua

competenza  previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di

sottoporli preventivamente al CICR.

  2.  In  caso di urgenza il Ministro del tesoro sostituisce il CICR.

Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione

successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                               TITOLO I

                         AUTORITÀ CREDITIZIE

 

 

                               Art. 4.

 

                           Banca d'Italia.

 

  1.  La  Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza,

formula  le  proposte  per  le  deliberazioni  di competenza del CICR

previste  nei  titoli  II  e  III e nell'art. 107. La Banca d'Italia,

inoltre,  emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce

istruzioni  e  adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua

competenza.

  2.  La  Banca  d'Italia  determina  e  rende pubblici previamente i

principi e i criteri dell'attività di vigilanza.

  3.  La  Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da

disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua

il  responsabile  del procedimento, indica i motivi delle decisioni e

pubblica  i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in

quanto  compatibili,  le  disposizioni  della legge 7 agosto 1990, n.

241,  intendendosi  attribuiti  al Governatore della Banca d'Italia i

poteri  per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da

dette disposizioni.

  4.   La   Banca   d'Italia   pubblica   annualmente  una  relazione

sull'attività di vigilanza.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                               TITOLO I

                         AUTORITÀ CREDITIZIE

 

 

                               Art. 5.

 

               Finalità e destinatari della vigilanza.

 

  1.  Le  autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse

attribuiti  dal  presente  decreto  legislativo, avendo riguardo alla

sana  e  prudente  gestione  dei  soggetti  vigilati,  alla stabilità

complessiva,   all'efficienza   e   alla  competitività  del  sistema

finanziario  nonché  all'osservanza  delle  disposizioni  in  materia

creditizia.

  2.  La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi

bancari e degli intermediari finanziari.

  3.  Le  autorità  creditizie  esercitano altresì gli altri poteri a

esse attribuiti dalla legge.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

COMUNITA' EUROPEE

                               TITOLO I

                         AUTORITÀ CREDITIZIE

 

 

                               Art. 6.

 

                Rapporti con il diritto comunitario.

 

  1.  Le  autorità  creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in

armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le

decisioni   della  Comunità  europea  e  provvedono  in  merito  alle

raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                               TITOLO I

                         AUTORITÀ CREDITIZIE

 

 

                               Art. 7.

 

          Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità.

 

  1.  Tutte  le  notizie,  le informazioni e i dati in possesso della

Banca  d'Italia  in  ragione  della  sua  attività  di vigilanza sono

coperti  da  segreto  d'ufficio  anche  nei confronti delle pubbliche

amministrazioni,  a eccezione del Ministro del tesoro, Presidente del

CICR.  Il  segreto  non  può  essere opposto all'autorità giudiziaria

quando  le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o

i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente (1).

  2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni

di  vigilanza,  sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire

esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche

quando assumano la veste di reati.

  3.  I  dipendenti  della  Banca d'Italia sono vincolati dal segreto

d'ufficio.

  4.  Le  pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le

informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca

d'Italia,  in  conformità  delle  leggi  disciplinanti  i  rispettivi

ordinamenti.

  5.  La  Banca  d'Italia,  la  CONSOB,  la  COVIP,  l'ISVAP  e l'UIC

collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine

di  agevolare  le  rispettive  funzioni.  Detti organismi non possono

reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio (2).

  6.   La   Banca  d'Italia  collabora,  anche  mediante  scambio  di

informazioni,  con  le autorità competenti degli Stati comunitari, al

fine  di  agevolare  le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute

dalla  Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane

competenti,  salvo  diniego dell'autorità dello Stato comunitario che

ha fornito le informazioni (2).

  7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi

di   riservatezza,  la  Banca  d'Italia  può  scambiare  informazioni

preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità

competenti  degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca

d'Italia  ha  ricevuto  da  un altro Stato comunitario possono essere

comunicate  soltanto  con  l'assenso  esplicito delle autorità che le

hanno fornite (2).

  8.  La  Banca  d'Italia  può  scambiare  informazioni  con autorità

amministrative   o   giudiziarie   nell'ambito   di  procedimenti  di

liquidazione  o  di  fallimento,  in  Italia o all'estero, relativi a

banche,   succursali  di  banche  italiane  all'estero  o  di  banche

comunitarie  o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti

inclusi  nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le

autorità  extracomunitarie  lo scambio di informazioni avviene con le

modalità di cui al comma 7 (2).

  9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani

e,  a  condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri

informazioni  e  dati  in suo possesso necessari al funzionamento dei

sistemi stessi (2).

  10.   Nel   rispetto  delle  condizioni  previste  dalle  direttive

comunitarie  applicabili alle banche, la Banca d'Italia può scambiare

informazioni  con  altre  autorità  e  soggetti esteri indicati dalle

direttive medesime (2).

  (1) Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.

  (2) I commi da 5 a 10 così sostituiscono gli originari commi da 5 a

9,  9-bis, aggiunto dall'art. 1, d.lg. 4 dicembre 1996, n. 659, e 10,

per effetto dell'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                               TITOLO I

                         AUTORITÀ CREDITIZIE

 

 

                               Art. 8.

 

        Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici.

 

  1.   La   Banca   d'Italia  pubblica  un  Bollettino  contenente  i

provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie

nonché  altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti

a  vigilanza.  I  provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese

successivo a quello della loro adozione.

  2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del

Ministro del tesoro emanati ai sensi del presente decreto legislativo

sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I

provvedimenti   di  carattere  generale  della  Banca  d'Italia  sono

pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando

le  disposizioni  in  essi  contenute sono destinate anche a soggetti

diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

  3.  La  Banca  d'Italia  pubblica  elaborazioni  e  dati statistici

relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                               TITOLO I

                         AUTORITÀ CREDITIZIE

 

 

                               Art. 9.

 

                          Reclamo al CICR.

 

  1.   Contro   i   provvedimenti   adottati   dalla  Banca  d'Italia

nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente

decreto  legislativo  è  ammesso  reclamo al CICR, da parte di chi vi

abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla

pubblicazione.  Si  osservano, in quanto applicabili, le disposizioni

del  capo  I  del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre

1971, n. 1199.

  2.  Il  reclamo  è  deciso  dal  CICR  previa  consultazione  delle

associazioni  di  categoria  dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel

caso  in  cui  la  decisione  comporti la risoluzione di questioni di

interesse generale per la categoria.

  3.  Il  CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione,

le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO I

       NOZIONE DI ATTIVITÀ BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO

 

 

                              Art. 10.

 

                         Attività bancaria.

 

  1.  La  raccolta  di  risparmio  tra  il pubblico e l'esercizio del

credito   costituiscono   l'attività   bancaria.  Essa  ha  carattere

d'impresa.

  2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

  3.  Le  banche  esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra

attività  finanziaria,  secondo  la  disciplina  propria di ciascuna,

nonché  attività  connesse  o  strumentali.  Sono salve le riserve di

attività previste dalla legge.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO I

       NOZIONE DI ATTIVITÀ BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO

 

 

                              Art. 11.

 

                       Raccolta del risparmio.

 

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo  è  raccolta  del

risparmio  l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto

forma di depositi sia sotto altra forma.

  2.  La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti

diversi dalle banche (1).

  3.  Il  CICR  stabilisce  limiti  e  criteri,  anche  con  riguardo

all'attività  e  alla  forma giuridica dei soggetti, in base ai quali

non  costituisce  raccolta  del  risparmio  tra  il  pubblico  quella

effettuata:

    a) presso soci e dipendenti;

    b)  presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi

dell'art.  2359  del codice civile e presso controllate da una stessa

controllante.

  4. Il divieto del comma 2 non si applica:

    a)  agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali

aderiscono   uno   o   più   Stati  comunitari,  agli  enti  pubblici

territoriali  ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base

agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

    b)  agli  Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da

speciali disposizioni del diritto italiano;

    c)  alle  società  per  azioni e in accomandita per azioni per la

raccolta  effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante

l'emissione di obbligazioni;

    c-bis)  alle  società  cooperative  per  la  raccolta  effettuata

mediante l'emissione di obbligazioni (2);

    d)  alle  società  e agli enti con titoli negoziati in un mercato

regolamentato  per  la  raccolta  effettuata  mediante  titoli  anche

obbligazionari (3);

    d-bis)  agli  enti  sottoposti  a  forme di vigilanza prudenziale

individuati dal CICR (4);

    e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti

sottoposti  a  forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività

assicurativa o finanziaria (3);

    f)  agli  enti  sottoposti  a  forme di vigilanza prudenziale che

svolgono  attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi

specificamente consentita da disposizioni di legge;

    g)  alle  società  per  la cartolarizzazione dei crediti previste

dalla  legge  30  aprile  1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai

sensi della medesima legge (2).

  4-bis.  Il  CICR  stabilisce  limiti  e  criteri  per  la  raccolta

effettuata  dai soggetti indicati nelle lettere c-bis), d), d-bis) ed

e,  del  comma 4, avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a

fini   di  tutela  della  riserva  dell'attività  bancaria  stabilita

dall'articolo  10.  Per  la raccolta effettuata dai soggetti indicati

nelle  lettere d) e d-bis), le disposizioni del CICR possono derogare

ai  limiti  previsti  dal  primo  comma dell'articolo 2410 del codice

civile.  Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia, sentita

la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio,

dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata (5).

  5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), c-bis, d), d-bis), e)

e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma

di  raccolta  collegata  all'emissione  o  alla  gestione di mezzi di

pagamento a spendibilità generalizzata (6).

  (1) Il divieto di cui al presente comma non si applica alle società

cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari

(art. 58, comma 1, l. 23 dicembre 1998, n. 448).

  (2) Lettera aggiunta dall'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

  (3)  Lettera così modificata dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

  (4) Lettera aggiunta dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

  (5)  Comma  aggiunto  dall'art.  64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415 e

così modificato dall'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

  (6)  Comma  così  sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415 e così modificato dall'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO I

       NOZIONE DI ATTIVITÀ BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO

 

 

                              Art. 12.

 

       Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche.

 

  1.  Le  banche,  in  qualunque  forma  costituite, possono emettere

obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.

  2. (Omissis) (1).

  3.  L'emissione  delle obbligazioni non convertibili o convertibili

in  titoli  di altre società è deliberata dall'organo amministrativo;

non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma, n.

3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.

  4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le

norme del codice civile, eccetto l'articolo 2410 (2).

  5.  L'emissione  delle obbligazioni non convertibili o convertibili

in  titoli  di  altre società è disciplinata dalla Banca d'Italia, in

conformità delle deliberazioni del CICR.6. Le banche possono emettere

titoli  di  deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia, in

conformità   delle  deliberazioni  del  CICR,  può  disciplinarne  le

modalità di emissione.

  7.  La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche

di  prestiti  subordinati,  irredimibili  ovvero  rimborsabili previa

autorizzazione  della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono

avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.

  (1) Comma abrogato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

  (2)  Comma  così  sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO II

 AUTORIZZAZIONE   ALL'ATTIVITÀ   BANCARIA,   SUCCURSALI   E   LIBERA

                        PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

 

                              Art. 13.

 

                                Albo.

 

  1.  La  Banca  d'Italia  iscrive  in  un  apposito  albo  le banche

autorizzate  in  Italia  e  le  succursali  delle  banche comunitarie

stabilite nel territorio della Repubblica.

  2.   Le   banche   indicano   negli  atti  e  nella  corrispondenza

l'iscrizione nell'albo.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO II

 AUTORIZZAZIONE   ALL'ATTIVITÀ   BANCARIA,   SUCCURSALI   E   LIBERA

                        PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

 

                              Art. 14.

 

                Autorizzazione all'attività bancaria.

 

  1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano

le seguenti condizioni:

    a)  sia  adottata  la  forma  di  società per azioni o di società

cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

    a-bis)  la  sede legale e la direzione generale siano situate nel

territorio della Repubblica (1);

    b)  il  capitale  versato sia di ammontare non inferiore a quello

determinato dalla Banca d'Italia;

    c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale,

unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

    d)  i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità

stabiliti  dall'art.  25  e  sussistano i presupposti per il rilascio

dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;

    e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione

e  controllo  abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità

indicati nell'art. 26;

    f)  non  sussistano,  tra  la  banca  o  i soggetti del gruppo di

appartenenza   e   altri  soggetti,  stretti  legami  che  ostacolino

l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (1).

  2.  La  Banca  d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica

delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e

prudente gestione.

  2-bis.  La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione

e  le  ipotesi  di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata

non abbia iniziato l'esercizio dell'attività (2).

  3.  Non  si  può  dare  corso  al procedimento per l'iscrizione nel

registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

  4.  Lo  stabilimento  in Italia della prima succursale di una banca

extracomunitaria  è  autorizzato con decreto del Ministro del tesoro,

d'intesa  con  il  Ministro  degli  affari  esteri,  sentita la Banca

d'Italia.  L'autorizzazione  è  comunque  subordinata  al rispetto di

condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e).

L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di

reciprocità.

  (1) Lettera aggiunta dall'art. 3, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.

  (2) Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO II

 AUTORIZZAZIONE   ALL'ATTIVITÀ   BANCARIA,   SUCCURSALI   E   LIBERA

                        PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

 

                              Art. 15.

 

                             Succursali.

 

  1.  Le  banche italiane possono stabilire succursali nel territorio

della  Repubblica  e  degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia

può  vietare  lo  stabilimento  di  una  nuova  succursale per motivi

attinenti  all'adeguatezza  delle  strutture  organizzative  o  della

situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca.

  2.  Le  banche  italiane  possono stabilire succursali in uno Stato

extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.

  3.   Le   banche   comunitarie  possono  stabilire  succursali  nel

territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una

comunicazione  alla  Banca d'Italia da parte dell'autorità competente

dello  Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi

due  mesi  dalla  comunicazione.  La  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB,

nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  indicano,  se  del caso,

all'autorità  competente  dello  Stato  comunitario  e  alla banca le

condizioni   alle   quali,   per  motivi  di  interesse  generale,  è

subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.

  4.  Le  banche  extracomunitarie  già operanti nel territorio della

Repubblica  con  una  succursale  possono  stabilire altre succursali

previa autorizzazione della Banca d'Italia.

  5.  La  Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di

attività  di  intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle

comunicazioni  ricevute  ai  sensi  del  comma  3  e dell'apertura di

succursali all'estero da parte di banche italiane.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO II

 AUTORIZZAZIONE   ALL'ATTIVITÀ   BANCARIA,   SUCCURSALI   E   LIBERA

                        PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

 

                              Art. 16.

 

                   Libera prestazione di servizi.

 

  1.  Le  banche  italiane  possono esercitare le attività ammesse al

mutuo  riconoscimento  in  uno  Stato  comunitario  senza  stabilirvi

succursali,   nel   rispetto  delle  procedure  fissate  dalla  Banca

d'Italia.

  2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario

senza   stabilirvi   succursali  previa  autorizzazione  della  Banca

d'Italia.

  3.  Le  banche  comunitarie possono esercitare le attività previste

dal   comma  1  nel  territorio  della  Repubblica  senza  stabilirvi

succursali   dopo   che   la   Banca  d'Italia  sia  stata  informata

dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

  4.  Le  banche  extracomunitarie  possono  operare  in Italia senza

stabilirvi  succursali  previa  autorizzazione  della Banca d'Italia,

rilasciata  sentita  la  CONSOB  per  quanto  riguarda le attività di

intermediazione mobiliare (1).

  5.  La  Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di

attività  di  intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle

comunicazioni  ricevute  ai  sensi  del  comma  3 e della prestazione

all'estero di servizi da parte di banche italiane.

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO II

 AUTORIZZAZIONE   ALL'ATTIVITÀ   BANCARIA,   SUCCURSALI   E   LIBERA

                        PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

 

                              Art. 17.

 

            Attività non ammesse al mutuo riconoscimento.

 

  1.  La  Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,

disciplina   l'esercizio   di   attività   non   ammesse   al   mutuo

riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel

territorio della Repubblica.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO II

 AUTORIZZAZIONE   ALL'ATTIVITÀ   BANCARIA,   SUCCURSALI   E   LIBERA

                        PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

 

                              Art. 18.

 

        Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.

 

  1.  Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma 1,

si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia

sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione

di  controllo  è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le

condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

  2.  Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3,

si  applicano,  in  armonia  con la normativa comunitaria, anche alle

società  finanziarie  aventi  sede  legale  in  uno Stato comunitario

quando  la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche

aventi sede legale nel medesimo Stato.

  3.  La  Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di

attività  di  intermediazione  mobiliare,  comunica  alla  CONSOB  le

società  finanziarie  ammesse  al  mutuo  riconoscimento ai sensi dei

commi 1 e 2.

  4.  Alle  società  finanziarie  ammesse  al mutuo riconoscimento ai

sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art.

54, commi 1, 2 e 3.

  5.  Alle  società  finanziarie  ammesse  al mutuo riconoscimento ai

sensi  del  comma  2  si  applicano  altresì le disposizioni previste

dall'art. 79.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO III

               PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE

 

 

                              Art. 19.

 

                           Autorizzazioni.

 

  1.  La  Banca  d'Italia  autorizza preventivamente l'acquisizione a

qualsiasi  titolo  di azioni o quote di banche da chiunque effettuata

quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una

partecipazione  superiore  al  5  per  cento del capitale della banca

rappresentato   da   azioni   o   quote   con   diritto  di  voto  e,

indipendentemente  da  tale limite, quando la partecipazione comporta

il controllo della banca stessa.

  2.   La  Banca  d'Italia,  inoltre,  autorizza  preventivamente  le

variazioni  della  partecipazione quando comportano partecipazioni al

capitale  della banca superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla

medesima  Banca  d'Italia e, indipendentemente da tali limiti, quando

le variazioni comportano il controllo della banca stessa.

  3.  L'autorizzazione  prevista  dal  comma 1 è necessaria anche per

l'acquisizione   del   controllo  di  una  società  che  detiene  una

partecipazione  superiore  al  5  per cento del capitale di una banca

rappresentato  da azioni o quote con diritto di voto o che, comunque,

comporta il controllo della banca stessa.

  4.  La  Banca  d'Italia  individua  i  soggetti tenuti a richiedere

l'autorizzazione quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un

soggetto diverso dal socio.

  5.  La  Banca  d'Italia  rilascia l'autorizzazione quando ricorrano

condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca;

l'autorizzazione può essere sospesa o revocata.

  6.  I  soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono

in  misura  rilevante  attività  d'impresa  in settori non bancari né

finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire azioni o quote

che comportano, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione

superiore  al 15 per cento del capitale di una banca rappresentato da

azioni  o  quote  con diritto di voto o, comunque, il controllo della

banca stessa.

  7.  La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di

accordi,  in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in

capo  ai  soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione

di  potere  per  la  nomina  o  la  revoca  della  maggioranza  degli

amministratori  della  banca, tale da pregiudicare la gestione sana e

prudente della banca stessa.

  8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti

appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di

reciprocità,  la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione

al  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del quale il Presidente del

Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

  9.  La  Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,

emana disposizioni attuative del presente articolo.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO III

               PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE

 

 

                              Art. 20.

 

                     Obblighi di comunicazione.

 

  1.  Chiunque partecipa al capitale di una banca in misura superiore

alla  percentuale stabilita dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione

alla  medesima  Banca  d'Italia  e  alla  banca.  Le variazioni della

partecipazione  sono  comunicate  quando superano la misura stabilita

dalla Banca d'Italia.

  2.  Ogni  accordo,  in  qualsiasi  forma  concluso, compresi quelli

aventi  forma  di  associazione,  che  regola o da cui comunque possa

derivare   l'esercizio  concertato  del  voto  in  una  banca,  anche

cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato

alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti

della  banca  o della società cui l'accordo si riferisce entro cinque

giorni  dalla  stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta,

dal  momento  di  accertamento  delle  circostanze  che  ne  rivelano

l'esistenza.  Quando  dall'accordo  derivi una concertazione del voto

tale  da  pregiudicare  la  gestione  sana e prudente della banca, la

Banca   d'Italia   può   sospendere  il  diritto  di  voto  dei  soci

partecipanti all'accordo stesso.

  3.  La  Banca  d'Italia  determina  presupposti, modalità e termini

delle  comunicazioni  previste  dal  comma  1 anche con riguardo alle

ipotesi  in  cui  il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto

diverso  dal  socio.  La Banca d'Italia determina altresì le modalità

delle comunicazioni previste dal comma 2.

  4.  La  Banca  d'Italia,  al  fine di verificare l'osservanza degli

obblighi  indicati  nei  commi  1  e  2, può chiedere informazioni ai

soggetti comunque interessati.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO III

               PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE

 

 

                              Art. 21.

 

                     Richiesta di informazioni.

 

  1.  La  Banca  d'Italia può richiedere alle banche e alle società e

agli  enti  di  qualsiasi  natura  che  partecipano  al loro capitale

l'indicazione  nominativa  dei  soci secondo quanto risulta dal libro

dei  soci,  dalle  comunicazioni  ricevute  o  da  altri  dati a loro

disposizione.

  2.  La  Banca  d'Italia  può altresì richiedere agli amministratori

delle  società  e degli enti che partecipano al capitale delle banche

l'indicazione delle società e degli enti controllanti.

  3.  Le  società  fiduciarie  che  abbiano  intestato a proprio nome

azioni  o quote di società appartenenti a terzi comunicano alla Banca

d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

  4.  Le  notizie  previste  dal  presente  articolo  possono  essere

richieste anche a società ed enti stranieri.

  5.  La  Banca  d'Italia  informa  la  CONSOB  delle  richieste  che

interessano  società  ed  enti  con  titoli  negoziati  in un mercato

regolamentato.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO III

               PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE

 

 

                              Art. 22.

 

                      Partecipazioni indirette.

 

  1. Ai fini del presente capo si considerano anche le partecipazioni

al  capitale  delle  banche  acquisite  o  comunque  possedute per il

tramite   di   società  controllate,  di  società  fiduciarie  o  per

interposta persona.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO III

               PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE

 

 

                              Art. 23.

 

                        Nozione di controllo.

 

  1.  Ai  fini  del  presente  capo  il controllo sussiste, anche con

riferimento  a  soggetti  diversi  dalle  società,  nei casi previsti

dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

  2.  Il  controllo si considera esistente nella forma dell'influenza

dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti

situazioni:

    1)  esistenza  di  un  soggetto che, in base ad accordi con altri

soci,  ha  il  diritto  di  nominare  o revocare la maggioranza degli

amministratori  ovvero  dispone  da  solo  della maggioranza dei voti

esercitabili nell'assemblea ordinaria;

    2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o

la   revoca   della   maggioranza   dei   membri   del  consiglio  di

amministrazione;

    3)   sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di  carattere

finanziario  e  organizzativo  idonei  a  conseguire uno dei seguenti

effetti:  a)  la  trasmissione  degli  utili  o  delle perdite; b) il

coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese

ai  fini  del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di

poteri  maggiori  rispetto  a  quelli  derivanti dalle azioni o dalle

quote  possedute;  d)  l'attribuzione  a  soggetti  diversi da quelli

legittimati  in  base all'assetto proprietario di poteri nella scelta

di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

    4)  assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione

degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO III

               PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE

 

 

                              Art. 24.

 

      Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione.

 

  1.  Non  può  essere  esercitato  il  diritto di voto inerente alle

azioni  o  quote per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 19

non  siano  state  ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il

diritto  di  voto  non  può essere altresì esercitato per le azioni o

quote  per  le  quali  siano  state  omesse le comunicazioni previste

dall'art. 20.

  2.  In  caso  di  inosservanza  del  divieto,  la  deliberazione  è

impugnabile,  a  norma  dell'art.  2377  del  codice  civile,  se  la

maggioranza  richiesta  non  sarebbe  stata  raggiunta  senza  i voti

inerenti  alle  predette  azioni  o  quote. L'impugnazione può essere

proposta  anche  dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della

deliberazione  ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro

delle  imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per

le  quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate

ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

  3.  Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato nel comma 6

dell'art.  19  che  eccedono il 15 per cento del capitale della banca

rappresentato  da  azioni o quote con diritto di voto o ne comportano

il  controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla

Banca  d'Italia.  In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta

della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o delle quote.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO IV

            REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

 

 

                              Art. 25.

 

             Requisiti di onorabilità dei partecipanti.

 

  1.  Il  Ministro  del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina,

con  regolamento  emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge

23  agosto  1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti

al capitale delle banche.

  2.  Con  il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro

stabilisce  la  quota  del  capitale  che  deve  essere posseduta per

l'applicazione  del  medesimo  comma  1. A questo fine si considerano

anche  le  azioni  o  quote  possedute  per  il  tramite  di  società

controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

  3.  In  mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto

di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In

caso   di  inosservanza,  la  deliberazione  è  impugnabile  a  norma

dell'art.  2377  del  codice  civile  se la maggioranza richiesta non

sarebbe  stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o

quote.  L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia

entro  sei  mesi  dalla  data della deliberazione ovvero, se questa è

soggetta  a  iscrizione  nel  registro  delle imprese, entro sei mesi

dall'iscrizione.  Le  azioni  o  quote  per  le  quali non può essere

esercitato  il  diritto di voto sono computate ai fini della regolare

costituzione dell'assemblea.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO IV

            REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

 

 

                              Art. 26.

 

    Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti

                             aziendali.

 

  1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e

controllo   presso   banche   devono   possedere   i   requisiti   di

professionalità  e  di  onorabilità  stabiliti  con  regolamento  del

Ministro  del  tesoro  adottato,  sentita la Banca d'Italia, ai sensi

dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  2.  Il  difetto  dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio.

Essa  è  dichiarata  dal  consiglio  di  amministrazione entro trenta

giorni  dalla  nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In

caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

  3.  Il  regolamento  previsto  dal  comma 1 stabilisce le cause che

comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La

sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO IV

            REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

 

 

                              Art. 27.

 

                          Incompatibilità.

 

  1.  Il CICR può disciplinare l'assunzione di cariche amministrative

presso  le  banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello

Stato. Resta ferma l'applicazione dell'art. 26.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

 

 

                              Art. 28.

 

                         Norme applicabili.

 

  1.   L'esercizio   dell'attività   bancaria  da  parte  di  società

cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito

cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.

  2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si

applicano   i   controlli   sulle   società   cooperative  attribuiti

all'autorità governativa dal codice civile.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

                              SEZIONE I

                           BANCHE POPOLARI

 

 

                              Art. 29.

 

                           Norme generali.

 

  1.   Le  banche  popolari  sono  costituite  in  forma  di  società

cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

  2. [Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a lire

cinquemila] (1).

  3.   La   nomina   degli   amministratori   e  dei  sindaci  spetta

esclusivamente all'assemblea dei soci.

  4.  Alle  banche  popolari  non  si  applicano  le disposizioni del

decreto   legislativo   14  dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive

modificazioni.

  (1)  A  decorrere  dal 1° gennaio 2002, il presente comma sarà così

sostituito per effetto dell'art. 4, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213: «Il

valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.».

  La  presente  nuova  disposizione  si applica, comunque, fin dal 1°

gennaio 1999, alle società che si costituiscono con capitale espresso

in euro.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

                              SEZIONE I

                           BANCHE POPOLARI

 

 

                              Art. 30.

 

                                Soci.

 

  1.  Ogni  socio  ha  un  voto, qualunque sia il numero delle azioni

possedute.

  2.  Nessuno  può  detenere  azioni  in misura eccedente lo 0,50 per

cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di

tale  limite,  contesta  al  detentore  la violazione del divieto. Le

azioni   eccedenti   devono  essere  alienate  entro  un  anno  dalla

contestazione;   trascorso   tale   termine,   i   relativi   diritti

patrimoniali  maturati  fino  all'alienazione  delle azioni eccedenti

vengono acquisiti dalla banca.

  3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di

investimento  collettivo  in  valori mobiliari, per i quali valgono i

limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

  4.  Il  numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento.

Qualora  tale  numero  diminuisca,  la  compagine sociale deve essere

reintegrata  entro  un  anno;  in caso contrario, la banca è posta in

liquidazione.

  5.  Le  delibere  del consiglio di amministrazione di rigetto delle

domande  di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo

all'interesse  della  società,  alle  prescrizioni  statutarie e allo

spirito  della  forma  cooperativa. Il consiglio di amministrazione è

tenuto  a  riesaminare  la  domanda  di  ammissione  su richiesta del

collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato

con  un  rappresentante  dell'aspirante socio. L'istanza di revisione

deve  essere  presentata  entro  trenta  giorni dal ricevimento della

comunicazione  della  deliberazione  e  il  collegio dei probiviri si

pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta (1).

  6.  Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato

l'ammissione  a  socio  possono esercitare i diritti aventi contenuto

patrimoniale  relativi  alle  azioni possedute, fermo restando quanto

disposto dal comma 2.

  (1) Comma così modificato dall'art. 4, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

                              SEZIONE I

                           BANCHE POPOLARI

 

 

                              Art. 31.

 

                      Trasformazioni e fusioni.

 

  1.  La  Banca  d'Italia,  nell'interesse  dei  creditori ovvero per

esigenze   di   rafforzamento   patrimoniale   ovvero   a   fini   di

razionalizzazione  del sistema, autorizza le trasformazioni di banche

popolari  in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono

parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.

  2.  Le  deliberazioni  assembleari  sono assunte con le maggioranze

previste  dagli  statuti  per le modificazioni statutarie; quando, in

relazione  all'oggetto  delle  modificazioni,  gli  statuti prevedano

maggioranze  differenziate,  si  applica quella meno elevata. È fatto

salvo il diritto di recesso dei soci.

  3. Si applicano l'art. 56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

                              SEZIONE I

                           BANCHE POPOLARI

 

 

                              Art. 32.

 

                               Utili.

 

  1.  Le  banche  popolari devono destinare almeno il dieci per cento

degli utili netti annuali a riserva legale.

  2.  La  quota  di  utili  non  assegnata a riserva legale, ad altre

riserve,   ad   altre  destinazioni  previste  dallo  statuto  o  non

distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

                              SEZIONE II

                    BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

 

 

                              Art. 33.

 

                           Norme generali.

 

  1.  Le  banche  di  credito cooperativo sono costituite in forma di

società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

  2.   La   denominazione   deve   contenere  l'espressione  «credito

cooperativo».

  3.   La   nomina   degli   amministratori   e  dei  sindaci  spetta

esclusivamente all'assemblea dei soci.

  4.  [Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore

a lire cinquantamila né superiore a lire un milione] (1).

  (1)  A  decorrere  dal 1° gennaio 2002, il presente comma sarà così

sostituito per effetto dell'art. 4, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213: «Il

valore  nominale  di  ciascuna  azione  non  può  essere  inferiore a

venticinque euro né superiore a cinquecento.».

  La  presente  nuova  disposizione  si applica, comunque, fin dal 1°

gennaio 1999, alle società che si costituiscono con capitale espresso

in euro.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

                              SEZIONE II

                    BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

 

 

                              Art. 34.

 

                                Soci.

 

  1.  Il  numero  minimo dei soci delle banche di credito cooperativo

non  può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca,

la  compagine  sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso

contrario, la banca è posta in liquidazione.

  2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario

risiedere,  aver  sede ovvero operare con carattere di continuità nel

territorio di competenza della banca stessa.

  3.  Ogni  socio  ha  un  voto, qualunque sia il numero delle azioni

possedute.

  4.  [Nessun  socio  può  possedere  azioni  il  cui valore nominale

complessivo superi ottanta milioni di lire] (1).

  5. (Omissis) (2).

  6. Si applica l'articolo 30, comma 5 (3).

  (1)  A  decorrere  dal 1° gennaio 2002, il presente comma sarà così

sostituito  per  effetto  dell'art.  4, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213:

«Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo

superi cinquantamila euro.».

  La  presente  nuova  disposizione  si applica, comunque, fin dal 1°

gennaio 1999, alle società che si costituiscono con capitale espresso

in euro.

  (2) Comma abrogato dall'art. 5, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

  (3) Comma così sostituito dall'art. 5, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

                              SEZIONE II

                    BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

 

 

                              Art. 35.

 

                            Operatività.

 

  1.   Le   banche  di  credito  cooperativo  esercitano  il  credito

prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare,

per  periodi  determinati, le singole banche di credito cooperativo a

una  operatività  prevalente  a  favore di soggetti diversi dai soci,

unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

  2.  Gli  statuti  contengono  le norme relative alle attività, alle

operazioni  di  impiego e di raccolta e alla competenza territoriale,

determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

                              SEZIONE II

                    BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

 

 

                              Art. 36.

 

                              Fusioni.

 

  1.  La  Banca  d'Italia  autorizza,  nell'interesse dei creditori e

qualora  sussistano  ragioni  di  stabilità,  fusioni  tra  banche di

credito  cooperativo  e  banche  di  diversa  natura da cui risultino

banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni.

  2.  Le  deliberazioni  assembleari  sono assunte con le maggioranze

previste  dagli  statuti  per le modificazioni statutarie; quando, in

relazione  all'oggetto  delle  modificazioni,  gli  statuti prevedano

maggioranze  differenziate,  si  applica quella meno elevata. È fatto

salvo il diritto di recesso dei soci.

  3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                                CAPO V

                          BANCHE COOPERATIVE

                              SEZIONE II

                    BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

 

 

                              Art. 37.

 

                               Utili.

 

  1.  Le  banche  di  credito  cooperativo devono destinare almeno il

settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

  2.  Una  quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

nella misura e con le modalità previste dalla legge.

  3.  La  quota  di  utili  che  non  è  assegnata ai sensi dei commi

precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o

assegnata  ad  altre  riserve  o  distribuita  ai  soci  deve  essere

destinata a fini di beneficenza o mutualità.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                              SEZIONE I

               CREDITO FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE

 

 

                              Art. 38.

 

                    Nozione di credito fondiario.

 

  1.  Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di

banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca

di primo grado su immobili.

  2.  La  Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,

determina  l'ammontare  massimo  dei finanziamenti, individuandolo in

rapporto  al  valore  dei  beni  ipotecati  o al costo delle opere da

eseguire  sugli  stessi,  nonché  le  ipotesi  in  cui la presenza di

precedenti  iscrizioni  ipotecarie  non  impedisce la concessione dei

finanziamenti.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                              SEZIONE I

               CREDITO FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE

 

 

                              Art. 39.

 

                              Ipoteche.

 

  1.  Ai  fini  dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere

domicilio presso la propria sede.

  2.  Quando  la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro

formino  oggetto  di  atti  separati,  il  conservatore  dei registri

immobiliari,  in  base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del

finanziamento,   esegue,   a   margine   dell'iscrizione  già  presa,

l'annotazione  dell'avvenuto  pagamento  e  dell'eventuale variazione

degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta

fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante

dall'annotazione stessa.

  3.  Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di

indicizzazione  è  garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza

dell'importo  effettivamente  dovuto per effetto dell'applicazione di

dette    clausole.    L'adeguamento    dell'ipoteca    si    verifica

automaticamente  se  la  nota  d'iscrizione  menziona  la clausola di

indicizzazione.

  4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a

revocatoria  fallimentare  quando  siano  state iscritte dieci giorni

prima  della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

L'art.  67  della  legge  fallimentare  non  si  applica ai pagamenti

effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.

  5.  I  debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del

debito  originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della

somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale

liberazione  di  uno  o  più immobili ipotecati quando, dai documenti

prodotti  o  da  perizie,  risulti  che  per le somme ancora dovute i

rimanenti  beni  vincolati  costituiscono una garanzia sufficiente ai

sensi dell'art. 38.

  6.  In  caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il

terzo  acquirente  del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione

del  finanziamento  in  quote  e,  correlativamente, al frazionamento

dell'ipoteca  a  garanzia.  Il  conservatore dei registri immobiliari

annota  la  suddivisione e il frazionamento a margine dell'iscrizione

presa.

  7.  Agli  effetti  dei  diritti  di  scritturato e degli emolumenti

ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli

atti  e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano

come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e

un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                              SEZIONE I

               CREDITO FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE

 

 

                              Art. 40.

 

         Estinzione anticipata e risoluzione del contratto.

 

  1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto

o   in   parte,   il   proprio   debito,  corrispondendo  alla  banca

esclusivamente   un   compenso   omnicomprensivo   per   l'estinzione

contrattualmente  stabilito.  I  contratti  indicano  le  modalità di

calcolo  del  compenso,  secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo

fine di garantire la trasparenza delle condizioni (1).

  2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il

ritardato  pagamento  quando lo stesso si sia verificato almeno sette

volte,  anche  non  consecutive.  A  tal  fine  costituisce ritardato

pagamento  quello  effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo

giorno dalla scadenza della rata.

  (1) Comma così sostituito dall'art. 6, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

Vedi, anche, il comma 2 del citato art, 6, d.lg. 342/1999.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                              SEZIONE I

               CREDITO FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE

 

 

                              Art. 41.

 

                       Procedimento esecutivo.

 

  1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è

escluso   l'obbligo   della  notificazione  del  titolo  contrattuale

esecutivo.

  2.   L'azione   esecutiva   sui   beni   ipotecati  a  garanzia  di

finanziamenti  fondiari  può essere iniziata o proseguita dalla banca

anche  dopo  la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore

ha   facoltà   di  intervenire  nell'esecuzione.  La  somma  ricavata

dall'esecuzione,  eccedente  la  quota che in sede di riparto risulta

spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.

  3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il

curatore  del  fallimento  del debitore versano alla banca le rendite

degli   immobili   ipotecati  a  suo  favore,  dedotte  le  spese  di

amministrazione  e  i  tributi,  sino  al soddisfacimento del credito

vantato.

  4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il

giudice   dell'esecuzione   prevede,   indicando   il   termine,  che

l'aggiudicatario  o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della

facoltà  di  subentrare  nel  contratto di finanziamento prevista dal

comma  5,  versino  direttamente  alla  banca  la  parte  del  prezzo

corrispondente  al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario

o  l'assegnatario  che  non  provvedano  al  versamento  nel  termine

stabilito  sono  considerati  inadempienti ai sensi dell'art. 587 del

codice di procedura civile.

  5.  L'aggiudicatario  o  l'assegnatario  possono  subentrare, senza

autorizzazione   del   giudice   dell'esecuzione,  nel  contratto  di

finanziamento  stipulato  dal  debitore  espropriato, assumendosi gli

obblighi  relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto

dall'art.  574  del  codice  di  procedura  civile  ovvero dalla data

dell'aggiudicazione  o  dell'assegnazione  paghino alla banca le rate

scadute,  gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti,

ciascun   aggiudicatario   o   assegnatario   è   tenuto   a  versare

proporzionalmente  alla  banca  le  rate  scadute, gli accessori e le

spese.

  6.  Il  trasferimento  del  bene  espropriato  e  il  subentro  nel

contratto  di  finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati

all'emanazione  del  decreto previsto dall'articolo 586 del codice di

procedura civile.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

CREDITO EDILIZIO E FONDIARIO

OPERE PUBBLICHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                              SEZIONE I

               CREDITO FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE

 

 

                              Art. 42.

 

              Nozione di credito alle opere pubbliche.

 

  1.  Il  credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione,

da  parte  di  banche,  a  favore  di soggetti pubblici o privati, di

finanziamenti  destinati  alla  realizzazione di opere pubbliche o di

impianti di pubblica utilità.

  2.  Quando  la  concessione  del  finanziamento avviene a favore di

soggetti  privati,  il  requisito  di  opera  pubblica  o di pubblica

utilità  deve  risultare  da  leggi o da provvedimenti della pubblica

amministrazione.

  3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto

dall'art. 46.

  4.  Quando  i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili,

si  applica  la  disciplina  prevista  dalla  presente sezione per le

operazioni di credito fondiario.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

AGRICOLTURA (CREDITO)

PESCA

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                              SEZIONE II

                    CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO

 

 

                              Art. 43.

 

                              Nozione.

 

  1.  Il  credito  agrario ha per oggetto la concessione, da parte di

banche,   di   finanziamenti   destinati  alle  attività  agricole  e

zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

  2.  Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte

di  banche,  di  finanziamenti  destinati  alle  attività  di pesca e

acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

  3.   Sono   attività   connesse  o  collaterali  l'agriturismo,  la

manipolazione,  conservazione,  trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal

CICR.

  4.  Le  operazioni  di  credito  agrario  e di credito peschereccio

possono  essere  effettuate  mediante  utilizzo,  rispettivamente, di

cambiale  agraria  e  di  cambiale  pesca.  La  cambiale agraria e la

cambiale  pesca  devono  indicare  lo  scopo  del  finanziamento e le

garanzie   che   lo   assistono,   nonché  il  luogo  dell'iniziativa

finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a

ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

AGRICOLTURA (CREDITO)

PESCA

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                              SEZIONE II

                    CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO

 

 

                              Art. 44.

 

                              Garanzie.

 

  1.  I  finanziamenti  di credito agrario e di credito peschereccio,

anche  a  breve  termine,  possono  essere  assistiti  dal privilegio

previsto dall'articolo 46.

  2.  I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di

credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti

beni mobili dell'impresa finanziata:

    a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;

    b)  bestiame,  merci,  scorte, materie prime macchine, attrezzi e

altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;

    c)  crediti,  anche  futuri,  derivanti  dalla  vendita  dei beni

indicati nelle lettere a) e b).

  3.  Il  privilegio  legale  si  colloca  nel  grado  immediatamente

successivo  ai  crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui

al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.

  4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano

i  beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza

della  banca  creditrice,  assunte  sommarie  informazioni,  disporne

l'apprensione  e  la  vendita.  Quest'ultima  è  effettuata  ai sensi

dell'articolo 1515 del codice civile.

  5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio

siano  garantiti  da  ipoteca  su  immobili, si applica la disciplina

prevista  dalla  sezione  I  del  presente  capo per le operazioni di

credito fondiario (1).

  (1)  Articolo,  da  ultimo,  così  sostituito  dall'art. 7, d.lg. 4

agosto 1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

AGRICOLTURA (CREDITO)

PESCA

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                              SEZIONE II

                    CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO

 

 

                              Art. 45.

 

                  Fondo interbancario di garanzia.

 

  1.  Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla

garanzia  sussidiaria  del  Fondo  interbancario  di garanzia, avente

personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza

del Ministero del tesoro.

  2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento

delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  individua  le

operazioni  alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e

i   limiti   degli   interventi  del  Fondo,  nonché  l'entità  delle

contribuzioni  a  esso  dovute  da  parte  delle  banche, in rapporto

all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.

  3.  L'organizzazione  interna  e  il  funzionamento  del Fondo sono

disciplinati  dallo  statuto,  approvato con decreto del Ministro del

tesoro.

  4.  Presso  il  Fondo  è  operante  la  Sezione  speciale  prevista

dall'art.  21  della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia

patrimoniale   e   amministrativa.   Alla  Sezione  si  applicano  le

disposizioni dei commi 2 e 3.

  5.  Presso  il Fondo è altresì operante una Sezione di garanzia per

il   credito   peschereccio,   avente   personalità   giuridica   con

amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art.

9  della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza

del  Ministero  del tesoro. Alla Sezione si applicano le disposizioni

dei commi 2 e 3.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO (CREDITI)

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                             SEZIONE III

                           ALTRE OPERAZIONI

 

 

                              Art. 46.

 

       Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi.

 

  1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte

di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su

beni  mobili,  comunque  destinati  all'esercizio  dell'impresa,  non

iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:

    a)  impianti  e  opere  esistenti  e  futuri,  concessioni e beni

strumentali;

    b)  materie  prime,  prodotti  in  corso  di lavorazione, scorte,

prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;

    c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;

    d)  crediti,  anche  futuri,  derivanti  dalla  vendita  dei beni

indicati nelle lettere precedenti (1).

  2.  Il  privilegio,  a  pena  di  nullità,  deve  risultare da atto

scritto.  Nell'atto  devono  essere  esattamente descritti i beni e i

crediti   sui   quali   il  privilegio  viene  costituito,  la  banca

creditrice,  il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio,

l'ammontare  e  le  condizioni  del  finanziamento nonché la somma di

denaro per la quale il privilegio viene assunto.

  3.  L'opponibilità  a  terzi  del privilegio sui beni è subordinata

alla  trascrizione,  nel  registro  indicato  nell'art. 1524, secondo

comma,  del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta.

La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo

ove  ha  sede  l'impresa  finanziata e presso quelli del luogo ove ha

sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio (1).

  4.  Il  privilegio  previsto  dal  presente articolo si colloca nel

grado  indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non

pregiudica  gli  altri  titoli  di  prelazione di pari grado con data

certa anteriore a quella della trascrizione.

  5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile,

il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che

abbiano  acquistato  diritti  sui  beni che sono oggetto dello stesso

dopo  la  trascrizione  prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non

sia  possibile  far  valere  il  privilegio  nei  confronti del terzo

acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

  6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà (2).

  (1) Comma così sostituito dall'art. 8, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

  (2) Comma aggiunto dall'art. 8, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                             SEZIONE III

                           ALTRE OPERAZIONI

 

 

                              Art. 47.

 

        Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici.

 

  1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi

previsti  dalle  vigenti  leggi  di  agevolazione,  purché essi siano

regolati  da  contratto  con  l'amministrazione pubblica competente e

rientrino  tra  le  attività  che  le  banche possono svolgere in via

ordinaria.   Ai   finanziamenti   si   applicano   integralmente   le

disposizioni   delle  leggi  di  agevolazione,  ivi  comprese  quelle

relative   alle  misure  fiscali  e  tariffarie  e  ai  privilegi  di

procedura.

  2.  L'assegnazione  e la gestione di fondi pubblici di agevolazione

creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a

essi   inerenti,   sono   disciplinate  da  contratti  stipulati  tra

l'amministrazione   pubblica   competente   e  le  banche  da  questa

prescelte.  I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare

il  conflitto  di  interessi  tra  la gestione dei fondi e l'attività

svolta  per  proprio  conto  dalle  banche; a tal fine possono essere

istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni

in   materia   agevolativa   e   separate  contabilità.  I  contratti

determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.

  3.  I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca

alla  quale  è  attribuita  la  gestione  di  un  fondo  pubblico  di

agevolazione  è  tenuta  a  stipulare a sua volta contratti con altre

banche  per  disciplinare  la  concessione,  a  valere  sul fondo, di

contributi  relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi

contratti  sono  approvati  dall'amministrazione  pubblica competente

(1).

  (1)  Articolo  così sostituito dall'art. 9, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 9, d.lg. 342/1999.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VI

          NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

                             SEZIONE III

                           ALTRE OPERAZIONI

 

 

                              Art. 48.

 

                          Credito su pegno.

 

  1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno

di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal

regio  decreto  25  maggio  1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie

strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia (1).

  (1)  Articolo così sostituito dall'art. 10, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 10, d.lg. 342/1999.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

ASSEGNI E CAMBIALI

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VII

                ASSEGNI CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO

 

 

                              Art. 49.

 

                         Assegni circolari.

 

  1.  La  Banca  d'Italia  autorizza  le  banche alla emissione degli

assegni  circolari  nonché  di  altri  assegni  a essi assimilabili o

equiparabili.  Il  provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  2.  La  Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,

determina  la misura, la composizione e le modalità per il versamento

della  cauzione  che  le  banche  emittenti  sono tenute a costituire

presso  la  medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli

assegni indicati nel comma 1.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO II

                                BANCHE

                               CAPO VII

                ASSEGNI CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO

 

 

                              Art. 50.

 

                         Decreto ingiuntivo.

 

  1.  La  Banca  d'Italia  e  le  banche  possono chiedere il decreto

d'ingiunzione  previsto  dall'art. 633 del codice di procedura civile

anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture

contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve

altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                                CAPO I

                        VIGILANZA SULLE BANCHE

 

 

                              Art. 51.

 

                       Vigilanza informativa.

 

  1.  Le  banche  inviano  alla Banca d'Italia, con le modalità e nei

termini  da  essa  stabiliti,  le segnalazioni periodiche nonché ogni

altro  dato  e  documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci

con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                                CAPO I

                        VIGILANZA SULLE BANCHE

 

 

                              Art. 52.

 

 Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del

                      controllo dei conti (1).

 

  1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di

tutti  gli  atti  o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio

dei  propri  compiti,  che  possano costituire una irregolarità nella

gestione  delle  banche  o  una  violazione delle norme disciplinanti

l'attività bancaria.

  2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso

le  banche  comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i

fatti,   rilevati   nello   svolgimento  dell'incarico,  che  possano

costituire  una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività

bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o

comportare  un  giudizio  negativo,  un  giudizio  con  rilievi o una

dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

Tali  società inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento

richiesto.

  3.  I  commi  1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i

compiti  ivi  previsti  presso le società che controllano le banche o

che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.

  4.   La  Banca  d'Italia  stabilisce  modalità  e  termini  per  la

trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2 (2).

  (1)  Rubrica  così sostituita dall'art. 11, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

  (2) Articolo così sostituito dall'art. 211, d.lg. 24 febbraio 1998,

n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                                CAPO I

                        VIGILANZA SULLE BANCHE

 

 

                              Art. 53.

 

                      Vigilanza regolamentare.

 

  1.  La  Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,

emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

    a) l'adeguatezza patrimoniale;

    b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

    c) le partecipazioni detenibili;

    d)  l'organizzazione  amministrativa  e  contabile  e i controlli

interni.

  2.  Le  disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere

che  determinate  operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della

Banca d'Italia.

  3. La Banca d'Italia può:

    a)  convocare  gli  amministratori, i sindaci e i dirigenti delle

banche per esaminare la situazione delle stesse;

    b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche,

fissandone   l'ordine   del   giorno,   e  proporre  l'assunzione  di

determinate decisioni;

    c)   procedere   direttamente   alla  convocazione  degli  organi

collegiali  delle  banche  quando  gli  organi competenti non abbiano

ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

    d)   adottare,  ove  la  situazione  lo  richieda,  provvedimenti

specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel

comma 1.

  4.  Le  banche  devono rispettare, per la concessione di credito in

favore  di  soggetti  a  loro  collegati  o che in esse detengono una

partecipazione  rilevante  al capitale, i limiti indicati dalla Banca

d'Italia,  in  conformità  delle  deliberazioni del CICR. Tali limiti

sono  determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca

e  alla  partecipazione  in essa detenuta dal soggetto richiedente il

credito.  Il CICR disciplina i conflitti di interesse tra le banche e

i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                                CAPO I

                        VIGILANZA SULLE BANCHE

 

 

                              Art. 54.

 

                        Vigilanza ispettiva.

 

  1.  La  Banca  d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e

richiedere  a  esse  l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga

necessari.

  2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno

Stato  comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali

di  banche  italiane  stabilite  nel territorio di detto Stato ovvero

concordare altre modalità delle verifiche.

  3.  Le  autorità  competenti  di  uno  Stato comunitario, dopo aver

informato  la  Banca  d'Italia,  possono  ispezionare,  anche tramite

persone  da  esse  incaricate, le succursali stabilite nel territorio

della  Repubblica  di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità

competenti  di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia

può  procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre

modalità delle verifiche.

  4.  A  condizione  di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare

con  le  autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per

l'ispezione   di   succursali  di  banche  insediate  nei  rispettivi

territori.

  5.  La  Banca  d'Italia  dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni

ricevute ai sensi del comma 3.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                                CAPO I

                        VIGILANZA SULLE BANCHE

 

 

                              Art. 55.

 

     Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie.

 

  1.  La  Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,

esercita   controlli  sulle  succursali  di  banche  comunitarie  nel

territorio della Repubblica.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                                CAPO I

                        VIGILANZA SULLE BANCHE

 

 

                              Art. 56.

 

                      Modificazioni statutarie.

 

  1.  La  Banca  d'Italia  accerta che le modificazioni degli statuti

delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.

  2.  Non  si  può  dare  corso  al procedimento per l'iscrizione nel

registro  delle  imprese  se  non  consti l'accertamento previsto dal

comma 1.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                                CAPO I

                        VIGILANZA SULLE BANCHE

 

 

                              Art. 57.

 

                        Fusioni e scissioni.

 

  1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali

prendono  parte  banche quando non contrastino con il criterio di una

sana   e  prudente  gestione.  È  fatta  salva  l'applicazione  delle

disposizioni  previste  dal  decreto legislativo 20 novembre 1990, n.

356.

  2.  Non  si  può  dare  corso  al procedimento per l'iscrizione nel

registro  delle imprese del progetto di fusione o di scissione se non

consti l'autorizzazione indicata nel comma 1.

  3.  Il  termine  previsto  dall'art.  2503, primo comma, del codice

civile è ridotto a quindici giorni.

  4.  I  privilegi  e  le  garanzie  di  qualsiasi  tipo, da chiunque

prestate  o  comunque  esistenti,  a  favore di banche incorporate da

altre  banche,  di  banche partecipanti a fusioni con costituzione di

nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il

loro  grado,  senza  bisogno  di  alcuna  formalità  o annotazione, a

favore,   rispettivamente,  della  banca  incorporante,  della  banca

risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento

per scissione.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                                CAPO I

                        VIGILANZA SULLE BANCHE

 

 

                              Art. 58.

 

                 Cessione di rapporti giuridici (1).

 

  1.  La  Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di

aziende,   di   rami   d'azienda,   di   beni  e  rapporti  giuridici

individuabili  in  blocco.  Le  istruzioni  possono  prevedere che le

operazioni  di  maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione

della Banca d'Italia.

  2.  La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante

pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La

Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

  3.  I  privilegi  e  le  garanzie  di  qualsiasi  tipo, da chiunque

prestate  o  comunque  esistenti  a  favore  del  cedente,  nonché le

trascrizioni  nei  pubblici  registri degli atti di acquisto dei beni

oggetto  di  locazione finanziaria compresi nella cessione conservano

la  loro  validità  e  il  loro grado a favore del cessionario, senza

bisogno   di   alcuna   formalità   o  annotazione.  Restano  altresì

applicabili  le  discipline speciali, anche di carattere processuale,

previste per i crediti ceduti (2).

  4.  Nei  confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari

previsti  dal  comma  2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264

del codice civile.

  5.   I  creditori  ceduti  hanno  facoltà,  entro  tre  mesi  dagli

adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente

o   dal  cessionario  l'adempimento  delle  obbligazioni  oggetto  di

cessione.  Trascorso  il termine di tre mesi, il cessionario risponde

in via esclusiva.

  6.  Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal

contratto  entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal

comma  2  se  sussiste  una  giusta  causa,  salvo  in questo caso la

responsabilità del cedente.

  7.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle

cessioni  in  favore  dei  soggetti,  diversi  dalle  banche, inclusi

nell'ambito  della  vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 e

in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale

previsto dall'articolo 107 (3).

  (1)  Rubrica  così sostituita dall'art. 12, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

  (2)  Comma  così  sostituito  dall'art. 12, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

  (3) Comma aggiunto dall'art. 12, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                               CAPO II

                    VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

 

 

                              Art. 59.

 

                            Definizioni.

 

  1. Ai fini del presente capo:

    a)  il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi

primo e secondo, del codice civile. Si applica l'art. 23, comma 2;

    b)   per  «società  finanziarie»  si  intendono  le  società  che

esercitano,  in  via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione

di  partecipazioni  aventi  le  caratteristiche  indicate dalla Banca

d'Italia  in  conformità  delle  delibere  del  CICR; una o più delle

attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12;

altre  attività  finanziarie  previste  ai  sensi del numero 15 della

medesima lettera;

    c)   per  «società  strumentali»  si  intendono  le  società  che

esercitano,  in  via  esclusiva  o  prevalente,  attività  che  hanno

carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese

quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici (1).

  (1) Vedi art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 133.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                               CAPO II

                    VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

                              SEZIONE I

                           GRUPPO BANCARIO

 

 

                              Art. 60.

 

                            Composizione.

 

  1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:

    a)  dalla  banca  italiana  capogruppo  e dalle società bancarie,

finanziarie e strumentali da questa controllate;

    b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie,

finanziarie  e  strumentali da questa controllate, quando nell'ambito

del  gruppo  abbia  rilevanza  la componente bancaria, secondo quanto

stabilito dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del

CICR.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                               CAPO II

                    VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

                              SEZIONE I

                           GRUPPO BANCARIO

 

 

                              Art. 61.

 

                             Capogruppo.

 

  1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede

legale  in  Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti

il  gruppo  bancario  e  che  non  sia,  a  sua volta, controllata da

un'altra  banca  italiana  o da un'altra società finanziaria con sede

legale  in  Italia,  che possa essere considerata capogruppo ai sensi

del comma 2.

  2.   La   società   finanziaria  è  considerata  capogruppo  quando

nell'insieme  delle  società  da  essa  controllate abbiano rilevanza

determinante,  secondo  quanto  stabilito  dalla  Banca  d'Italia  in

conformità delle deliberazioni del CICR, quelle bancarie, finanziarie

e strumentali.

  3.  Ferma  restando la specifica disciplina dell'attività bancaria,

la  capogruppo  è  soggetta  ai  controlli  di vigilanza previsti dal

presente  capo.  La  Banca  d'Italia  accerta  che  lo  statuto della

capogruppo  e  le  sue  modificazioni non contrastino con la gestione

sana e prudente del gruppo stesso.

  4.  La  capogruppo,  nell'esercizio dell'attività di direzione e di

coordinamento,  emana  disposizioni  alle  componenti  del gruppo per

l'esecuzione   delle   istruzioni   impartite  dalla  Banca  d'Italia

nell'interesse  della  stabilità del gruppo. Gli amministratori delle

società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per

l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il

rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

  5.  Al  collegio  sindacale della società finanziaria capogruppo si

applica l'art. 52.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                               CAPO II

                    VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

                              SEZIONE I

                           GRUPPO BANCARIO

 

 

                              Art. 62.

 

           Requisiti di professionalità e di onorabilità.

 

  1.  Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione

e  controllo presso la società finanziaria capogruppo si applicano le

disposizioni   in  materia  di  requisiti  di  professionalità  e  di

onorabilità  previste  per  i  soggetti  che  esercitano  le medesime

funzioni presso le banche.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                               CAPO II

                    VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

                              SEZIONE I

                           GRUPPO BANCARIO

 

 

                              Art. 63.

 

                     Partecipazioni al capitale.

 

  1.   In   materia  di  partecipazioni  al  capitale  delle  società

finanziarie  capogruppo  si  applicano le disposizioni del titolo II,

capi III e IV (1).

  2.  Nei  confronti  delle  altre  società  appartenenti  al  gruppo

bancario  e  dei  partecipanti  al loro capitale sono attribuiti alla

Banca d'Italia i poteri previsti dall'art. 21.

  (1)  Comma  così  modificato  dall'art. 13, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                               CAPO II

                    VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

                              SEZIONE I

                           GRUPPO BANCARIO

 

 

                              Art. 64.

 

                                Albo.

 

  1.  Il  gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla

Banca d'Italia.

  2.  La  capogruppo  comunica  alla  Banca  d'Italia l'esistenza del

gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.

  3.  La  Banca  d'Italia  può  procedere  d'ufficio all'accertamento

dell'esistenza  di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo

e  può  determinare  la  composizione  del  gruppo  bancario anche in

difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.

  4.  Le  società  appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella

corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

  5.  La  Banca  d'Italia  disciplina  gli  adempimenti connessi alla

tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                               CAPO II

                    VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

                              SEZIONE II

                 AMBITO ED ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

 

 

                              Art. 65.

 

      Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata.

 

  1.  La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei

confronti dei seguenti soggetti:

    a) società appartenenti a un gruppo bancario;

    b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno

per  il  20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una

singola banca;

    c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un

gruppo  bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che

controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

    d)  società  finanziarie,  aventi  sede  legale in un altro Stato

comunitario,  che  controllano  una  capogruppo  o  una singola banca

italiana,  sempreché  tali  società  siano  incluse  nella  vigilanza

consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69;

    e)  società  bancarie,  finanziarie e strumentali controllate dai

soggetti di cui alla lettera d);

    f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno

per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere

d) ed e);

    g)  società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società

indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca;

    h)  società, diverse da quelle bancarie e finanziarie, che, fermo

restando  quanto  previsto  dall'art. 19, comma 6, controllano almeno

una banca;

    i)  società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali

quando  siano  controllate da una singola banca ovvero quando società

appartenenti  a  un  gruppo  bancario  ovvero soggetti indicati nelle

lettere  d),  e),  g)  e  h)  detengano,  anche  congiuntamente,  una

partecipazione di controllo.

  2.  Nei  confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza

consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di

controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                               CAPO II

                    VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

                              SEZIONE II

                 AMBITO ED ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

 

 

                              Art. 66.

 

                       Vigilanza informativa.

 

  1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca

d'Italia  richiede  ai soggetti indicati nelle lettere da a) a f) del

comma  1 dell'art. 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni

e  dati  nonché  ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può

altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere g), h) e i) del

comma  1  dell'articolo  citato  le  informazioni utili all'esercizio

della vigilanza su base consolidata.

  2.   La   Banca  d'Italia  determina  modalità  e  termini  per  la

trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati

nel comma 1.

  3.  La Banca d'Italia può richiedere la certificazione del bilancio

ai  soggetti  indicati nelle lettere da a) a g) del comma 1 dell'art.

65.

  4.  Le società indicate nell'art. 65, aventi sede legale in Italia,

forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i

dati  e  le  informazioni  richiesti per consentire l'esercizio della

vigilanza consolidata.

  5.  Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza

su  base  consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli

altri  Stati  comunitari  forniscono  ai  soggetti  individuati dalle

stesse  le  informazioni  necessarie  per l'esercizio della vigilanza

consolidata.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                               CAPO II

                    VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

                              SEZIONE II

                 AMBITO ED ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

 

 

                              Art. 67.

 

                      Vigilanza regolamentare.

 

  1.  Al  fine  di  realizzare  la  vigilanza  consolidata,  la Banca

d'Italia,  in  conformità delle deliberazioni del CICR, ha facoltà di

impartire  alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o

particolare,    disposizioni,    concernenti   il   gruppo   bancario

complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

    a) l'adeguatezza patrimoniale;

    b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

    c) le partecipazioni detenibili;

    d)  l'organizzazione  amministrativa  e  contabile  e i controlli

interni.

  2.  Le  disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere

che  determinate  operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della

Banca d'Italia.

  3.  Le  disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la

vigilanza   su  base  consolidata  possono  tener  conto,  anche  con

riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei

soggetti indicati nelle lettere da b) a g) del comma 1 dell'art. 65.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                               CAPO II

                    VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

                              SEZIONE II

                 AMBITO ED ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

 

 

                              Art. 68.

 

                        Vigilanza ispettiva.

 

  1.  A  fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può

effettuare  ispezioni  presso  i  soggetti  indicati  nell'art.  65 e

richiedere   l'esibizione   di  documenti  e  gli  atti  che  ritenga

necessari.  Le  ispezioni  nei confronti di società diverse da quelle

bancarie,  finanziarie  e  strumentali  hanno  il  fine  esclusivo di

verificare  l'esattezza  dei dati e delle informazioni forniti per il

consolidamento.

  2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno

Stato  comunitario  di  effettuare  accertamenti  presso  i  soggetti

indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero

concordare altre modalità delle verifiche.

  3.  La  Banca  d'Italia,  su richiesta delle autorità competenti di

altri  Stati  comunitari  o extracomunitari, può effettuare ispezioni

presso  le  società  con  sede  legale  in  Italia  ricomprese  nella

vigilanza   su   base   consolidata   di  competenza  delle  autorità

richiedenti.  La  Banca  d'Italia  può consentire che la verifica sia

effettuata  dalle  autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un

revisore o da un esperto (1).

  (1)  Comma  così  sostituito  dall'art. 14, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCA D'ITALIA

BANCHE

                              TITOLO III

                              VIGILANZA

                               CAPO II

                    VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

                              SEZIONE II

                 AMBITO ED ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

 

 

                              Art. 69.

 

                    Collaborazione tra autorità.

 

  1. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di

altri Stati comunitari forme di collaborazione nonché la ripartizione

dei  compiti  specifici  di ciascuna autorità in ordine all'esercizio

della  vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti

in più Paesi.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                              SEZIONE I

                    AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

 

 

                              Art. 70.

 

                           Provvedimento.

 

  1.  Il  Ministro  del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può

disporre  con  decreto  lo  scioglimento degli organi con funzioni di

amministrazione e di controllo delle banche quando:

    a)  risultino  gravi  irregolarità  nell'amministrazione,  ovvero

gravi  violazioni  delle  disposizioni  legislative, amministrative o

statutarie che regolano l'attività della banca;

    b) siano previste gravi perdite del patrimonio;

    c)  lo  scioglimento  sia  richiesto  con  istanza motivata dagli

organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

  2.  Le  funzioni  delle  assemblee  e degli altri organi diversi da

quelli   indicati   nel   comma   1  sono  sospese  per  effetto  del

provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto

dall'art. 72, comma 6.

  3.  Il  decreto  del  Ministro del tesoro e la proposta della Banca

d'Italia   sono   comunicati   dai   commissari   straordinari   agli

interessati,  che  ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento

ai sensi dell'art. 73 (1).

  4.  Il  decreto  del  Ministro del tesoro è pubblicato per estratto

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  5.  L'amministrazione  straordinaria  dura  un  anno  dalla data di

emanazione  del  decreto  previsto  dal comma 1, salvo che il decreto

preveda  un termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la

chiusura  anticipata.  In  casi  eccezionali  la procedura può essere

prorogata,  per  un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo

procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili

i commi 3 e 4.

  6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi

del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5,

per  gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le

relative  modalità  di  esecuzione  siano  state  già approvate dalla

medesima Banca d'Italia.

  7.   Alle  banche  non  si  applicano  il  titolo  IV  della  legge

fallimentare  e  l'art.  2409  del  codice  civile.  Se  vi è fondato

sospetto  di  gravi  irregolarità  nell'adempimento  dei doveri degli

amministratori  e  dei sindaci di banche, i soci che rappresentano il

ventesimo  del  capitale  sociale, ovvero il cinquantesimo in caso di

banche  con  azioni quotate in borsa, possono denunciare i fatti alla

Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                              SEZIONE I

                    AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

 

 

                              Art. 71.

 

                       Organi della procedura.

 

  1.  La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici

giorni dalla data del decreto previsto dall'art. 70, comma 1, nomina:

    a) uno o più commissari straordinari;

    b)  un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri,

che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

  2.  Il  provvedimento  della Banca d'Italia e la delibera di nomina

del  presidente  del  comitato  di  sorveglianza  sono pubblicati per

estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. Entro

quindici  giorni  dalla  comunicazione  della  nomina,  i  commissari

depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e

del  presidente  del  comitato  di  sorveglianza per l'iscrizione nel

registro delle imprese; entro il medesimo termine depositano le firme

autografe.  Entro  i  successivi  quindici giorni deve farsi menzione

dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle società.

  3.  La  Banca  d'Italia  può revocare o sostituire i commissari e i

membri del comitato di sorveglianza.

  4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato

di  sorveglianza  sono  determinate  dalla  Banca d'Italia in base ai

criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta

alla procedura.

  5.   La   Banca   d'Italia,   fino  all'insediamento  degli  organi

straordinari,   può   nominare  commissario  provvisorio  un  proprio

funzionario,  che  assume  i medesimi poteri attribuiti ai commissari

straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.

  6.  Agli  organi  della  procedura  si  applicano  i  requisiti  di

onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 26 (1).

  (1) Comma aggiunto dall'art. 15, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                              SEZIONE I

                    AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

 

 

                              Art. 72.

 

          Poteri e funzionamento degli organi straordinari.

 

  1.  I  commissari  esercitano  le funzioni e i poteri dei disciolti

organi  amministrativi  della  banca. Essi provvedono ad accertare la

situazione  aziendale,  a rimuovere le irregolarità e a promuovere le

soluzioni   utili   nell'interesse  dei  depositanti.  I  commissari,

nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

  2.  Il  comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i

disciolti  organi  di  controllo  e fornisce pareri ai commissari nei

casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca

d'Italia.

  3.   Le   funzioni  degli  organi  straordinari  hanno  inizio  con

l'insediamento  degli  stessi  ai  sensi dell'art. 73, commi 1 e 2, e

cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti (1).

  4.  La  Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai

membri del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e

limitazioni  nella  gestione  della  banca.  I  componenti gli organi

straordinari  sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle

prescrizioni  della  Banca  d'Italia;  queste  non sono opponibili ai

terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

  5.  L'esercizio  dell'azione  di responsabilità contro i membri dei

disciolti  organi  amministrativi  e  di controllo, a norma dell'art.

2393 del codice civile, spetta ai commissari straordinari, sentito il

comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Gli  organi  amministrativi  succeduti  ai  commissari  proseguono le

azioni  di responsabilità da questi iniziate e riferiscono alla Banca

d'Italia in merito alle stesse.

  6.  I  commissari,  previa  autorizzazione  della  Banca  d'Italia,

possono  convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'art.

70,  comma  2.  L'ordine  del giorno è stabilito in via esclusiva dai

commissari e non è modificabile dall'organo convocato.

  7.   Quando  i  commissari  siano  più  di  uno,  essi  decidono  a

maggioranza   dei   componenti   in   carica   e  i  loro  poteri  di

rappresentanza  sono validamente esercitati con la firma congiunta di

due di essi. È fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche

per categorie di operazioni, a uno o più commissari.

  8.   Il   comitato  di  sorveglianza  delibera  a  maggioranza  dei

componenti  in  carica;  in  caso  di  parità  prevale  il  voto  del

presidente.

  9.  Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di

sorveglianza  per  atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono

promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                              SEZIONE I

                    AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

 

 

                              Art. 73.

 

                        Adempimenti iniziali.

 

  1.  I  commissari  straordinari  si  insediano prendono in consegna

l'azienda  dagli  organi  amministrativi  disciolti  con  un sommario

processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti.

Alle   operazioni   assiste  almeno  un  componente  il  comitato  di

sorveglianza (1).

  2.  Qualora,  per il mancato intervento degli organi amministrativi

disciolti  o  per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle

consegne,  i  commissari  provvedono  d'autorità  a  insediarsi,  con

l'assistenza  di  un  notaio  e,  ove occorra, con l'intervento della

forza pubblica.

  3.  Il  commissario  provvisorio  assume la gestione della banca ed

esegue  le  consegne  ai commissari straordinari, secondo le modalità

indicate nei commi 1 e 2.

  4.  Quando  il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente

all'inizio   dell'amministrazione   straordinaria   non   sia   stato

approvato,  i commissari provvedono al deposito nella cancelleria del

tribunale,  in  sostituzione  del  bilancio,  di  una relazione sulla

situazione  patrimoniale  ed  economica,  redatta  sulla  base  delle

informazioni  disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto

del  comitato  di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione

di utili.

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                              SEZIONE I

                    AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

 

 

                              Art. 74.

 

                     Sospensione dei pagamenti.

 

  1.  Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine

di  tutelare  gli  interessi  dei  creditori,  possono  sospendere il

pagamento  delle  passività  di qualsiasi genere da parte della banca

ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi

ai  servizi  previsti  dal  D.Lgs.  di  recepimento  della  direttiva

93/22/CEE.   Il  provvedimento  è  assunto  sentito  il  comitato  di

sorveglianza,  previa  autorizzazione  della  Banca  d'Italia che può

emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha

luogo   per   un   periodo  non  superiore  a  un  mese,  prorogabile

eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi.

  2.   Durante  il  periodo  della  sospensione  non  possono  essere

intrapresi  o  proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari

sui  beni  della  banca  e  sugli  strumenti  finanziari dei clienti.

Durante  lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli

immobili  o  acquistati  altri diritti di prelazione sui mobili della

banca,   se  non  in  forza  di  provvedimenti  giudiziali  esecutivi

anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

  3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza (1).

  (1) Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                              SEZIONE I

                    AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

 

 

                              Art. 75.

 

                         Adempimenti finali.

 

  1.  I  commissari  straordinari  e  il comitato di sorveglianza, al

termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività

svolta  e  li trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura

che   della  chiusura  dell'amministrazione  straordinaria  sia  data

notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

  2.    La    chiusura    dell'esercizio    in    corso    all'inizio

dell'amministrazione  straordinaria  è  protratta  a  ogni effetto di

legge  fino  al  termine  della  procedura.  I commissari redigono il

bilancio  che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia

entro  quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria

e  pubblicato  nei  modi  di  legge.  L'esercizio cui si riferisce il

bilancio   redatto   dai  commissari  costituisce  un  unico  periodo

d'imposta.  Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli

organi  subentrati  ai  commissari  presentano  la  dichiarazione dei

redditi  relativa  a detto periodo secondo le disposizioni tributarie

vigenti.

  3.  I  commissari,  prima  della  cessazione  delle  loro funzioni,

provvedono  perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione

ordinaria.  Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai

commissari secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                              SEZIONE I

                    AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

 

 

                              Art. 76.

 

                        Gestione provvisoria.

 

  1.  La  Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli

precedenti,  può disporre, nei casi indicati nell'art. 70, comma 1, e

qualora  concorrano  ragioni  di  assoluta  urgenza,  che  uno  o più

commissari  assumano la gestione provvisoria della banca con i poteri

degli   organi   amministrativi.   Le   funzioni   degli   organi  di

amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere

nominati   commissari   anche  funzionari  della  Banca  d'Italia.  I

commissari,   nell'eserecizio  delle  loro  funzioni,  sono  pubblici

ufficiali.

  2. La gestione provvisoria non può avere una durata superiore a due

mesi.  Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2,

3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.

  3.   Qualora   durante   la   gestione  provvisoria  intervenga  lo

scioglimento  degli  organi di amministrazione e di controllo a norma

dell'art.  70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le

attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'art. 71, comma

5.

  4.  Al  termine  della  gestione provvisoria gli organi subentranti

prendono  in  consegna  l'azienda dai commissari indicati nel comma 1

secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1 (1).

  (1)  Articolo così sostituito dall'art. 16, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                              SEZIONE I

                    AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

 

 

                              Art. 77.

 

               Succursali di banche extracomunitarie.

 

  1.  Nel  caso  di  amministrazione  straordinaria  di succursali di

banche  extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i

commissari  straordinari  e  il comitato di sorveglianza assumono nei

confronti   delle   succursali   stesse  i  poteri  degli  organi  di

amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.

  2.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni della

presente sezione.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                              SEZIONE II

                      PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

 

 

                              Art. 78.

 

                    Banche autorizzate in Italia.

 

  1.  La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove

operazioni  oppure  ordinare  la  chiusura  di succursali alle banche

autorizzate  in  Italia,  per violazione di disposizioni legislative,

amministrative   o   statutarie   che  ne  regolano  l'attività,  per

irregolarità  di  gestione  ovvero,  nel caso di succursali di banche

extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                              SEZIONE II

                      PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

 

 

                              Art. 79.

 

                         Banche comunitarie.

 

  1.  In  caso  di  violazione  da  parte di banche comunitarie delle

disposizioni  relative  alle succursali o alla prestazione di servizi

nel  territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla

banca  di  porre  termine  a tali irregolarità, dandone comunicazione

all'autorità  competente  dello  Stato membro in cui la banca ha sede

legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

  2.   Quando   manchino   o  risultino  inadeguati  i  provvedimenti

dell'autorità  competente,  quando  le  irregolarità commesse possano

pregiudicare  interessi  generali  ovvero  nei casi di urgenza per la

tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri

soggetti  ai  quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta

le   misure   necessarie,   comprese  l'imposizione  del  divieto  di

intraprendere  nuove  operazioni  e  la  chiusura  della  succursale,

dandone comunicazione all'autorità competente.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                             SEZIONE III

                  LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

 

 

                              Art. 80.

 

                           Provvedimento.

 

  1.  Il  Ministro  del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può

disporre  con  decreto  la  revoca  dell'autorizzazione  all'attività

bancaria  e la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche

quando  ne  sia  in  corso  l'amministrazione straordinaria ovvero la

liquidazione  secondo  le  norme  ordinarie,  qualora le irregolarità

nell'amministrazione  o le violazioni delle disposizioni legislative,

amministrative  o statutarie o le perdite previste dall'art. 70 siano

di eccezionale gravità.

  2.  La  liquidazione  coatta  può  essere disposta, con il medesimo

procedimento  indicato  nel comma 1, su istanza motivata degli organi

amministrativi,    dell'assemblea   straordinaria,   dei   commissari

straordinari o dei liquidatori.

  3.  Il  decreto  del  Ministro del tesoro e la proposta della Banca

d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati,

che  ne  facciano  richiesta,  non  prima  dell'insediamento ai sensi

dell'art. 85 (1).

  4.  Il  decreto  del  Ministro del tesoro è pubblicato per estratto

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  5.  Dalla  data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli

organi  amministrativi,  di  controllo  e assembleari, nonché di ogni

altro  organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli

articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.

  6.  Le  banche  non  sono  soggette a procedure concorsuali diverse

dalla   liquidazione  coatta  prevista  dalle  norme  della  presente

sezione;  per  quanto  non  espressamente  previsto  si applicano, se

compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                             SEZIONE III

                  LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

 

 

                              Art. 81.

 

                       Organi della procedura.

 

  1. La Banca d'Italia nomina:

    a) uno o più commissari liquidatori;

    b)  un  comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri,

che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

  2.  Il  provvedimento  della Banca d'Italia e la delibera di nomina

del  presidente  del  comitato  di  sorveglianza  sono pubblicati per

estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. Entro

quindici  giorni  dalla  comunicazione  della  nomina,  i  commissari

depositano  in copia il decreto del Ministro del tesoro e gli atti di

nomina  degli  organi  della liquidazione coatta e del presidente del

comitato  di  sorveglianza  per  l'iscrizione  presso  l'ufficio  del

registro  delle imprese; nello stesso termine i commissari depositano

le  firme  autografe.  Entro  i successivi quindici giorni deve farsi

menzione dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle società.

  3.  La  Banca  d'Italia  può revocare o sostituire i commissari e i

membri del comitato di sorveglianza.

  4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato

di  sorveglianza  sono  determinate  dalla  Banca d'Italia in base ai

criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                             SEZIONE III

                  LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

 

 

                              Art. 82.

 

         Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

 

  1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa

si  trova  in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa

ha  la  sede  legale, su richiesta di uno o più creditori, su istanza

del  pubblico  ministero  o  d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i

rappresentanti  legali  della  banca, dichiara lo stato di insolvenza

con  sentenza  in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta

ad  amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza

anche  su  ricorso  dei commissari straordinari, sentiti i commissari

stessi,  la  Banca  d'Italia  e  i  cessati rappresentanti legali. Si

applicano   le  disposizioni  dell'art.  195,  commi  primo,  secondo

periodo,   terzo,   quarto,   quinto,  sesto  e  ottavo  della  legge

fallimentare.

  2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di

insolvenza   al   momento   dell'emanazione   del   provvedimento  di

liquidazione   coatta  amministrativa  e  l'insolvenza  non  è  stata

dichiarata  a  norma  del  comma  1, il tribunale del luogo in cui la

banca  ha  la  sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su

istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia

e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con

sentenza  in  camera  di  consiglio.  Si  applicano  le  disposizioni

dell'art.  195,  terzo,  quarto,  quinto  e  sesto  comma della legge

fallimentare.

  3.  La  dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista

dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203 della

legge fallimentare.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                             SEZIONE III

                  LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

 

 

                              Art. 83.

 

    Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui

                  rapporti giuridici preesistenti.

 

  1.  Dalla  data  di  insediamento degli organi liquidatori ai sensi

dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di

emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono

sospesi  il  pagamento  delle  passività  di  qualsiasi  genere  e le

restituzioni di beni di terzi (1).

  2.  Dalla  data  prevista dal comma 1 si applicano gli articoli 42,

44,  45 e 66, nonché le disposizioni del titolo II, capo III, sezione

II e sezione IV della legge fallimentare.

  3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione

non  può  essere  promossa  né proseguita alcuna azione, salvo quanto

disposto  dagli  articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi

titolo,  può  essere  parimenti  promosso  o proseguito alcun atto di

esecuzione  forzata  o  cautelare.  Per le azioni civili di qualsiasi

natura  derivanti  dalla  liquidazione è competente esclusivamente il

tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale (1).

  (1)  Comma  così  sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                             SEZIONE III

                  LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

 

 

                              Art. 84.

 

          Poteri e funzionamento degli organi liquidatori.

 

  1.  I  commissari  liquidatori hanno la rappresentanza legale della

banca,  esercitano  tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle

operazioni  della  liquidazione.  I  commissari, nell'esercizio delle

loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

  2.  Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio

delle  loro  funzioni,  controlla  l'operato  degli stessi e fornisce

pareri  nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni

della Banca d'Italia.

  3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della

procedura  e  può  stabilire  che talune categorie di operazioni o di

atti  debbano  essere  da  essa  autorizzate  e che per le stesse sia

preliminarmente  sentito  il comitato di sorveglianza. I membri degli

organi  liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza

delle  direttive  della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai

terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

  4.  I  commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia

una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e

sull'andamento  della  liquidazione,  accompagnata da un rapporto del

comitato di sorveglianza.

  5.  L'esercizio  dell'azione  di responsabilità contro i membri dei

cessati  organi  amministrativi e di controllo a norma degli articoli

2393  e  2394  del  codice  civile,  spetta ai commissari, sentito il

comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

  6.  Ai  commissari  liquidatori  e  al  comitato di sorveglianza si

applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.

  7.  I  commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con

il  parere  favorevole  del  comitato  di sorveglianza, possono farsi

coadiuvare  nello  svolgimento  delle  operazioni  da terzi, sotto la

propria  responsabilità  e  con oneri a carico della liquidazione. In

casi  eccezionali,  i  commissari,  previa autorizzazione della Banca

d'Italia,  possono  a proprie spese delegare a terzi il compimento di

singoli atti.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                             SEZIONE III

                  LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

 

 

                              Art. 85.

 

                        Adempimenti iniziali.

 

  1.  I  commissari  liquidatori  si  insediano prendendo in consegna

l'azienda  dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione

ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono

una situazione dei conti e formano quindi l'inventario (1).

  2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                             SEZIONE III

                  LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

 

 

                              Art. 86.

 

                      Accertamento del passivo.

 

  1.  Entro  un  mese  dalla nomina i commissari comunicano a ciascun

creditore,  mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme

risultanti  a  credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti

della  banca.  La  comunicazione  s'intende effettuata con riserva di

eventuali contestazioni.

  2.  Analoga  comunicazione  viene  inviata  a  coloro che risultino

titolari  di  diritti  reali  sui  beni  e sugli strumenti finanziari

relativi  ai  servizi  previsti  dal  decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58 in possesso della banca, nonché ai clienti aventi diritto

alle restituzioni dei detti strumenti finanziari (1).

  3.  La  Banca  d'Italia può stabilire ulteriori forme di pubblicità

allo   scopo   di  rendere  nota  la  scadenza  dei  termini  per  la

presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5.

  4.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento della raccomandata, i

creditori  e  i  titolari  dei  diritti  indicati nel comma 2 possono

presentare   o   inviare,   mediante   raccomandata   con  avviso  di

ricevimento,  i  loro  reclami  ai  commissari, allegando i documenti

giustificativi.

  5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  di

liquidazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, i

creditori  e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non

abbiano  ricevuto  la  comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono

chiedere   ai   commissari,   mediante  raccomandata  con  avviso  di

ricevimento,  il  riconoscimento dei propri crediti e la restituzione

dei  propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza,

la specie e l'entità dei propri diritti.

  6.  I  commissari,  trascorso il termine previsto dal comma 5 e non

oltre  i  trenta  giorni  successivi, presentano alla Banca d'Italia,

sentiti  i cessati amministratori della banca, l'elenco dei creditori

ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di

prelazione  e  l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari

dei  diritti  indicati  nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il

riconoscimento   delle   pretese.   I  clienti  aventi  diritto  alla

restituzione  degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti

dal  decreto  legislativo  24  febbraio  1998, n. 58 sono iscritti in

apposita e separata sezione dello stato passivo (2).

  7.   Nei  medesimi  termini  previsti  dal  comma  6  i  commissari

depositano  nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha

la  sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei

creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2,

nonché  dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato

negato il riconoscimento delle pretese.

  8.  Successivamente  i commissari, mediante raccomandata con avviso

di  ricevimento,  comunicano  senza indugio a coloro ai quali è stato

negato  in  tutto  o  in  parte  il  riconoscimento delle pretese, la

decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato

passivo  è dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

  9.  Espletati  gli  adempimenti  indicati nei commi 6 e 7, lo stato

passivo diventa esecutivo.

  (1)  Comma  così  sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415 e poi così modificato dall'art. 17, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

  (2)  Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 17, d.lg. 4 agosto

1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                             SEZIONE III

                  LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

 

 

                              Art. 87.

 

                   Opposizioni allo stato passivo.

 

  1.  Possono  proporre opposizione allo stato passivo, relativamente

alla  propria  posizione  e  contro  il riconoscimento dei diritti in

favore  dei  soggetti  inclusi  negli  elenchi indicati nell'art. 86,

comma  7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto

o  in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata

prevista  dall'art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso

termine  decorrente  dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto

dal medesimo comma 8.

  2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso

al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.

  3.   Il  presidente  del  tribunale  assegna  a  un  unico  giudice

istruttore  tutte  le  cause  relative  alla stessa liquidazione. Nei

tribunali  divisi in più sezioni il presidente assegna le cause a una

di  esse  e  il presidente di questa provvede alla designazione di un

unico  giudice  istruttore.  Il  giudice istruttore fissa con decreto

l'udienza  in  cui i commissari e le parti devono comparire davanti a

lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno

quindici  giorni  prima della data fissata per l'udienza e assegna il

termine  per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari

e  alle  parti.  L'opponente  deve  costituirsi  almeno cinque giorni

liberi   prima   dell'udienza,  altrimenti  l'opposizione  si  reputa

abbandonata.

  4.  Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause

di  opposizione,  che  rimette  al collegio perché siano definite con

un'unica  sentenza.  Tuttavia,  quando alcune opposizioni sono mature

per  la  decisione  e  altre  richiedono una più lunga istruzione, il

giudice  pronuncia  ordinanza, con la quale separa le cause e rimette

al collegio quelle mature per la decisione.

  5.  Quando  sia  necessario  per  decidere  sulle contestazioni, il

giudice   richiede   ai   commissari   l'esibizione  di  un  estratto

dell'elenco  dei  creditori chirografari previsto dall'art. 86, comma

6; l'elenco non viene messo a disposizione.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                             SEZIONE III

                  LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

 

 

                              Art. 88.

 

                  Appello e ricorso per cassazione.

 

  1.  Contro  la  sentenza del tribunale può essere proposto appello,

anche  dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data

di  notificazione  della  stessa.  Al  giudizio di appello si applica

l'art. 87, commi 4, in quanto compatibile, e 5.

  2.  Il  termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e

decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello.

  3.   Le   sentenze  pronunciate  in  ogni  grado  del  giudizio  di

opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato.

  4.  Per  quanto  non  espressamente  previsto dalle norme contenute

nell'art.  87  e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si

applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo

di cognizione.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                             SEZIONE III

                  LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

 

 

                              Art. 89.

 

                        Insinuazioni tardive.

 

  1.  Dopo  il  deposito  dello  stato passivo e fino a che non siano

esauriti  tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari

di  diritti  indicati  nell'articolo  86,  comma  2  che  non abbiano

ricevuto  la  comunicazione  ai  sensi  dell'art.  86, comma 8, e non

risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere

i  loro diritti secondo quanto previsto dall'art. 87, commi da 2 a 5,

e  dall'art.  88.  Tali  soggetti  sopportano le spese conseguenti al

ritardo  della  domanda,  salvo  che il ritardo stesso non sia a essi

imputabile (1).

  (1) Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                             SEZIONE III

                  LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

 

 

                              Art. 90.

 

                      Liquidazione dell'attivo.

 

  1.  I  commissari  liquidatori  hanno tutti i poteri occorrenti per

realizzare l'attivo.

  2.   I  commissari,  con  il  parere  favorevole  del  comitato  di

sorveglianza  e  previa  autorizzazione della Banca d'Italia, possono

cedere  le  attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda nonché

beni  e  rapporti  giuridici individuabili in blocco. La cessione può

avvenire  in  qualsiasi  stadio  della  procedura,  anche  prima  del

deposito  dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle

sole  passività  risultanti  dallo  stato  passivo.  Si  applicano le

disposizioni   dell'art.  58,  commi  2,  3  e  4,  anche  quando  il

cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal

comma 7 del medesimo articolo (1).

  3.  I  commissari  possono,  nei casi di necessità e per il miglior

realizzo  dell'attivo,  previa  autorizzazione  della Banca d'Italia,

continuare   l'esercizio   dell'impresa  o  di  determinati  rami  di

attività,  secondo  le cautele indicate dal comitato di sorveglianza.

La   continuazione   dell'esercizio  dell'impresa  disposta  all'atto

dell'insediamento  degli organi liquidatori entro il termine indicato

nell'articolo  83,  comma  1,  esclude lo scioglimento di diritto dei

rapporti  giuridici  preesistenti previsto dalle norme richiamate dal

comma 2 del medesimo articolo (2).

  4.  Anche  ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi

diritto,  i  commissari  possono  contrarre  mutui,  effettuare altre

operazioni  finanziarie  passive  e  costituire  in garanzia attività

aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato

di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

  (1)  Comma  così  modificato  dall'art. 18, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

  (2)  Comma  così  modificato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                             SEZIONE III

                  LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

 

 

                              Art. 91.

 

                       Restituzioni e riparti.

 

  1.  I  commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli

strumenti   finanziari   relativi   ai  servizi  di  cui  al  decreto

legislativo  24  febbraio  1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito

dell'articolo   111   della  legge  fallimentare,  alla  ripartizione

dell'attivo  liquidato.  Le  indennità  e  i  rimborsi spettanti agli

organi   della   procedura  di  amministrazione  straordinaria  e  ai

commissari  della  gestione  provvisoria  che  abbiano  preceduto  la

liquidazione   coatta   amministrativa  sono  equiparate  alle  spese

indicate  dall'articolo  111,  comma  primo,  numero  1)  della legge

fallimentare (1).

  2.  Se  risulta  rispettata,  ai sensi dell'articolo 19 del decreto

legislativo  24  febbraio  1998, n. 58, la separazione del patrimonio

della  banca  da  quello  dei  clienti iscritti nell'apposita sezione

separata  dello  stato  passivo, ma non sia rispettata la separazione

dei  patrimoni  dei  detti  clienti  tra di loro ovvero gli strumenti

finanziari  non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le

restituzioni,   i   commissari   procedono,   ove   possibile,   alle

restituzioni  ai  sensi  del comma 1 in proporzione dei diritti per i

quali  ciascuno  dei  clienti  è  stato ammesso alla sezione separata

dello   stato  passivo,  ovvero  alla  liquidazione  degli  strumenti

finanziari  di  pertinenza  della  clientela  e alla ripartizione del

ricavato secondo la medesima proporzione (2).

  3.  I  clienti  iscritti nell'apposita sezione separata dello stato

passivo   concorrono   con   i   creditori   chirografari   ai  sensi

dell'articolo  111,  comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per

l'intero,  nell'ipotesi  in cui non risulti rispettata la separazione

del  patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte

del diritto rimasto insoddisfatto nei casi previsti dal comma 2.

  4.  I  commissari,  sentito  il  comitato  di sorveglianza e previa

autorizzazione  della  Banca  d'Italia,  possono  eseguire  riparti e

restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a

favore  di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate

tutte le attività e accertate tutte le passività.

  5.  Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le

restituzioni  non devono pregiudicare la possibilità della definitiva

assegnazione  delle  quote  e  dei  beni spettanti a tutti gli aventi

diritto.

  6.  Nell'effettuare  i  riparti e le restituzioni, i commissari, in

presenza  di pretese di creditori o di altri interessati per le quali

non  sia  stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano

le  somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle

restituzioni  non  effettuate a favore di ciascuno di detti soggetti,

al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso

di  riconoscimento  dei  diritti,  o,  in  caso contrario, della loro

liberazione a favore degli altri aventi diritto.

  7.  Nei  casi  previsti  dal  comma  6, i commissari, con il parere

favorevole  del  comitato  di  sorveglianza,  e previa autorizzazione

della   Banca   d'Italia,   possono   acquisire  idonee  garanzie  in

sostituzione degli accantonamenti.

  8.  La  presentazione  oltre  i termini dei reclami e delle domande

previsti  dall'articolo  85,  commi  4  e  5, fa concorrere solo agli

eventuali  riparti  e  restituzioni  successivi, nei limiti in cui le

pretese  sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato

passivo,  dal  giudice  in  sede  di  opposizione  proposta  ai sensi

dell'articolo 87, comma 1.

  9.   Coloro  che  hanno  proposto  insinuazione  tardiva  ai  sensi

dell'articolo  89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che

venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

  10.  Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti

di  prelazioni  sono  salvi quando i beni ai quali si riferiscono non

siano stati ancora alienati.

  11.  Fino  alla  restituzione  o  alla liquidazione degli strumenti

finanziari  gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinché gli

stessi  siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio

(3).

  (1)  Comma  così  sostituito  dall'art. 19, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

  (2)  Comma  così  modificato  dall'art. 19, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

  (3) Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                             SEZIONE III

                  LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

 

 

                              Art. 92.

 

                         Adempimenti finali.

 

  1.  Liquidato  l'attivo  e prima dell'ultimo riparto ai creditori o

dell'ultima  restituzione  ai  clienti,  i commissari sottopongono il

bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano

di  riparto,  accompagnati  da  una relazione propria e da quella del

comitato  di  sorveglianza,  alla Banca d'Italia, che ne autorizza il

deposito   presso  la  cancelleria  del  tribunale.  La  liquidazione

costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese

dal  deposito  i  commissari  presentano la dichiarazione dei redditi

relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

  2.  Dell'avvenuto  deposito  è  data notizia mediante pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia

può stabilire forme integrative di pubblicità.

  3.  Nel  termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre

le  loro  contestazioni  con  ricorso  al  tribunale. Si applicano le

disposizioni dell'art. 87, commi da 2 a 5 e dell'art. 88.

  4.  Decorso  il  termine  indicato  senza  che siano state proposte

contestazioni  ovvero  definite queste ultime con sentenza passata in

giudicato,  i  commissari  liquidatori  provvedono  al riparto o alla

restituzione finale in conformità di quanto previsto dall'art. 91.

  5.  Le  somme  e  gli  strumenti che non possono essere distribuiti

vengono  depositati  nei  modi  stabiliti dalla Banca d'Italia per la

successiva  distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà

prevista dall'art. 91, comma 7.

  6. Si applicano gli articoli 2456 e 2457 del codice civile.

  7.  La  pendenza  di  ricorsi  e  giudizi,  ivi  compreso quello di

accertamento  dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione

degli  adempimenti  finali previsti ai commi precedenti e la chiusura

della  procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura

è subordinata alla esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di

garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7.

  8.  Successivamente  alla  chiusura della procedura di liquidazione

coatta,   i   commissari  liquidatori  mantengono  la  legittimazione

processuale,  anche  nei  successivi  stati  e  gradi dei giudizi. Ai

commissari  liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai

giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e

84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto.

  9.  Nei  casi  di  cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del

presente decreto i commissari liquidatori sono estromessi, su propria

istanza,  dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei

quali sia subentrato il cessionario (1).

  (1) Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                             SEZIONE III

                  LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

 

 

                              Art. 93.

 

                     Concordato di liquidazione.

 

  1.  In  qualsiasi  stadio della procedura di liquidazione coatta, i

commissari,  con  il  parere  del comitato di sorveglianza, ovvero la

banca   ai   sensi   dell'art.   152,   secondo  comma,  della  legge

fallimentare,   con  il  parere  degli  organi  liquidatori,  possono

proporre  un  concordato  al tribunale del luogo dove l'impresa ha la

sede  legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla

Banca d'Italia.

  2.  La  proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta

ai  creditori  chirografari,  il  tempo  del pagamento e le eventuali

garanzie.

  3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da

terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In

tal  caso  l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non

può  esperirsi  che  contro  i  terzi  assuntori entro i limiti delle

rispettive quote.

  4.  La  proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori

sono  depositati  nella  cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia

può stabilire altre forme di pubblicità.

  5.  Entro  trenta  giorni  dal  deposito,  gli  interessati possono

proporre  opposizione  con  ricorso depositato nella cancelleria, che

viene comunicato al commissario.

  6.  Il  tribunale  decide con sentenza in camera di consiglio sulla

proposta  di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere

su  queste ultime reso dalla Banca d'Italia. La sentenza è pubblicata

mediante  deposito  in  cancelleria e nelle altre forme stabilite dal

tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli

opponenti  con  biglietto di cancelleria. Si applica l'art. 88, commi

1, primo periodo, 2, 3 e 4.

  7.   Durante  la  procedura  di  concordato  i  commissari  possono

procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                             SEZIONE III

                  LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

 

 

                              Art. 94.

 

        Esecuzione del concordato e chiusura della procedura.

 

  1.  I  commissari  liquidatori,  con  l'assistenza  del comitato di

sorveglianza,  sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le

direttive della Banca d'Italia.

  2.  Eseguito  il  concordato,  i  commissari  liquidatori convocano

l'assemblea  dei  soci  della banca perché sia deliberata la modifica

dell'oggetto  sociale  in  relazione  alla revoca dell'autorizzazione

all'attività  bancaria.  Nel  caso in cui non abbia luogo la modifica

dell'oggetto   sociale,   i  commissari  procedono  agli  adempimenti

previsti dagli articoli 2456 e 2457 del codice civile.

  3.   Si   applicano  l'art.  92,  comma  5,  del  presente  decreto

legislativo e l'art. 215 della legge fallimentare.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                             SEZIONE III

                  LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

 

 

                              Art. 95.

 

                    Succursali di banche estere.

 

  1.   Quando   a   una   banca   comunitaria   sia   stata  revocata

l'autorizzazione  all'attività  da parte dell'autorità competente, le

succursali  italiane  possono  essere  sottoposte  alla  procedura di

liquidazione  coatta  amministrativa  secondo le norme della presente

sezione, in quanto compatibili.

  2.  Alle  succursali  di  banche  extracomunitarie  si applicano le

disposizioni previste dalla presente sezione, in quanto compatibili.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                              SEZIONE IV

               SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI (1)

 (1) Sezione aggiunta dall'art. 2, d.lg. 4 dicembre 1996, n. 659, in

                      sostituzione dell'art. 96.

 

 

                              Art. 96.

 

  Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia dei depositi.

 

  1.  Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei

depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.

  2.  Le  succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono

aderire  a  un  sistema  di garanzia italiana al fine di integrare la

tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

  3.  Le  succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia

aderiscono  a un sistema di garanzia italiana salvo che partecipino a

un sistema di garanzia estero equivalente.

  4.  I  sistemi  di  garanzia  hanno  natura  di diritto privato; le

risorse  finanziarie  per  il  perseguimento delle loro finalità sono

fornite dalle banche aderenti.

  5. I componenti degli organi e coloro che prestano la loro attività

nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al

segreto   professionale   in   relazione   a  tutte  le  notizie,  le

informazioni  e  i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in

ragione dell'attività istituzionale di questi ultimi (1).

  (1) Vedi epigrafe sez. IV, nota 1.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                              SEZIONE IV

               SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI (1)

 (1) Sezione aggiunta dall'art. 2, d.lg. 4 dicembre 1996, n. 659, in

                      sostituzione dell'art. 96.

 

 

                              Art. 96.

 

                             Interventi.

 

  1.  I  sistemi  di  garanzia  effettuano  i  rimborsi  nei  casi di

liquidazione   coatta  amministrativa  delle  banche  autorizzate  in

Italia.  Per  le succursali di banche comunitarie operanti in Italia,

che  abbiano  aderito  in  via  integrativa  a un sistema di garanzia

italiano,  i  rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il

sistema  di  garanzia  dello  Stato  di  appartenenza.  I  sistemi di

garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.

  2.  I  sistemi  di garanzia tutelano i depositanti delle succursali

comunitarie  delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la

tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche

italiane.

  3.  Sono  ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti

dalle  banche  con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o

sotto  altra  forma nonché agli assegni circolari e agli altri titoli

di credito ad essi assimilabili.

  4. Sono esclusi dalla tutela:

    a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

    b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò

cambiari ed operazioni in titoli;

    c)   il  capitale  sociale,  le  riserve  e  gli  altri  elementi

patrimoniali della banca;

    d)  i  depositi  derivanti da transazioni in relazione alle quali

sia  intervenuta  una  condanna  per  i reati previsti negli articoli

648-bis e 648-ter del codice penale;

    e)  i  depositi  delle  amministrazioni  dello  Stato, degli enti

regionali,   provinciali,   comunali  e  degli  altri  enti  pubblici

territoriali;

    f)  i  depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio,

nonché i crediti delle stesse;

    g)  i  depositi  delle società finanziarie indicate nell'articolo

59,  comma  1,  lettera  b),  delle compagnie di assicurazione; degli

organismi  di investimento collettivo del risparmio; di altre società

dello stesso gruppo bancario;

    h)  i  depositi,  anche  effettuati  per  interposta persona, dei

componenti  gli  organi  sociali  e dell'alta direzione dalla banca o

della capogruppo del gruppo bancario;

    i)  i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci

che detengano almeno il 5 per cento del capitale sociale della banca;

    l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca,

a  titolo  individuale,  tassi  e  condizioni  che  hanno  concorso a

deteriorare  la  situazione finanziaria della banca, in base a quanto

accertato dai commissari liquidatori.

  5.  Il  limite  massimo di rimborso per ciascun depositante non può

essere inferiore a lire duecentomilioni.

  6.  Sono  ammessi  al  rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del

comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in

liquidazione  coatta  amministrativa,  secondo  quanto previsto dalla

sezione III del presente titolo.

  7. Il rimborso è effettuato, sino all'ammontare del controvalore di

20.000   ECU,   entro  tre  mesi  dalla  data  del  provvedimento  di

liquidazione  coatta  amministrativa. Il termine può essere prorogato

dalla  Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali,

per  un  periodo  complessivo  non  superiore  a  nove mesi. La Banca

d'Italia  stabilisce  modalità  e termini del rimborso dell'ammontare

residuo  dovuto  ed aggiorna il limite di 20.000 ECU per adeguarlo ad

eventuali modifiche della normativa comunitaria.

  8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei

confronti  della  banca  in  liquidazione  coatta  amministrativa nei

limiti  dei  rimborsi  effettuati,  entro tali limiti, percepiscono i

riparti  erogati  dalla  liquidazione  in via prioritaria rispetto ai

depositanti destinatari dei rimborsi medesimi (1).

  (1) Vedi epigrafe sez. IV, nota 1.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                              SEZIONE IV

               SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI (1)

 (1) Sezione aggiunta dall'art. 2, d.lg. 4 dicembre 1996, n. 659, in

                      sostituzione dell'art. 96.

 

 

                              Art. 96.

 

                    Poteri della Banca d'Italia.

 

  1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori

e del sistema bancario:

    a)  riconosce  i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a

condizione  che  i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali

da  comportare  una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza

sul sistema bancario;

    b)  coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina

delle crisi bancarie e con l'attività di vigilanza;

    c)  disciplina  le modalità di rimborso, anche con riferimento ai

casi di cointestazione;

    d)  autorizza  gli  interventi  dei  sistemi  di  garanzia  e  le

esclusioni delle banche dai sistemi stessi;

    e)  verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri

cui  aderiscono  le succursali di banche extracomunitarie autorizzate

in  Italia  sia  equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia

italiani;

    f)  disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare

per  informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e

sull'inclusione  nella  garanzia  medesima delle singole tipologie di

crediti;

    g)  disciplina  le  procedure  di  coordinamento  con le autorità

competenti  degli  altri  Stati  membri  in ordine all'adesione delle

succursali  di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiana e

alla loro esclusione dallo stesso;

    h)  emana  disposizioni  attuative  delle  norme  contenute nella

presente sezione (1).

  (1) Vedi epigrafe sez. IV, nota 1.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                              SEZIONE IV

               SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI (1)

 (1) Sezione aggiunta dall'art. 2, d.lg. 4 dicembre 1996, n. 659, in

                      sostituzione dell'art. 96.

 

 

                              Art. 96.

 

                             Esclusione.

 

  1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso

di  inadempimento  di  eccezionale  gravità  agli  obblighi derivanti

dall'adesione ai sistemi stessi.

  2.  I  sistemi  di  garanzia, previo assenso, della Banca d'Italia,

cointestano  alla  banca l'inadempimento, concedendo il termine di un

anno  per  ottemperare  agli  obblighi  previsti nel comma 1. Decorso

inutilmente  tale termine, prorogabile per un periodo non superiore a

un  anno,  i  sistemi  di garanzia, previa autorizzazione della Banca

d'Italia, comunicano alla Banca l'esclusione.

  3.  Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti fino alla data di

ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la

banca  esclusa    tempestiva  notizia  ai  depositanti  secondo  le

modalità indicate dalla Banca d'Italia.

  4.  Le  autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione all'attività

bancaria revocano la stessa al venir meno dell'adesione ai sistemi di

garanzia;  resta  ferma  la  possibilità  di disporre la liquidazione

coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.

  5.  La procedura di esclusione non può essere avviata né proseguita

nei confronti di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                                BANCHE

                              SEZIONE V

                     LIQUIDAZIONE VOLONTARIA (1)

 (1)  Intitolazione  aggiunta dall'art. 3, d.lg. 4 dicembre 1996, n.

                                 659.

 

 

                              Art. 97.

 

       Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria.

 

  1.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di

liquidazione  di  una  banca secondo le norme ordinarie non si svolge

con  regolarità  o  con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la

sostituzione  dei  liquidatori,  nonché  dei  membri  degli organi di

sorveglianza.

  2.  Il  provvedimento  di  sostituzione  è  pubblicato  secondo  le

modalità previste dall'art. 81, comma 2.

  3.  La  sostituzione  degli  organi  liquidatori  non  comporta  il

mutamento della procedura di liquidazione.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO II

                           GRUPPO BANCARIO

                              SEZIONE I

                              CAPOGRUPPO

 

 

                              Art. 98.

 

                   Amministrazione straordinaria.

 

  1.  Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di

un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I,

sezione I.

  2.  L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei

casi previsti dall'art. 70, può essere disposta quando:

    a)  risultino  gravi  inadempienze  nell'esercizio  dell'attività

prevista dall'art. 61, comma 4;

    b)  una  delle  società  del gruppo bancario sia stata sottoposta

alla  procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del

concordato  preventivo,  della  liquidazione  coatta  amministrativa,

dell'amministrazione  straordinaria, dell'art. 2409, terzo comma, del

codice  civile  ovvero  ad  altra analoga procedura prevista da leggi

speciali   e   possa  essere  alterato  in  modo  grave  l'equilibrio

finanziario o gestionale del gruppo.

  3.  L'amministrazione  straordinaria  della capogruppo dura un anno

dalla  data  di emanazione del decreto del Ministro del tesoro, salvo

che sia prescritto un termine più breve dal decreto medesimo o che la

Banca   d'Italia   ne  autorizzi  la  chiusura  anticipata.  In  casi

eccezionali  la  procedura  può  essere  prorogata per un periodo non

superiore a un anno.

  4.  I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza,

previa  autorizzazione  della  Banca  d'Italia,  possono  revocare  o

sostituire,  anche  in  parte,  gli  amministratori delle società del

gruppo  al  fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali

che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al

massimo  sino  al  termine  dell'amministrazione  straordinaria della

capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a

un  indennizzo  corrispondente  ai compensi ordinari a essi spettanti

per  la  durata  residua del mandato ma, comunque, per un periodo non

superiore a sei mesi.

  5.  I  commissari  straordinari  possono  richiedere l'accertamento

giudiziale  dello  stato  di insolvenza delle società appartenenti al

gruppo.

  6.  I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati,

le  informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio

mandato.

  7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i

commissari  possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme

e  con  gli  effetti  previsti  dall'art.  74,  i  cui  termini  sono

triplicati.

  8.  La  Banca  d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante

speciali  forme  di  pubblicità,  dell'avvenuto deposito del bilancio

previsto dall'art. 75, comma 2.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO II

                           GRUPPO BANCARIO

                              SEZIONE I

                              CAPOGRUPPO

 

 

                              Art. 99.

 

                 Liquidazione coatta amministrativa.

 

  1.  Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si

applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.

  2.  La  liquidazione  coatta amministrativa della capogruppo, oltre

che  nei  casi  previsti  dall'art. 80, può essere disposta quando le

inadempienze  nell'esercizio  dell'attività  prevista  dall'art.  61,

comma 4, siano di eccezionale gravità.

  3.  I  commissari  liquidatori  depositano  annualmente,  presso la

cancelleria  del  tribunale  del  luogo dove la capogruppo ha la sede

legale,  una  relazione  sulla  situazione contabile e sull'andamento

della  liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle

procedure  cui  sono  sottoposte  altre  società del gruppo sia sugli

eventuali  interventi  a  tutela  dei  depositanti.  La  relazione  è

accompagnata  da  un  rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca

d'Italia  può  prescrivere  speciali  forme di pubblicità per rendere

noto l'avvenuto deposito della relazione.

  4. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6.

  5.  Quando  sia  accertato  giudizialmente  lo stato di insolvenza,

compete  ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista

dall'art.  67 della legge fallimentare nei confronti di altre società

del  gruppo.  L'azione  può  essere esperita per gli atti indicati ai

numeri  1),  2)  e 3) dell'art. 67 della legge fallimentare che siano

stati  posti  in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di

liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e al secondo

comma  dello  stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre

anni anteriori.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO II

                           GRUPPO BANCARIO

                              SEZIONE II

                          SOCIETÀ DEL GRUPPO

 

 

                              Art. 100.

 

                   Amministrazione straordinaria.

 

  1.   Salvo   quanto  previsto  nel  presente  articolo,  quando  la

capogruppo  sia  sottoposta  ad  amministrazione  straordinaria  o  a

liquidazione  coatta  amministrativa,  alle  società  del  gruppo  si

applicano,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti, le norme del presente

titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria può essere

richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai

commissari liquidatori della capogruppo.

  2.  Quando presso società del gruppo sia in corso l'amministrazione

controllata   o   sia  stato  nominato  l'amministratore  giudiziario

previsto  dall'art. 2409, terzo comma, del codice civile, le relative

procedure   si   convertono   in  amministrazione  straordinaria.  Il

tribunale  competente,  anche  d'ufficio,  dichiara  con  sentenza in

camera  di  consiglio  che  la  società  è soggetta alla procedura di

amministrazione  straordinaria  e  ordina  la trasmissione degli atti

alla  Banca  d'Italia.  Gli  organi  della cessata procedura e quelli

dell'amministrazione   straordinaria   provvedono   con   urgenza  al

passaggio  delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità

stabilite  dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti

legalmente compiuti.

  3.  Quando  le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione

straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è

adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in

caso  di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione

del parere.

  4.  La  durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da

quella  della  procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano

le disposizioni dell'art. 98, comma 8.

  5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i

commissari  straordinari,  d'intesa  con  i commissari straordinari o

liquidatori  della  capogruppo,  possono  disporre la sospensione dei

pagamenti  nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui

termini sono triplicati.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO II

                           GRUPPO BANCARIO

                              SEZIONE II

                          SOCIETÀ DEL GRUPPO

 

 

                              Art. 101.

 

                 Liquidazione coatta amministrativa.

 

  1.   Salvo   quanto  previsto  nel  presente  articolo,  quando  la

capogruppo  sia  sottoposta  ad  amministrazione  straordinaria  o  a

liquidazione  coatta  amministrativa,  alle  società  del  gruppo  si

applicano,  qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di

insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le

banche  del  gruppo  resta ferma comunque la disciplina della sezione

III.  La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia

anche  dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della

capogruppo.

  2.  Quando  presso società del gruppo siano in corso il fallimento,

la  liquidazione  coatta  o  altre  procedure  concorsuali, queste si

convertono   nella  liquidazione  coatta  disciplinata  dal  presente

articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già

operato,  il  tribunale  competente,  anche  d'ufficio,  dichiara con

sentenza  in  camera  di  consiglio  che  la  società è soggetta alla

procedura  di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la

trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata

procedura  e  quelli  della  liquidazione  provvedono  con urgenza al

passaggio  delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità

stabilite  dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti

legalmente compiuti.

  3.  Ai  commissari  liquidatori  sono  attribuiti i poteri previsti

dall'art. 99, comma 5.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO II

                           GRUPPO BANCARIO

                              SEZIONE II

                          SOCIETÀ DEL GRUPPO

 

 

                              Art. 102.

 

              Procedure proprie delle singole società.

 

  1.  Quando  la  capogruppo  non  sia  sottoposta ad amministrazione

straordinaria  o a liquidazione coatta amministrativa, le società del

gruppo  sono  soggette alle procedure previste dalle norme di legge a

esse  applicabili.  Dei  relativi  provvedimenti viene data immediata

comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità amministrativa

o  giudiziaria  che  li  ha  emessi.  Le  autorità  amministrative  o

giudiziarie  che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia

di   ogni  circostanza,  emersa  nello  svolgimento  delle  medesime,

rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO II

                           GRUPPO BANCARIO

                             SEZIONE III

                         DISPOSIZIONI COMUNI

 

 

                              Art. 103.

 

                       Organi delle procedure.

 

  1.  Fermo  quanto  disposto  dagli  articoli  71  e 81, le medesime

persone  possono  essere  nominate  negli organi dell'amministrazione

straordinaria  e  della liquidazione coatta amministrativa di società

appartenenti  allo  stesso  gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per

agevolare lo svolgimento delle procedure.

  2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse

in  conflitto  con  quello  della  società,  a  cagione della propria

qualità  di  commissario  di  altra  società  del  gruppo, deve darne

notizia  agli  altri  commissari, ove esistano, nonché al comitato di

sorveglianza  e  alla  Banca  d'Italia. In caso di omissione, a detta

comunicazione  sono  tenuti i membri del comitato di sorveglianza che

siano  a  conoscenza  della  situazione  di conflitto. Il comitato di

sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni

in  merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari

sono  personalmente  responsabili.  Ferma  la  facoltà  di revocare e

sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia

può  impartire  direttive  o  disporre, ove del caso, la nomina di un

commissario per compiere determinati atti.

  3.  Le  indennità  spettanti  ai  commissari  e  ai  componenti del

comitato  di  sorveglianza  sono  determinate dalla Banca d'Italia in

base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico delle società.

Le  indennità  sono  determinate  valutando  in  modo  complessivo le

prestazioni  connesse  alle  cariche eventualmente ricoperte in altre

procedure nel gruppo.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO II

                           GRUPPO BANCARIO

                             SEZIONE III

                         DISPOSIZIONI COMUNI

 

 

                              Art. 104.

 

                     Competenze giurisdizionali.

 

  1.   Quando   la   capogruppo  sia  sottoposta  ad  amministrazione

straordinaria  o  a  liquidazione coatta amministrativa, per l'azione

revocatoria  prevista  dall'art.  99,  comma  5,  nonché per tutte le

controversie  fra  le  società  del  gruppo è competente il tribunale

nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.

  2.   Quando   la   capogruppo  sia  sottoposta  ad  amministrazione

straordinaria  o  a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi

avverso   i   provvedimenti  amministrativi  concernenti  o  comunque

connessi   alle  procedure  di  amministrazione  straordinaria  e  di

liquidazione  coatta  amministrativa della capogruppo e delle società

del  gruppo  è  competente  il tribunale amministrativo regionale con

sede a Roma.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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FALLIMENTO

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO II

                           GRUPPO BANCARIO

                             SEZIONE III

                         DISPOSIZIONI COMUNI

 

 

                              Art. 105.

 

               Gruppi e società non iscritti all'albo.

 

  1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei

confronti  dei  gruppi  e  delle società per i quali, pur non essendo

intervenuta  l'iscrizione,  ricorrano le condizioni per l'inserimento

nell'albo previsto dall'art. 64.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 106.

 

                          Elenco generale.

 

  1.  L'esercizio  nei  confronti  del  pubblico  delle  attività  di

assunzione  di  partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto

qualsiasi  forma,  di  prestazione  di  servizi  di  pagamento  e  di

intermediazione  in  cambi  è  riservato  a  intermediari  finanziari

iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC (1).

  2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati  nel  comma  1  possono

svolgere  esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve

di attività previste dalla legge.

  3.  L'iscrizione  nell'elenco  è  subordinata  al  ricorrere  delle

seguenti condizioni:

    a)  forma  di  società  per azioni, di società in accomandita per

azioni,   di   società   a   responsabilità  limitata  o  di  società

cooperativa;

    b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

    c)  capitale  sociale  versato  non  inferiore  a cinque volte il

capitale  minimo  previsto  per  la  costituzione  delle  società per

azioni;

    d)  possesso  da  parte  dei  partecipanti  al  capitale  e degli

esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

  4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

    a)  specifica  il  contenuto delle attività indicate nel comma 1,

nonché  in  quali  circostanze  ricorra l'esercizio nei confronti del

pubblico.  Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei

confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

    b)  per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi

di  attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare

la  scelta  della  forma  giuridica, consentire l'assunzione di altre

forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali (2).

  5.  L'UIC  indica  le  modalità  di  iscrizione  nell'elenco  e 

comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB (3).

  6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione

nell'elenco,  l'UIC  può  chiedere agli intermediari finanziari dati,

notizie,  atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche

presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione

di altre autorità (3).

  7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e

controllo  presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con

le  modalità  dallo  stesso  stabilite, le cariche analoghe ricoperte

presso altre società ed enti di qualsiasi natura.

  (1)  Comma  così  modificato  dall'art. 20, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

  (2) Vedi il d.m. 2 aprile 1999.

  (3)  Comma  così  sostituito  dall'art. 20, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 107.

 

                          Elenco speciale.

 

  1.  Il  Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,

determina  criteri  oggettivi,  riferibili  all'attività svolta, alla

dimensione  e  al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai

quali  sono  individuati  gli  intermediari  finanziari che si devono

iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia (1).

  2.  La  Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,

detta  agli  intermediari  iscritti nell'elenco speciale disposizioni

aventi  ad  oggetto  l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del

rischio  nelle  sue  diverse  configurazioni  nonché l'organizzazione

amministrativa  e  contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia

può  adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici

nei  confronti  di  singoli intermediari per le materie in precedenza

indicate.  Con  riferimento  a  determinati tipi di attività la Banca

d'Italia  può  inoltre  dettare  disposizioni volte ad assicurarne il

regolare esercizio (2).

  3.  Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e

nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni

altro dato e documento richiesto.

  4.  La  Banca  d'Italia  può  effettuare  ispezioni  con facoltà di

richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

  4-bis.  La  Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto

di  intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o

di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto (3).

  5.   Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale

restano  iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano

i commi 6 e 7 dell'art. 106.

  6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale,

quando   siano   stati   autorizzati   all'esercizio  di  servizi  di

investimento  ovvero  abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso

per  un  ammontare  superiore  al  patrimonio, sono assoggettati alle

disposizioni  previste  nel  titolo  IV,  capo I, sezioni I e III; in

luogo  degli  articoli  86,  commi  6  e  7,  87, comma 1, si applica

l'articolo  57,  commi  4  e 5, del testo unico delle disposizioni in

materia  di  mercati  finanziari,  emanato  ai sensi dell'articolo 21

della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (4).

  7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che

esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi

forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47 (5) (6).

  (1)  Vedi d.m. 13 marzo 1996 e Provv. Banca d'Italia 26 giugno 1996

di applicazione del presente comma.

  (2)  Comma  così  modificato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

  (3) Comma aggiunto dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

  (4)  Comma aggiunto dall'art. 211, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, a

decorrere dal 1° luglio 1998.

  (5) Comma aggiunto dall'art. 21, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

  (6) A decorrere dal 1° luglio 1998 le procedure di fallimento degli

intermediari  di  cui  al  presente articolo, per i quali ricorrono i

presupposti   indicati  in  questo  comma  e  non  sia  stata  ancora

dichiarata  l'esecutività  dello  stato  passivo,  sono convertite in

procedure  di  liquidazione coatta amministrativa (art. 213, d.lg. 24

febbraio 1998, n. 58).

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 108.

 

             Requisiti di onorabilità dei partecipanti.

 

  1.  Il  Ministro  del  tesoro,  sentiti  la Banca d'Italia e l'UIC,

determina,  con  regolamento  emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,

della  legge  23  agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei

partecipanti al capitale degli intermediari finanziari.

  2.  Con  il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro

stabilisce  la  quota  del  capitale  che  deve  essere posseduta per

l'applicazione  del  medesimo  comma  1. A questo fine si considerano

anche  le  azioni  o  quote  possedute  per  il  tramite  di  società

controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

  3.  In  mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto

di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In

caso   di  inosservanza,  la  deliberazione  è  impugnabile  a  norma

dell'art.  2377  del  codice  civile, se la maggioranza richiesta non

sarebbe  stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o

quote.  L'impugnazione  della  deliberazione  è obbligatoria da parte

degli  amministratori  e  dei sindaci. Le azioni o quote per le quali

non  può  essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini

della regolare costituzione dell'assemblea (1).

  (1) Vedi d.m. 30 dicembre 1998, n. 517.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 109.

 

    Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti

                             aziendali.

 

  1.  Con  regolamento  del  Ministro del tesoro adottato, sentiti la

Banca  d'Italia  e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge

23   agosto   1988,  n.  400,  vengono  determinati  i  requisiti  di

professionalità  e  di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni

di  amministrazione,  direzione  e  controllo presso gli intermediari

finanziari.

  2.  Il  difetto  dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio.

Essa  è  dichiarata  dal  consiglio  di  amministrazione entro trenta

giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

  3.  Il  regolamento  previsto  dal  comma 1 stabilisce le cause che

comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La

sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

  4.  In  caso  di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca

d'Italia  pronuncia  la  decadenza  o la sospensione dei soggetti che

svolgono  funzioni  di  amministrazione, direzione e controllo presso

gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale (1).

  (1) Vedi d.m. 30 dicembre 1998, n. 516.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 110.

 

                     Obblighi di comunicazione.

 

  1.  Chiunque,  anche  per  il  tramite  di  società controllate, di

società fiduciarie o per interposta persona, partecipa al capitale di

un  intermediario  finanziario  in  misura superiore alla percentuale

stabilita  dalla Banca d'Italia ne dà comunicazione all'intermediario

finanziario   nonché   all'UIC  ovvero,  se  è  iscritto  nell'elenco

speciale,  alla  Banca  d'Italia.  Le variazioni della partecipazione

sono  comunicate  quando  superano  la  misura  stabilita dalla Banca

d'Italia.

  2.  La  Banca  d'Italia  determina  presupposti, modalità e termini

delle  comunicazioni  previste  dal  comma  1 anche con riguardo alle

ipotesi  in  cui  il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto

diverso dal socio.

  3.  L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari

iscritti  nell'elenco  speciale,  possono  chiedere  informazioni  ai

soggetti  comunque  interessati  al  fine  di verificare l'osservanza

degli obblighi indicati nel comma 1.

  4.  Il  diritto  di  voto inerente alle azioni o quote per le quali

siano  state  omesse  le  comunicazioni non può essere esercitato. In

caso  di  inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a

norma  dell'art.  2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta

non  sarebbe  stata  raggiunta  senza  i  voti inerenti alle predette

azioni  o quote. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco

speciale   l'impugnazione  può  essere  proposta  anche  dalla  Banca

d'Italia  entro  sei  mesi  dalla data della deliberazione ovvero, se

questa  è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei

mesi  dall'iscrizione.  Le azioni o quote per le quali non può essere

esercitato  il  diritto di voto sono computate ai fini della regolare

costituzione dell'assemblea.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 111.

 

                 Cancellazione dall'elenco generale.

 

  1.  Il  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  dell'UIC,  dispone la

cancellazione dall'elenco generale:

    a)  per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106,

comma 2;

    b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo

106, comma 3, lettere a), b) e c);

    c)  qualora  risultino gravi violazioni di norme di legge o delle

disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo (1).

  2. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la

cancellazione   dall'elenco   generale  viene  disposta  solo  previa

cancellazione dell'elenco speciale da parte della Banca d'Italia (2).

  3.  Il  provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi

di  urgenza,  previa  contestazione  degli addebiti all'intermediario

finanziario  interessato  e  valutazione  delle  deduzioni presentate

entro  trenta  giorni. La contestazione è effettuata dall'UIC, ovvero

dalla  Banca  d'Italia  per  gli  intermediari  iscritti  nell'elenco

speciale.

  4.   Entro  due  mesi  dalla  comunicazione  del  provvedimento  di

cancellazione,   gli   amministratori   convocano   l'assemblea   per

modificare   l'oggetto   sociale  o  per  assumere  altre  iniziative

conseguenti  al  provvedimento  ovvero per deliberare la liquidazione

volontaria della società.

  5.   Il   presente  articolo  non  si  applica  nei  casi  previsti

dall'articolo 107, comma 6 (3).

  (1)  Comma  così  sostituito  dall'art. 22, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

  (2)  Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 22, d.lg. 4 agosto

1999, n. 342.

  (3)  Comma aggiunto dall'art. 211, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, a

decorrere dal 1° luglio 1998.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 112.

 

                Comunicazioni del collegio sindacale.

 

  1.  I  verbali  delle  riunioni  e  degli accertamenti del collegio

sindacale  concernenti  violazioni delle norme del presente titolo da

parte  degli intermediari finanziari sono trasmessi in copia all'UIC,

ovvero  alla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco

speciale.

  2.  La  trasmissione  del verbale deve avvenire, entro dieci giorni

dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 113.

 

          Soggetti non operanti nei confronti del pubblico.

 

  1.  L'esercizio  in via prevalente, non nei confronti del pubblico,

delle  attività  indicate  nell'art.  106,  comma  1,  è riservato ai

soggetti  iscritti  in  una apposita sezione dell'elenco generale. Il

Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma.

  2.  Si  applicano  l'art.  108  e,  con  esclusivo  riferimento  ai

requisiti di onorabilità, l'art. 109.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 114.

 

                            Norme finali.

 

  1.  Fermo  quanto  disposto  dall'art.  18,  il Ministro del tesoro

disciplina  l'esercizio  nel territorio della Repubblica, da parte di

soggetti  aventi  sede  legale  all'estero,  delle  attività indicate

nell'art. 106, comma 1.

  2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti

già   sottoposti,   in   base   alla  legge,  a  forme  di  vigilanza

sostanzialmente  equivalenti  sull'attività  finanziaria  svolta.  Il

Ministro  del  tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se

sussistono le condizioni per l'esenzione.

  3. (Omissis) (1).

  (1) Comma abrogato dall'art. 4, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

              OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

 

 

                              Art. 115.

 

                       Ambito di applicazione.

 

  1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel

territorio   della  Repubblica  dalle  banche  e  dagli  intermediari

finanziari.

  2.  Il  Ministro  del  tesoro  può  individuare,  in considerazione

dell'attività  svolta,  altri  soggetti  da sottoporre alle norme del

presente capo.

  3.  Le  disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni

previste  dal  capo  II  del  presente  titolo  per  gli  aspetti non

diversamente disciplinati.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

              OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

 

 

                              Art. 116.

 

                             Pubblicità.

 

  1.  In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi

di  interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela

e  ogni  altra  condizione  economica  relativa  alle operazioni e ai

servizi  offerti,  ivi  compresi  gli  interessi  di mora e le valute

applicate  per  l'imputazione  degli  interessi. Non può essere fatto

rinvio agli usi.

  2.  Il  Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce,

con riguardo ai titoli di Stato:

    a)  criteri  e  parametri  per  la determinazione delle eventuali

commissioni  massime  addebitabili  alla  clientela  in occasione del

collocamento;

    b)   criteri   e  parametri  volti  a  garantire  la  trasparente

determinazione dei rendimenti;

    c)   gli   ulteriori   obblighi   di  pubblicità,  trasparenza  e

propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.

  3. Il CICR:

    a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità

(1);

    b)  detta  disposizioni  relative  alla forma, al contenuto, alle

modalità   della  pubblicità  e  alla  conservazione  agli  atti  dei

documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;

    c)  stabilisce  criteri  uniformi  per  l'indicazione  dei  tassi

d'interesse  e  per il calcolo degli interessi e degli altri elementi

che incidono sul contenuto economico dei rapporti;

    d)  individua  gli  elementi  essenziali, fra quelli previsti dal

comma  1,  che  devono  essere  indicati negli annunci pubblicitari e

nelle  offerte,  con  qualsiasi  mezzo effettuati, con cui i soggetti

indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni

e dei servizi.

  4.  Le  informazioni  pubblicizzate  non  costituiscono  offerta al

pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

  (1)  Lettera  così modificata dall'art. 23, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

              OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

 

 

                              Art. 117.

 

                             Contratti.

 

  1.  I  contratti  sono  redatti  per  iscritto  e  un  esemplare  è

consegnato ai clienti.

  2.  Il  CICR  può  prevedere  che,  per  motivate ragioni tecniche,

particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

  3.  Nel  caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è

nullo.

  4.  I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e

condizione  praticati,  inclusi,  per  i  contratti  di  credito, gli

eventuali maggiori oneri in caso di mora.

  5.  La  possibilità  di  variare in senso sfavorevole al cliente il

tasso  d'interesse  e  ogni  altro  prezzo  e  condizione deve essere

espressamente   indicata   nel   contratto   con  clausola  approvata

specificamente dal cliente.

  6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali

di  rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di

ogni  altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono

tassi,  prezzi  e  condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli

pubblicizzati.

  7.  In  caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità

indicate nel comma 6, si applicano:

    a)  il  tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari

del  tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati

dal  Ministro  del  tesoro,  emessi  nei  dodici  mesi  precedenti la

conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e

per quelle passive;

    b)  gli  altri  prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della

durata  del  rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e

servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

  8.  La  Banca  d'Italia può prescrivere che determinati contratti o

titoli,  individuati attraverso una particolare denominazione o sulla

base  di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico

determinato.  I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma

la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la

violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

              OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

 

 

                              Art. 118.

 

         Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

 

  1.  Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare

unilateralmente   i  tassi,  i  prezzi  e  le  altre  condizioni,  le

variazioni  sfavorevoli  sono  comunicate  al  cliente nei modi e nei

termini stabiliti dal CICR.

  2.  Le  variazioni  contrattuali  per  le  quali  non  siano  state

osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

  3.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione

scritta,  ovvero  dall'effettuazione  di altre forme di comunicazione

attuate  ai  sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal

contratto  senza  penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del

rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

              OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

 

 

                              Art. 119.

 

              Comunicazioni periodiche alla clientela.

 

  1.  Nei  contratti  di  durata  i  soggetti  indicati nell'art. 115

forniscono  per  iscritto  al  cliente, alla scadenza del contratto e

comunque  almeno  una  volta  all'anno,  una comunicazione completa e

chiara  in  merito  allo  svolgimento del rapporto. Il CICR indica il

contenuto e le modalità della comunicazione.

  2.  Per  i  rapporti  regolati in conto corrente l'estratto conto è

inviato  al  cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente,

con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

  3.  In  mancanza  di  opposizione scritta da parte del cliente, gli

estratti  conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si

intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento (1).

  4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che

subentra   nell'amministrazione   dei  suoi  beni  hanno  diritto  di

ottenere,  a  proprie  spese, entro un congruo termine e comunque non

oltre  novanta  giorni, copia della documentazione inerente a singole

operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (2).

  (1)  Comma  così  modificato  dall'art. 24, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

  (2)  Comma  così  sostituito  dall'art. 24, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                    DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

              OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

 

 

                              Art. 120.

 

 Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi (1).

 

  1.  Gli  interessi  sui  versamenti  presso una banca di denaro, di

assegni  circolari  emessi  dalla  stessa  banca e di assegni bancari

tratti  sulla  stessa  succursale presso la quale viene effettuato il

versamento  sono  conteggiati  con  la  valuta  del  giorno  in cui è

effettuato   il   versamento   e   sono  dovuti  fino  a  quello  del

prelevamento.

  2.  Il  CICR  stabilisce  modalità  e  criteri per la produzione di

interessi  sugli  interessi maturati nelle operazioni poste in essere

nell'esercizio  dell'attività  bancaria,  prevedendo in ogni caso che

nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della

clientela  la  stessa  periodicità  nel conteggio degli interessi sia

debitori sia creditori (2).

  (1)  Rubrica  così sostituita dall'art. 25, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

  (2) Comma aggiunto dall'art. 25, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO II

                          CREDITO AL CONSUMO

 

 

                              Art. 121.

 

                              Nozione.

 

  1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio

di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di

dilazione   di   pagamento,  di  finanziamento  o  di  altra  analoga

facilitazione  finanziaria  a favore di una persona fisica che agisce

per  scopi  estranei  all'attività  imprenditoriale  o  professionale

eventualmente svolta (consumatore).

  2. L'esercizio del credito al consumo è riservato:

    a) alle banche;

    b) agli intermediari finanziari;

    c)  ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel

territorio  della  Repubblica,  nella  sola forma della dilazione del

pagamento del prezzo.

  3.  Le  disposizioni del presente capo e del capo III si applicano,

in  quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività

di credito al consumo.

  4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:

    a)  ai  finanziamenti  di  importo  rispettivamente  inferiore  e

superiore  ai  limiti  stabiliti dal CICR con delibera avente effetto

dal  trentesimo  giorno  successivo alla relativa pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

    b)  ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559

e  seguenti  del  codice  civile, purché stipulati preventivamente in

forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore;

    c)  ai  finanziamenti  rimborsabili  in  un'unica soluzione entro

diciotto  mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati

in  forma  di  interesse,  purché  previsti contrattualmente nel loro

ammontare;

    d)  ai  finanziamenti  privi,  direttamente  o indirettamente, di

corrispettivo  di  interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il

rimborso delle spese vive sostenute e documentate;

    e)  ai  finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione

di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o

da  edificare,  ovvero  all'esecuzione  di  opere  di  restauro  o di

miglioramento;

    f)  ai  contratti  di  locazione,  a  condizione  che in essi sia

prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della

cosa   locata  possa  trasferirsi,  con  o  senza  corrispettivo,  al

locatario.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO II

                          CREDITO AL CONSUMO

 

 

                              Art. 122.

 

                   Tasso annuo effettivo globale.

 

  1.  Il  tasso  annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del

credito  a  carico  del consumatore espresso in percentuale annua del

credito  concesso.  Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri

da sostenere per utilizzare il credito.

  2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando

in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

  3.  Nei  casi  in  cui  il  finanziamento  può essere ottenuto solo

attraverso   l'interposizione   di   un   terzo,  il  costo  di  tale

interposizione deve essere incluso nel TAEG.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO II

                          CREDITO AL CONSUMO

 

 

                              Art. 123.

 

                             Pubblicità.

 

  1.  Alle operazioni di credito al consumo si applica l'art. 116. La

pubblicità  è,  in  ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e

del relativo periodo di validità.

  2.  Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi

mezzo,  con  cui  un  soggetto  dichiara il tasso d'interesse o altre

cifre  concernenti  il  costo  del  credito,  indicano  il  TAEG e il

relativo  periodo  di  validità. Il CICR individua i casi in cui, per

motivate  ragioni  tecniche,  il TAEG può essere indicato mediante un

esempio tipico.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

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                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO II

                          CREDITO AL CONSUMO

 

 

                              Art. 124.

 

                             Contratti.

 

  1.  Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi

1 e 3.

  2. I contratti di credito al consumo indicano:

    a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;

    b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;

    c) il TAEG;

    d)  il  dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG

può essere eventualmente modificato;

    e)  l'importo  e  la  causale  degli  oneri  che sono esclusi dal

calcolo  del  TAEG.  Nei  casi  in  cui  non  sia  possibile indicare

esattamente  tali  oneri,  deve esserne fornita una stima realistica;

oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;

    f) le eventuali garanzie richieste;

    g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e

non incluse nel calcolo del TAEG.

  3.  Oltre  a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al

consumo  che  abbiano  a  oggetto  l'acquisto  di  determinati beni o

servizi contengono, a pena di nullità:

    a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;

    b)  il  prezzo  di  acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal

contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;

    c)  le  condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà,

nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.

  4.  Nessuna  somma può essere richiesta o addebitata al consumatore

se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di

rinvio  agli  usi  per  la determinazione delle condizioni economiche

applicate sono nulle e si considerano non apposte.

  5.  Nei  casi  di  assenza  o  nullità delle clausole contrattuali,

queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:

    a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro

annuali  o  di  altri  titoli  similari  eventualmente  indicati  dal

Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione

del contratto;

    b) la scadenza del credito è a trenta mesi;

    c)  nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in

favore del finanziatore.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO II

                          CREDITO AL CONSUMO

 

 

                              Art. 125.

 

            Disposizioni varie a tutela dei consumatori.

 

  1.  Le  norme dettate dall'art. 1525 del codice civile si applicano

anche  a  tutti  i contratti di credito al consumo a fronte dei quali

sia  stato  concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato

con il denaro ricevuto in prestito.

  2.  Le  facoltà  di  adempiere  in via anticipata o di recedere dal

contratto  senza  penalità  spettano  unicamente al consumatore senza

possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà

di  adempimento  anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo

complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.

  3.  In  caso  di  cessione  dei crediti nascenti da un contratto di

credito  al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario

tutte  le  eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente,

ivi  compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art.

1248 del codice civile.

  4.  Nei  casi  di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il

consumatore  che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora

ha  diritto  di  agire  contro il finanziatore nei limiti del credito

concesso,  a  condizione  che  vi  sia  un accordo che attribuisce al

finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del

fornitore.

  5.  La  responsabilità  prevista  dal  comma  4 si estende anche al

terzo,  al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal

contratto di concessione del credito.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO II

                          CREDITO AL CONSUMO

 

 

                              Art. 126.

 

    Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente.

 

  1.  I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari

concedono  a  un consumatore un'apertura di credito in conto corrente

non  connessa  all'uso  di una carta di credito contengono, a pena di

nullità, le seguenti indicazioni:

    a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;

    b)  il  tasso  di  interesse annuo e il dettaglio analitico degli

oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché

le   condizioni   che   possono   determinare   la  modifica  durante

l'esecuzione  del  contratto stesso. Oltre a essi, nulla è dovuto dal

consumatore;

    c) le modalità di recesso dal contratto.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO III

                     REGOLE GENERALI E CONTROLLI

 

 

                              Art. 127.

 

                          Regole generali.

 

  1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo sono derogabili solo in

senso più favorevole al cliente.

  2.  Le  nullità  previste  dal presente titolo possono essere fatte

valere solo dal cliente.

  3.  Le  dichiarazioni  di competenza del CICR previste nel presente

titolo  sono  assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta è

formulata   sentito   l'UIC  per  i  soggetti  operanti  nel  settore

finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106

(1).

  (1) Comma aggiunto dall'art. 26, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO III

                     REGOLE GENERALI E CONTROLLI

 

 

                              Art. 128.

 

                             Controlli.

 

  1.  Al  fine  di  verificare  il  rispetto  delle  disposizioni del

presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e

documenti  ed  eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari

finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.

  2.  Nei  confronti  degli intermediari finanziari iscritti nel solo

elenco  generale  previsto  dall'articolo  106  e  nei  confronti dei

soggetti  indicati  nell'articolo  155, comma 5, i controlli previsti

dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, può chiedere la

collaborazione di altre autorità.

  3.  Con  riguardo  ai  soggetti  indicati  nell'art.  121, comma 2,

lettera  c),  i  controlli  previsti  dal  comma  1 sono demandati al

Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato al quale

compete,   inoltre,   l'irrogazione  delle  sanzioni  previste  dagli

articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

  4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115,

comma  2,  il  CICR  indica  le  autorità  competenti  a effettuare i

controlli  previsti  dal  comma  1  e a irrogare le sanzioni previste

dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

  5.  In  caso  di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti

gli obblighi di pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta della

Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorità indicate dal CICR ai

sensi  del  comma  4,  nell'ambito  delle  rispettive competenze, può

disporre   la   sospensione  dell'attività,  anche  di  singole  sedi

secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni (1).

  (1)  Articolo così sostituito dall'art. 27, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 129.

 

                   Emissione di valori mobiliari.

 

  1.  Le  emissioni  di  valori  mobiliari  e le offerte in Italia di

valori  mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di

lire  o  al  maggiore  importo determinato dalla Banca d'Italia, sono

liberamente effettuabili ove i valor mobiliari rientrino in tipologie

previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate

dalla  Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel

computo  degli  importi  concorrono  tutte  le operazioni relative al

medesimo emittente effettuati nell'arco dei dodici mesi precedenti.

  2.  Le  emissioni  di  valori  mobiliari  e le offerte in Italia di

valori  mobiliari  esteri  non  liberamente effettuabili ai sensi del

comma 1 sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati.

  3.  La  comunicazione  indica  le quantità e le caratteristiche dei

valori  mobiliari  nonché  le  modalità  e  i  tempi  di  svolgimento

dell'operazione.   Entro   quindici   giorni  dal  ricevimento  della

comunicazione   la   Banca   d'Italia   può   chiedere   informazioni

integrative.

  4.  L'operazione  può  essere  effettuata  decorsi venti giorni dal

ricevimento   della   comunicazione   ovvero,   se  richieste,  delle

informazioni  integrative.  Al  fine  di  assicurare  la  stabilità e

l'efficienza  del  mercato  dei  valori mobiliari, la Banca d'Italia,

entro  il  medesimo termine di venti giorni, può, in conformità delle

deliberazioni   del  CICR,  vietare  le  operazioni  non  liberamente

effettuabili  ai  sensi  del  comma  1, ovvero differire l'esecuzione

delle  operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi

del medesimo comma 1.

  5.  Le  disposizioni  contenute  nei  commi  1,  2, 3, 4 e 6 non si

applicano:

    a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

    b)  ai  titoli  azionari,  sempreché  non  rappresentativi  della

partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o

aperto;

    c)   all'emissione   di  quote  o  titoli  rappresentativi  della

partecipazione a organismi di investimento collettivo nazionali;

    d)   alla   commercializzazione  in  Italia  di  quote  o  titoli

rappresentativi  della  partecipazione  a  organismi  di investimento

collettivo situati in altri paesi dell'Unione Europea e conformi alle

disposizioni dell'Unione.

  6.  La  Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,

può  individuare,  in  relazione alla quantità e alle caratteristiche

dei  valori  mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di

svolgimento   dell'operazione,   tipologie  di  operazioni  sottratte

all'obbligo  di  comunicazione  ovvero  assoggettate  a una procedura

semplificata di comunicazione.

  7. La Banca d'Italia può richiedere agli emittenti e agli offerenti

segnalazioni  consuntive  riguardanti i valori mobiliari collocati in

Italia  o  comunque  emessi  da  soggetti italiani. Tali segnalazioni

possono  riguardare  anche operazioni non soggette a comunicazione ai

sensi dei commi 1, 5 e 6.

  8.  La  Banca  d'Italia  emana  disposizioni attuative del presente

articolo (1).

  (1) Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO (1)

 (1)  L'originario  Capo  I,  intitolato  sanzioni  penali,  è stato

soppresso,  mentre  l'originaria  Sezione  I  (Abusivismo  bancario e

finanziario)  è  stata  trasformata  in Capo I dall'art. 64, d.lg. 23

      luglio 1996, n. 415, mentre il Capo II è stato soppresso.

 

 

                              Art. 130.

 

             Abusiva attività di raccolta del risparmio.

 

  1.  Chiunque  svolge  l'attività  di  raccolta del risparmio tra il

pubblico  in  violazione  dell'art.  11 è punito con l'arresto da sei

mesi  a  tre  anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire

cento milioni.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO (1)

 (1)  L'originario  Capo  I,  intitolato  sanzioni  penali,  è stato

soppresso,  mentre  l'originaria  Sezione  I  (Abusivismo  bancario e

finanziario)  è  stata  trasformata  in Capo I dall'art. 64, d.lg. 23

      luglio 1996, n. 415, mentre il Capo II è stato soppresso.

 

 

                              Art. 131.

 

                     Abusiva attività bancaria.

 

  1.  Chiunque  svolge  l'attività  di  raccolta del risparmio tra il

pubblico  in  violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito

con  la  reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire

quattro milioni a lire venti milioni.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO (1)

 (1)  L'originario  Capo  I,  intitolato  sanzioni  penali,  è stato

soppresso,  mentre  l'originaria  Sezione  I  (Abusivismo  bancario e

finanziario)  è  stata  trasformata  in Capo I dall'art. 64, d.lg. 23

      luglio 1996, n. 415, mentre il Capo II è stato soppresso.

 

 

                              Art. 132.

 

                    Abusiva attività finanziaria.

 

  1.  Chiunque  svolge,  nei  confronti del pubblico, una o più delle

attività  finanziarie  previste  dall'art. 106, comma 1, senza essere

iscritto  nell'elenco  previsto dal medesimo articolo è punito con la

reclusione  da  sei mesi a cinque anni e con la multa da lire quattro

milioni a lire venti milioni (1).

  2.  Chiunque  svolge  in  via  prevalente,  non  nei  confronti del

pubblico, uno o più delle attività finanziarie previste dall'articolo

106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco

generale  indicata  nell'articolo  113, è punito con l'arresto da sei

mesi a tre anni (2).

  (1)  Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 28, d.lg. 4 agosto

1999, n. 342.

  (2) Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO (1)

 (1)  L'originario  Capo  I,  intitolato  sanzioni  penali,  è stato

soppresso,  mentre  l'originaria  Sezione  I  (Abusivismo  bancario e

finanziario)  è  stata  trasformata  in Capo I dall'art. 64, d.lg. 23

      luglio 1996, n. 415, mentre il Capo II è stato soppresso.

 

 

                              Art. 132.

 

                   Denunzia al pubblico ministero.

 

  1.  Se  vi  è  fondato  sospetto che una società svolga attività di

raccolta  del  risparmio, attività bancaria o attività finanziaria in

violazione  degli  articoli 130, 131 e 132, la Banca d'Italia o l'UIC

possono   denunziare   i   fatti   al   pubblico  ministero  ai  fini

dell'adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  2409  del

codice civile (1).

  (1) Articolo aggiunto dall'art. 29, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO I

                ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO (1)

 (1)  L'originario  Capo  I,  intitolato  sanzioni  penali,  è stato

soppresso,  mentre  l'originaria  Sezione  I  (Abusivismo  bancario e

finanziario)  è  stata  trasformata  in Capo I dall'art. 64, d.lg. 23

      luglio 1996, n. 415, mentre il Capo II è stato soppresso.

 

 

                              Art. 133.

 

                  Abuso di denominazione bancaria.

 

  1.  L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o

comunicazione  rivolta  al  pubblico,  delle parole «banca», «banco»,

«credito»,  «risparmio»  ovvero di altre parole o locuzioni, anche in

lingua  straniera,  idonee  a  trarre in inganno sulla legittimazione

allo  svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi

dalle banche.

  2.  La  Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui,

per  l'esistenza  di controlli amministrativi o in base a elementi di

fatto,  le  parole o le locuzioni indicate nel comma 1 possono essere

utilizzate da soggetti diversi dalle banche.

  3.  Chiunque  contravviene  al disposto del comma 1 è punito con la

sanzione  amministrativa  pecuniaria da lire due milioni a lire venti

milioni. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni

e  comunicazioni  in  qualsiasi  forma,  induce  in  altri  il  falso

convincimento   di  essere  sottoposto  alla  vigilanza  della  Banca

d'Italia ai sensi dell'articolo 107 (1).

  (1)  Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 30, d.lg. 4 agosto

1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO II

                      ATTIVITÀ DI VIGILANZA (1)

 (1)  L'originaria  Sezione  II  è  stata  trasformata  in  Capo  II

             dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

                              Art. 134.

 

      Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria.

 

  1.  Chi  svolge  funzioni di amministrazione, direzione e controllo

presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito

della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca

d'Italia,  fatti  non rispondenti al vero sulle condizioni economiche

delle  banche,  degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o

nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse

al  fine  di  ostacolare  l'esercizio  delle funzioni di vigilanza, è

punito,  sempre  che il fatto non costituisca reato più grave, con la

reclusione  da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a

lire venti milioni.

  2.  Fuori  dei  casi  previsti  dal comma 1, chi svolge funzioni di

amministrazione,  direzione  e  controllo presso banche, intermediari

finanziari,  soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata

ovvero  presso altre società comunque sottoposte alla vigilanza della

Banca  d'Italia  e  ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con

l'arresto  fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni

a lire cento milioni.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO III

                     BANCHE E GRUPPI BANCARI (1)

 (1)  L'originaria  Sezione  III  è  stata  trasformata  in Capo III

             dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

                              Art. 135.

 

                          Reati societari.

 

  1.  Le  disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo XI del

libro  V  del  codice  civile  si  applicano a chi svolge funzioni di

amministrazione,  direzione  e  controllo presso banche, anche se non

costituite in forma societaria.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO III

                     BANCHE E GRUPPI BANCARI (1)

 (1)  L'originaria  Sezione  III  è  stata  trasformata  in Capo III

             dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

                              Art. 136.

 

                Obbligazioni degli esponenti bancari.

 

  1.  Chi  svolge  funzioni di amministrazione, direzione e controllo

presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o

compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la

banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione

dell'organo   di  amministrazione  presa  all'unanimità  e  col  voto

favorevole  di  tutti  i  componenti  dell'organo di controllo, fermi

restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge.

  2.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano  anche  a  chi svolge

funzioni  di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca

o  società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e

per  gli  atti  indicati  nel  comma 1 posti in essere con la società

medesima  o  per  le  operazioni di finanziamento poste in essere con

altra   società   o   con  altra  banca  del  gruppo.  In  tali  casi

l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal

comma  1,  dagli  organi  della  società  o  banca  contraente  e con

l'assenso della capogruppo.

  3.  L'inosservanza  delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con

le pene stabilite dall'art. 2624, primo comma, del codice civile.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO III

                     BANCHE E GRUPPI BANCARI (1)

 (1)  L'originaria  Sezione  III  è  stata  trasformata  in Capo III

             dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

                              Art. 137.

 

                 Mendacio e falso interno bancario.

 

  1.  Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di

ottenere  concessioni  di  credito  per    o  per  le  aziende  che

amministra,  o  di  mutare  le condizioni alle quali il credito venne

prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi

sulla  costituzione  o  sulla  situazione  economica,  patrimoniale e

finanziaria  delle  aziende comunque interessate alla concessione del

credito,  è  punito  con  la reclusione fino a un anno e con la multa

fino a lire dieci milioni.

  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato più grave, chi svolge

funzioni  di amministrazione o di direzione presso una banca nonché i

dipendenti  di  banche  che,  al  fine  di  concedere o far concedere

credito  ovvero  di  mutare le condizioni alle quali il credito venne

prima  concesso  ovvero  di  evitare  la revoca del credito concesso,

consapevolmente  omettono  di  segnalare dati o notizie di cui sono a

conoscenza  o  utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi

sulla  costituzione  o  sulla  situazione  economica,  patrimoniale e

finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei

mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO III

                     BANCHE E GRUPPI BANCARI (1)

 (1)  L'originaria  Sezione  III  è  stata  trasformata  in Capo III

             dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

                              Art. 138.

 

                        Aggiotaggio bancario.

 

  1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o

tendenziose  riguardanti  banche  o  gruppi bancari, atte a turbare i

mercati  finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque

a  menomare  la  fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite

dall'art.  501 del codice penale. Restano fermi l'art. 501 del codice

penale,  l'art.  2628  del codice civile e l'articolo 181 del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (1).

  (1)  Comma  così  modificato  dall'art. 31, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO IV

                    PARTECIPAZIONE AL CAPITALE (1)

 (1)  L'originaria  Sezione  IV  è  stata  trasformata  in  Capo  IV

             dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

                              Art. 139.

 

    Partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie

                             capogruppo.

 

  1.  L'omissione  delle domande di autorizzazione previste dall'art.

19,  la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art.

20,  comma  2,  nonché la violazione delle disposizioni dell'art. 24,

commi   1,   primo   periodo,  e  3,  sono  punite  con  la  sanzione

amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

  2.  Salvo  che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle

domande   di   autorizzazione   previste  dall'articolo  19  o  nelle

comunicazioni  previste  dall'articolo  20,  comma  2, fornisce false

indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.

  3.  La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la

pena  prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in

materia  di  partecipazioni  al  capitale  delle  società finanziarie

capogruppo (1).

  (1) Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO IV

                    PARTECIPAZIONE AL CAPITALE (1)

 (1)  L'originaria  Sezione  IV  è  stata  trasformata  in  Capo  IV

             dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

                              Art. 140.

 

Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di

     società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari

                             finanziari.

 

  1.  L'omissione  delle  comunicazioni  previste  dagli articoli 20,

commi  1,  3,  primo  periodo,  e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110,

commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da

lire dieci milioni a lire cento milioni (1).

  2.  Salvo  che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle

comunicazioni  indicate  nel  comma  1  fornisce  indicazioni false è

punito con l'arresto fino a tre anni (2).

  (1)  Comma  così  sostituito  dall'art. 32, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

  (2) Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO V

                          ALTRE SANZIONI (1)

 (1)  L'originaria  Sezione  V è stata trasformata e reintitolata in

          Capo V dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

                              Art. 141.

 

       False comunicazioni relative a intermediari finanziari.

 

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  più  grave,  per  le

comunicazioni  previste  dall'articolo  106,  commi 6 e 7, contenenti

indicazioni  false  si  applica  la pena dell'arresto fino a tre anni

(1).

  (1) Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO V

                          ALTRE SANZIONI (1)

 (1)  L'originaria  Sezione  V è stata trasformata e reintitolata in

          Capo V dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

                              Art. 142.

 

Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari:

         omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione.

 

  (Omissis) (1).

  (1) Articolo abrogato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO V

                          ALTRE SANZIONI (1)

 (1)  L'originaria  Sezione  V è stata trasformata e reintitolata in

          Capo V dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

                              Art. 143.

 

                   Emissione di valori mobiliari.

 

  1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi

2  e  4,  è  punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire

dieci  milioni  sino alla metà del valore totale dell'operazione; nel

caso  di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del

medesimo  articolo,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria

da lire un milione a lire cinquanta milioni (1).

  (1) Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                                CAPO V

                          ALTRE SANZIONI (1)

 (1)  L'originaria  Sezione  V è stata trasformata e reintitolata in

          Capo V dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

                              Art. 144.

 

            Altre sanzioni amministrative pecuniarie (1).

 

  1.   Nei   confronti   dei   soggetti   che  svolgono  funzioni  di

amministrazione  o  di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile

la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  un milione a lire

cinquanta  milioni  per l'inosservanza delle norme degli articoli 18,

comma  4,  26,  commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64,

commi  2  e  4,  66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3,

145,  comma  3,  147  e  161,  comma 5, o delle relative disposizioni

generali o particolari impartite dalle autorità creditizie (2).

  2.  Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti

che  svolgono  funzioni  di controllo per la violazione delle norme e

delle  disposizioni  indicate  nel  medesimo  comma  o  per  non aver

vigilato  affinché  le  stesse  fossero  osservate  da  altri. Per la

violazione  degli  articoli  52,  61, comma 5, e 112 è applicabile la

sanzione prevista dal comma 1 (2).

  3.   Nei   confronti   dei   soggetti   che  svolgono  funzioni  di

amministrazione  o  di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti

indicati   nell'art.   121,   comma  3,  è  applicabile  la  sanzione

amministrativa  pecuniaria  da  lire  due  milioni a lire venticinque

milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e

123  o  delle  relative disposizioni generali o particolari impartite

dalle autorità creditizie.

  4.   Nei   confronti   dei   soggetti   che  svolgono  funzioni  di

amministrazione  o  di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti

indicati   nell'art.   121,   comma  3,  è  applicabile  la  sanzione

amministrativa   pecuniaria   fino   a   lire   cento   milioni   per

l'inosservanza  delle  norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero

nel  caso  di  ostacolo  all'esercizio  delle  funzioni  di controllo

previste  dal medesimo art. 128. La stessa sanzione è applicabile nel

caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al

consumo  in  una  pluralità  di contratti dei quali almeno uno sia di

importo  inferiore  al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma

4, lettera a).

  5.  Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti

dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base

di  rapporti  che  ne  determinano  l'inserimento nell'organizzazione

della   banca,   anche  in  forma  diversa  dal  rapporto  di  lavoro

subordinato (3).

  6. (Omissis) (4).

  (1)  Rubrica così sostituita dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

  (2)  Comma  così  modificato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

415.

  (3) Comma prima abrogato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415

e poi di nuovo aggiunto dall'art. 33, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

  (4) Comma abrogato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

                               CAPO VI

   DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE (1)

 (1)  Intitolazione  aggiunta dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.

                                 415.

 

 

                              Art. 145.

 

                      Procedura sanzionatoria.

 

  1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile

una  sanzione  amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito

delle  rispettive  competenze, contestati gli addebiti alle persone e

alla  banca,  alla  società  o  all'ente  interessati  e  valutate le

deduzioni  presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso

delle  informazioni  raccolte,  propongono  al  Ministro  del  tesoro

l'applicazione delle sanzioni.

  2.  Il  Ministro  del tesoro, sulla base della proposta della Banca

d'Italia  o  dell'UIC,  provvede ad applicare le sanzioni con decreto

motivato.

  3.  Il  decreto  di  applicazione delle sanzioni previste dall'art.

144,  commi  3  e  4,  è pubblicato per estratto, entro il termine di

trenta  giorni  dalla  data della notificazione, a cura e spese della

banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili

delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di

cui  uno  economico.  Il decreto di applicazione delle altre sanzioni

previste   nel  presente  titolo  emanato  su  proposta  della  Banca

d'Italia,   è  pubblicato,  per  estratto,  sul  bollettino  previsto

dall'articolo 8.

  4.  Contro il decreto del Ministro del tesoro è ammessa opposizione

alla  corte  di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata

all'autorità  che  ha proposto il provvedimento nel termine di trenta

giorni  dalla  data  di  comunicazione  del  decreto impugnato e deve

essere  depositata presso la cancelleria della corte di appello entro

trenta   giorni   dalla  notifica.  L'autorità  che  ha  proposto  il

provvedimento  trasmette  alla  corte  di  appello  gli atti ai quali

l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.

  5.  L'opposizione  non  sospende l'esecuzione del provvedimento, La

corte  di  appello,  se  ricorrono  gravi  motivi,  può  disporre  la

sospensione con decreto motivato.

  6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per

la  presentazione  di  memorie  e  documenti,  nonché  per consentire

l'audizione anche personale delle parti.

  7.  La  corte  di  appello  decide  sull'opposizione  in  camera di

consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

  8.  Copia  del  decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della

Corte  di  appello,  all'autorità  che  ha proposto il provvedimento,

anche  ai  fini  della  pubblicazione,  per  estratto, nel bollettino

previsto dall'articolo 8.

  9.  Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si

provvede  mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal

decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602,

come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

  10.  Le  banche,  le  società  o  gli  enti ai quali appartengono i

responsabili  delle  violazioni rispondono, in solido con questi, del

pagamento  della  sanzione  e  delle spese di pubblicità previste dal

primo  periodo  del  comma  3 e sono tenuti ad esercitare il regresso

verso i responsabili.

  11.  Alle  sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente

titolo  non  si  applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (1).

  (1)  Articolo così sostituito dall'art. 34, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 146.

 

                 Vigilanza sui sistemi di pagamento.

 

  1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi

di  pagamento.  A  tal  fine  essa  può emanare disposizioni volte ad

assicurare  sistemi  di  compensazione  e  di  pagamento efficienti e

affidabili.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 147.

 

               Altri poteri delle autorità creditizie.

 

  1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di

tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri

previsti dall'art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall'art. 35,

secondo  comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.

375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141,

e successive modificazioni.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 148.

 

                      Obbligazioni stanziabili.

 

  (Omissis) (1).

  (1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.lg. 10 marzo 1998, n. 43 a far

data dall'adozione della moneta unica da parte della Banca d'Italia.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 149.

 

                          Banche popolari.

 

  1.  Le  banche  popolari  esistenti  alla  data  del  20 marzo 1992

adeguano,  entro  cinque  anni da tale data, il valore nominale delle

loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell'art. 29.

  2.  I  soci  delle  banche popolari che alla data del 20 marzo 1992

partecipavano  al  capitale  sociale in misura compresa tra il limite

previsto  dal  comma  2  dell'art.  30  e  il valore nominale di lire

quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.

  3.  Entro  tre  anni  dalla  data di entrata in vigore del presente

decreto   legislativo   i  consorzi  economici  a  garanzia  limitata

esercenti  attività  bancaria,  devono  trasformarsi  in  società per

azioni  o  in  banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da

cui  risultino società per azioni o banche popolari. Le deliberazioni

assembleari  sono  assunte  con le maggioranze previste dagli statuti

per  le  modificazioni  statutarie;  quando, in relazione all'oggetto

delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate,

si  applica  quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso

dei soci.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 150.

 

                   Banche di credito cooperativo.

 

  1.  Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1°

gennaio  1993  possono  mantenere  l'originaria  denominazione purché

integrata dall'espressione «credito cooperativo».

  2.  Le  banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto

dagli  articoli  33,  comma  1,  34,  commi 1 e 2, e 35, comma 2, del

presente  decreto  legislativo  entro il 1° gennaio 1997. Le relative

modificazioni  statutarie sono deliberate con le maggioranze previste

dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

  3.  Le  banche  di  credito  cooperativo  costituite  prima  del 22

febbraio   1992  non  sono  tenute  ad  adeguarsi  alle  prescrizioni

dell'art.  33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale

delle azioni.

  4. (Omissis) (1).

  5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto

dell'obbligo  previsto  dall'art. 35, comma 1, alle banche di credito

cooperativo  che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a

non soci in misura eccedente quella consentita.

  6.  Le  disposizioni  dettate dall'art. 37 si applicano a decorrere

dall'approvazione   del  bilancio  relativo  all'esercizio  1993.  Le

relative  modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze

previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

  (1) Sostituisce il comma 3 dell'art. 21, l. 31 gennaio 1992, n. 59.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 151.

 

                      Banche pubbliche residue.

 

  1.  L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche

pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo,

dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

AGRICOLTURA (CREDITO)

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 152.

 

  Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di

                         seconda categoria.

 

  1.  Entro il 1° gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e

i  monti  di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono

risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla

cessazione   dell'esercizio   dell'attività  creditizia  ovvero  alla

estinzione  degli  enti  stessi.  Trascorso tale termine le casse e i

monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.

  2.  Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di

seconda  categoria  che  non  raccolgono  risparmio  tra  il pubblico

continuano  a  esercitare l'attività di credito su pegno. A tali enti

si  applicano,  in  quanto  compatibili, le disposizioni del presente

decreto legislativo.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 153.

 

     Disposizioni relative a particolari operazioni di credito.

 

  1.  Fino  all'emanazione  delle  disposizioni  della Banca d'Italia

previste  dall'art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la

disciplina dettata dalle norme previgenti.

  2.  Le  disposizioni  disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché

abrogate,   continuano   a   essere   applicate   alle   cartelle  in

circolazione,  a eccezione delle norme che prevedono interventi della

Banca d'Italia.

  3.  Gli  enti  non  bancari  abilitati  a  effettuare operazioni di

credito  agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste

nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.

  4.  Quando  nelle  norme  statali  e  regionali  sono richiamate le

disposizioni  del  regio  decreto-legge  29  luglio  1927,  n.  1509,

convertito  con  modificazioni  dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e

del  decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni

e  integrazioni,  dette  disposizioni continuano a integrare le norme

suddette che a esse fanno riferimento.

  5.  Fino  alla stipulazione delle convenzioni previste dall'art. 47

continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  in  materia di

assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

PESCA

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 154.

 

                  Fondo interbancario di garanzia.

 

  1.  Al  fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per

il  credito  peschereccio,  previsti  dall'art.  45,  si applicano le

disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica

del 29 settembre 1973, n. 601.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 155.

 

             Soggetti operanti nel settore finanziario.

 

  1.  I  soggetti  che esercitano le attività previste dall'art. 106,

comma  1,  si  adeguano  alle disposizioni del comma 2 e del comma 3,

lettera  b),  del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di

entrata in vigore del presente decreto legislativo.

  2.  L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società

finanziarie  per  l'innovazione  e  lo  sviluppo previste dall'art. 2

della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

  3.  Le  agenzie  di  prestito  su  pegno  previste  dal terzo comma

dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle

disposizioni dell'art. 106.

  4.  I  consorzi  di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo

grado,   anche  costituiti  sotto  forma  di  società  cooperativa  o

consortile, ed esercenti le attività indicate nell'articolo 29, comma

1,  della  legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita

sezione  dell'elenco  previsto  dall'art. 106, comma 1. A essi non si

applicano il titolo V del presente decreto legislativo e gli articoli

2,  3  e  4  del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con

modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella

sezione  non  abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli

intermediari finanziari (1).

  5.  I  soggetti  che  esercitano  professionalmente  l'attività  di

cambiavalute,  consistente  nella  negoziazione  a pronti di mezzi di

pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco

previsto dall'articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108,

109,  con  esclusivo  riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111.

L'iscrizione   nella  sezione  non  abilità  a  effettuare  le  altre

operazioni  riservate  agli  intermediari finanziari. Il Ministro del

tesoro,  sentiti  la  Banca  d'Italia  e  l'UIC,  emana  disposizioni

applicative  del  presente  comma  individuando,  in  particolare, le

attività  che  possono essere esercitate congiuntamente con quella di

cambiavalute.  Il Ministro del tesoro detta altresì norme transitorie

dirette  a  disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute

ai  sensi  dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 3 maggio 1991,

n.  143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.

197 (2).

  6.  I  soggetti  diversi  dalle  banche,  già operanti alla data di

entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di

lucro,  raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto

ammontare  ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere

la  propria attività, in considerazione del carattere marginale della

stessa,   nel   rispetto   delle  modalità  operative  e  dei  limiti

quantitativi determinati dal CICR (2).

  (1)  Comma  così  sostituito  dall'art. 35, d.lg. 4 agosto 1999, n.

342.

  (2) Comma aggiunto dall'art. 35, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 156.

 

                Modifica di disposizioni legislative.

 

  1. (Omissis) (1).

  2 (Omissis) (2).

  3 (Omissis) (3).

  4. (Omissis) (4).

  5. (Omissis) (5).

  6. (Omissis) (6).

  7. (Omissis) (7).

  (1)  Sostituisce l'art. 10, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. in l.

5 luglio 1991, n. 197.

  (2)  Sostituisce  la  lett. e) dell'art. 1, comma 1, l. 21 febbraio

1991, n. 52.

  (3)  Sostituisce  l'art.  11,  secondo comma, l. 12 giugno 1973, n.

349.

  (4)  Comma  aggiunto  dall'art.  36,  d.lg.  4 agosto 1999, n. 342,

sostituisce l'art. 213, r.d. 6 maggio 1940, n. 635.

  (5)  Comma  aggiunto  dall'art.  36,  d.lg.  4 agosto 1999, n. 342,

sostituisce il comma 3, art. 4, d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.

  (6)  Comma  aggiunto  dall'art.  36,  d.lg.  4 agosto 1999, n. 342,

sostituisce l'art. 58, l. 23 dicembre 1998, n. 448.

  (7)  Comma  aggiunto  dall'art.  36,  d.lg.  4 agosto 1999, n. 342,

modifica il comma 1, art. 3, l. 26 novembre 1993, n. 489.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 157.

 

      Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

 

  1. (Omissis) (1).

  2. (Omissis) (2).

  3. (Omissis) (3).

  4. (Omissis) (4).

  5. (Omissis) (5).

  6. (Omissis) (6).

  7. (Omissis) (7).

  8. (Omissis) (8).

  9. (Omissis) (9).

  10. (Omissis) (10).

  11. (Omissis) (11).

  12. (Omissis) (12).

  13. (Omissis) (13).

  (1) Sostituisce l'art. 1, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.

  (2) Sostituisce l'art. 4, comma 3, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.

  (3) Sostituisce l'art. 5, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.

  (4) Sostituisce l'art. 11, comma 3, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.

  (5) Sostituisce l'art. 19, comma 1, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.

  (6)  Sostituisce  la  lett.  b)  del  comma 1 dell'art 23, d.lg. 27

gennaio 1992, n. 87.

  (7) Abroga il comma 3 dell'art. 24, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.

  (8) Sostituisce l'art. 25, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.

  (9) Abroga l'art. 26, comma 3, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.

  (10) Sostituisce l'art. 26, comma 5, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.

  (11) Abroga l'art. 27, comma 3, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.

  (12) Sostituisce l'art. 28, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.

  (13) Sostituisce l'art. 45, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 158.

 

   Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie

  comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare.

 

  (Omissis) (1).

  (1) Articolo abrogato dall'art. 66, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

REGIONI

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 159.

 

                     Regioni a statuto speciale.

 

  1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.

  2.  Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31,

36,  56  e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca

d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

  3.  Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già

emanate  le  norme  dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15,

16,  26  e  47.  Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli

organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 26.

  4.  Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in

base  alle  norme  di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle

materie  disciplinate  dalla  direttiva  n.  89/646/CEE, provvedono a

emanare  norme  di  recepimento  della  direttiva stessa nel rispetto

delle  disposizioni  di  principio non derogabili contenute nei commi

precedenti.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 160.

 

  Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.

 

  (Omissis) (1).

  (1) Articolo abrogato dall'art. 211, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58,

a decorrere dal 1° luglio 1998.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 161.

 

                           Norme abrogate.

 

  1. Sono o restano abrogati:

    il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

    la legge 15 luglio 1906, n. 441;

    il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

    il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

    il  regio  decreto-legge  2  settembre  1919, n. 1709, convertito

dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;

    il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;

    il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;

    il  regio  decreto-legge  15  dicembre  1923, n. 3148, convertito

dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

    il  regio  decreto-legge  4  maggio 1924, n. 993, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;

    il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;

    il  regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297, convertito dalla

legge 14 aprile 1927, n. 531;

    il  regio  decreto-legge  7  settembre  1926, n. 1511, convertito

dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;

    il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla

legge 23 giugno 1927, n. 1108;

    il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla

legge 22 dicembre 1927, n. 2537;

    il  regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla

legge   5   luglio  1928,  n.  1760,  e  successive  modificazioni  e

integrazioni;

    il   decreto   ministeriale   23   gennaio   1928,  e  successive

modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3

del presente articolo;

    il  regio  decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla

legge 25 dicembre 1928, n. 3154;

    il  regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla

legge 13 dicembre 1928, n. 3040;

    il   regio   decreto   25  aprile  1929,  n.  967,  e  successive

modificazioni;

    il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

    il  regio  decreto-legge  19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla

legge 17 dicembre 1931, n. 1640;

    il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581;

    la legge 30 maggio 1932, n. 635;

    il  regio  decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla

legge 22 dicembre 1932, n. 1710;

    la legge 30 maggio 1932, n. 805;

    la legge 3 giugno 1935, n. 1281;

    l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;

    il  regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla

legge 9 gennaio 1936, n. 225;

    il  regio  decreto-legge  12  marzo 1936, n. 375, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge  7  marzo  1938,  n.  141,  e successive

modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per

gli  articoli  32,  primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma,

lettera b);

    il  regio  decreto-legge  12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla

legge 18 gennaio 1937, n. 169;

    il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla

legge 4 gennaio 1937, n. 50;

    il  regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla

legge 20 dicembre 1937, n. 2352;

    il   regio   decreto  26  agosto  1937,  n.  1706,  e  successive

modificazioni e integrazioni;

    il  regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;

    la legge 7 aprile 1938, n. 378;

    la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli

10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31;

    il  regio  decreto-legge  3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla

legge 5 gennaio 1939, n. 86;

    il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli

articoli  37,  38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45,

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;

    la legge 16 novembre 1939, n. 1797;

    la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;

    la legge 21 maggio 1940, n. 657;

    la legge 10 giugno 1940, n. 933;

    il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;

    gli  articoli  2766  e  2778,  numeri  3  e 9, del codice civile,

approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

    il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

    il  capo  III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre

1944, n. 416;

    i  capi  III  e  IV  del  decreto  legislativo luogotenenziale 28

dicembre 1944, n. 417;

    il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto

1946, n. 76;

    il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 13

ottobre 1946, n. 244;

    il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto

1946, n. 370;

    il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;

    il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;

    il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio

1947,  n.  691,  fatta  eccezione  per  gli articoli 3, 4, 5 e per le

competenze valutarie del CICR previste dall'art. 1, primo comma;

    il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 15

dicembre 1947, n. 1418;

    il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 15

dicembre 1947, n. 1419;

    il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 15

dicembre 1947, n. 1421;

    il  decreto  legislativo  10  febbraio 1948, n. 105, e successive

modificazioni;

    il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;

    la legge 29 luglio 1949, n. 474;

    la legge 22 giugno 1950, n. 445;

    la legge 10 agosto 1950, n. 717;

    la legge 17 novembre 1950, n. 1095;

    la legge 27 novembre 1951, n. 1350;

    i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione

per  gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma,

40, primo comma, e 41, secondo comma;

    la legge 11 dicembre 1952, n. 3093;

    la legge 24 febbraio 1953, n. 101;

    la legge 13 marzo 1953, n. 208;

    la legge 11 aprile 1953, n. 298;

    la legge 8 aprile 1954, n. 102;

    la legge 31 luglio 1957, n. 742;

    la  legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e

integrazioni,  fatta  eccezione  per gli articoli 2, quarto comma, 3,

settimo comma, e 5;

    l'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio

1958, n. 645;

    la legge 21 luglio 1959, n. 607;

    la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;

    la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;

    la legge 3 febbraio 1961, n. 39;

    la legge 21 maggio 1961, n. 456;

    la legge 27 giugno 1961, n. 562;

    la legge 28 luglio 1961, n. 850;

    la legge 24 novembre 1961, n. 1306;

    la legge 30 aprile 1962, n. 265;

    gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679;

    il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n.

1907;

    la legge 10 maggio 1964, n. 407;

    la legge 5 luglio 1964, n. 627;

    la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;

    la legge 11 maggio 1966, n. 297;

    la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;

    gli  articoli  6,  7,  8  e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700,

nonché   ogni   altra  disposizione  della  medesima  legge  relativa

all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività della «Sezione

credito» della Banca nazionale delle comunicazioni;

    l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

    la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;

    la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;

    la legge 27 marzo 1969, n. 120;

    l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970;

    la legge 28 ottobre 1970, n. 866;

    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 agosto 1971, n.

896;

    la legge 26 ottobre 1971, n. 917;

    la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;

    la legge 5 dicembre 1972, n. 848;

    la legge 29 novembre 1973, n. 812;

    il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n.

916;

    la legge 11 marzo 1974, n. 75;

    la legge 14 agosto 1974, n. 392;

    la legge 14 agosto 1974, n. 395;

    gli  articoli  11  e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492;

    l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;

    l'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403;

    la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

    gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423;

    l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;

    l'art.  11  della  legge  23  marzo  1983,  n.  77,  e successive

modificazioni e integrazioni;

    l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;

    la legge 18 luglio 1984, n. 360;

    gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

    gli  articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n.

281, e successive modificazioni e integrazioni;

    la legge 17 aprile 1986, n. 114;

    la legge 17 aprile 1986, n. 115;

    l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;

    gli  articoli  1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli

articoli  5  e  6,  commi 2 e 3, e gli articoli 8 e 15 della legge 28

agosto  1989,  n.  302.  Resta  fermo quanto previsto dal comma 2 del

presente articolo;

    l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;

    il  titolo  V  della  legge  10 ottobre 1990, n. 287 e successive

modificazioni;

    l'art.  18  e  il  titolo VII del decreto legislativo 20 novembre

1990, n. 356;

    la legge 6 giugno 1991, n. 175;

    l'art.  6,  commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'art. 7 e

l'art.  8,  comma  2-ter,  del  decreto-legge  3 maggio 1991, n. 143,

convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197.

Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

    l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

    l'art.  1  della  legge  17  febbraio  1992, n. 207, salvo quanto

previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge;

    il  decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione

per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;

    il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.

  2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di

entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie

ai sensi del presente decreto legislativo:

    l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

    gli  articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge

9 maggio 1975, n. 153;

    la legge 5 marzo 1985, n. 74;

    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 giugno 1985, n.

350;

    gli  articoli  10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n.

302;

    gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

    il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;

    il  decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la

disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2;

    l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;

    l'art.  6,  commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'art. 9

del   decreto-legge   3   maggio   1991,   n.  143,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

    il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

    la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10;

    il decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n. 334.

  3.  Gli  articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928,

così  come  successivamente modificati, continuano a essere applicati

fino all'attuazione dell'art. 152 del presente decreto legislativo.

  3-bis.  Sono  abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto

del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi

continuano  a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155,

comma 5, del presente decreto legislativo (1).

  4. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente

decreto legislativo.

  5.  Le  disposizioni  emanate dalle autorità creditizie ai sensi di

norme  abrogate  o sostituite continuano a essere applicate fino alla

data  di  entrata  in  vigore  dei provvedimenti emanati ai sensi del

presente decreto legislativo.

  6.  I  contratti  già  conclusi e i procedimenti esecutivi in corso

alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo

restano regolati dalle norme anteriori.

  7.  Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni

già consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge

10 ottobre 1990, n. 287.

  (1) Comma aggiunto dall'art. 37, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 21/09/2000, n. 221

 

 

BANCHE

                              TITOLO IV

                        DISCIPLINA DELLE CRISI

 

 

                              Art. 162.

 

                         Entrata in vigore.

 

  1.  Il  presente  decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio

1994.